REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2321

L.R. 28/97, art. 7, comma 4, lettere a) e b). Criteri e modalita' per concessione contributi ad Associazioni riconosciute del settore dell'assistenza tecnica di base per aziende agricole e di trasformazione del comparto biologico. Anno 2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore
agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n.
36", ed in particolare l'art. 7;
dato atto che il predetto art. 7 prevede, tra l'altro:
- al comma 4, che alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 6
della medesima legge possono essere concessi contributi per la
realizzazione di programmi specifici relativi a:
a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole;
b) assistenza tecnica di base per le aziende di trasformazione;
c) divulgazione dei metodi di produzione e trasformazione biologici;
d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;
e) educazione alimentare;
- al comma 5, che l'entita' di detti contributi non puo' superare il
50% delle spese riconosciute ammissibili al fine della realizzazione
dei programmi;
- al comma 6, che spetta alla Giunta regionale definire le modalita'
ed i tempi di' presentazione delle domande, le modalita' di
rendicontazione nonche' i criteri' per la valutazione dei programmi
specifici;
ritenuto di dare attuazione - per l'anno 2006 - al citato disposto
legislativo, stabilendo come risulta dall'allegato al presente atto,
del quale e' parte integrante e sostanziale, i criteri e le modalita'
per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione dei
programmi di assistenza tecnica di base per le aziende agricole e per
le aziende di trasformazione di cui alle lettere a) e b) del citato
comma 4 dell'art. 7;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
e in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare attuazione - per l'anno 2006 - a quanto previsto al comma 6
dell'art. 7 della L.R. 28/97 definendo, come risulta dall'allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri e le
modalita' per la concessione alle Associazioni, riconosciute ai sensi
dell'art. 6 della medesima legge, dei contributi finalizzati alla
realizzazione di programmi specifici relativamente ai seguenti
settori:
a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole (lettera a) -
comma 4);
b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione (lettera b) -
comma 4);
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare
biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36". Interventi
contributivi per la realizzazione di programmi specifici per i settori
dell'assistenza tecnica di base per le aziende agricole e
dell'assistenza tecnica per le aziende di trasformazione (art. 7 -
comma 4 - lettere a e b). Criteri e modalita' di attuazione per l'anno
2006
Ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - della L.R. 28/97, la Regione puo'
concedere alle Associazioni degli operatori biologici - riconosciute
secondo quanto previsto dall'art. 6 della medesima legge e
regolarmente iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al
Regolamento regionale 17/03 - contributi finalizzati alla
realizzazione di programmi specifici nella misura massima del 50%
delle spese riconosciute ammissibili.
La concessione dei contributi per programmi di assistenza tecnica di
base a favore delle aziende agricole e di assistenza tecnica per le
aziende di trasformazione dei prodotti biologici - di cui alle lettere
a) e b) del comma 4 del citato art. 7 - e' disciplinata secondo quanto
di seguito stabilito.
Nel rispetto di quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo - sezione 14 - i servizi di
assistenza tecnica devono essere accessibili a tutte le aziende del
settore.
All'intervento sono destinati complessivamente Euro 306.000,00 a
valere sullo stanziamento recato dal Capitolo 18583 "Interventi
contributivi finalizzati all'attuazione di programmi rivolti al
sostegno e sviluppo dell'agricoltura biologica (art. 59, comma 2,
Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 123, comma 1, lettera b), Legge
23 dicembre 2000, n. 388; art. 3, comma 1, Legge 7 marzo 2003, n. 38;
art. 7, comma 4, L.R. 2 agosto 1997, n. 28) - Mezzi statali" compreso
nell'Unita' previsionale di base 1.3.1.2.5782 "Sviluppo del settore
agroalimentare biologico - Risorse statali" del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2006.
1. Presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere indirizzate a: Servizio
Valorizzazione delle produzioni - Direzione generale Agricoltura -
Viale Silvani n. 6 - Bologna e devono pervenire entro e non oltre il
20 febbraio 2006.
Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell'Associazione secondo le forme previste dal DPR 445/00.
