REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 1341

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso ai programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi delle Leggi 457/78 e 179/92

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e
successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale
pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il DLgs del 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che
all'art. 60 conferisce alle Regioni tutte le funzioni amministrative
non espressamente mantenute dallo Stato;
- la L.R. del 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive
modificazioni, con la quale e' stata data attuazione alle disposizioni
contenute nel sopracitato DLgs 112/98 e che contempla, tra l'altro,
nell'ambito  delle funzioni di competenza regionale, la determinazione
dei requisiti soggettivi e dei limiti di reddito per l'accesso ai
benefici dell'edilizia residenziale;
dato atto che si rende necessario aggiornare i limiti di reddito per
l'accesso all'edilizia agevolata per gli interventi finanziati ai
sensi della Legge 457/78 e Legge 179/92 essendo a tutt'oggi ancora
quelli determinati con deliberazione del Consiglio regionale 438/96;
richiamata la propria deliberazione n. 925 del 26 maggio 2003 con la
quale e' stato stabilito un unico limite massimo di reddito di accesso
all'edilizia agevolata pari a Euro 35.000,00;
ritenuto opportuno aggiornare come segue i limiti massimi di reddito
per l'accesso all'edilizia agevolata per gli interventi finanziati ai
sensi della Legge 457/78 e Legge 179/92, con un limite massimo di
reddito pari a 35.000,00 Euro:
- limiti di reddito interventi finanziati ai sensi Leggi 457/78 e
179/92
Proprieta' - Locazione a termine con proprieta' differita: 1 fascia
Euro 17.500,00, 2 fascia Euro 21.000,00, 3 fascia Euro 35.000,00;
- locazione o godimento a termine: unica fascia Euro 35.000,00;
- locazione o godimento permanente: unica fascia Euro 35.000,00;
ritenuto inoltre di stabilire che i suddetti limiti di reddito siano
aggiornati con cadenza biennale a partire dalla data di esecutivita'
di questo atto sulla base dell'Indice ISTAT  del costo della vita per
le famiglie di operai ed impiegati, demandando a successive
determinazioni dirigenziali gli aggiornamenti dei limiti di reddito;
vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di Legge n. 447 del
24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. 43/01 e della citata deliberazione 447/03 e
successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
Organizzazione
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni indicate nella premessa che
costituisce parte integrante alla presente deliberazione, i seguenti
limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata per gli
interventi finanziati ai sensi della Legge 457/78 e Legge 179/92:
- limiti di reddito interventi finanziati ai sensi Leggi 457/78 e
179/92
Proprieta' - Locazione a termine con proprieta' differita: 1 fascia
Euro 17.500,00, 2 fascia Euro 21.000,00, 3 fascia Euro 35.000,00;
- locazione o godimento a termine: unica fascia Euro 35.000,00;
- locazione o godimento permanente: unica fascia Euro 35.000,00;
2) di stabilire inoltre che i suddetti limiti di reddito siano variati
con cadenza biennale a partire dalla data di esecutivita' di questo
atto sulla base dell'Indice ISTAT  del costo della vita per le
famiglie di operai ed impiegati;
3) di stabilire con successive determinazioni dirigenziali gli
aggiornamenti dei limiti di reddito;
4) che i suddetti limiti di reddito, calcolati ai sensi degli artt. 20
e 21 della Legge 457/78, si applicano alle assegnazioni, preliminari,
acquisti che saranno effettuati successivamente alla data di adozione
della presente deliberazione;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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