REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2006, n. 1086

Ratifica Accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (TRC) Cattolica-Rimini Fiera

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) di approvare, a ratifica, il testo dell'"Accordo di programma per
la realizzazione del trasporto rapido costiero (TRC) Cattolica-Rimini
Fiera" allegato e parte integrante al presente atto;
2) di disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido
costiero (TRC) - Cattolica-Rimini Fiera
tra
- la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n.
52, codice fiscale 80062590379, nella persona del Presidente
pro-tempore Vasco Errani;
- la Provincia di Rimini, con sede in Rimini, Corso D'Augusto n. 231,
codice fiscale n. 91023860405, rappresentata dal suo Presidente
pro-tempore Ferdinando Fabbri;
- il Comune di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 27, codice
fiscale n. 00304260409, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alberto
Ravaioli;
- il Comune di Riccione, con sede in Riccione, Viale Vittorio Emanuele
II n. 2, codice fiscale n. 003234360403, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Daniele Imola;
- il Comune di Misano Adriatico, con sede in Misano Adriatico, Via
della Repubblica n. 140, codice fiscale n. 00391260403, rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Antonio Magnani;
- il Comune di Cattolica, con sede in Cattolica, Piazzale Roosevelt 5,
codice fiscale n. 00343840401, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Pietro Pazzaglini;
- il Consorzio di Enti locali Agenzia T.R.A.M., con sede in Rimini,
Viale C.A. Dalla Chiesa n. 38, codice fiscale n. 02157030400,
rappresentata da Maurizio Baldacci nella sua qualita' di Direttore
generale e legale rappresentante del Consorzio e da Franco Fabi
Presidente del Consiglio di amministrazione;
Premesso
- che i vigenti Piano territoriale regionale, Piano regionale
integrato dei trasporti, Piano infraregionale della Provincia di
Rimini, Piano territoriale di coordinamento provinciale prevedono la
realizzazione di un sistema rapido di trasporto pubblico al servizio
della Riviera Romagnola, per elevare l'efficienza dell'offerta di
trasporto e per migliorare la qualita' urbana ed ambientale del
sistema insediativo costiero;
- che in data 19 dicembre 1994 i rappresentanti della Regione
Emilia-Romagna, del Circondario di Rimini, del Comune di Rimini, del
Comune di Riccione e dell'Azienda consorziale TRAM, hanno sottoscritto
un Accordo di programma per la "riorganizzazione della mobilita'
urbana ed il miglioramento dell'accessibilita' ai servizi di trasporto
pubblico";
- che tale Accordo di programma fra le altre cose prevedeva l'impegno
dei firmatari alla realizzazione della I tratta funzionale Rimini FS -
Riccione FS di un sistema rapido di trasporto pubblico a servizio
della Riviera Romagnola;
- che in data 13 ottobre 1997 la Regione Emilia-Romagna, la Provincia
di Rimini, i Comuni di Rimini e Riccione e il  Consorzio TRAM hanno
concluso un Accordo di programma e di servizio 1997/2000 per la
riorganizzazione della mobilita', il miglioramento dell'accesso delle
aree urbane e l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- che in quella sede le parti hanno riaffermato la volonta' di
procedere alla realizzazione della I tratta funzionale Rimini FS -
Riccione FS di un sistema rapido di trasporto pubblico a servizio
della Riviera Romagnola denominato T.R.C. (Trasporto Rapido Costiero),
riconfermando i reciproci impegni organizzativi e rimodulando quelli
finanziari gia' assunti;
- che con un ulteriore Accordo di programma concluso l'8/5/1998 in
variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Rimini e Riccione,
le parti di cui sopra hanno approvato il progetto di T.R.C. I tratta
funzionale Rimini FS - Riccione FS;
- che i Comuni di Rimini e Riccione e la Provincia di Rimini, ciascuno
per la propria competenza, con il presente atto intendono ribadire
l'istituzione, ai sensi dell'art. 1, Legge 1042/69,  e dell'art. 26
L.R. n. 30 del 2/10/1998, di un servizio di metropolitana denominato
T.R.C. (Trasporto Rapido Costiero), tratta Rimini FS - Riccione FS,
consistente in un sistema di trasporto rapido di massa effettuato in
sede propria ad alta capacita' e frequenza, secondo il progetto gia'
approvato l'8/5/1998;
- che il servizio del T.R.C. rientra nella previsione di cui all'art.
