REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 ottobre 2006, n. 191

Art. 48, L.R. 26/11/2001, n. 43: Comitato dei Garanti dell'Assemblea legislativa. Modifiche alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 55/02 (proposta n. 156)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti:
- l'art. 48 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante il "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna", che prevede l'istituzione del "Comitato dei
Garanti", nel rispetto del Contratto collettivo di lavoro e dei
principi del DLgs 30 marzo 2001, n. 165;
- gli artt. 21 e 22 del DLgs 165/01 e successive modifiche, relativi,
rispettivamente, a "Responsabilita' dirigenziale" e "Comitato dei
Garanti";
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della
dirigenza del Comparto "Regioni e Autonomie locali" per il quadriennio
normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 (di seguito: CCNL
2002-2005) e visti, in particolare, gli articoli 13 e 14, che,
rispettivamente, disciplinano gli "Effetti degli accertamenti
negativi" delle prestazioni dirigenziali e dettano disposizioni sul
funzionamento del "Comitato dei Garanti":
vista inoltre la propria deliberazione del 3 aprile 2002, n. 55 avente
ad oggetto: "Disciplina del procedimento di accertamento delle
responsabilita' dirigenziali per il Consiglio regionale. Istituzione
del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna";
rilevato che, come previsto nella deliberazione sopra richiamata, con
atto congiunto dei Direttori generali dell'Assemblea legislativa e
dell'"Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica", in data 11
marzo 2003 sono stati individuati i componenti del "Comitato dei
Garanti" della Regione Emilia-Romagna, la cui nomina ha efficacia
triennale;
atteso che, prima di procedere al rinnovo dei componenti del Comitato
dei Garanti, si rende necessario modificare, in particolare, gli
articoli 3 "Sanzioni per responsabilita' dirigenziale", 6 "Irrogazione
della sanzione", 7 "Chiusura del procedimento" e 8 "Dirigenti a tempo
determinato e in comando" dell'Allegato A), recante "Disciplina del
procedimento di accertamento della responsabilita' dirigenziale",
nonche' gli articoli 1 "Funzioni del Comitato", 6 "Modalita' di
elezione dei rappresentanti dei dirigenti", 14 "Regole di
funzionamento del Comitato" dell'Allegato B), recante "Istituzione del
Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna" della deliberazione
55/02, al fine di adeguarne il contenuto agli artt. 13 e 14 del CCNL
2002-2005, che a loro volta richiamano i principi sanciti dall'art. 21
del DLgs 165/01, come novellato dall'art. 3 della Legge 15 luglio
2002, n. 145;
sentite le rappresentanze sindacali dell'Area della dirigenza;
dato atto che la Giunta regionale nella seduta del 24/7/2006 ha
adottato un proprio atto sostanzialmente conforme al presente, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, della L.R. 43/01,
che impone una istituzione e disciplina congiunta del Comitato dei
Garanti dei dirigenti regionali;
richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del
10/3/2003 recante : "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale in
merito alla regolarita' amministrativa del presente atto;
a voti unanimi, delibera:
1) di modificare l'Allegato A) "Disciplina del procedimento di
accertamento della responsabilita' dirigenziale" della deliberazione
55/02 come segue:
a) sostituendo il contenuto dell'art. 3 "Sanzioni per responsabilita'
dirigenziale" con il seguente:
"Art. 3
Sanzioni per responsabilita' dirigenziale
1. A conclusione del processo di valutazione del dirigente, realizzato
sulla base di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 del CCNL
sottoscritto il 10/4/1996, come sostituito dall'art. 13 del CCNL
1998-2001, allorche' sia stata formalizzata una valutazione negativa,
si procede alla applicazione di una misura sanzionatoria nell'ambito
delle ipotesi previste dall'art. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d)
del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13 del CCNL 2002-2005,
in proporzione alla gravita dell'accertamento.
