COMUNE DI SALA BAGANZA (Parma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 settembre 2006, n. 62

Piano di recupero denominato "P.R. 3" - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)	delibera:
1) di approvare, per le motivazioni in premessa citate, il Piano di
recupero denominato "P.R.3", redatto dall'arch. Paolo Conforti e
dall'ing. Maurizio Ghillani, che si compone dei seguenti elaborati:
- relazione tecnica;
- stralcio P.R.G.;
- planimetria catastale;
- norme di attuazione del comparto e norme PRG;
- computo metrico estimativo;
- bozza di convenzione;
- relazione geologica;
- relazione integrativa alla relazione geologica;
- rilievo plano-altimetrico;
- Tavola A - riperimetrazione del comparto P.R. 3;
- Tavola B - profilo longitudinale palazzine;
- Tavola 01 - Quadro di unione standard PR1-PR3-PP19;
- Tavola R01 - stato di fatto - documentazione fotografica;
- Tavola U01 - perimetro comparto;
- Tavola U02a - divisione in lotti;
- Tavole U02b - zonizzazione;
- Tavola U03 - individuazione standard;
- Tavola U04 - sistemazioni esterne;
- Tavola U05 - sezioni stradali;
- Tavola U06 - essenze arboree;
- Tavola U07 - Planimetria rete fognaria;
- Tavola U08 - Profili reti fognarie e stradali;
- Tavola U09 - Particolari reti fognarie;
- Tavola M2 - progetto meccanico rete idrica e gas;
- Tavola Eill07 - Impianti elettrici, distribuzione forza motrice e
illuminazione;
- Tavola Esp005 - Impianti elettrici distribuzione Telecom;
- relazione impianti meccanici - dimensionamento delle reti di
adduzione gas;
- relazione del Sindaco, resa ai sensi dell'art. 49, lettera p), della
L.R. 47/78 modificata ed integrata;
elaborati, che se pur non allegati materialmente al presente atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) di subordinare l'approvazione del presente piano di recupero alle
seguenti condizioni, in recepimento alle prescrizioni, condizioni e
suggerimenti contenute nei pareri espressi in premessa che si allegano
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
a) nello schema di convenzione urbanistica, dopo il preambolo, a
seguito della frase - la ditta concessionaria si obbliga espressamente
(omississ)  senza alcuna riserva- deve essere aggiunta la seguente:
"gli altri soggetti, che intervengono alla sottoscrizione della
presente convenzione a titolo di proprietari, si obbligano
espressamente, ciascuno per se' e per i suoi aventi causa, a qualsiasi
titolo e per qualsiasi motivo, ad assumere le obbligazioni in ordine a
quanto stabilito al successivo art. 2, lett. b), senza riserva
alcuna.";
b) nello schema di convenzione urbanistica, alla lett. a) dell'art. 2,
dopo il primo alinea deve essere aggiunta la seguente lettera: "a1) a
realizzare le opere di segnaletica stradale orizzontale e verticale,
su progetto da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico
comunale e da sottoporre al medesimo per la relativa approvazione.";
c) nello schema di convenzione urbanistica, alla lett. a) dell'art. 2,
dopo il primo alinea deve essere aggiunta la seguente lettera: "a2) a
realizzare sulle aiuole stradali la sistemazione delle medesime con
terreno vegetale, la messa a dimora di essenze arboree e
l'installazione dell'impianto di irrigazione. A tal fine, il permesso
di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovra'
contenere il progetto di sistemazione a verde delle aiuole stradali,
da concordarsi con l'Ufficio Tecnico comunale e da sottoporre al
medesimo per la relativa approvazione. Il medesimo progetto dovra'
indicare l'impianto di irrigazione, da collegarsi all'acquedotto
comunale con un unico allaccio, il quale dovra' collegare tutte le
aiuole stradali con apposite tubazioni e pozzetti.";
d) nello schema di convenzione urbanistica, alla lett. a) dell'art. 2,
dopo il primo alinea deve essere aggiunta la seguente lettera: "a3) I
corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione dovranno
essere del tipo da concordarsi con l'Ufficio Tecnico comunale ed
appartenere alla classe II. Inoltre l'impianto dovra' essere
rispondente alle normative regionali in materia di contenimento
dell'inquinamento luminoso (L.R. 19/03 e DGR 2263/03), e rispettarne
in toto le procedure di approvazione previste dall'art. 10 della
medesima direttiva.";
e) nello schema di convenzione urbanistica la lett. b) dell'art. 2 e'
da sostituirsi con la seguente: "b) a cedere gratuitamente al Comune
di Sala Baganza le opere di urbanizzazione primaria e le aree di
urbanizzazione primaria e secondaria, il cui trasferimento avverra' ad
avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere di
urbanizzazione, dell'estensione complessiva di mq 6008 e cosi'
suddivise:
- mq 2397 per strade e marciapiedi, delle quali l'area catastalmente
censita al Fg. 14 -mapp. 227, di proprieta' della Societa' del Canale
di Collecchio, deve essere ceduto il solo diritto di superficie (U1);
- mq 605 per parcheggi pubblici P1 (U1);
- mq 467 per aiuole stradali (U1);
- mq 2539 per verde pubblico e zona destinata a servizi pubblici e
viabilita' (S2), comprensiva del fabbricato ivi esistente denominato
"Ammasso" e di un tratto di Via Campi, nello stato in cui attualmente
si trova (U2).
