REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2006, n. 1619

Deliberazione Giunta regionale 946/06 - Proroga termine presentazione domande e integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2005 avente ad
oggetto "Orientamenti propedeutici al Programma di edilizia agevolata
alloggi per l'affitto e la prima casa di proprieta'";
- la propria deliberazione n. 159 del 13 febbraio 2006 avente ad
oggetto: "Proposta all'Assemblea legislativa regionale: Programma di
edilizia agevolata per la realizzazione di 3.000 case per l'affitto e
la prima casa di proprieta'" adottata dall'Assemblea legislativa con
proprio atto n. 47 del 22 febbraio 2006;
- la propria deliberazione n. 946 del 3 luglio 2006 avente ad oggetto:
"L.R. 24/01 - Approvazione bando per l'attuazione del Programma
relativo alla realizzazione di 3.000 case per l'affitto e la prima
casa di proprieta' approvato con deliberazione dell'Assemblea
legislativa 47/06";
visto in particolare il punto 6) dell'Allegato A alla sopracitata
delibera 946/06 che prescrive il termine perentorio del 4 dicembre
2006 per la presentazione delle domande di partecipazione al bando
stesso;
preso atto della nota prot. 176 dell'8 novembre 2006 a firma congiunta
dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione
Province d'Italia (UPI), acquisita agli atti d'ufficio con prot.
PG/06/1043670 del 14 novembre 2006, con la quale si segnala che le
Amministrazioni comunali manifestano difficolta' oggettive a
presentare le proposte di intervento entro la data del 4 dicembre 2006
occorrendo un maggior lasso di tempo per prevedere nei documenti
contabili di previsione per il prossimo anno gli interventi che si
propongono di realizzare;
considerato che il mancato accoglimento della richiesta di cui sopra
potrebbe costituire un ostacolo al pieno dispiegamento delle
potenzialita' del Programma di cui alla delibera dell'Assemblea
legislativa 47/06;
ritenuto pertanto opportuno prorogare la scadenza per la presentazione
delle domande per concorrere al bando di cui alla propria
deliberazione 946/06, stabilendo che il nuovo termine e' fissato alle
ore 12 di venerdi' 16 marzo 2007, fermo restando modalita' e luogo di
presentazione indicati al punto 6 della citata deliberazione;
considerato, inoltre, che si rende necessario esplicitare ed integrare
ovvero modificare con riguardo a specifici punti il testo della
deliberazione 946/06:
1) relativamente alle tipologie di intervento di cui alla lettera c)
del punto 4 dell'Allegato A e limitatamente agli alloggi gia' ultimati
alla data di emanazione del bando, tali alloggi sono da considerarsi
di recupero edilizio;
2) relativamente alle condizioni di ammissibilita' di cui al punto
5.d.1 per le domande presentate dai Comuni sono ammissibili gli
interventi da realizzare nelle aree soggette a espropriazione ai sensi
dell'art. 9 della Legge n. 167 del 18 aprile 1962;
3) fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla Tabella 3
sono ammissibili anche le proposte di intervento promosse dalle
societa' di scopo di cui all'art. 41 della L.R. 24/01 a maggioranza
privata;
4) nel caso di interventi promossi dai Comuni si prescinde dalla
prescrizione di cui al punto 5.b.1 per la trasformazione di immobili
di proprieta' pubblica;
5) qualora ad un Comune venga attribuito un finanziamento per
realizzare un intervento attraverso il ricorso all'istituto della
concessione e la proposta del promotore a cui viene affidata la
concessione preveda la realizzazione di piu' categorie di intervento
l'importo del finanziamento originariamente attribuito al Comune sara'
ripartito per le categorie di intervento proposte, fermo restando i
limiti di finanziamento e le altre condizioni previste per ognuna di
esse compreso il rispetto di quanto previsto alla Tabella 3 del
bando;
6) si rende necessario disciplinare l'eventuale scioglimento dell'ATI
ad avvenuta realizzazione dell'intervento stabilendo che per procedere
allo scioglimento e' necessario richiederne apposita autorizzazione
alla Regione contenente l'esplicita indicazione dei soggetti
partecipanti che diventano titolari dell'intervento e del relativo
finanziamento, nel rispetto delle condizioni definite in sede di
costituzione dell'ATI stessa;
7) nel caso di domanda presentata da un'ATI o da un consorzio che non
agisca in nome e per conto proprio la condizione di ammissibilita' di
cui al punto 2 del capoverso 5.d.2. deve essere soddisfatta dai tre