2. L'Amministrazione regionale, prima di procedere alla adozione di
una delle misure sanzionatorie sopra richiamate, deve esperire la
procedura descritta agli articoli 4 e seguenti, al fine di acquisire
le valutazioni del dirigente interessato, nonche' acquisire il parere
conforme del Comitato dei Garanti.";
b) sostituendo, il comma 2 dell'art. 6 "Irrogazione della sanzione"
con il seguente comma:
"2. L'atto che irroga una delle misure sanzionatorie richiamate
all'art. 3 viene adottato solo dopo l'acquisizione del parere conforme
da parte del Comitato dei Garanti.";
c) eliminando il comma 2 dell'art. 7 "Chiusura del procedimento" e, al
comma 1, le parole "comma secondo", dopo "art. 3";
d) sostituendo il contenuto dell'art. 8 "Dirigenti a tempo determinato
e in comando" con il seguente:
"Art. 8
Dirigenti a tempo determinato e in comando
1. Nel caso di valutazione negativa delle prestazioni dei funzionari
interni ai quali sia stato conferito un incarico dirigenziale con
contratto a termine, ai sensi dell'art. 19, L.R. 43/01, si dispone la
riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, ai sensi
dell'art. 23 bis, comma 1, lett. a) del CCNL del 10/4/1996, come
inserito dal CCNL 2002-2005.
2. Nel caso di valutazione negativa di dirigenti in comando, il
recesso dal rapporto di lavoro e' sostituito dalla immediata
cessazione del comando medesimo e il conseguente rientro del dirigente
presso l'Ente di appartenenza.
3. Ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine si applica
quanto previsto dal comma 5 dell'art. 47 della L.R. 26 novembre 2001,
n. 43.";
2) di modificare l'Allegato B) "Istituzione del Comitato dei Garanti
della Regione Emilia-Romagna" della deliberazione 55/02, come segue:
a) sostituendo il contenuto dell'art. 1 "Funzioni del Comitato" con il
seguente:
"Art. 1
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato dei Garanti e' preposto, nell'ambito del procedimento
amministrativo descritto all'Allegato A), al rilascio del preventivo
parere conforme, necessario quando l'Amministrazione regionale intenda
applicare, a seguito di accertamento di responsabilita' dirigenziale,
una delle misure sanzionatorie indicate all'art 23 bis, comma 1,
lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13
del CCNL 2002-2005.";
b) aggiungendo, al comma 2 dell'art. 6 "Modalita' di elezione dei
rappresentanti dei dirigenti, dopo le parole "tutti i dirigenti" le
parole "a tempo indeterminato";
c) sostituendo il comma 5 dell'art. 14 "Regole di funzionamento del
Comitato", con il seguente comma:
"5. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio
parere, che deve rilasciare entro trenta giorni, ascolta, a seguito di
espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche
assistito da persona di fiducia. Decorso inutilmente il termine di
trenta giorni, si prescinde dal parere.";
3) di sostituire in ogni articolo dell'Allegato A) e dell'Allegato B)
della deliberazione 55/02, ove ricorrano, le parole "Consiglio" e
"Consiglio regionale" con le parole "Assemblea legislativa";
4) di confermare in ogni rimanente parte gli Allegati A) e B) della
deliberazione  55/02 e di approvare i testi coordinati con le
modifiche sopra deliberate, che sono allegati, sotto lettere A) e B),
al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Disciplina del procedimento di accertamento della responsabilita'
dirigenziale
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente atto riguarda lo svolgimento del procedimento di
accertamento di responsabilita' dirigenziale nei confronti dei
dirigenti della Regione Emilia-Romagna, appartenenti sia all'organico
della Giunta che a quello dell'Assemblea legislativa.
Art. 2
Struttura competente
1. Presso la Regione Emilia-Romagna la struttura competente per
procedimenti di accertamento della responsabilita' dirigenziale e' la
direzione generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica per i dirigenti dell'organico della Giunta, mentre per i
dirigenti dell'organico dell'Assemblea legislativa e' la Direzione
generale dell'Assemblee legislativa.
2. I Direttori generali responsabili di tali strutture, per
l'esercizio delle relative funzioni, si avvalgono di personale alle
proprie dirette dipendenze.
Art. 3
Sanzioni per responsabilita' dirigenziale
1. A conclusione del processo di valutazione del dirigente, realizzato
sulla base di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 del CCNL
sottoscritto il 10/4/1996, come sostituito dall'art. 13 del CCNL
1998-2001, allorche' sia stata formalizzata una valutazione negativa,
si procede alla applicazione di una misura sanzionatoria nell'ambito
delle ipotesi previste dall'art. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d)
del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13 del CCNL 2002-2005,
in proporzione alla gravita' dell'accertamento.
2. L'Amministrazione regionale, prima di procedere alla adozione di
una delle misure sanzionatorie sopra richiamate, deve esperire la
procedura descritta agli articoli 4 e seguenti, al fine di acquisire
le valutazioni del dirigente interessato, nonche' acquisire il parere
conforme del Comitato dei Garanti.
