REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2006, n. 1110

Programma attuativo per la concessione dei contributi di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, riguardante il rifinanziamento del fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali a favore del commercio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 16, comma 1, della Legge 7 agosto 1997, n. 266 che prevede
l'istituzione di un fondo nazionale per il cofinanziamento di
interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
- il DM 19 luglio 2004, pubblicato nella GU n. 176 del 29/7/2004, con
il quale e' stato previsto, per l'anno 2004, un rifinanziamento del
suddetto fondo per un importo complessivo pari ad Euro 36.791.380,00
da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali per interventi
a favore del commercio e turismo;
- la nota del Ministero delle Attivita' produttive n. 0001727 del 2
marzo 2006, con la quale si comunica che le Regioni propongano al
succitato Ministero i nuovi programmi attuativi regionali, sempre nel
rispetto delle direttive emanate con delibera CIPE 5 agosto 1998, n.
100, come modificata dalla delibera CIPE 14 giugno 2002 e dalla
circolare ministeriale n. 902376 del 23 dicembre 1998 entro il termine
di 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e pertanto
entro il 14 agosto 2006;
richiamate:
- la delibera CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella GU del 17
novembre 1998, Serie generale n. 269 recante "Direttive per il
cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e
del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 7 agosto 1997, n.
266" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la circolare n. 902376 del 23 dicembre 1998 del M.I.C.A. recante
istruzioni circa la definizione dei progetti strategici da realizzare
da parte delle Regioni nonche' criteri e modalita' per la gestione del
cofinanziamento nazionale;
considerato che il programma attuativo dovra' riportare, ai sensi di
quanto stabilito al punto 3.2 della succitata delibera:
a) le motivazioni dell'intervento proposto e la descrizione del
contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il
quale verra' realizzato;
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono
raggiungere;
c) la descrizione degli interventi proposti, con l'indicazione:
- dell'articolazione degli interventi per tipologia di azioni;
- della forma di intervento;
- della identificazione dei soggetti beneficiari;
- degli eventuali limiti massimo e minimo dell'investimento
ammissibile;
- della fissazione, per gli interventi a favore delle imprese, della
percentuale di aiuto nell'ambito di quella massima stabilita
dall'Unione Europea;
- delle modalita' che la Regione intende attuare per la verifica
preliminare ed il controllo sistematico dell'impatto ambientale
provocato nel medio e lungo periodo;
d) i risultati attesi, con particolare riguardo all'occupazione;
e) i tempi di attuazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 6.5
della deliberazione di che trattasi;
f) gli aspetti finanziari, il piano di copertura dell'intervento
proposto, con l'indicazione della quota di cofinanziamento regionale,
nel rispetto di quanto previsto al punto 5 della deliberazione
succitata, ed il riferimento allo strumento normativo che assicura
tale intervento;
g) il regime delle revoche;
considerato che in seguito alla ripartizione fra le Regioni del
suddetto fondo, alla Regione Emilia-Romagna sono assegnati Euro
1.932.806,00 come risulta dalla succitata circolare ministeriale n.
0001727 del 2 marzo 2006;
considerato, inoltre, che ai sensi delle normative soprarichiamate le
Regioni devono partecipare al cofinanziamento almeno nella misura pari
al 10% e che quindi il Programma attuativo regionale dovra' provvedere
al finanziamento di una somma analoga;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, con la
quale sono stati fissati gli indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali;
ritenuto di procedere alla definizione di un Programma regionale a
favore di interventi nel settore del commercio utilizzando l'intera
assegnazione sopra richiamata e disponendo un cofinanziamento
regionale pari al 10%;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, d.ssa Morena Diazzi, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare il Programma attuativo per la concessione dei
contributi di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 7 agosto 1997, n.
266, riguardante il rifinanziamento del fondo nazionale per il
cofinanziamento di interventi regionali a favore del commercio;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
PROGRAMMA ATTUATIVO
Premessa
Come noto l'articolo 16, comma 1, della Legge 7 agosto 1997, n. 266 ha
previsto l'istituzione di un fondo nazionale per il cofinanziamento di
interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, e con il
DM 19 luglio 2004,e' stato previsto, per l'anno 2004, un
rifinanziamento per un importo complessivo di Euro 36.791.380,00 da
destinare al cofinanziamento dei Programmi regionali per interventi a
favore del commercio e turismo;
con nota del Ministero n. 0001727 del 2 marzo 2006, e' stato previsto
che le Regioni propongano al succitato Ministero i nuovi programmi
attuativi regionali.
La stessa Legge 266/97 prevedeva che il CIPE, su proposta del Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, definisse criteri e
modalita' per la realizzazione di progetti strategici da finanziare
attraverso il fondo.
Il CIPE in data 5 agosto 1998 ha adottato la deliberazione recante
"Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore
del commercio e del turismo di cui all'articolo 16 della Legge 7
agosto 1997, n. 266" come modificata dalla delibera CIPE 14 giugno
2002.
Per la Regione Emilia-Romagna lo stanziamento statale a carico del
fondo nazionale per interventi a favore del commercio e turismo e'
pari ad Euro 1.932.806,00 e quindi il Programma attuativo della
Regione Emilia-Romagna dovra' prevedere un cofinanziamento pari al
10%.
