DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 25 settembre 2006, n. 13206
Legge 82/06. Campagna vitivinicola 2006/2007: determinazione del periodo vendemmiale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla organizzazione
comune del mercato vitivinicolo e successive modifiche;
- il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, che fissa talune
modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 e, in particolare,
istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti
enologici;
- il Reg. (CE) n. 1623/2000 della Commissione relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda
i meccanismi di mercato, ed in particolare il Titolo III, Capo I, che
disciplina l'utilizzazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- la Legge 20 febbraio 2006, n. 82 "Disposizioni di attuazione della
normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2006, Supplemento ordinario n. 59;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 14
settembre 2001 "Applicazione del Reg. (CE) n. 1623/2000. Modalita' per
il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le
fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione
sotto controllo";
- la propria determinazione n. 10767 del 31 luglio 2006 "Legge 82/06.
Campagna vitivinicola 2006/2007. Determinazione del periodo delle
fermentazioni e rifermentazioni vinarie";
preso atto che la citata Legge 82/06 dispone:
- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province autonome
stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le
fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale
periodo non puo' superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il
provvedimento viene adottato;
- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli
stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno
dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il
provvedimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano di cui all'articolo 9, comma 1;
ritenuto pertanto di fissare, per la campagna vitivinicola 2006/2007,
il periodo vendemmiale;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" e successive modificazioni;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della citata deliberazione 447/03;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:
1) di stabilire che il periodo vendemmiale, per la campagna
vitivinicola 2006/2007, decorre dall'1 agosto 2006 e termina il 30
dicembre 2006;
2) di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti
enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del
periodo vendemmiale di cui al punto precedente, fatta eccezione per i
casi previsti dalla normativa in vigore;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Trentini