Art. 4
Contestazione dell'addebito
1. La contestazione dell'addebito deve essere effettuata per iscritto
e comunicata formalmente al dirigente, a cura del Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o del Direttore
generale dell'Assemblea legislativa, secondo i rispettivi ambiti di
competenza, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La lettera puo' essere consegnata anche a mano, e in tal caso il
dirigente deve rilasciare apposita ricevuta.
Art. 5
Diritto di difesa
1. Con la lettera di contestazione dell'addebito, o con una
successiva, il Direttore generale competente, secondo quanto stabilito
all'art. 2, deve convocare il dirigente per sentirlo a difesa,
fissandogli un apposito incontro, di cui deve essere redatto processo
verbale.
2. Il dirigente deve essere convocato per un giorno che disti, da
quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno dieci
giorni lavorativi liberi, in modo tale che abbia un congruo periodo di
tempo per preparare la difesa.
3. Al colloquio, presieduto dal Direttore generale all'Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica o dal Direttore generale
dell'Assemblea legislativa, secondo l'ambito di competenza, partecipa
anche il Direttore generale da cui il dirigente dipende
funzionalmente.
4. Il dirigente puo' farsi assistere da persone di sua fiducia durante
il contraddittorio e puo' presentare memorie scritte a difesa.
5. Il dirigente e il suo difensore, se munito di apposita delega,
possono accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento di accertamento di responsabilita' dirigenziale.
Art. 6
Irrogazione della sanzione
1. Ogni atto di irrogazione di una sanzione afferente alla
responsabilita' dirigenziale deve essere adeguatamente motivato e deve
essere adottato dal Direttore generale competente ai sensi dell'art.
2, su proposta del Direttore generale sovraordinato al dirigente
interessato al procedimento.
2. L'atto che irroga una delle misure sanzionatorie richiamate
all'art. 3 viene adottato solo dopo l'acquisizione del parere conforme
da parte del Comitato dei Garanti.
Art. 7
Chiusura del procedimento
1. Se il Direttore generale presso il quale pende il procedimento di
accertamento della responsabilita' dirigenziale ritiene che non si
debba procedere con l'irrogazione di una delle sanzioni di cui
all'art. 3, dispone la chiusura del procedimento con proprio atto,
acquisito il parere conforme del Direttore generale sovraordinato al
dirigente interessato.
Art. 8
Dirigenti a tempo determinato e in comando
1. Nel caso di valutazione negativa delle prestazioni dei funzionari
interni ai quali sia stato conferito un incarico dirigenziale con
contratto a termine, ai sensi dell'art. 19, L.R. 43/01, si dispone la
riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, ai sensi
dell'art. 23 bis, comma 1, lett. a) del CCNL del 10/4/1996, come
inserito dal CCNL 2002-2005.
2. Nel caso di valutazione negativa di dirigenti in comando, il
recesso dal rapporto di lavoro e' sostituito dalla immediata
cessazione del comando medesimo e il conseguente rientro del dirigente
presso l'Ente di appartenenza.
3. Ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine si applica
quanto previsto dal comma 5 dell'art. 47 della L.R. 26 novembre 2001,
n. 43.
ALLEGATO B)
Istituzione del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna
PARTE I
Funzioni e composizione del Comitato dei Garanti
Art. 1
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato dei Garanti e' preposto, nell'ambito del procedimento
amministrativo descritto all'Allegato A), al rilascio del preventivo
parere conforme, necessario quando l'Amministrazione regionale intenda
applicare, a seguito di accertamento di responsabilita' dirigenziale,
una delle misure sanzionatorie  indicate all'art. 23 bis, comma 1,
lettere b), c) e d) del CCNL del 10/4/1996, come inserito dall'art. 13
del CCNL 2002-2005.
Art. 2
Composizione del Comitato
1. Il Comitato dei Garanti e' composto:
a) da un esperto nel controllo di gestione appartenente alla categoria
dei magistrati della Corte dei Conti, anche in quiescenza;
b) da un dirigente regionale, eletto dai dirigenti dell'Ente Regione
Emilia-Romagna con le modalita' stabilite dagli artt. 6 e successivi;
c) da un esperto designato congiuntamente dal Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore
generale dell'Assemblea legislativa, scelto tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione e del
lavoro pubblico.
2. La presidenza del Comitato e' affidata all'esperto di cui alla
lettera a).
