REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2006, n. 214

Individuazione della zona ad alta densita' produttiva avicola dove e' attivabile l'intervento di aiuto di cui al comma 8, lett. c), art. 1 bis della Legge 81/06

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge n. 81 dell'11 marzo 2006 "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa" che all'art. 1-bis,
comma 8, lettera c) istituisce un "Fondo per l'emergenza avicola";
visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali
del 2 maggio 2006 "Disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11
dell'articolo 1-bis della Legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa" che prevede
la concessione dell'aiuto di cui alla sopraccitata legge anche agli
"agricoltori della filiera agricola  rurale, biologica e della fauna
selvatica, che abbandonino l'attivita' produttiva di allevamento
avicolo";
tenuto conto che ai sensi del medesimo articolo 4, comma 4,
l'Autorita' sanitaria regionale deve provvedere alla individuazione
delle zone ad alta densita' produttiva avicola dove e' attivabile
l'intervento di aiuto,  in considerazione di motivi di carattere
sanitario o ambientale;
richiamata la propria ordinanza n. 151 del 30 giugno 2006 "Attuazione
sul territorio della regione Emilia-Romagna delle disposizioni
dell'ordinanza ministeriale 22/10/2005 "Misure ulteriori di polizia
veterinaria contro l'influenza aviaria" con la quale viene 
individuata la parte del territorio regionale a nord est
dell'autostrada A1 come quella a piu' alto rischio di introduzione
dell'influenza aviaria, avendo a riferimento, quale criterio di
delimitazione, l'alta densita' produttiva avicola;
ritenuto  dunque, in ragione del fatto che le zone ad alta densita'
produttiva avicola rappresentavano gia' uno degli elementi di
valutazione per la delimitazione della zone ad alto rischio della
soprarichiamata ordinanza, di utilizzare la medesima partizione del
territorio regionale al fine di individuare le aree nelle quali e'
attivabile l'intervento di aiuto agli imprenditori agricoli di cui al
comma 8, lettera c) dell'art. 1-bis della Legge 11 marzo 2006, n. 81;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi
e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, per le parti
di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni;
decreta:
1) di individuare come zone ad alta densita' produttiva avicola  dove
e' attivabile l'intervento di aiuto di cui al comma 8, lettera c)
dell'art. 1-bis della Legge 11 marzo 2006, n. 81 destinato agli
imprenditori avicoli, tutte quelle comprese nel territorio regionale a
nord est dell'autostrada A1, cosi' come gia' individuate dalla propria
ordinanza n. 151 del 30 giugno 2006;
2) di pubblicare il presente atto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina