COMUNICATO
Elezione dei Consigli di amministrazione delle comunalie. Decreto n. 1
Vista la Legge 17 aprile 1957, n. 278, recante norme per l'elezione
dei Comitati per l'amministrazione dei beni civici frazionali;
vista la L.R. 18 agosto 1977, n. 35 e successive modificazioni ed
agendo pertanto a seguito della delega da detta legge regionale
conferita;
viste le deliberazioni di Giunta della Comunita' Montana delle Valli
del Taro e Ceno nn. 86 - 87 - 88 - 89 dell'1 agosto 2006;
considerato che il Consiglio di amministrazione delle Comunalie deve
essere rinnovato; si decreta:
Art. 1
Per domenica 22 ottobre 2006 e' fissata la convocazione dei cittadini
residenti nelle frazioni di Albareto, Bochetto, Buzzo',
Codogno-Cacciarasca, Gotra, Groppo, Montegroppo, Tombeto nel comune di
Albareto, nella frazione di Faggio, Granere-Lobbie-Tanugola-Canneto,
Acquanera-Tiglio nel Comune di Bardi, nelle frazioni di
Casalporino-Volpara, Casamurata, Cornolo, Liveglia, Masanti,
Selvola-Revoleto, Setterone, Strepeto nel comune di Bedonia, nelle
frazioni di Baselica, Gorro, Pontolo, S. Maria Valdena, S.
Vincenzo-Rovinaglia nel comune di Borgo Val di Taro, nella frazione di
Farfanaro nel comune di Compiano, nelle frazioni di
Codorso-Giuncareggio, Pianazzo-Campeggi, Ravezza, Tarsogno, Tornolo
nel comune di Tornolo, nella frazione di Mariano, Roncotasco nel
comune di Valmozzola per l'elezione del Consiglio di amministrazione
delle Comunalie.
Art. 2
Il Sindaco del Comune sopracitato e' incaricato di procedere alla
formazione delle liste elettorali della frazione, distinte per maschi
e femmine ed in triplice copia (una da esporre all'Albo comunale, una
da esporre nella frazione interessata, una da inviare alla Comunita'
Montana), mediante stralcio da quelle elettorali del Comune,
includendovi solamente gli elettori residenti nella circoscrizione
territoriale della Comunalia alla data della piu' recente revisione
delle liste elettorali del Comune, sulla base delle norme fissate
dallo statuto della Comunalia, dette liste dovranno essere approntate
entro il 7 settembre 2006, data di pubblicazione presso la frazione
del presente decreto.
Art. 3
Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Segreteria del
Comune entro le ore 12 del 27 settembre 2006; comprendere un numero di
candidati non superiore a 4 ed essere sottoscritte da elettori della
frazione, esclusi i candidati stessi; in numero di 3 per le Comunalie
da 31 a 100 elettori, in n. di 5 per le Comunalie da 101 a 500
elettori, in n. di 7 per le Comunalie con oltre 500 elettori. Le firme
di acccttazione della candidatura e quelle dei presentatori delle
liste debbono essere autenticate dal Sindaco o dal Segretario del
Comune, oppure da un Notaio, o dal Giudice conciliatore. Il Sindaco
provvedera' ad inviare, entro 24 ore, copia delle liste presentate
alla Comunita' Montana. Con successivo avviso saranno pubblicate le
liste dei candidati presso l'Albo comunale e la frazione.
Art. 4
Per le Comunalie il cui numero di elettori non supera i 30 il voto
viene espresso sull'elenco degli elettori senza presentazione delle
liste dei candidati al Sindaco del Comune.
Art. 5
Per la manifestazione segreta del voto dovranno essere approntate nel
luogo di riunione, reperito dal Comune, apposita cabina e urna a cura
del Comune medesimo.
Art. 6
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 di domenica 22 ottobre
2006 e termineranno alle ore 17 della stessa giornata.
Il Comune provvedera' all'insediamento del seggio alle ore 7 della
giornata elettorale, consegnando al Presidente del seggio nei locali
opportunamente predisposti: le due copie delle liste elettorali
precedentemente esposte all'Albo comunale e nella frazione; due copie
del manifesto di convocazione delle elezioni; due copie del manifesto
di pubblicazione delle liste dei candidati, le schede elettorali e i
verbali per le operazioni del seggio che saranno approntati
preventivamente a cura della Comunita' Montana.
Ultimate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale procedera' in
seduta pubblica alle operazioni di scrutinio.
Al termine di questo, il Presidente del seggio provvedera'
all'immediata consegna di tutto il materiale elettorale al Comune che
gliene dara' ricevuta e, entro 24 ore provvedera' a consegnarlo alla
Comunita' Montana, trattenendo soltanto la copia delle liste
elettorali, precedentemente esposta nel locale di votazione per
consegnarla all'Amministrazione della Comunalia.
Art. 7
Ogni elettore potra' votare, utilizzando la scheda apposita, per un
massimo di 4 candidati tratti dalle liste ufficiali dei candidati o
dall'elenco degli elettori.
Art. 8
Il seggio elettorale e' composto dal Presidente nominato con decreto
del Presidente della Comunita' Montana, da due scrutatori nominati dal
Sindaco, da un segretario scelto dal Presidente di seggio. Per le
Comunalie il cui numero degli elettori non supera i 30, da un
Presidente e da uno scrutatore con funzioni anche di segretario,
secondo le procedure dell'art. 2 - lett. C della L.R. 18 agosto 1977,
n. 35.
E' assegnato un compenso di Euro 77,00 lorde al Presidente di seggio e
di Euro 57,00 per ogni scrutatore e ai segretari dei seggi.
Art. 9
Alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei risultati
elettorali provvede la Comunita' Montana.
Art. 10
E' ammesso ricorso sulle modalita', od eventualmente sui risultati
elettorali, da presentarsi alla Comunita' Montana. I ricorsi vengono
esaminati, con giudizio inappellabile, dalla Commissione di cui
all'art. 2 - lett. E della L.R. 18 agosto 1977, n. 35.
Art. 11
Il Sindaco e' incaricato di pubblicare il presente decreto all'Albo
del Comune e presso la frazione entro e non oltre il 7 settembre
2006.
IL PRESIDENTE
Carlo Berni