Art.  3
Procedura per la composizione del Comitato
1. I componenti del Comitato sono scelti, mediante sorteggio, in una
rosa di cinque nominativi per ciascuna delle categorie di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2. I cinque nominativi di
ciascuna categoria sono individuati con le procedure delineate nelle
Parti II e III del presente documento e nominati con apposito atto
assunto congiuntamente dal Direttore generale all'Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica e dal Direttore generale
dell'Assemblea legislativa.
2. Per ogni procedimento amministrativo descritto nell'Allegato A), la
Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica o
la Direzione generale dell'Assemblea legislativa provvedono a comporre
il Comitato dei Garanti, mediante procedura di sorteggio tra i
rappresentanti delle tre categorie indicate all'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c). Il sorteggio deve avvenire pubblicamente, previo
invito a tutti i cinque rappresentanti dei dirigenti, i cinque
rappresentanti dell'Amministrazione e ai cinque esterni designati
quali Presidenti.
3. Al termine di ciascuna procedura di sorteggio, i componenti sono
nominati con atto del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica o del Direttore generale dell'Assemblea
legislativa, secondo la competenza del procedimento di accertamento di
responsabilita' dirigenziale per cui viene costituito il Comitato.
Art. 4
Durata in carica del Comitato
1. I componenti del Comitato durano in carica tre anni a decorrere
dalla data di adozione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1. Tale
termine non puo' essere prorogato, tranne che per permettere la
conclusione dei procedimenti in corso di definizione.
2. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione dal servizio,
non si procede alla nomina di sostituti, finche' vi e' la possibilita'
di costituire il Comitato.
3. L'incarico non e' rinnovabile.
Art. 5
Astensione e ricusazione dei componenti
1. Un componente del Comitato ha l'obbligo di astenersi dal
partecipare ai lavori del medesimo allorche' versi nei confronti del
dirigente interessato al procedimento in una delle condizioni previste
dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Al verificarsi di uno dei
medesimi casi, e' inoltre facolta' del dirigente interessato al
procedimento ricusare, per una sola volta, uno o piu' componenti del
Comitato, con atto adeguatamente motivato. Il componente ricusato o
astenutosi verra' sostituito, mediante sorteggio, da un altro
componente della medesima categoria di appartenenza di quello
astenutosi o ricusato (rappresentanti dell'Amministrazione regionale o
rappresentanti dei dirigenti o Presidenti).
PARTE II
Procedura di scelta dei rappresentanti dei dirigenti
Art. 6
Modalita' di elezione dei rappresentanti dei dirigenti
1. Le elezioni dei cinque dirigenti che possono essere sorteggiati per
la composizione del Comitato dei Garanti sono indette, ogni tre anni,
con avviso congiunto del Direttore generale all'Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica e del Direttore generale
dell'Assemblea legislativa, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. Nel medesimo atto e' indicata la
struttura incaricata del servizio elettorale.
2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti a tempo indeterminato che,
alla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni,
risultano in servizio presso la Regione Emilia-Romagna, compresi i
dirigenti in comando da altre Amministrazioni.
3. Sono eleggibili tutti i dirigenti a tempo indeterminato, che, alla
data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni,
risultino in servizio presso la Regione Emilia-Romagna e che abbiano
presentato la propria candidatura  nei termini e con le modalita'
stabilite dal comma 4.
4. Ciascun dirigente eleggibile puo' presentare la propria candidatura
entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione
delle elezioni. La candidatura deve essere depositata presso il
responsabile della struttura incaricata del servizio elettorale
mediante apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme di
sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi
attestano l'autenticita'.
Art. 7
Commissione elettorale
1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di
indizione delle elezioni viene costituita una Commissione elettorale.
2. La Commissione e' composta da cinque dirigenti regionali, di cui
uno designato dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica,  uno dal Direttore generale dell'Assemblea
legislativa e tre scelti a sorte in seduta pubblica, che saranno
sostituiti, con la medesima procedura, nel caso coincidano con
candidati.
3. La Commissione elettorale ha il compito di:
a) eleggere il proprio Presidente;
b) acquisire l'elenco generale degli elettori;
c) verificare la valida presentazione delle candidature, accertare
l'insussistenza di cause di ineleggibilita' e predisporre l'elenco dei
dirigenti eleggibili;
d) individuare e costituire i seggi elettorali;
e) presiedere alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza
pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' lavorativa e
assicurarne la regolarita';
f) esaminare e decidere eventuali ricorsi in merito alle elezioni;
g) proclamare gli eletti, comunicando gli stessi all'Amministrazione e
ai soggetti interessati.
