REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2006, n. 1532

Piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14
febbraio 2002 con il quale Governo e Regioni hanno convenuto sui
criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli
essenziali di assistenza sanitaria gia' definiti con DPCM del 29
novembre 2001 con apposite linee-guida, di cui alla lettera b) del
suddetto accordo;
- il DPCM 16 aprile 2002 recante linee guida sui criteri di priorita'
per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi
massimi di attesa, allegato 5 al DPCM 29 novembre 2001;
- l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta
dell'11 luglio 2002 con il quale Governo e Regioni hanno convenuto sul
documento di indicazioni per l'attuazione dell'accordo del 14 febbraio
2002 sulle modalita' di accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa;
- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23
marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, (repertorio atti n. 2271), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005;
- l'articolo 1, comma 279 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
quale stabilisce che lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004 e, a tal
fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
2.000 milioni di Euro per l'anno 2006;
- l'articolo 1, comma 280 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
quale subordina l'accesso al concorso delle somme di cui al suddetto
comma 279, tra gli altri, alla stipula di una intesa tra Stato e
Regioni che preveda la realizzazione da parte delle Regioni degli
interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di
attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001 e successive modificazioni, per le quali sono fissati
nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto
della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da
parte delle singole Regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle
Regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), si applicano
direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni
dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui
all'articolo 1, comma 169, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del
cittadino, il recepimento, da parte delle Unita' sanitarie locali, dei
tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in
materia, nonche' in coerenza con i parametri temporali determinati in
sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169,
della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui
all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle
strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi
sono assicurati nonche' delle misure previste in caso di superamento
dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non
quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa
vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il
perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di
riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da
parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera
in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio,
utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i
pediatri di libera scelta;
e) l'attivazione nel nuovo Sistema informativo sanitario (NSIS) di uno
specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di
attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della citata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi
in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa,
provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della
citata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- l'articolo 1, comma 282 della suddetta Legge 266/05 che, nel quadro
degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a garanzia
della tutela della salute dei cittadini, ha stabilito il divieto di
sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni disponendo
che le Regioni sono tenute ad adottare misure nel caso in cui la
sospensione dell'erogazione sia legata a motivi tecnici, dandone
informazione periodica al Ministero della Salute;
- l'articolo 1, comma 283 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
prevede l'istituzione della Commissione nazionale sull'appropriatezza
delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di
iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i
soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e
predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di
priorita', di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di
controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni, nonche' di
promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale; che
ha altresi' affidato alla suddetta Commissione il compito di fissare i
criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste
dal successivo comma 284;
- l'articolo 1, comma 284 della citata Legge 66/05 che ha stabilito le
sanzioni amministrative, da applicarsi da parte delle Regioni e
Province autonome, sulla base dei criteri fissati dalla citata
Commissione nazionale, ai responsabili del divieto stabilito dal comma
282 del medesimo articolo 1 di "agende chiuse", nonche' delle
violazioni dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8 della Legge 23
dicembre 1994, n. 724, delle Aziende sanitarie locali, dei Presidi
ospedalieri delle Aziende ospedaliere di tenere il registro delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e
di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri;
considerato:
- che la soprarichiamata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
all'articolo 1 prevede che, per il triennio 2005-2007, le Regioni e le
Province autonome assolvono agli adempimenti previsti dalla normativa
vigente e agli altri adempimenti previsti dalla stessa intesa, tra cui
e' espressamente previsto il richiamo all'articolo 52, comma 4,
lettera c), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede
iniziative in materia di liste di attesa, nella prospettiva
dell'eliminazione o del significativo contenimento;
- che la piu' volte richiamata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
all'articolo 9 ha previsto l'istituzione presso il Ministero della
Salute del Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di
appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la
verifica della congruita' tra i predetti livelli e le risorse messe a
disposizione;
- che l'anzidetta intesa Stato-Regioni, all'articolo 12, ai fini della