Nella domanda il legale rappresentante dichiara sotto la propria
responsabilita':
a) le generalita' del richiedente;
b) la descrizione dettagliata del programma di assistenza tecnica da
realizzare che puo' riguardare una o piu' filiere;
c) la durata del programma, prevedendo per ogni settore o filiera la
data di conclusione;
d) il numero e l'elenco dettagliato delle imprese interessate al
programma (denominazione, rappresentante legale, sede legale e
dell'intervento, CUAA ovvero, in mancanza, codice fiscale);
e) la previsione dei costi di realizzazione dettagliatamente
articolata come indicato al punto 3;
f) l'entita' di eventuali contributi pubblici ottenuti o richiesti per
la realizzazione del programma presentato o di parti dello stesso;
g) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare, per l'intera
durata del programma oggetto della domanda, l'eventuale inoltro di
nuove istanze di contributo relative al settore dell'assistenza
tecnica;
h) l'entita' di eventuali spese assunte a carico dei soci e/o di
privati per lo stesso programma o per parti di esso.
Le domande trasmesse oltre i termini sono inammissibili.
2. Requisiti del programma
La descrizione del programma deve comprendere:
a) una relazione che indichi gli obiettivi che si intendono
raggiungere;
b) l'individuazione di indicatori di risultato che consentano il
controllo del livello di successo del programma ;
c) l'elenco del personale coinvolto nella realizzazione del programma
con riferimento al ruolo ricoperto, con il relativo curriculum;
d) l'elenco dei soggetti pubblici, privati e soci eventualmente
coinvolti, con riferimento al ruolo ricoperto;
e) l'adesione al sistema di monitoraggio e controllo sulle attivita'
di assistenza tecnica della Regione Emilia-Romagna ;
f) l'indicazione esplicita delle caratteristiche che contribuiscono
all'ottenimento del punteggio di cui al successivo punto 5.
Il programma dovra' indicare le spese, stimate in via presuntiva,
articolate per le voci di spesa ritenute ammissibili ed indicate al
successivo punto 3. Se il programma coinvolge piu' filiere di
intervento le spese dovranno altresi' essere suddivise per filiera.
L'entita' del contributo e' calcolata con riferimento esclusivamente
alle seguenti spese:
a) spese a carico diretto dell'Associazione;
b) spese a carico dei soci dell'Associazione purche' operatori inclusi
nell'elenco regionale di cui all'art. 5 della L.R. 28/97.
Le spese sostenute dai soggetti di cui alla lettera b) non possono
superare il 50% dell'importo complessivamente ammesso a contributo. Le
spese eccedenti tale limite sono decurtate dall'importo ammesso a
contributo.
3. Spese ammissibili
Le spese devono essere suddivise secondo l'articolazione sotto
riportata e suddivise per filiera o settore d'intervento.
Non sono ammesse spese sostenute prima della presentazione della
domanda.
A) Spese di personale
Per spese di personale si intende il costo del personale scientifico e
tecnico, in carico ai partecipanti al programma ed utilizzato, per
l'esecuzione delle attivita' previste nel programma stesso. In tale
ambito sono ricomprese:
- le spese dirette ed indirette del personale dipendente impegnato nel
programma;
- l'importo lordo dei compensi di liberi professionisti, di incaricati
e di borsisti;
- le spese vive di missione, sostenute dal personale a qualsiasi
titolo impegnato nel programma.
Il programma deve contenere un idoneo preventivo che espliciti le
spese relative a:
a) personale con rapporto di lavoro subordinato;
b) personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera a), devono essere
fornite le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- organismo di appartenenza, CCNL di riferimento, qualifica, tipo di
contratto (tempo indeterminato, a termine), costo giornaliero
(calcolato dividendo il costo annuo complessivo per 210 gg.), giornate
dedicate al programma distinte per attivita', costo delle spese
missione a carico del programma divise per filiera.
Il costo annuo complessivo deve essere desunto dall'apposita
contabilita' e comprende la retribuzione complessiva lorda, piu' la
parte degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro
(contributi pensionistici, assicurazione malattie, contributi per la
sicurezza sociale ecc.).
