REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 17

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 "INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997,
n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", e' cosi'
sostituito:
"1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo
sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito
nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di
aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi.".
Art. 2
1. L'articolo 3 della legge regionale n. 43 del 1997 e' cosi'
sostituito:
"Art. 3
Contributi regionali
1. Il contributo regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
e' concesso secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale in base
al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti,
nonche' del valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e
dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in
essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di
presentazione della domanda.
2. Il contributo di cui al comma 1, sommato a quello eventualmente
concesso per le medesime finalita' da altri enti pubblici, non puo'
eccedere la quota del patrimonio di garanzia e dei fondi, comprensivi
anche delle fideiussioni prestate a favore degli organismi,
sottoscritti complessivamente dai soci e dai privati sostenitori.
3. La Giunta regionale, nel definire i criteri di cui al comma 1 e nel
fissare le modalita' per la concessione del concorso di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), individua specifici meccanismi di
riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o
aggregazione tra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi.
4. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e'
fissato nella misura massima del settanta per cento delle spese
ammissibili.
5. L'aiuto finanziario regionale interviene:
a) sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi
nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria
vigente all'atto della concessione;
b) sul credito a medio - lungo termine, per una durata massima di
cinque anni e nel rispetto dei criteri di ammissibilita', delle
limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria
che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.
6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma
5, determina:
a) le azioni ammissibili;
b) l'intensita' massima dell'aiuto;
c) la durata dell'aiuto nel rispetto del massimale previsto;
d) le eventuali priorita' territoriali.
7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge,
qualora contenga elementi di aiuto di Stato, deve essere computata ai
fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il
credito a medio - lungo termine.".
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 2 ottobre 2006	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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