REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2006, n. 237

Stato di crisi regionale dovuto all'eccezionale evento atmosferico dal 14 al 17/9/2006 nelle province di Forli'-Cesena e Parma (art. 8, L.R. 1/05). Termini presentazione segnalazione, danni e domanda di contributi dei soggetti privati, attivita' produttive danneggiati

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 un eccezionale
evento atmosferico caratterizzato da piogge persistenti, ha provocato
danni diffusi nei territori dei seguenti comuni della Regione
Emilia-Romagna:
- Cesena e Cesenatico in provincia di Forli'-Cesena;
- Noceto in provincia di Parma;
visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di Protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle
lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi
calamitosi in relazione anche all'assetto dei poteri e delle
attribuzioni di Enti ed Amministrazioni;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 225/92;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di Protezione civile - di seguito Fondo regionale -
per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti
locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamita'
naturali di livello b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98, nonche'
per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli
Enti locali;
- il DL 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare
il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile" convertito, con modificazioni, dalla Legge 9
novembre 2001, n. 401;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile
e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione
civile";
visti, in particolare, i seguenti articoli della L.R. 1/05:
- articolo 2, ai sensi del quale, ai fini della razionale ripartizione
delle attivita' e dei compiti di protezione civile tra i diversi
livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle
Amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con attivita' umane che possono essere
fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i
poteri di cui dispone ogni singolo Ente ed Amministrazione per
l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) eventi naturali o connessi con attivita' umane che per natura ed
estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in
raccordo con gli Organi periferici statali, di piu' Enti ed
Amministrazioni a carattere locale;
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attivita'
umane che, per intensita' ed estensione, richiedono l'intervento e il
coordinamento dello Stato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.
225;
- articolo 8, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza
degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima
legge regionale nonche' all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge
225/92, che per natura ed estensione necessitano di una immediata
risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta
lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione
territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al
Consiglio regionale;
richiamata la deliberazione 30 luglio 2004, n. 1565, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale la Giunta regionale, al fine di
regolamentare l'accesso alle risorse del Fondo regionale, ha definito
le modalita' operative per accertare, in relazione alla sua gravita'
ed estensione, il rilievo regionale o meramente locale di un evento
calamitoso, stabilendo in particolare che:
- al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune interessato
dell'Emilia-Romagna provvede a darne comunicazione al Presidente della
Provincia di riferimento e al Presidente della Regione oltre che alle
strutture organizzative delle stesse Amministrazioni, competenti in
materia di protezione civile, ed a richiedere, ove l'evento possa
presumibilmente qualificarsi di rilievo regionale e sentita la
Provincia di riferimento, appositi sopralluoghi in sito;
- il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi la sussistenza
delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge
225/92 e dalle altre norme connesse (art. 138, comma 16 della Legge
388/00; art. 108 del DLgs 112/98) adotta apposito atto da pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con il quale
l'evento calamitoso, in esito ai sopralluoghi tecnici eseguiti nel
territorio dei comuni colpiti, viene dichiarato di rilievo regionale
in attuazione delle medesime norme;
dato atto che la richiamata deliberazione della Giunta regionale
1565/04, adottata durante la previgente legge regionale 18 aprile
1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli interventi della
Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e'
applicabile per tutto quanto non diversamente stabilito dalla
sopravvenuta legge regionale 1/05;
considerato:
- come da verbali acquisiti agli atti del Servizio regionale di
Protezione civile, che il 19 settembre 2006 nelle aree colpite
dall'evento specificato in premessa sono stati eseguiti vari
sopralluoghi tecnici e che sia dalle risultanze di questi ultimi sia
dall'analisi comparata dei dati pluviometrici di questo periodo e di
quelli storici che hanno interessato le predette aree e' emerso il
carattere di notevole intensita' degli effetti dell'evento di cui in
premessa;
- che sulla base degli esiti dei predetti sopralluoghi e delle
conseguenti verifiche tecniche in ordine ai rilievi idro-pluviometrici
