NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art.27 del DLgs 17 marzo 1995, n. 230 che concerne Attuazione delle Direttive 89/618 Euratom , 90/641/Euratom ,92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e' il seguente:

"Art. 27 - Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni
1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,
laboratori, adibiti ad attivita' comportanti, a qualsiasi titolo, la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il
trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di
rifiuti nonche' l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo
quanto stabilito nel presente Capo. Le attivita' di cui al presente
comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti.
1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di
radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o localita' non
determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge
la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo
in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle
modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti
applicativi.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 e'
classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la
classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i
lavoratori e per la popolazione connessi con tali attivita', i
relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il
rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per
l'esenzione dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di
consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le
competenze tecniche necessarie.
2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare, richiesto
per:
a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione
di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti
medicinali o di beni di consumo;
b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie
radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti,
per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di
diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i
riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;
d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie
radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle pratiche
disciplinate al Capo IV ed al Capo VII ed alle attivita' lavorative
comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui
al Capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a
dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del Capo
III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modifiche e integrazioni.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
pratiche di cui all'articolo 33 ed all'impiego di microscopi
elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla
osta all'impiego di categoria B.
4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari
prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei
gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e,
qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le
prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione delle
installazioni.".
comma 2)
2) Il testo dell'art 28 del DLgs 17 marzo 1995, n. 230 che concerne
Attuazione della direttiva  89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 92/3/
Euratom e 96/29 / Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e' il
seguente:
"Art. 28 - Impiego di categoria A
1. L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanita', sentite l'ANPA e le regioni
territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle
installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e
della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di
eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale
allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi.
Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente
della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al
prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per
territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni
per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per
l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione degli impianti.".
3) Il testo dell'art. 33 del DLgs 17 marzo 1995, n. 230 che concerne
Attuazione delle direttive  89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom in  materia di radiazioni ionizzanti  e' il seguente:
"Art. 33 - Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento
di rifiuti radioattivi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione
di compatibilita' ambientale, la costruzione, o comunque la
costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo
smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e
successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti
radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono
soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentite la regione o la provincia autonoma interessata
e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della
sanita' e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di
radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si
applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione
alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto puo' essere
prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilita' di articolare
in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla
osta nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi
incluse le prove e l'esercizio.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 29 del DLgs 17 marzo 1995, n. 230 che concerne
Attuazione delle direttive  89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e' il
seguente:
"Art. 29 - Impiego di categoria B
1. L'impiego di categoria B e' soggetto a nulla osta preventivo in
relazione all'idoneita' dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e
della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di
eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale
allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 27, sono stabilite le autorita' competenti per il
rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attivita'
comportanti esposizioni a scopo medico, nonche' le modalita' per il
rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi
tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in
tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie,
inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli
altri casi il nulla osta e' rilasciato dal prefetto, sentiti i
competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei
vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica
presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le
prove e per l'esercizio.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 3
1) Il testo dell'art. 3 comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995,
n. 44 che concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e per l'Ambiente
-ARPA - dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 3 - Rapporti con gli Enti istituzionali
1. Gli Enti locali e le Aziende Unita' sanitarie locali, per
l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione
collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
(omissis)
Comma 5)
2) Il testo dell'art. 39 del DLgs 26 maggio 2000, n. 241 che concerne
Attuazione della direttiva 96/29/Euratom  in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti e' il seguente:
"Art. 39
1. Le spese relative alle procedure concernenti le attivita' da
effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle
amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non
pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della Legge 5
febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio
reso.
2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate le tariffe per le attivita' di cui
al comma 1 e le relative modalita' di versamento.
3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attivita' da
effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e
delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non
pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 12 ottobre 1998 , n. 34
che concerne Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14
gennaio 1997 e' il seguente:
"Art. 6 - Anagrafe
1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai
provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente
legge e li comunicano tempestivamente alle Aziende unita' sanitarie
locali.
2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione
istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie autorizzate,
costituita dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda unita'
sanitaria locale. L'anagrafe deve contenere i dati necessari
all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata nonche' quelli
relativi ai provvedimenti che la riguardano.
3. La Giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti
nonche' le modalita' di realizzazione dell'anagrafe e di collegamento
con le Aziende unita' sanitarie locali.
4. In sede di prima istituzione, nell'anagrafe sono inserite d'ufficio
tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in esercizio
alla data dell'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i
legali rappresentanti delle strutture trasmettono alla Azienda unita'
sanitaria locale competente per territorio le informazioni necessarie,
secondo un apposito modulo definito dalla Regione.
5. La Regione e le Aziende unita' sanitarie locali sono autorizzate,
ai sensi del Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed
integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici
dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione,
anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 24 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
che concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente ARPA
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 24 - Soppressione dei Presidi multizonali di prevenzione
1. Alla data di costituzione dell'ARPA sono soppressi i Presidi
multizonali di prevenzione (P.M.P.) di cui alla L.R. 7 settembre 1981,
n. 33, recante "Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali
di prevenzione".
2. L'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui agli artt. 5 e
19 della L.R. n. 33 del 1981 e' assicurato dai Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali presso le quali
attualmente operano i Settori con tali competenze.
3. Le Commissioni per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, di
cui all'art. 15 della L.R. n. 33 del 1981, operano presso le Sezioni
provinciali dell'A.R.P.A. La Giunta regionale con apposita direttiva
disciplina i criteri per la composizione ed il funzionamento di tali
Commissioni.".
Comma 2)
2) Il testo del DLgs 17 marzo 1995, n. 230 concerne Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
3) Il testo del DLgs 26 maggio 2000, n. 187 concerne Attuazione della
direttiva 97/43/Euratom  in materia di protezione sanitaria delle
persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

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