4. La lista dei candidati, le informazioni circa l'ubicazione e gli
orari di apertura dei seggi verranno portati a conoscenza degli
elettori, a cura della Commissione, mediante circolare e comunicazione
affissa nelle apposite bacheche almeno tre giorni prima della data
fissata per le elezioni.
Art. 8
Costituzione del seggio
1. E' in facolta' dei dirigenti che hanno presentato la propria
candidatura designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale,
scelto fra gli elettori non candidati.
2. Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui al comma precedente e
da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in
cui si sia candidato un solo dirigente ovvero non siano stati nominati
scrutatori dai candidati, la Commissione elettorale procede alla
nomina degli stessi.
3. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di
un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello
scrutinio.
Art. 9
Modalita' di votazione
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di tale documento
dovranno essere riconosciuti da almeno uno dei componenti il seggio.
2. Ogni scheda deve essere siglata da almeno due componenti il
seggio.
3. L'elettore puo' esprimere esclusivamente una preferenza.
Il voto e' espresso mediante indicazione del nome e cognome del
dirigente candidato.
4. Sono nulle le schede sulle quali siano state espresse piu'
preferenze, quelle contenenti il nome di un dirigente non compreso
nell'elenco dei candidati, le schede non predisposte per il voto o le
schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che
l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Art. 10
Scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura
delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegna il verbale, unitamente al materiale della votazione, alla
Commissione elettorale che procede alle operazioni riepilogative di
calcolo dandone poi atto in apposito verbale.
3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, la Commissione
provvede a sigillare in appositi contenitori tutto il materiale,
esclusi i verbali, trasmessi dai seggi. Tali contenitori vengono
conservati agli atti della Direzione generale Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica  per almeno tre mesi. Successivamente il
materiale viene distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione e di tale operazione si da' atto in apposito verbale.
4. L'elenco provvisorio dei dipendenti eletti viene affisso nelle
apposite bacheche nei due giorni lavorativi successivi a quello in cui
sono terminate le operazioni di scrutinio.
5.  Trascorsi cinque giorni lavorativi dalla affissione dei risultati
senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, il Presidente della Commissione elettorale proclama
eletti i cinque candidati che abbiano riportato il maggior numero di
voti. A parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita'
di servizio, a parita' di anzianita' di servizio, il piu' anziano
d'eta'.
6. Il provvedimento con il quale il Presidente della Commissione
elettorale proclama i candidati eletti viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 11
Validita' delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dirigenti che
hanno partecipato al voto.
PARTE III
Procedure di scelta dei rappresentanti
dell'Amministrazione regionale e dei Presidenti
Art. 12
Rappresentanti dell'Amministrazione
1. A conclusione della procedura di elezione dei rappresentanti dei
dirigenti, il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica, congiuntamente al Direttore generale
dell'Assemblea legislativa, provvede a designare i cinque
rappresentanti dell'Amministrazione con i requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lett. c).
Art. 13
Presidente del Comitato
1. Il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica richiede al Presidente della Corte dei Conti -  Sezione
dell'Emilia-Romagna, la designazione di cinque magistrati, anche in
quiescenza, esperti nel controllo interno di gestione.
PARTE IV
Modalita' di funzionamento del Comitato dei Garanti
Art.  14
Regole di funzionamento del Comitato
1. La struttura di cui all'art. 2 dell'Allegato A) provvedera'
d'ufficio a fornire al Comitato copia di tutta la documentazione agli
atti relativa al procedimento.
2. Il Comitato procede quindi in assoluta autonomia alla istruttoria,
con possibilita' di richiesta di eventuali chiarimenti sia
all'Amministrazione regionale che al dirigente interessato.
3. L'Amministrazione e' tenuta a mettere a disposizione del Comitato
un idoneo locale per le sedute e a fornire il necessario supporto
amministrativo.
4. Il Comitato decide a maggioranza dei componenti. Le sedute del
Comitato sono valide se sono presenti tutti i  componenti.
5. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio
parere, che deve rilasciare entro trenta giorni, ascolta, a seguito di
espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche
assistito da persona di fiducia. Decorso inutilmente il termine di
trenta giorni, si prescinde dal parere.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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