sono stati individuati, alla luce degli elementi sopra indicati, come
maggiormente colpiti dall'evento in parola i territori dei comuni
specificati in premessa;
- che per l'evento calamitoso in parola la Regione ha attivato le
procedure di cui all'art. 18 della L.R. 45/95 che, ancorche' abrogata,
continua ad applicarsi per le specifiche finalita' ivi previste in
forza di quanto consentito dall'art. 25 della vigente L.R. in materia
di protezione civile 1/05;
- che in applicazione del citato art. 18, L.R. 45/95 sono stati
autorizzati finanziamenti a favore dei Comuni di Cesena e Cesenatico,
colpiti dall'evento calamitoso di cui in premessa, per l'esecuzione
immediata nei rispettivi territori degli interventi di ripristino di
strutture ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonche' per
ulteriori attivita' di assistenza e superamento della situazione
emergenziale in atto ritenuti urgenti e indifferibili anche alla luce
delle verifiche tecniche effettuate durante i sopralluoghi;
ritenuto, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2,
comma 1, lett. b), della Legge 225/92, dall'art. 2, comma 1, lett. b),
e dall'art. 8 della L.R. 1/05, di dichiarare di rilievo regionale
l'evento calamitoso in parola ai fini dell'accesso all'annualita' 2006
delle risorse del Fondo regionale e di fissare al 31 ottobre 2006 la
cessazione dello stato di crisi che ha interessato il territorio dei
comuni indicati in premessa;
ritenuto di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 1/05,
all'Assessore alla "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile" il compito di provvedere al coordinamento
istituzionale delle attivita' necessarie per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nei comuni colpiti, all'adozione di
eventuali atti di indirizzo, fatte salve le attribuzioni spettanti ai
Sindaci ed alle altre Autorita' di protezione civile, nonche'
all'approvazione di un apposito piano per la programmazione degli
interventi strutturali finalizzati al ripristino delle strutture ed
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate, su
proposta del Comitato istituzionale da costituirsi ai sensi dell'art.
9 della L.R. 1/05;
ritenuto necessario rinviare:
- ad un successivo atto dell'Assessore delegato la programmazione
complessiva degli interventi sopraindicati, sia per ragioni di vincoli
di bilancio sia per le ragioni esplicitate nella citata deliberazione
della Giunta regionale 1565/04, ovvero per la possibilita' che nel
corso dell'anno 2006 si verifichino nel territorio regionale altri
eventi calamitosi rispetto ai quali potrebbe rendersi necessario
procedere alla dichiarazione dello stato di crisi regionale e al
conseguente reperimento delle risorse necessarie a farvi fronte;
- ad un proprio successivo atto la costituzione del Comitato
istituzionale di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 1/05, per lo
svolgimento dei compiti ivi previsti;
ritenuto di stabilire che una quota delle risorse del Fondo regionale
spettanti alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2006 venga destinata
alla concessione di contributi al settore privato danneggiato
dall'evento calamitoso di cui in premessa;
dato atto:
- che per la concessione dei contributi al settore privato danneggiato
si applica la direttiva di cui all'Allegato 2 alla citata
deliberazione della Giunta regionale  1565/04, di seguito denominata
Direttiva regionale;
- che, per le ragioni esplicitate nella citata deliberazione della
Giunta regionale 1565/04, le segnalazioni dei danni e le successive
domande di contributo ai sensi di quanto previsto alla lettera A.1
della Direttiva regionale devono essere presentate, a pena di
irricevibilita', dai soggetti danneggiati dall'evento calamitoso di
cui in premessa ai Comuni ivi specificati rispettivamente entro
quindici e novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che i presupposti e i requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo
regionale previsti nella Direttiva regionale devono permanere fino
alla fase di liquidazione e pagamento del contributo agli aventi
titolo;
dato atto, altresi', con riferimento a quanto previsto nella Direttiva
regionale in ordine alle attivita' produttive:
- che il settore agricolo e' escluso dall'accesso al Fondo regionale, 
in considerazione del fatto che per far fronte ai danni conseguenti
alle calamita' naturali che colpiscono questo specifico settore e'
previsto dal DLgs 102/04 un apposito Fondo di solidarieta' nazionale e
che l'esclusione riguarda anche il settore ittico, equiparato a quello
agricolo, per il quale, in caso di danni derivanti da calamita', e'
previsto dal DLgs 154/04 il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca e dell'acquacoltura;
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto
l'accesso al Fondo regionale sono quelle gestite da imprenditori non
agricoli;
ritenuto di stabilire che i Comuni specificati in premessa trasmettano
al Servizio regionale Protezione civile, entro 60 giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo dei
soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati, gli elenchi
riepilogativi (ER/P e ER/AP) previsti alla lettera E.1. della
Direttiva regionale;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive
modificazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre
2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per
l'attivazione dell'Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n.