verifica degli adempimenti per le finalita' di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 184, lettera c) della Legge 30 dicembre 2004,
n. 311, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvale
delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della stessa intesa,
per gli aspetti relativi agli adempimenti;
vista l'Intesa del 28 marzo 2006 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui
all'articolo 1, comma 280 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
stabilisce che le regioni adottino, entro novanta giorni dall'adozione
della suddetta intesa, un Piano regionale attuativo che garantisca i
seguenti aspetti:
- Governare la domanda di prestazioni, in particolare garantendo un
ricorso appropriato alle attivita' del SSN, anche attraverso criteri
di priorita' nell'accesso;
- razionalizzare/ottimizzare l'offerta delle prestazioni da parte
delle Aziende sanitarie, in considerazione sia delle effettive
necessita' assistenziali del territorio (bisogno) sia della domanda
rilevata, ferma restando la necessita' di perseguire l'obiettivo
dell'appropriatezza degli accessi alle attivita' sociosanitarie;
- gestire razionalmente il sistema degli accessi, tramite una
riorganizzazione del sistema delle prenotazioni (CUP), che consenta di
interfacciare in modo ottimale il complesso dell'offerta con quello
della domanda di prestazioni e che sia in grado di differenziare le
prestazioni per tipologia e criticita', di individuare i percorsi
diagnostico-terapeutici prioritari e definirne le modalita' di
gestione;
- garantire revisioni periodiche dell'attivita' prescrittiva;
- velocizzare la refertazione e la messa a disposizione dei risultati
degli esami e differenziare il ruolo degli ospedali e del territorio;
- utilizzare le opportunita' di un'adeguata organizzazione della
libera professione;
considerato, inoltre, che:
- il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, incaricato di valutare i piani attuativi
regionali, non ha ancora emanato le specifiche linee guida, alle quali
sara' necessario rendere coerenti gli interventi delle Regioni;
- gli standard nazionali, di cui all'articolo 1, comma 169, della
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, non sono ancora stati definiti;
- il Piano nazionale attribuisce alle Regioni la facolta' di stabilire
ed applicare i propri criteri di priorita', ma mancano le linee-guida
per la fissazione di criteri di priorita' di appropriatezza delle
prestazioni e delle forme idonee di controllo dell'appropriatezza
delle prescrizioni, non ancora predisposte dalla Commissione nazionale
sull'appropriatezza delle prescrizioni;
- non si possono stabilire le sanzioni amministrative, di cui
all'articolo 1, comma 284 della Legge 266/05, da applicarsi da parte
delle Regioni e Province autonome ai responsabili della sospensione
dell'attivita' di prenotazione delle prestazioni, nonche' delle
violazioni dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8 della Legge 23
dicembre 1994, n. 724, per le Aziende sanitarie locali, per i Presidi
ospedalieri delle Aziende ospedaliere di tenere il registro delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e
di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri, poiche' non sono stati
definiti i criteri dalla anzidetta Commissione nazionale;
- il Piano nazionale prevede che, per le prestazioni individuate, ogni
Azienda sanitaria indichi le strutture presso le quali si garantisce
al cittadino l'accesso entro i tempi massimi indicati dalla Regione,
senza indicare quali caratteristiche debbano avere tali strutture;
- il Piano nazionale prevede il monitoraggio di prestazioni che
presuppongono la conoscenza della diagnosi; attualmente, pero', dai
flussi informativi non puo' essere rilevato il sospetto diagnostico;
visti:
- il piano Sanitario regionale 1999-2001;
- la propria deliberazione 1296/98 ad oggetto "Linee guida per la
rimodulazione dell'attivita' specialistica ambulatoriale e per
l'istituzione del sistema informativo. Indicazioni in ordine
all'applicazione del X e XII comma dell'art. 3 DLgs 124/98";
- la propria deliberazione 2142/00 ad oggetto "Semplificazione
dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali";
- la propria deliberazione 54/02 ad oggetto "Attivita'
libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio Sanitario nazionale. Direttiva alle aziende";
- la propria deliberazione 293/05 ad oggetto "Accreditamento
istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti
per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per
l'individuazione del fabbisogno";
- la circolare n. 1/2006 del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali ad oggetto " Monitoraggio dei tempi di attesa delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali. (Flusso dei tempi di
attesa)";
- la propria deliberazione 1051/06 "Linee di programmazione e
finanziamento del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2006", con
la quale vengono accantonati 34,453 milioni di Euro per far fronte a
diverse esigenze quali, tra gli altri, il sostegno finanziario al
Piano regionale per il contenimento delle liste di attesa;
ritenuto, rispetto a tale accantonamento di destinare la somma di Euro
10.600.000,00 per il perseguimento degli obiettivi del presente piano,
comprese le attivita' della rete regionale dei CUP, da ripartirsi tra
le Aziende USL come da tabella allegata;
dato atto, ai sensi della L.R. 43/01 e della delibera di Giunta
regionale n. 447 del 24 marzo 2003 del parere favorevole di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali dott. Leonida Grisendi;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di adottare il Piano regionale per il contenimento dei tempi
d'attesa con relativo Allegato n. 1, di cui agli allegati documenti,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di disporre che le Aziende USL, in collaborazione con l'Azienda
Ospedaliera o l'IRCCS di riferimento, predispongano  in via
preliminare il proprio Programma attuativo aziendale entro dicembre
2006, da sottoporre al parere dei rispettivi Comitati di Distretto e
della Conferenza territoriale sociale e sanitaria;
- di sostenere il Piano regionale, comprese le attivita' della rete
regionale dei CUP destinando, come indicato in premessa, la somma di
Euro 10.600.000,00 da ripartirsi tra le Aziende USL come da tabella
allegata;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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