24, comma 1, lettera a) e comma 4, lettera a) della L.R. n. 30 del
2/10/1998 trattandosi di un servizio urbano regolare, con elevata
frequenza, fermate ravvicinate, svolto su itinerario preindividuato
caratterizzato da un continuo abitativo appartenente ai Comuni di
Rimini e Riccione;
- che con l'Accordo di programma del 18/12/1998 era stato individuato
il Consorzio TRAM, oggi Agenzia TRAM, quale affidatario della gestione
del servizio e della costruzione delle opere pubbliche necessarie al
suo svolgimento;
- che, ai sensi della Legge 211/92 vennero finanziate anche le tratte
di completamento del T.R.C. Rimini FS/Fiera e Riccione FS/Cattolica
con delibera CIPE 70/00 pubblicata il 2/10/2000;
- che sulla base delle predette delibere gli Enti all'epigrafe ebbero
a sottoscrivere un ulteriore Accordo di programma in data 22/12/2000,
individuando l'allora Consorzio  TRAM (oggi Agenzia TRAM) quale ente
attuatore degli interventi di realizzazione delle tratte di
estremita';
- che con delibera CIPE 121/01, pubblicata nella  G.U. del 21/3/2002
l'intervento di realizzazione della metropolitana di costa
Cattolica/Ravenna venne considerato fra gli interventi aventi valenza
strategica e quindi prioritari nella loro realizzazione;
- che con atto ricognitorio del 14/5/2003 gli Enti sottoscrittori
hanno riconfermato la volonta' di realizzazione del sistema di
trasporto rapido costiero per l'intera tratta da Cattolica FS alla
Fiera di Rimini definendone stralci funzionali di attuazione e
tempistiche di intervento;
- che con Accordo procedimentale  sottoscritto in data 13 giugno 2003
fra gli Enti interessati e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti,  vi e' riconoscimento ed impegno ad attivare le procedure
di cui alla Legge 443/01 (c.d. "Legge Obiettivo") in cui l'opera
pubblica e' inserita, nelle forme di cui alla DLgs 190/02;
- che in esecuzione del suddetto Accordo Agenzia TRAM ebbe ad
inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il progetto
della I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS;
- che detto progetto ha ottenuto validazione tecnica ed ammissione ai
finanziamenti della Legge Obiettivo giuste delibere CIPE n. 86 del
20/12/2004 e del 27 maggio 2005 (in fase di pubblicazione);
- che, sempre in esecuzione dell'Accordo procedimentale del 13/6/2003
e' stato consegnato a cura di Agenzia TRAM al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti anche il progetto preliminare relativo al
II stralcio funzionale Rimini FS - Fiera di Rimini;
- che e' ora necessario, senza modificazione degli aspetti sostanziali
e degli oneri finanziari gia' assunti dai soggetti sottoscrittori con
gli Accordi di programma citati in premessa, riassumere in un unico
atto le obbligazioni nascenti da detti Accordi onde adeguarli al
mutato quadro normativo di riferimento ed acconsentire il prosieguo
delle attivita' di realizzazione del T.R.C. nel rispetto dei
procedimenti delineati dal DLgs 190/02;
tutto cio' premesso, le parti stabiliscono e convengono quanto segue:
Art. 1
Richiamo alle premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Art. 2
Oggetto
1. L'oggetto del presente Accordo e' rappresentato da:
- la realizzazione dell'infrastruttura metropolitana denominata
Trasporto Rapido Costiero (T.R.C.) Cattolica - Rimini Fiera.
