REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2006, n. 1123

Rigetto ricorso relativo alle operazioni elettorali del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale del 27/2/2006 - 4/3/2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di
bonifica. Delega di funzioni amministrative";
premesso che:
- e' stato proposto alla Giunta regionale un ricorso da parte
dell'avv. Federico Gualandi, domiciliato in Via Marconi n. 20,
Bologna, protocollato l'8 maggio 2006 ai nn. 11010 e 11050, in
rappresentanza di alcuni cittadini, proprietari di immobili iscritti
al catasto del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, con sede
in Ravenna, organizzati nella "Lista trasversale clan", ai sensi
dell'art. 19 dello Statuto del medesimo Consorzio, contro il Consorzio
stesso, per l'annullamento ovvero la riforma ovvero la modifica dei
risultati delle elezioni dei componenti del Consiglio di
Amministrazione consortile;
- alle elezioni del Consorzio, distretto di pianura, hanno aderito
diverse Liste, che facevano capo o a organizzazioni professionali
agricole, o a organizzazioni dei proprietari immobiliari, o a
organizzazioni artigianali - commerciali - industriali, o alla Lista
trasversale, che ha avanzato il ricorso in oggetto. Le elezioni hanno
riguardato anche il distretto montano del Consorzio, per le quali non
vi sono contestazioni;
- le elezioni consortili del distretto di pianura si sono svolte nei
giorni 26, 27, 28 febbraio e 1, 2, 3, 4 marzo 2006 nelle localita' di
Forli', Russi, S. Pietro in Vincoli, Forlimpopoli, S. Alberto e
Ravenna. Tutti i seggi erano costituiti dai medesimi componenti,
formati da un Presidente, un segretario e 2 scrutatori, designati con
deliberazione consortile. Le operazioni di voto sono regolamentate
dagli artt. 16, 17, 18 e 19 dello Statuto consortile, mentre per
quanto non previsto dai suddetti articoli valgono in quanto
applicabili le norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni
comunali: nella fattispecie trova applicazione il sistema
proporzionale;
- nel  ricorso proposto dall'avv. Federico Gualandi vengono lamentate
le seguenti irregolarita':
1) nel seggio di Forlimpopoli, durante le elezioni svoltesi il 2
marzo, le urne non erano chiuse e sigillate perfettamente, in
particolare i sigilli apposti non risultavano firmati dai componenti
del seggio. Cio' risulta dal verbale della Polizia municipale di
Forlimpopoli, chiamata da una elettrice e da un rappresentante della
Lista concorrente. Tale circostanza e' riportata nel verbale di
seggio;
2) nel seggio di Ravenna, durante le elezioni svoltesi il 4 marzo
2006, una delle urne alla base era priva di nastro adesivo e da un
lato della base fuoriuscivano delle schede. Di tale circostanza si
trova menzione nel verbale delle operazioni elettorali;
3) nello stesso seggio di Ravenna sono state assegnate alla Lista n. 1
numerose schede che riportavano una doppia indicazione: voto alla
Lista 1 e preferenza ad un nominativo della Lista 2. Di tale
circostanza pero' non viene riportato nulla nei verbali del seggio da
parte dei rappresentanti della Lista ricorrente. E' quindi una
circostanza riportata solo verbalmente dai ricorrenti al loro
avvocato;
4) in tutti i seggi le operazioni di scrutinio si sono svolte in modo
difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 68 del T.U. 570/1960. Le
schede non sono state lette una ad una, cosi' come prevede il suddetto
articolo, a voce alta dal Presidente del seggio, ma sono state
estratte tutte in una volta dall'urna e suddivise tra gli scrutatori,
i quali dopo avere verificato individualmente a chi fosse stato
assegnato il voto, hanno comunicato al Presidente i risultati. Di tale
circostanza pero' non viene riportato nulla nei verbali di seggio da
parte dei rappresentanti della Lista ricorrente. E' quindi una
circostanza riportata solo verbalmente dai ricorrenti all'avvocato;
5) nel ricorso viene affermata la irregolarita' della circostanza che
il Presidente del seggio e il segretario fossero riconducibili ad
alcune Liste in competizione, cosa pero' che non sembra essere
contraria a nessuna norma;
considerato che:
- con il ricorso in oggetto viene contestata la violazione dei
principi che sovrintendono lo svolgimento delle competizioni
elettorali, segretezza e liberta' di espressione del voto, adducendo
circostanze in parte smentite dagli atti e dai chiarimenti forniti dal
Presidente del seggio elettorale e comunque irrilevanti;
- in particolare non e' risultata vera l'affermata "mancanza dei
sigilli sul fondo dell'urna. Da quella fessura erano visibili le
schede all'interno della stessa e vi si poteva inserire comodamente
una mano". In realta' si e' trattato solo di una piccola scollatura
nella chiusura del fondo da cui si intravedeva un lembo di una scheda
che si era infilato in tale fessura; tuttavia cio' non consentiva la
fuoriuscita di schede, ne' tantomeno l'inserimento di una mano;
- inoltre non risulta attestata dal verbale delle operazioni
elettorali l'affermazione secondo la quale durante le operazioni di
scrutinio non sarebbe stata "data lettura ad alta voce di ogni singola
