COMUNE DI RICCIONE (Rimini)

COMUNICATO

Statuto comunale di Riccione - Testo aggiornato degli articoli 57 e 58 (come modificato con deliberazione consiliare n. 99 del 30/11/2005)

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO III
Diritto di accesso e di informazione
Art. 57
Pubblicita' degli Atti
1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per
espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti
del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
3. Il Comune assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti
amministrativi ed alle informazioni di cui e' in possesso e, piu' in
generale, garantisce agli interessati il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
legge, dalle norme del presente statuto e secondo le modalita'
definite da apposito regolamento.
4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di
accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso
puo' essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza,
nonche' detta le misure organizzative volte a garantire l'effettivita'
del diritto.
Art. 58
Procedimenti amministrativi
1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti
comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel
rispetto delle disposizioni del presente statuto, ai procedimenti
amministrativi. Le determinazioni adottate ai sensi del presente comma
sono notificate agli interessati.
2. Nei procedimenli amministrativi, attivati sia da istanza di parte
sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale ed
ogni altro intervenuto a norma di legge possono prendere parte al
procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Essi hanno
altresi' diritto ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento
stesso su fatti e terni rilevanti ai fini dell'adozione del
provvedimento finale, nonche' ad assistere ad accertamenti ed
ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
3. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalita' e gli strumenti
mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilita' di
prendere parte al procedimento amministrativo.
4. La Giunta determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non
sia gia' direttamente disposto dalla legge o per regolamento, il
termine entro il quale deve concludersi. Gli atti adottati ai sensi
del presente comma sono resi pubblici con affissione all'Albo pretorio
e pubblicizzazione sul sito Internet comunale.
5. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di
parte.
6. In mancanza di determinazione da parte della Giunta il termine e'
di novanta giorni.
7. Qualora sia necessario o opportuno il coinvolgimento di vari
interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi, comunque
denominati, della stessa o di altre Amministrazioni pubbliche, di
regola si procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.
8. Il responsabile del procedimento si fa carico di richiedere
direttamente agli altri servizi dell'Ente, competenti per materia,
l'eventuale rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalita'
previste per il completamento dell'iter procedurale, senza per cio'
richiedere al cittadino ulteriori adempimenti.
9. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'organo consultivo abbia rappresentato esigenze
istruttorie, il parere si intende reso e si procede
indipendentemente.
IL DIRIGENTE
Enzo Castellani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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