COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena) - Deliberazione G.C. 131/06
L'Autorita' competente: Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -
Edilizia privata, comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di
una cava di arenaria (pietra serena).
Il progetto e' presentato da: ditta F.lli Bianchi Snc di Bianchi
Albino & C. con sede in Via L. Da Vinci, San Piero in Bagno.
Il progetto e' localizzato: in loc. Monteriolo.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B. 3.4 Cave e
torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina, provincia
di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 come modificato
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente con atto
G.C. n. 131 del 22/8/2006 ha assunto la seguente decisione:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla coltivazione
di una cava di arenaria, tipo pietra serena, orizzonte Alberese, in
localita' Monteriolo - presentato dalla ditta F.lli Bianchi Snc di
Bianchi Albino & C. - dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni:
1) l'utilizzo di terreno proveniente da aree esterne all'area di cava
nella fase di recupero agro-vegetazionale dovra' essere effettuato con
materiali di cui dovra' essere costantemente verificata composizione e
qualita' e comunque caratterizzati da valori di concentrazione delle
sostanze inferiori a quelle limite accettabili di cui all'Allegato 1,
tabella 1, colonna A, del decreto del Ministero dell'Ambiente 25
ottobre 1999, n. 471;
2) verificato che parte dell'area sede di attivita' estrattiva e'
cartografata nel PTCP come frana quiescente, si ritiene necessario
che, nelle fasi di stoccaggio temporaneo del materiale estratto
funzionale al proseguimento dell'attivita' estrattiva nel sito e nelle
fasi di sistemazione successive, siano messi in atto tutti quegli
accorgimenti progettuali e gestionali atti a garantire il mantenersi
di condizioni di stabilita' tali da non provocare la possibile
riattivazione di fenomeni gravitativi;
3) durante le attivita' di cava dovra' essere utilizzato un solo mezzo
operatore alla volta;
4) come in parte previsto nella relazione relativa all'individuazione
degli impatti ambientali di progetto, in fase di coltivazione dovranno
essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o gestione
necessarie ad evitare un peggioramento della qualita' dell'aria nella
zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti
atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle
attivita' previste in tale fase, al fine di garantire, nell'area e
presso tutti i ricettori presenti, il rispetto dei limiti di qualita'
dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute
pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali, dal
funzionamento dei mezzi operatori e dalla movimentazione dei mezzi si
prescrive quanto segue:
a) si dovra' provvedere alla depolverizzazione delle piste interne,
mediante asportazione periodica dello strato pulverolento e/o ricarica
con materiali freschi;
b) si dovra' provvedere nei periodi secchi alla periodica
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio di
materiale terroso, delle aree e vie di transito non asfaltate (interne
all'area di cava) e delle zone di scavo;
c) durante le attivita' di carico dei camion il camion dovra'
mantenere il motore spento;
5) le attivita' di scavo e movimento terra all'interno dell'area
retinata in rosso come rappresentata nella figura 2.3 dell'elaborato
"Relazione ambientale integrativa" (rev. 0.0 - del 20/7/2006) potranno
avvenire esclusivamente a condizione che si svolgano a partire da una
profondita' non inferiore a -5 m. dal piano campagna in riferimento al
confine di scavo ubicato lungo il lato nord ovest. Pertanto dovra'
essere garantito l'accesso a tale area partendo da -5 m. dal piano
campagna adottando le tecniche di scavo e coltivazione necessarie a
garantire tale modalita' operativa e tutte le condizioni di sicurezza
e stabilita' necessarie;
6) sulla base di quanto riportato nello studio presentato, dei dati
utilizzati, delle ipotesi e assunzioni effettuate e delle metodologie
di previsione utilizzate, si ritiene necessario che vengano effettuati
rilievi fonometrici durante le fasi di coltivazione in prossimita'
dell'edificio A secondo le modalita' di seguito descritte:
a) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' del
ricettore presente maggiormente prossimo all'area della cava (edificio
A). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi
monitorando il rumore residuo in assenza di attivita' estrattiva e il
livello equivalente di rumore ambientale con cava in attivita';
b) devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno (di durata non inferiore alle 16 ore in
continuo), in prossimita' del ricettore maggiormente prossimo all'area
della cava (edificio A), secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare i
possibili incrementi di rumorosita' prodotti dalla attivita' in esame
rispetto ai livelli esistenti e il rispetto dei valori limite vigenti
nelle aree monitorate;
c) il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovra' essere
eseguito entro 1 anno dall'inizio attivita' estrattiva e in situazione
di funzionamento a regime massimo dell'attivita' estrattiva e comunque
in condizioni di lavorazione maggiormente gravose per il ricettore A
monitorato (ubicazione dei mezzi maggiormente prossima al ricettore
medesimo - confine nord area di cava - settore II), con oneri a carico
della societa' proponente. In caso la condizione di lavorazione
maggiormente gravosa per il ricettore A monitorato (ubicazione dei
mezzi maggiormente prossima al ricettore medesimo - confine nord area
di cava - settore II) non si verifichi entro l'anno sopra citato, le
rilevazioni di cui ai punti precedenti dovranno immediatamente essere
effettuate al verificarsi di tale condizione;
d) le comunicazioni di inizio attivita' dovranno essere effettuate a
cura della societa' proponente, al Comune di Sarsina ed
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
e) tutti i risultati e le relative conclusioni dovranno essere
trasmessi, all'Amministrazione comunale di Sarsina,
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
f) In caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti,
dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a
proprio carico, idonee misure di mitigazione acustica e/o gestionali
al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso
tutti i ricettori presenti;
7) durante tutte le attivita' di estrazione, lavorazione e trasporto
materiale dovranno comunque essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante
l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle
direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante
una adeguata organizzazione delle singole attivita', al fine di
garantire il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali
vigenti in prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste
e nei periodi di loro attivita';
8) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate;
9) per favorire il mantenimento della microflora presente nel terreno
i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione ai
compattamenti eccessivi ed ai processi di asfissia, prevedendone il
rivestimento naturale mediante tappeti erbosi o fogliame. Nel
ripristino dell'area scavata a prato-pascolo dovra' piu'
convenientemente valutarsi, anziche' la semina dei miscugli erbacei
previsti dal progetto, la naturalizzazione delle superfici procedendo
alla semina con fiorume locale previa una leggera concimazione del
terreno;
b) di dare atto che preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva, dovra' essere acquisito il parere di ARPA in
merito alla procedura in oggetto ai sensi delle vigenti norme
urbanistiche comunali;
c) di quantificare in Euro 415,66, pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del
proponente;
d) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
374,10 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto
previsto dall'art 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata in
premessa.