CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 25 ottobre 2006, n. 356

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 maggio 2003, depositato in Cancelleria il 7 giugno 2003 ed iscritto al n. 50 del Registro ricorsi 2003

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai
signori:
Franco Bile, Presidente; Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo
De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro,
Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri,
Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria
Napolitano, Giudici;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della
Legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni
in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per
l'anno 2003), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 29 maggio 2003, depositato in Cancelleria il 7
giugno 2003 ed iscritto al n. 50 del Registro ricorsi 2003;
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il Giudice relatore
Paolo Maddalena;
uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e l'avvocato Andrea Manzi per la Regione
Emilia-Romagna.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 maggio 2003 e depositato il
successivo 7 giugno, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale, in via principale,
degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo
2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazione organiche e di
copertura di posti vacanti per l'anno 2003), denunciandone il
contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in
riferimento all'art. 34, comma 11 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2003), e con il principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni;
che il ricorrente evidenza che l'art. 3 censurato prevede la copertura
dei posti vacanti nelle strutture della Giunta e del Consiglio
regionale e che l'art. 4, anch'esso oggetto di denuncia, stabilisce
che le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) procedano ad assunzioni di personale; tali previsioni - si
precisa ancora nel ricorso - "sono riferite all'anno 2003, stante
l'art. 1, che dispone la validita' della legge regionale fino al
31/12/2003";
che, ad avviso della difesa erariale, le norme impugnate eccederebbero
la competenza regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione,"che indica la materia del "coordinamento
della finanza pubblica" tra quelle a legislazione concorrente",
mancando peraltro di individuare "la tipologia del personale da
reclutare nell'anno 2003 e rimandando genericamente alla
determinazione del fabbisogno annuale di personale ed alla
rideterminazione delle dotazioni organiche";
che, a  tal fine, rileverebbe l'art. 34, comma 11 della Legge n. 289
del 2002, il quale prevede "l'emanazione di decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003",
specificando che dette assunzioni, salvo il ricorso alle procedure di
mobilita', "devono essere contenute entro il limite percentuale nella
stessa disposizione indicata (50% delle cessazioni dal servizio
dell'anno 2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei
profili professionali del personale da assumere, della essenzialita'
dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale
sulle entrate correnti"; sicche', le Amministrazioni regionali, gli
Enti locali e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale possono
procedere ad assunzioni entro il predetto limite percentuale;
che, peraltro, secondo il ricorrente, sarebbe violato anche il
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni "stante i tavoli
di concertazione che sono in atto, presso la Conferenza Stato-Regioni
per stabilire i limiti e i criteri" dei predetti decreti;
che si e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale
ha concluso per la manifesta inammissibilita' della questione "per
indeterminatezza e genericita' dell'oggetto" e, comunque, per la sua
infondatezza, rammentando in una successiva memoria - con la quale ha
esposto le ragioni a sostegno delle rassegnate conclusioni - che sulla
norma interposta invocata dal ricorrente questa Corte si e'
pronunciata con la Sentenza n. 390 del 2004, dichiarando solo in parte
l'incostituzionalita' dell'art. 34, comma 1 della Legge n. 289 del
2002;
che, nel corso dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha dichiarato
di rinunciare al ricorso, depositando la delibera del Consiglio dei
Ministri del 22 settembre 2006 con la quale si assume siffatta
determinazione in riferimento alla proposta impugnazione; la Regione
Emilia-Romagna, a sua volta, ha dichiarato di accettare la anzidetta
rinuncia.
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i
giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione della parte resistente, comporta l'estinzione del
processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 ottobre 2006.
IL PRESIDENTE	IL REDATTORE
Franco Bile	Paolo Maddalena
IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2006.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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