REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 novembre 2006, n. 6

DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI ED AGLI INVITATI DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con delibera n. 1658 del 27 novembre 2006
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento con decreto n. 248 del  28 novembre 2006
Art. 1
Presidente e componenti della Consulta
degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti in Italia
1. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo, disciplinata dalla legge regionale 24
aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e
funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) e del
suo Comitato esecutivo, spetta ai componenti residenti nel territorio
nazionale, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla L.R. 18
marzo 1985, n. 8 "Norme in materia di compensi e rimborsi spettanti ai
componenti di organi collegiali".
2. Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni,
conferenze nel territorio nazionale, spetta al Presidente ed ai
consultori di cui al comma 1 un rimborso pari al trattamento economico
di missione previsto per dipendenti regionali inquadrati al livello
dirigenziale che si recano in missione in Italia.
3. Al Presidente ed ai consultori di cui al comma 1 che in
rappresentanza della stessa si recano all'estero, previa
autorizzazione della Presidenza della Giunta regionale, spettano:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previste per i
dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano
in missione all'estero;
b) un rimborso in misura forfetaria di importo pari all'indennita' di
trasferta all'estero prevista per i dipendenti regionali inquadrati al
livello dirigenziale che si recano in missione all'estero.
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato
esecutivo, che si svolgono in luogo diverso dalla sede della Regione
Emilia-Romagna, spetta al Presidente della Consulta il rimborso delle
spese previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello
dirigenziale che si recano in missione nel territorio nazionale.
5. Alle spese concernenti l'indennita' di carica del Presidente della
Consulta, cosi' come indicato al comma 3 dell'art. 21 della L.R. n. 3
del 2006 al rimborso delle spese di viaggio e indennita' di missione,
si fara' fronte mediante imputazione delle spese al Capitolo 50020
"Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i
compensi ai componenti e le indennita' di missione ed il rimborso
spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli,
comitati e commissioni - Spese obbligatorie".
Art. 2
Componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti
all'estero
1. Ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
residenti all'estero, e' corrisposto, per la loro partecipazione alle
sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, nonche' per le
missioni svolte nell'ambito della carica di consultore che si svolgono
nel territorio nazionale:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previste per i
dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano
in missione all'estero;
b) un rimborso in misura forfetaria di importo pari all'indennita' di
trasferta all'estero prevista per i dipendenti regionali inquadrati al
livello dirigenziale che si recano in missione all'estero.
2. Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni,
conferenze che si svolgono al di fuori del territorio nazionale,
spetta ai consultori residenti all'estero unicamente il rimborso delle
spese previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello
dirigenziale che si recano in missione nel territorio nazionale.
Art. 3
Invitati residenti all'estero e nel territorio nazionale
1. Agli invitati ai lavori della Consulta ad incontri, convegni,
seminari, riunioni, conferenze e simili che si svolgono sia nel
territorio nazionale e sia all'estero, spetta unicamente, qualora non
corrisposto da altro Ente, il rimborso delle spese vive previste per
il trattamento di missione attribuito ai dirigenti regionali.
Art. 4
Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli
nel mondo in qualita' di funzionario delegato
1. Annualmente la Giunta regionale assegna al Presidente della
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo il fabbisogno previsto per
le spese di funzionamento, il quale le amministra in qualita' di
funzionario delegato della Regione a norma del Regolamento regionale 9
dicembre 1978, n. 50 (Regolamento regionale per la disciplina della
gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati) per
la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari
delegati.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 novembre 2006	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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