L'infrastruttura trasportistica si compone di tre tratte funzionali:
I tratta:  Rimini FS - Riccione FS;
II  tratta: Rimini FS - Fiera;
III tratta: Riccione FS - Cattolica;
- l'affidamento della struttura e degli impianti ad Agenzia TRAM;
- l'obbligo per quest'ultima di realizzare le opere strumentali alla
sua messa in esercizio con il trasferimento ad essa da parte degli
altri Enti delle risorse finanziarie necessarie allo scopo;
- obblighi accessori ai punti precedenti.
Art. 3
Istituzione del servizio di T.R.C.
- I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. Ai sensi dell'art. 1, Legge 1042/69, e' programmata l'istituzione
del servizio di trasporto rapido costiero da Cattolica FS - Riccione
FS - Rimini FS - Rimini Fiera.
Ai sensi dell'art. 26, L.R. n. 30 del 2/10/1998, e' istituito dai
Comuni di Rimini e Riccione e dalla Provincia di Rimini per un periodo
di nove anni dalla data di messa in esercizio  il servizio sulla 
tratta Rimini FS - Riccione FS, consistente in un sistema di trasporto
rapido di massa effettuato in sede propria ad alta capacita' e
frequenza e costituente prima tratta funzionale del programmato
T.R.C.
2. Tale servizio e' classificato ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 24
della L.R. n. 30 del 2/10/1998 come un servizio pubblico di linea
urbano regolare, con elevata frequenza, fermate ravvicinate, svolto su
itinerario preindividuato caratterizzato da un continuo abitativo
appartenente ai Comuni di Rimini e Riccione.
Art. 4
Affidamento e durata del servizio
1. La gestione del servizio sara' affidata da Agenzia TRAM nel
rispetto degli obblighi sanciti  dalla L.R. n. 30 del 2/10/1998.
2. Ferma restando la proprieta' per trent'anni dell'opera in capo ad
Agenzia TRAM come previsto nel successivo art. 11, la stessa e' tenuta
a mettere a disposizione del  gestore i beni mobili e immobili 
funzionali all'effettuazione del servizio secondo le modalita' di
legge.
3. Ad Agenzia TRAM, quale proprietaria dell'infrastruttura, spettera'
un canone annuale sufficiente a ripianare gli oneri degli investimenti
per la realizzazione del T.R.C., al netto dei contributi statali,
regionali e comunali. Tale canone dovra' essere posto a carico del 
gestore.
Art. 5
Realizzazione delle opere pubbliche necessarie
per l'effettuazione del servizio
- I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. Agenzia TRAM si impegna a realizzare, nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti di lavori pubblici, come integrata dal
DLgs 190/02, le opere pubbliche e ad acquistare il materiale rotabile
necessario per l'effettuazione del servizio secondo il progetto
approvato dai sottoscrittori il presente atto e qui allegato quale
parte integrante e sostanziale.
2. Agenzia TRAM e' autorizzata ad apportare a detto progetto tutte le
modifiche tecniche che si rendessero necessarie per la effettiva
realizzazione dell'opera e in particolare per l'adeguamento dello
stesso alle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, nel rispetto, comunque, delle previsioni urbanistiche.
3. Essa si impegna, ed e' percio' autorizzata dai Comuni, dalla
Provincia  e dalla Regione, a svolgere tutte le attivita' necessarie a
completare l'iter del progetto nei confronti di tutte le 
Amministrazioni competenti ad esprimersi su di esso.
4. I lavori dovranno essere iniziati e conclusi nel rispetto dei
termini fissati dal cronoprogramma allegato al presente atto e
cadenzati secondo le scansioni procedimentali di cui al DLgs 190/02.
5. I Comuni che partecipano al presente Accordo si impegnano a
rilasciare ad Agenzia TRAM il permesso di costruire per la
realizzazione delle opere e danno atto che  non sono dovuti contributi
ed oneri di urbanizzazione  in quanto trattasi di opera pubblica e/o
di interesse generale realizzata da un ente istituzionalmente
competente.