1", con la quale l'ing. Demetrio Egidi e' stato nominato Direttore
dell'Agenzia regionale di Protezione civile;
- la determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo
e della costa, n. 13959 del 29 settembre 2005 "Conferimento incarichi
dirigenziali", con la quale all'ing. Demetrio Egidi e' stato
conferito, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale 1499/05, l'incarico di Responsabile del Servizio
Protezione civile per il tempo necessario alla compiuta attivazione
dell'Agenzia al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di
protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006
"Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta
regionale. Indirizzi in merito alle modalita' di integrazione
interdirezionali e di gestione delle funzioni trasversali", con la
quale si e' stabilito che il Servizio Protezione civile si intende
soppresso entro e non oltre la data del 31/12/2006;
- la determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo
e della costa, n. 10540 del 28 luglio 2006 "Istituzione di posizioni
dirigenziali professional e conferimento di incarichi dirigenziali
presso la Direzione generale Ambiente, Difesa del suolo e della
costa", con la quale l'incarico di Responsabile del Servizio
Protezione civile all'ing. Demetrio Egidi e' stato conferito fino al
31/12/2006;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore dell'Agenzia di Protezione civile, Responsabile del Servizio
Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03, a cio' delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione
n. 14039 del 30 settembre 2005;
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 1/05, di
rilievo regionale l'eccezionale evento atmosferico che si e' abbattuto
con piogge persistenti nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei
territori dei seguenti comuni della Regione Emilia-Romagna e di
fissare al 31 ottobre 2006 la cessazione dello stato di crisi che li
ha interessati:
- Cesena e Cesenatico in provincia di Forli'-Cesena;
- Noceto in provincia di Parma;
2) di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 1/05,
all'Assessore regionale a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e
della costa. Protezione civile" il compito di provvedere al
coordinamento istituzionale delle attivita' necessarie per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nei comuni colpiti,
all'adozione di eventuali atti di indirizzo, fatte salve le
attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorita' di
protezione civile, nonche' all'approvazione di un apposito piano, da
finanziarsi con le risorse del Fondo regionale di protezione civile di
cui alla Legge 388/00 (art. 138, comma 16), di seguito Fondo
regionale, per la programmazione degli interventi strutturali
finalizzati al ripristino delle strutture ed infrastrutture pubbliche
o di interesse pubblico danneggiate, su proposta del Comitato
istituzionale di cui al successivo punto 3);
3) di rinviare ad un proprio successivo atto la costituzione del
Comitato istituzionale di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 1/05 per
l'espletamento dei compiti ivi previsti;
4) di stabilire che una quota delle risorse del Fondo regionale
spettanti alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2006, venga destinata
alla concessione di contributi al settore privato danneggiato
dall'evento calamitoso di cui al precedente punto 1);
5) di dare atto:
- che per la concessione dei contributi al settore privato danneggiato
si applica la Direttiva di cui all'Allegato 2 alla citata
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 30 luglio
2004, di seguito denominata Direttiva regionale;
- che le segnalazioni dei danni e le successive domande di contributo
ai sensi di quanto previsto alla lettera A.1 della Direttiva regionale
devono essere presentate, a pena di irricevibilita', dai soggetti
danneggiati dall'evento calamitoso di cui al precedente punto 1 ai
Comuni ivi specificati rispettivamente entro quindici e novanta giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che i presupposti e i requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo
regionale previsti nella Direttiva regionale devono permanere fino
alla fase di liquidazione e pagamento del contributo agli aventi
titolo;
- che il settore agricolo e' escluso dall'accesso al Fondo regionale,
in considerazione del fatto che per far fronte ai danni conseguenti
alle calamita' naturali che colpiscono questo specifico settore e'
previsto dal DLgs 102/04 un apposito Fondo di solidarieta' nazionale e
che l'esclusione riguarda anche il settore ittico, equiparato a quello
agricolo, per il quale, in caso di danni derivanti da calamita', e'
previsto dal DLgs 154/04 il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca e dell'acquacoltura;
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto
l'accesso al Fondo regionale sono quelle gestite da imprenditori non
agricoli;
6) di stabilire che i Comuni specificati al precedente punto 1.
trasmettano al Servizio regionale Protezione civile, entro 60 giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
contributo dei soggetti privati e delle attivita' produttive
danneggiati, gli elenchi riepilogativi (ER/P e ER/AP) previsti alla
lettera E.1. della Direttiva regionale;
7) di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e
l'Assemblea legislativa regionale;
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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