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera b), devono essere
fornite le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- eventuale organismo di appartenenza, qualifica, tipo di rapporto
contrattuale (borsa di studio o contratto libero professionale),
oggetto della prestazione, costo a carico del programma.
Per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio con auto,
saranno ritenute ammissibili le spese calcolate sulla base delle
vigenti tariffe ACI, fino ad un massimo dell'importo relativo ad
un'auto di cilindrata 1600 cc benzina, con una percorrenza annua di
25.000 Km.
Non sono ammissibili spese di personale riferite alla partecipazione a
corsi di formazione e aggiornamento.
B) Spese di realizzazione
Sono ammesse spese per l'utilizzo di beni non durevoli, quali spese
per materiali di consumo, spese per materiali non inventariabili,
spese per beni e materiali ammortizzabili nell'arco di un solo anno.
Sono altresi' ammesse le spese per l'acquisto di beni necessari alla
misurazione di grandezze chimiche, fisiche o microbiologiche. Tali
spese sono ammesse nella misura massima del 10% nell'ambito della
spesa complessivamente ritenuta ammissibile per la realizzazione del
programma.
Sono escluse le spese relative all'acquisto di licenze d'uso dei
programmi per elaboratori.
C) Spese generali
Sono ammissibili spese generali, sul totale della spesa ammissibile
del programma, in percentuale massima del 10%.
Sono considerate spese generali le spese per progettazione, direzione,
gestione e controllo direttamente ascrivibili al programma.
Non sono ammissibili spese per attivita' svolte da organismi di
controllo previsti dal Reg. CE n. 2092/91.
D) Spese per monitoraggio e controllo sull'attivita' di assistenza
tecnica
Sono ammissibili spese per l'immissione sul sistema regionale di
monitoraggio e controllo dei dati relativi ai servizi prestati a cura
dell'Associazione. Tali spese sono ammesse nella misura massima del 5%
nell'ambito della spesa complessivamente ritenuta ammissibile per la
realizzazione del programma.
4. Intensita' dell'aiuto
L'entita' del contributo e' fissata nella misura del 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile.
Fermo restando il predetto limite, la somma dei contributi accordati
al singolo beneficiario per le attivita' ricadenti nell'ambito di
applicazione della Sezione 14 degli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato per il settore agricolo (2000/C 28/02) non potra'
essere superiore all'ulteriore limite massimo di Euro 100.000,00 per
triennio, fatta eccezione per i beneficiari che rientrino nella
definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione
2003/361/CE del 6 maggio 2003, per i quali il contributo sara'
comunque pari al 50% dei costi ammissibili se quest'ultimo importo e'
superiore al primo.
Per beneficiario si intende il soggetto che fruisce dei servizi di
assistenza tecnica.
5. Istruttoria, formazione della graduatoria, concessione dei
contributi
Il responsabile del procedimento e' il Responsabile del Servizio
Valorizzazione delle produzioni.
L'istruttoria delle domande e' effettuata da un gruppo di valutazione
nominato con atto formale del Direttore generale Agricoltura.
L'istruttoria comporta in primo luogo la verifica dei requisiti di
ammissibilita' delle Associazioni richiedenti e del programma, nonche'
la verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda.
La mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 28/97 e dei
requisiti del programma di cui al precedente punto 2 comporta
l'inammissibilita' della domanda.
Qualora emerga la necessita' di chiarimenti, il responsabile del
procedimento provvedera' a richiedere specifiche delucidazioni ed
apposita documentazione integrativa. I chiarimenti e la documentazione
dovranno pervenire entro 30 giorni, calcolati dalla data di
ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dell'istanza
originariamente presentata.