Art. 6
Espropriazione delle aree
- I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. Agenzia TRAM e' tenuta ad acquisire le aree occorrenti alla
realizzazione delle opere anche mediante il promuovimento della
procedura espropriativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di esecuzione di lavori di pubblica utilita'.
2. Le aree soggette all'intervento, con le relative proprieta',
risultano descritte nel "Piano particellare d'esproprio" ed "elenco
ditte" allegati al progetto.
3. Competono ad Agenzia TRAM tutte le formalita' di notificazione dei
provvedimenti e degli atti in ordine alla procedura espropriativa, la
predisposizione degli elaborati tecnici connessi, il versamento o il
deposito delle somme occorrenti secondo le prescrizioni di legge.
4. I Comuni di Rimini e Riccione si impegnano alla tempestiva
assunzione degli atti e provvedimenti agli stessi istituzionalmente
demandati e connessi ai procedimenti di cui sopra nel rispetto delle
forme e dei termini stabiliti dalla legge, nonche' ad emettere il
decreto di occupazione e/o di esproprio delle aree in favore di
Agenzia TRAM.
5. Fermo restando quanto sopra, e' in facolta' di Agenzia TRAM
acquisire bonariamente e/o per cessione volontaria le proprieta'
interessate dall'intervento.
6. Oltre ai finanziamenti di cui al successivo art. 7, i Comuni di
Rimini e Riccione si impegnano a trasferire ad Agenzia TRAM, e senza
oneri per la stessa, le aree di loro proprieta' necessarie alla
realizzazione dell'infrastruttura. Il trasferimento di tali aree
avverra' con successivi specifici atti che ne individueranno l'esatta
consistenza e le modalita' di cessione.
Art. 7
Contributi regionali e locali
- I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. La Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Rimini e Riccione
confermano le assegnazioni ad Agenzia TRAM delle seguenti risorse
finanziarie destinate alla realizzazione delle opere di cui all'art.
5:
Regione Emilia-Romagna:	Euro  7.746.853,49
Comune di Rimini:	Euro 12.911.422,48
Comune di Riccione:	Euro  5.164.568,99
Il trasferimento delle risorse finanziarie e le modalita' di
corresponsione sono demandati ad appositi atti deliberativi.
Art. 8
Partecipazione finanziaria di Agenzia Tram
- I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. Agenzia TRAM si impegna con proprie risorse pari a Euro
7.098.700,08 a concorrere alla costruzione delle opere necessarie alla
realizzazione del  T.R.C. I tratta funzionale Rimini FS - Riccione
FS.
Art. 9
Trasferimento dei contributi statali
- I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. I Comuni di Rimini e Riccione trasferiscono all'Agenzia TRAM i
finanziamenti statali i cui alla c.d. "Legge Obiettivo" concessi per
la costruzione del T.R.C., incaricando il Consorzio stesso a
rivolgersi direttamente al Ministero dei Trasporti e autorizzandolo ad
accendere in nome proprio il relativo mutuo con la Cassa DD.PP. A tal
fine i Comuni e la Regione si impegnano a porre in essere ogni
attivita' e a deliberare tutti gli atti che risultassero necessari per
rendere effettivo questo trasferimento.
Art. 10
Proprieta' delle opere e del materiale rotabile
- I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. In considerazione degli investimenti effettuati, le opere
realizzate in esecuzione del presente Accordo di programma e di
servizio rimangono di proprieta' di Agenzia TRAM per un periodo di
trent'anni con vincolo di inalienabilita' in quanto destinate a
pubblico servizio e finanziate con contributo regionale (art. 35, L.R.
n. 30 del 2/10/1998).
2. Per tutto il periodo, l'infrastruttura e' adibita esclusivamente
per il trasporto pubblico locale.
3. Alla scadenza dei trent'anni, la proprieta' delle opere passa ai
Comuni di Rimini e Riccione con le modalita' stabilite dal successivo
art.15 e nessun indennizzo sara' dovuto ad Agenzia  TRAM.