scheda e...negata la visione delle schede nulle e bianche ai
rappresentanti di lista che ne avevano fatto richiesta";
- la nota del Presidente del seggio ha dettagliatamente descritto
l'andamento delle operazioni e da essa si desume che dette operazioni
non solo sono state regolari, ma si sono svolte secondo criteri di
massima trasparenza, tanto e' vero che nessun componente del seggio,
ne' nessuna altra persona ha mai mosso contestazione alcuna sia
durante sia dopo la chiusura dello spoglio;
- per quanto riguarda la mancata firma, peraltro in una sola
occasione, dei sigilli dell'urna, si ritiene che tale omissione non
comporti irregolarita' alcuna, in quanto l'urna risultava comunque
sigillata ed inoltre le particolari modalita' di immediata custodia
delle urne in una camera a chiusura blindata presso la sede del
Consorzio garantiscono ampiamente l'impossibilita' di accedere
all'urna stessa. D'altra parte l'espletamento di tutte le altre
formalita', in particolare le verifiche di corrispondenza fra schede
votate e votanti, ha confermato che non si e' verificato nessun
disguido;
- neppure i ricorrenti avanzano dubbio alcuno sulla effettiva
genuinita' dei voti espressi e sulla legittimita' complessiva del
voto; in particolare non si avanzano dubbi sul fatto che le schede
scrutinate siano quelle votate e sul fatto che ai singoli candidati
siano stati attribuiti i voti effettivamente espressi dagli elettori;
dato atto che:
- in materia elettorale vige il cosiddetto principio della
strumentalita' delle forme, secondo il quale "sono rilevanti, tra
tutte le possibili irregolarita', solo quelle sostanziali, tali cioe'
da influire sulla sincerita' e sulla liberta' del voto,  atteso che la
nullita' delle operazioni puo' essere ravvisata solo quando mancano
elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al
quale l'atto e' prefigurato; pertanto, non possono comportare
l'annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarita', cioe' i
vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o
compressione alla libera espressione del voto (Cons. Stato, sez. V, 21
settembre 1996, n. 1149; 6 febbraio 1999, n.135; 25 ottobre 1999, n.
1708);
- in tale ottica le mere irregolarita' che non abbiano compromesso
l'accertamento della reale volonta' espressa dal corpo elettorale sono
irrilevanti (Cons. Giust. Ammin. Reg. Sic., 29 novembre 1999, n. 618).
E' necessario per dichiarare la nullita' che emergano concreti
elementi che possano indurre la convinzione di una effettiva
manomissione del materiale elettorale (Cons. Stato, sez. V, 14
novembre 2000, n. 6104; Cons. Stato 15 settembre 2001, n. 4830; TAR
Lazio, 31 gennaio 2005, n.728; TAR Molise 20 novembre 1985, n. 201);
- sul principio della strumentalita' delle forme in materia elettorale
e' possibile riscontrare una giurisprudenza assolutamente consolidata
(Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2001, n. 3510; 26 febbraio 2003, n.
1099; 5 marzo 2003, n. 1215; 30 ottobre 2003, n. 6772; Cons. Stato,
sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7203);
ritenuto che:
- le contestazioni contenute nel ricorso costituiscono in realta'
osservazioni meramente formali e prive di qualsiasi interesse pratico;
in sostanza nel reclamo non si chiede la modifica dei risultati delle
votazioni, ma di rinnovare lo scrutinio al solo scopo di verificare
quelle che espressamente vengono definite "possibili scorrettezze",
con una formula evidentemente dubitativa che non va oltre la mera
illazione;
- il suddetto ricorso debba essere rigettato in quanto non sussistono
motivazioni giuridiche rilevanti a favore del suo accoglimento, dal
momento che sui verbali di seggio le uniche contestazioni fatte
formalmente riportare dai rappresentanti della lista concorrente sono
relative alla non perfetta chiusura e sigillatura, ovverosia
l'apposizione delle firme, di alcune urne, mentre le altre
contestazioni, richiamate nella memoria dell'avvocato di parte
ricorrente, non sono emerse in sede di verbalizzazione delle
operazioni elettorali;
- sia dal punto di vista formale, sia soprattutto sotto l'aspetto
sostanziale, l'andamento delle votazioni e' stato del tutto regolare,
per cui non sembra ammissibile il rinnovo dello scrutinio, che
presuppone un giudizio di irregolarita' delle operazioni quantomeno
fortemente probabile;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03, del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal  Direttore generale
all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di rigettare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si
intendono integralmente richiamate, il ricorso relativo alle
operazioni elettorali del 27/2/2006 - 4/3/2006 del Consorzio di
Bonifica della Romagna Centrale, proposto da parte dell'avv. Federico
Gualandi, in rappresentanza di alcuni cittadini, proprietari di
immobili iscritti al catasto del Consorzio di Bonifica della Romagna
Centrale, con sede in Ravenna, organizzati nella "Lista trasversale
clan", ai sensi dell'art. 19 dello Statuto del medesimo Consorzio,
contro il Consorzio stesso;
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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