REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 5
1) Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge regionale  24 aprile
2006, n. 3 che concerne Interventi in favore degli emiliano-romagnoli
e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e'
il seguente:
"Art. 21 - Spese per il Presidente e per il funzionamento della
Consulta
(omissis)
3. Al Presidente della Consulta, qualora sia persona estranea
all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al
50% dell'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere
regionale).
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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