Art. 11
Programma di esercizio - Aggiornamento dell'Accordo
I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. Nell'allegato Progetto facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, sono indicati: l'itinerario del servizio e l'elenco
delle fermate, le caratteristiche di massima inerenti il programma di
esercizio e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, gli standard
qualitativi e quantitativi, la presumibile struttura tariffaria.
2. Tali elementi saranno definiti in dettaglio dalle parti nell'ambito
dei successivi aggiornamenti dell'Accordo di programma e di servizio.
Art. 12
Ridefinizione  della filovia Rimini-Riccione
1. La Provincia di Rimini, una volta entrato in esercizio il T.R.C.
Rimini FS - Riccione FS, si impegna a ridefinire l'attuale servizio
filoviario Rimini - Riccione  in comparti  funzionali e correlati al
servizio di T.R.C.,  demandando all'Agenzia TRAM il compito di
coordinare la programmazione  del servizio sull'intera rete.
Art. 13
Obblighi di Agenzia Tram, dei Comuni e della Provincia
nei confronti della Regione
- I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. In considerazione del fatto:
- che la Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento sui servizi di trasporto pubblico locale;
- che la Regione partecipa alla realizzazione del T.R.C. con proprie
risorse finanziarie;
- che l'opera rappresenta il primo stralcio di un piu' ampio
intervento di trasporto rapido di massa al servizio dell'intera
riviera romagnola e che, pertanto, essa assume anche il carattere di
servizio innovativo di interesse regionale strettamente connesso con
il servizio ferroviario regionale e locale.
Agenzia TRAM per tutta la durata dell'affidamento del servizio, si
impegna e obbliga:
a) a tenere separata la gestione, la contabilita' e il patrimonio del
T.R.C. con la realizzazione delle prime opere, quale autonomo ramo
d'azienda. Questa autonomia dovra' essere evidenziata anche in sede di
bilancio con un'indicazione dei costi, dei ricavi e dell'utile del
T.R.C.;
b) ad attivare tutte le forme e procedure indicate dalla Regione,
necessarie per effettuare una eventuale riclassificazione del bilancio
di esercizio della specifica linea.
2. In ottemperanza al Piano territoriale regionale, al Piano regionale
integrato dei trasporti, al Piano territoriale infraregionale, al
Piano territoriale di coordinamento provinciale ed agli strumenti
urbanistici comunali, i Comuni di Rimini e Riccione e la Provincia di
Rimini si impegnano ad effettuare ogni azione ed adottare ogni
deliberazione indispensabile, od anche solo utile, per favorire il
completamento del T.R.C. nella tratta Cattolica - Ravenna.
Art. 14
Variazioni
1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura
giuridica di Agenzia TRAM incidente sulla infrastruttura oggetto del
presente Accordo deve essere previamente autorizzata dai Comuni di
Rimini e Riccione, dalla Provincia di Rimini e dalla Regione
Emilia-Romagna.
Art. 15
Devoluzione del Patrimonio
- I tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 dello statuto del
Consorzio TRAM, in caso di scioglimento anticipato e/o liquidazione
e/o estinzione del Consorzio TRAM, tutti i beni immobili
(infrastruttura stradale, pensiline, stazioni, sottopassi, gallerie,
ecc.) e mobili (mezzi di trasporto, materiale rotabile in genere,
ecc.), nessuno escluso, facenti parte del T.R.C. e funzionali per la
regolare effettuazione del servizio, verranno devoluti esclusivamente
ai Comuni di Rimini e Riccione, entrando a far parte del loro
patrimonio indisponibile, nel seguente modo:
- i beni immobili a seconda che insistano nel territorio comunale
dell'uno o dell'altro Comune;
- i beni mobili secondo la seguente percentuale: Comune di Rimini
71,428%; Comune di Riccione 28,572%.
2. Tale modalita' di devoluzione dei beni trovera' applicazione anche
in caso di pronuncia di decadenza e revoca del servizio di T.R.C.,
oltre che alla scadenza del termine trentennale di proprieta'
dell'opera in capo ad Agenzia TRAM.