I programmi di attivita' saranno valutati secondo i criteri di seguito
indicati:
criteri di valutazione: a) grado di innovazione del programma:
punteggio da 0 a 3;
criteri di valutazione: b) grado di partecipazione delle aziende
iscritte all'elenco regionale degli operatori biologici, sezioni
produttori agricoli e preparatori, riferite alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente alla domanda: dal 20% al 30% degli operatori
iscritti, punteggio: 1; dal 30% al 60% degli operatori iscritti,
punteggio: 3; oltre il 60% degli operatori iscritti, punteggio: 6;
criteri di valutazione: c) grado di ricaduta sulla filiera: punteggio
da 0 a 3;
criteri di valutazione: d) ampiezza territoriale del progetto:
punteggio da 0 a 5;
criteri di valutazione: e) valutazione complessiva del programma:
punteggio da 0 a 5.
Il Gruppo di valutazione definisce, nella sua prima seduta e prima di
procedere alla valutazione dei programmi, la graduazione dei punteggi
per i criteri a), c), d) ed e).
La soglia minima per l'ammissibilita' a contributo e' fissata in 10
punti.
Il Gruppo di valutazione determina l'entita' della spesa ammissibile
in relazione alle attivita' previste nel programma.
L'istruttoria si conclude con la formulazione di una proposta di
graduatoria completa dell'indicazione della spesa ammessa e del
conseguente contributo concedibile.
All'approvazione della graduatoria - che dovra' avvenire entro il 20
aprile 2006 - provvede con atto formale il Responsabile del Servizio
Valorizzazione delle produzioni, disponendo contestualmente la
concessione dei contributi nei limiti delle disponibilita' recate a
tal fine dal Bilancio per l'esercizio finanziario 2006.
6. Erogazione acconti
L'Associazione interessata puo' chiedere, ad avvenuto avvio delle
attivita', l'erogazione di un acconto, la cui entita' non puo'
comunque essere superiore al 70% del contributo concesso.
7. Variazioni e proroghe
Le modifiche del programma che determinino variazioni compensative tra
le singole voci di spesa, per un importo inferiore o uguale al 20% del
costo complessivo del programma, rientrano nella discrezionalita' del
beneficiario, fermo restando che in sede di verifica finale,
preliminare alla liquidazione del saldo del contributo, sara'
accertato che le variazioni apportate non abbiano alterato gli
obiettivi previsti dal programma.
Variazioni superiori al 20% o variazioni che, pur non avendo riflessi
sull'articolazione dei costi previsti, modifichino gli obiettivi e le
ricadute del programma dovranno essere preventivamente sottoposte alla
valutazione della Regione. Decorsi trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di variazione senza che l'Amministrazione
abbia assunto atto formale di diniego o abbia richiesto chiarimenti la
variazione si intende autorizzata.
In nessun caso, le variazioni apportate al programma possono
determinare un incremento del contributo concesso.
Eventuali proroghe ai termini di completamento delle attivita'
previste nel programma possono essere richieste entro i sessanta
giorni antecedenti alla data di conclusione dell'intervento indicata
nella domanda di contributo.
La proroga si intende concessa decorsi trenta giorni dall'acquisizione
agli atti dell'apposita richiesta senza che l'Amministrazione abbia
assunto atto formale di diniego o abbia richiesto chiarimenti.
8. Modalita' di rendicontazione
Entro i centoventi giorni successivi alla data di ultimazione delle
attivita' indicate nella domanda, il legale rappresentante
dell'Associazione trasmette al Servizio Valorizzazione delle
produzioni il rendiconto finanziario e la relazione tecnica finale sul
programma realizzato.
a) Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, e deve contenere:
- l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi effettivamente
sostenuti per la realizzazione del programma articolato secondo le
voci di spesa previste al precedente punto 3 e suddiviso per soggetto
che ha sostenuto le spese e per filiera;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/00
attestante:
a) che tutte le spese indicate sono state effettuate per la
realizzazione del programma;
b) che tutti i titoli giustificativi delle spese effettuate contengono
esplicito riferimento al programma finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 28/97;
c) relativamente alle spese di personale:
- il numero e l'inquadramento delle unita' impiegate nella
realizzazione del programma, CCNL di appartenenza;
- il numero delle giornate lavorative per ogni singola unita'
impiegata;
- i relativi costi imputati calcolati sulla base del rapporto tra il
costo annuo comprensivo degli oneri diretti e indiretti e n. 210
giornate lavorative annue;
d) che dette spese sono supportate da titoli giustificativi
regolarmente emessi e registrati nella contabilita', chiaramente
identificabili per centro di costo o nella nota integrativa e che sono
ordinatamente conservati e disponibili presso la sede amministrativa
dell'Associazione per consentire le verifiche tecnico-amministrative
da parte della Regione;
e) che tali titoli non sono stati utilizzati per l'ottenimento di
altri contributi;
f) di essere a conoscenza che tali titoli non potranno essere
utilizzati per la richiesta di ulteriori contributi;
g) l'indicazione dell'ammontare delle spese effettivamente pagate
supportata dalla dichiarazione che tale ammontare non e' inferiore
all'acconto percepito.