soggetti individuati ed indicati nella Scheda 5, Modello 2
dell'Allegato 1 al bando;
8) tra le condizioni di ammissibilita' di cui al punto 5.d.5 non
rientra la gestione commissariale;
ritenuto necessario correggere l'errore materiale di cui al punto 2
del capoverso 5.c.3 dell'Allegato A sostituendo il seguente inciso "e)
dell'articolo 3 del DPR 380/01" con il seguente "f) dell'articolo 3
del DPR 380/01" nonche' l'errore materiale relativo al punteggio
attribuito al requisito 6.6 nell'Allegato 1 al bando Modello 2, Scheda
4, indicato erroneamente in 6 punti anziche' in 2;
vista la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, esecutiva ai
sensi di legge, recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita',
arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della
L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03 e
successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
Organizzazione, Luigi Gilli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa che si
intendono integralmente riportate, la scadenza per la presentazione
delle domande per concorrere al bando di cui alla propria
deliberazione 946/06, stabilendo che il nuovo termine e' fissato alle
ore 12 di venerdi' 16 marzo 2007, fermo restando modalita' e luogo di
presentazione indicati al punto 6 della citata deliberazione;
b) di esplicitare ed integrare e modificare il testo della
deliberazione 946/06 con le seguenti specificazioni:
1) relativamente alle tipologie di intervento di cui alla lettera c)
del punto 4 dell'Allegato A e limitatamente agli alloggi gia' ultimati
alla data di emanazione del bando, tali alloggi sono da considerarsi
di recupero edilizio;
2) relativamente alle condizioni di ammissibilita' di cui al punto
5.d.1 per le domande presentate dai Comuni sono ammissibili gli
interventi da realizzare nelle aree soggette a espropriazione ai sensi
dell'art. 9 della Legge n. 167 del 18 aprile 1962;
3) fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla Tabella 3
sono ammissibili anche le proposte di intervento promosse dalle
societa' di scopo di cui all'art. 41 della L.R. 24/01 a maggioranza
privata;
4) nel caso di interventi promossi dai Comuni si prescinde dalla
prescrizione di cui al punto 5.b.1 per la trasformazione di immobili
di proprieta' pubblica;
5) qualora ad un Comune venga attribuito un finanziamento per
realizzare un intervento attraverso il ricorso all'istituto della
concessione e la proposta del promotore a cui viene affidata la
concessione preveda la realizzazione di piu' categorie di intervento
l'importo del finanziamento originariamente attribuito al Comune sara'
ripartito per le categorie di intervento proposte, fermo restando i
limiti di finanziamento e le altre condizioni previste per ognuna di
esse compreso il rispetto di quanto previsto alla Tabella 3 del
bando;
6) si rende necessario disciplinare l'eventuale scioglimento dell'ATI
ad avvenuta realizzazione dell'intervento stabilendo che per procedere
allo scioglimento e' necessario richiederne apposita autorizzazione
alla Regione contenente l'esplicita indicazione dei soggetti
partecipanti che diventano titolari dell'intervento e del relativo
finanziamento, nel rispetto delle condizioni definite in sede di
costituzione dell'ATI stessa;
7) nel caso di domanda presentata da un'ATI o da un consorzio che non
agisca in nome e per conto proprio la condizione di ammissibilita' di
cui al punto 2 del capoverso 5.d.2. deve essere soddisfatta dai tre
soggetti individuati ed indicati nella Scheda 5, Modello 2
dell'Allegato 1 al bando;
8) tra le condizioni di ammissibilita' di cui al punto 5.d.5 non
rientra la gestione commissariale;
c) di correggere l'errore materiale di cui al punto 2 del capoverso
5.c.3 dell'Allegato A sostituendo il seguente inciso "e) dell'articolo
3 del DPR 380/01" con il seguente "f) dell'articolo 3 del DPR 380/01",
nonche' l'errore materiale relativo al punteggio attribuito al
requisito 6.6 nell'Allegato 1 al bando Modello 2, Scheda 4, indicato
erroneamente in 6 punti anziche' in 2;
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Ripubblicazione del bando per l'attuazione del Programma approvato con
la deliberazione dell'Assemblea legislativa 47/06 per la realizzazione
di 3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta'.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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