Art. 16
Restituzione dei contributi
1. Agenzia TRAM dovra' restituire i contributi regionali e comunali,
limitatamente alla parte non spesa, nel caso di revoca e/o decadenza
del servizio e scioglimento e/o liquidazione del Consorzio prima della
completa realizzazione del T.R.C.
Art. 17
Scansione temporale degli interventi
1. Le parti, pur riconoscendosi la necessita' di procedere alla
realizzazione dell'intero intervento programmato - metropolitana
Cattolica/Rimini Fiera - definiscono lo schema di esecuzione degli
interventi secondo le seguenti priorita' che ne rappresentano stralci
funzionali:
- dare esecuzione alla realizzazione della tratta centrale del T.R.C.
Rimini FS - Riccione FS - I tratta funzionale, tratta immediatamente
eseguibile secondo le previsioni del progetto allegato che costituisce
redazione progettuale gia' integrata secondo le prescrizioni contenute
nella delibera CIPE del 20/12/2004, n. 86 portante approvazione e
finanziamento dell'intervento ai sensi dell'art. 3 del DLgs 190/02;
- procedere alla definizione progettuale  della tratta di estremita'
Rimini FS - Fiera, gia' trasmessa quale progetto preliminare ex DLgs
190/02 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- riservare, in esito all'esecuzione delle su richiamate attivita' la
revisione della progettazione  della tratta Riccione FS - Cattolica.
 Art. 18
Realizzazione delle tratte Rimini FS - Fiera
e Riccione FS - Cattolica
1. In attuazione dell'impegno assunto con la sottoscrizione del
presente Accordo i firmatari interessati:
a) si impegnano, ciascuno per la tratta di propria competenza, ad
approvare i progetti per la realizzazione delle seguenti opere:
- tratta Rimini FS/Fiera II tratta  funzionale - (localita' S. Martino
in Riparotta), di completamento del I stralcio funzionale Rimini -
Riccione;
 - tratta di prolungamento (III tratta funzionale) Riccione
FS/Cattolica.
Con l'approvazione dei progetti gli Enti locali attivano l'iter
amministrativo-autorizzativo necessario per la costruzione
dell'opera.
2. I sottoscrittori assumono il formale impegno di finanziare, per gli
importi indicati al successivo art. 19, il costo complessivo di
ciascun intervento, essendosi gia' richiesto il finanziamento residuo
al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti siccome l'intera
infrastruttura risulta essere inserita nell'elenco delle opere
finanziabili ex Legge 443/01 giusta delibera CIPE121/01;
3. I due progetti si sviluppano senza reciproci vincoli e verranno
realizzati in maniera autonoma l'uno dall'altro, con priorita' per la
tratta Rimini FS - Fiera.
Si individua  nell'Agenzia  TRAM, che accetta, l'ente strumentale
incaricato di realizzare l'opera, sotto la vigilanza del  Comitato di
coordinamento.
Art. 19
Finanziamenti tratte Rimini FS - Fiera
e Riccione FS - Cattolica
Le quote di cofinanziamento per la realizzazione delle due tratte sono
definite, sulla scorta del progetto preliminare gia' trasmesso al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nei seguenti importi, gia'
impegnati con Accordo di programma del 22/12/2000 e nel corso della
seduta del Comitato di coordinamento dell'11/6/2003:
(segue allegato fotografato)
(1) Fondi gia' previsti dalla delibera G. R. 818/00.
(2) La Regione Emilia-Romagna si impegna a ricercare i restanti
finanziamenti a proprio carico nei prossimi provvedimenti poliennali
riguardanti la finanza ed il bilancio regionale anche eventualmente
all'interno delle procedure concernenti l'aggiornamento del Programma
d'area "Citta' della Costa".
(3) Il contributo della Regione Emilia-Romagna alla spesa per i
veicoli e' da intendersi all'interno di eventuali procedure analoghe
alla Legge 194/98, dando atto che le primitive somme stanziate sono
state recentemente utilizzate per la ordinaria sostituzione dei mezzi
pubblici attualmente circolanti.