Entro i sessanta giorni successivi all'emissione da parte della
Regione del mandato di pagamento del saldo del contributo,
l'Associazione deve provvedere al pagamento integrale di tutte le
spese sostenute, pena la revoca del contributo.
Entro settantacinque giorni dalla medesima data, pena la revoca del
contributo, il rappresentante legale dell'Associazione deve presentare
al Servizio Valorizzazione delle produzioni specifica dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante che tutte le spese che, alla
data del rendiconto non risultavano ancora quietanzate, sono state
regolarmente pagate.
Per le spese sostenute direttamente dai soci dell'Associazione, essi
dovranno produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f). Per
i soci dell'Associazione non e' ammessa la possibilita' di cui alla
precedente lettera g); pertanto con la predetta dichiarazione
sostitutiva, i soci stessi dovranno attestare che tutte le spese da
essi direttamente sostenute sono state regolarmente quietanzate.
b) Modalita' di pagamento
I titoli di spesa e i relativi pagamenti devono:
- essere in regola con la normativa vigente sul bollo;
- dimostrare il collegamento tra il titolo di spesa e il relativo
pagamento attraverso i seguenti elementi: fornitore, data e numero
documento, importo.
I pagamenti devono essere dimostrati secondo una delle seguenti
modalita':
- quietanza diretta apposta dal fornitore sul titolo di spesa con
dicitura "pagato" o "per quietanza", timbro della ditta fornitrice,
data e firma;
- dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice
nella quale risultino gli estremi del titolo di spesa e dell'avvenuto
pagamento;
- ricevute bancarie, bonifici anche attraverso home banking,
bollettini postali, carte di credito aziendali e relativi estratti
conto.
c) Relazione tecnica finale
La relazione tecnica finale, corredata dei dati di riscontro degli
indicatori di risultato, della documentazione e dei materiali prodotti
nella realizzazione del progetto dovra' essere trasmessa unitamente al
rendiconto finanziario.
9. Modalita' di controllo e liquidazione del saldo
II controllo effettuato dal Servizio Valorizzazione delle produzioni
attiene ai seguenti aspetti:
- verifica tecnica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel
programma;
- verifica tecnico-amministrativa.
Qualora in sede di verifica emerga la necessita' di eventuali
ulteriori chiarimenti, potranno essere richieste specifiche
delucidazioni e apposita documentazione integrativa che dovra' essere
consegnata entro quindici giorni dalla richiesta pena la revoca del
contributo concesso.
Verifica tecnica
La verifica tecnica e' effettuata sul programma ed e' presupposto per
la liquidazione del saldo del contributo.
Resta facolta' del Servizio effettuare verifiche e sopralluoghi anche
in corso d'opera in relazione alla particolare tipologia e
complessita' del programma. I risultati delle verifiche sono
sintetizzati in apposito verbale.
La verifica tecnica accerta l'effettivo e pieno raggiungimento degli
obiettivi del programma.
Verifica tecnico-amministrativa
La verifica tecnico-amministrativa, da effettuarsi presso la sede
dell'Associazione beneficiaria, e' presupposto per la liquidazione del
saldo ed e' effettuata al fine di verificare la corrispondenza fra le
spese ammesse a contributo e la relativa documentazione a supporto.
10. Revoche e sanzioni
Per eventuali revoche e sanzioni si applica quanto previsto dall'art.
18 della L.R. 15/97.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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