COMUNE DI RICCIONE (Rimini)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) del progetto per la realizzazione di parcheggio ed edificio ad uso polifunzionale

L'Autorita' competente Comune di Riccione Ufficio Ambiente comunica
che la decisione relativa alla procedura di verifica (screening)
concernente il
- progetto: realizzazione parcheggio ed edificio ad uso
polifunzionale.
Il progetto e' localizzato in Comune di Riccione - Viale dell'Ecologia
Riccione (RN).
Presentato a: Barilari Manlio ed altri Via Pindemonte n. 2 - Riccione
(RN).
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B3: 07 "Centri
commerciali e parcheggi".
Interessa il territorio del solo comune di Riccione in provincia di
Rimini.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente Comune di
Riccione, con atto determina dirigenziale n. 1527 del 2 ottobre 2006,
ha assunto la seguente decisione:
in base alle proprie considerazioni si esprime il parere di
pronunciarsi positivamente in merito alla compatibilita' ambientale
dell'intervento relativo alla realizzazione di un parcheggio e la
realizzazione di un edificio ad uso polifunzionale (commerciale e
direzionale), piano interrato (I piano sotto terra), sistemazione di
area scoperta, in parte a verde permeabile in profondita', ed in parte
a parcheggio a raso, con le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere utilizzati materiali facilmente differenziabili e
riciclabili per la realizzazione dell'intervento;
- riutilizzo, per impieghi d'irrigazione, delle acque meteoriche, al
fine di ridurre i consumi di acque provenienti dalla rete di
distribuzione, ottimizzando e riducendo lo smaltimento delle acque
piovane, nelle pubbliche condutture; in particolare considerato che
l'uso di acqua potabile per l'uso irriguo sara' pari a 7 mc/gg.;
- considerato che il piano di classificazione acustica comunale non ha
ancora concluso il suo iter di approvazione, e che attualmente risulta
esserci una incongruita' tra la classificazione di progetto e quella
prevista nel piano, in fase di insediamento delle attivita' dovra'
essere rispettato la classificazione vigente al momento;
- realizzazione di impianto di irrigazione automatico ad ala
gocciolante e a spruzzo, per le aree verdi ed essenze arboree,
smaltimento acque meteoriche;
- per mitigare l'impatto della rampa d'accesso al parcheggio
sottostante, deve essere posizionato a ridosso del fabbricato di nuova
realizzazione, in graticcio metallico sul quale sara' fatta crescere
vegetazione rampicante e realizzato del verde pensile, al fine di
"eliminare" visivamente la struttura; deve essere messa a dimora una
siepe su tutto il confine del lotto di pertinenza (ad esclusione sul
lato rio), come prescritto all'interno del vigente regolamento del
verde;
- deposito della documentazione di previsione di impatto acustico (DGR
673/04) alla richiesta di rilascio di provvedimenti comunali di
abilitazione all'utilizzazione delle singole unita' immobiliari
previste nel presente screening;
- valutazione del rumore prodotto in fase di funzionamento sia del
parcheggio che dell'attivita' con obbligo di mitigazione acustica
degli impianti rumorosi installati, cosi' come previsto dal DPCM
5/12/1997 "requisiti acustici passivi degli edifici";
- tutte le alberature e gli arbusti di progetto, devono essere
concordati con lo scrivente Settore Ambiente, prima della loro messa a
dimora; inoltre devono essere rispettate le prescrizioni riportate
all'interno del nulla osta del verde n. 47 del 18/4/2006;
- devono essere collocati elementi di arredo e attrezzature da
posizionarsi nelle aree verdi, preventivamente concordati con lo
scrivente Settore Ambiente;
- realizzazione (in collaborazione con l'ente preposto alla raccolta
HERA) di un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalla
struttura, per la riduzione dei rifiuti indifferenziati;
- gli impianti alimentati a gas metano devono essere sottoposti ai
controlli e revisioni prescritti dall'art. 17 del DPR 21 dicembre
1999, n. 551; comma 3, dell'art. 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
DPR 412/93 cosi' come modificato dal DPR 551/99, nonche'
all'iscrizione al Catasto provinciale degli impianti e delle
emissioni,
- per quanto riguarda gli scarichi idrici dovranno essere richieste ed
ottenute tutte le autorizzazioni previste;
- le emissioni in atmosfera saranno oggetto di singole autorizzazioni
al momento delle autorizzazioni all'utilizzo delle singole unita'
immobiliari.
Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla
piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena
conoscenza dell'atto.
Il responsabile del procedimento e' il dott. Ezio Venturi Dirigente
del Settore Ambiente.
Si determinano le spese di istruttoria della pratica di screening
ambientale, cosi' come previsto dalla normativa vigente L.R. 9/99 e
L.R. 35/00 all'art. 28, comma 1, in quantita' non superiore allo 0,05%
dell'importo dell'opera (quantificato dal proponente in circa Euro
2.000.000,00) in  Euro 1.000,00.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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