Art. 20
Comitato di coordinamento
1. La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo e' affidata ad un
Collegio composto  dall'Assessore regionale delegato alla Mobilita',
dal Presidente della Provincia di Rimini, che lo presiede, dai Sindaci
dei Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica,  dal
Presidente e dal Direttore di Agenzia TRAM, o loro delegati.
2. Il Collegio assume la denominazione di Comitato di coordinamento,
e' convocato dal Presidente della Provincia di Rimini ed adotta  le
proprie determinazioni con processo verbale della seduta redatto dal
Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Le determinazioni verranno assunte all'unanimita' dei presenti.
3. Il Comitato svolge le  funzioni di coordinamento, di impulso e di
verifica, oltre alle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 34 comma
7 del DLgs 18/8/2000, n. 267, cio' fino al completamento dell'intero
progetto.
4. Per le decisioni afferenti la realizzazione dell'intera
infrastruttura, il Presidente convochera' tutti i soggetti
sottoscrittori, mentre per le decisioni inerenti le singole tratte
funzionali il Comitato sara' cosi' composto:
- per la I e II tratta funzionale: Presidente della Provincia,
Assessore regionale,  Sindaci di Rimini e Riccione, Presidente e
Direttore Agenzia TRAM, o loro delegati;
- III tratta funzionale: Presidente  della Provincia, Assessore
regionale, Sindaci di Riccione, Cattolica e Misano Adriatico,
Presidente e Direttore Agenzia TRAM, o loro delegati.
5. Il Collegio potra' chiedere agli Enti sottoscrittori di adottare
tutti i provvedimenti utili ed opportuni per il raggiungimento degli
obbiettivi fissati dal presente Accordo.
6. Il Comitato di coordinamento vigila sull'attuazione delle sue
determinazioni da parte di ciascun Ente sottoscrittore. Esso puo'
inoltre disporre interventi sollecitatori in caso di inadempienze dei
soggetti partecipanti che possano pregiudicare o ritardare la
realizzazione del progetto nel suo complesso.
7. E' affidata al Comitato di coordinamento la facolta' di apportare
ogni variazione ed aggiornamento al presente atto che non comporti
oneri aggiuntivi per i soggetti sottoscrittori.
Art. 21
Divieto di recesso unilaterale
1. Il presente Accordo e' concluso dalle parti anche ai sensi
dell'art. 15, Legge 241/90 e, pertanto, nessun Ente sottoscrittore
potra' recedere unilateralmente da esso.
Art. 22
Clausola arbitrale
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al
rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non possano
essere composte in via amichevole o tramite l'intervento del Comitato
di coordinamento, saranno devolute alla cognizione di un Collegio
arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente uno dalla
Regione, uno dall'Ente (o dagli Enti) nei cui confronti e' aperta la
controversia, e il terzo di comune accordo dagli altri due.
2. In mancanza di accordo tra le parti, e anche in difetto di
designazione di una delle parti, alla designazione provvede il
Presidente del Tribunale di Rimini su richiesta della parte piu'
diligente.
3. Qualora la decisione arbitrale rilevi eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti all'Accordo di programma e di servizio, la
Regione provvede agli interventi surrogatori necessari a spese
dell'inadempiente, secondo quanto stabilito nella stessa decisione
arbitrale.
Art. 23
Disposizioni finali
Il presente Accordo assorbe e sostituisce i precedenti Accordi del
18/12/1998 e del 22/12/2000. Restano salvi ed impregiudicati tutti gli
altri atti assunti ai fini della realizzazione del progetto T.R.C.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vasco Errani
per LA PROVINCIA DI RIMINI
Ferdinando Fabbri
per IL COMUNE DI RIMINI
Alberto Ravaioli
per IL COMUNE DI RICCIONE
Daniele Imola
per IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Antonio Magnani
per IL COMUNE DI CATTOLICA
Pietro Pazzaglini
per AGENZIA TRAM
Franco Fabi
Maurizio Baldacci

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