L'area di U2, sulla quale non vi e' l'impegno alla realizzazione di
alcuna opera, dovra' essere ceduta, sempre a titolo gratuito, anche
prima dell'esteso collaudo favorevole delle opere di U1, su espressa
richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme e nei
modi previsti dal successivo art. 6), al fine di consentirne la
disponibilita' nel momento che riterra' opportuno.";
f) nello schema di convenzione urbanistica l'ultimo capoverso
dell'art. 2 e' da sostituirsi con il seguente: "A scomputo degli oneri
di urbanizzazione secondaria, e, in subordine, del contributo sul
costo di costruzione, potranno essere realizzati, da parte del
soggetto attuatore, interventi per il recupero, anche parziale,
dell'edificio "Ammasso" presente sulle aree cedute in quota di U2, da
concordarsi con l'Amministrazione comunale, nel qual caso dovra'
essere approvata apposita variante alla presente convenzione, con
semplice deliberazione del Consiglio comunale. La cessione delle
suddette zone e del fabbricato sara' effettuata nel momento in cui il
Comune di Sala Baganza ne fara' richiesta e quindi anche prima del
completamento del P.R.3.";
g) nello schema di convenzione urbanistica il primo alinea dell'art. 3
e' da sostituirsi con il seguente: "Il collaudatore delle opere di
urbanizzazione viene nominato dal Comune entro tre mesi dalla
comunicazione di avvio delle medesime, ed i relativi costi, onorari
inclusi, attinenti alle operazioni di collaudo sono poste a carico del
soggetto attuatore. La nomina del collaudatore dovra' avvenire entro
tre mesi dalle richiesta da parte del soggetto attuatore, e comunque
entro e non oltre la data di inizio dei lavori delle opere di
urbanizzazione del comparto.";
h) nello schema di convenzione urbanistica, all'art. 1, dopo l'ultimo
alinea deve essere aggiunto il seguente: "Prima della demolizione del
fabbricato dovra' essere verificata l'eventuale presenza di amianto
nelle coperture o altro ed in caso affermativo dovranno essere
eseguite le procedure per la sua rimozione e smaltimento.";
i) nello schema di convenzione urbanistica, all'art. 1, dopo l'ultimo
alinea deve essere aggiunto il seguente: "Attraverso differente
progettazione del verde dovra' essere ricostruita l'attuale immagine
della cortina verde a filare posta parallelamente all'asse stradale,
da realizzarsi con essenze autoctone. Dovra' essere altresi'
realizzata la messa a dimora di essenze arboree per le siepi
private.";
3) di incaricare il geom. Mauro Bertozzi, responsabile dell'Area
Servizi alla collettivita' e al territorio, alla stipula della
convenzione urbanistica di che trattasi;
4) di incaricare l'Area di Segreteria ad ottemperare agli adempimenti
previsti dall'art. 21 della L.R. 47/78, in relazione alla
pubblicazione del presente atto approvativo;
di dichiarare per l'urgenza, il presente atto immediatamente
eseguibile a seguito di separata votazione resa per alzata di mano dai
n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti, ai sensi dell'articolo
134, quarto comma, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, avente il seguente
esito: n. 11 favorevoli e n. 3  astenuti (Azzolini; Arcadi; Boschi).

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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