La suddetta nota prevede, inoltre, che le nuove risorse statali,
unitamente al cofinanziamento regionale, possono essere utilizzate per
nuovi programmi regionali, sempre nel rispetto delle direttive emanate
con delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 100 come modificata dalla delibera
CIPE 14 giugno 2002 e della circolare ministeriale n. 902376 del 23
dicembre 1998.
Il presente Programma attuativo rappresenta uno degli strumenti
operativi della Regione Emilia-Romagna per il perseguimento degli
obiettivi di sviluppo economico, sociale e occupazionale.
Preme in particolare richiamare la stretta connessione tra le azioni
del presente programma con la normativa regionale in materia di
sostegno alla qualificazione della rete distributiva (L.R. 41/97).
1. Il quadro di riferimento del sistema distributivo
Da alcuni anni si assiste in Emilia-Romagna ad un processo di
razionalizzazione del circuito distributivo verso una maggiore
qualificazione. La diffusione delle nuove forme distributive - in
primo luogo la grande distribuzione, gli shopping centers, ecc. - ha
determinato una certa modernizzazione del comparto che va tuttavia
armonizzata con la rete distributiva tradizionale, che fornisce
indubbiamente elementi caratteristici dell'ambiente urbano e fattori
non secondari di vivibilita' urbana.
2. Le motivazioni e gli obiettivi generali dell'intervento
I centri storici e le aree urbane centrali di consolidata presenza
commerciale sono considerati componenti qualificanti del sistema
insediativo policentrico regionale; obiettivo fondamentale diviene
pertanto il rilancio della funzione aggregativa, sociale e della
capacita' attrattiva attraverso l'incentivazione di processi di
qualificazione di area volti a migliorare la vivibilita' dei luoghi di
aggregazione e l'efficacia dell'attivita' delle imprese, attraverso il
potenziamento della gamma dei servizi ricettivi culturali,
artigianali, di ritrovo, ristoro e svago, un nuovo protagonismo delle
piccole imprese, una ordinata presenza dell'ambulantato.
Nelle aree periferiche delle citta' si rende opportuno perseguire
l'obiettivo della qualificazione e del potenziamento degli assi
commerciali e dei nuclei di servizio esistenti, la razionalizzazione e
ristrutturazione della presenza di medie strutture di vendita e dei
piccoli centri commerciali di "prima generazione", la creazione di
aree qualificate per il commercio su aree pubbliche.
Nei centri di minore consistenza demografica, in particolare della
montagna e della pianura distinti dai principali centri urbani
fondamentale diventa il mantenimento di nuclei integrati, e, ove
occorra, la creazione di esercizi commerciali polifunzionali connessi
a servizi di pubblica utilita'.
3. Le strategie
Con il presente Programma attuativo si intende continuare a
sperimentare un modello di intervento, gia' avviato nei precedenti
Programmi, che, per ovvi motivi, non potra' che assolvere parzialmente
all'esigenza di attivare processi complessivi e integrati di sviluppo
dei settori del turismo e del commercio.
Si rende necessario:
- organizzare una strumentazione ampia, diversificata, accessibile ed
efficiente, dalla quale le imprese e i territori possano attingere
secondo mix appropriati alle loro caratteristiche e necessita';
- rafforzare e qualificare le imprese commerciali favorendo l'armonica
integrazione tra le diverse tipologie distributive e puntando alla
rivitalizzazione dei centri storici e minori.
Per rispondere all'esigenza di orientare e sostenere interventi che
garantiscano un'armonica integrazione del commercio con altri settori
(con particolare riferimento alla cultura, all'ambiente, alle
produzioni di qualita' dei vari comparti economici) e' necessario
identificare gli obiettivi e le strategie di azione in modo tale da
orientare i soggetti pubblici e privati verso un metodo di lavoro
improntato alla massima collaborazione e concertazione e basato su una
costante informazione reciproca sugli interventi che abbiano attinenza
o riflessi rispetto alle politiche di sviluppo. Al tal fine occorre:
- fornire la necessaria informazione circa l'attivita' di
programmazione e l'attuazione degli interventi attraverso strumenti
partecipativi e di concertazione che coinvolgano i vari soggetti
pubblici e privati interessati;
- semplificare le procedure per l'accesso ai benefici previsti dalle
varie forme di incentivazione.
4. La costituzione di un sistema integrato a rete
Alla luce delle considerazioni sviluppate nell'ambito del quadro di
riferimento, per poter attivare processi di rivitalizzazione del
sistema distributivo nei contesti urbani, rurali e montani e'
necessario strutturare politiche integrate che coinvolgano i soggetti
pubblici e le imprese al fine di rendere maggiormente competitiva
l'offerta commerciale.
Quanto sopra e' determinato dalla consapevolezza che e' importante
mantenere attiva e vitale la rete distributiva degli esercizi di
vicinato, riconoscendo a questa tipologia, oltre ad un valore
economico e occupazionale in se', anche un ruolo fondamentale per il
mantenimento di ottimali condizioni di vivibilita' nelle aree
scarsamente popolate e nei centri storici.
5. Le priorita'
Il presente Programma attuativo agisce in sinergia con i criteri
regionali di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 10 bis
della L.R. 41/97, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 696 del
22 maggio 2006, prevedendo una priorita' per quelle richieste
risultanti ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi.
6. I settori strategici e le tematiche per la definizione degli
interventi
La Regione Emilia-Romagna, attraverso la L.R. 41/97 per il sostegno
alle imprese commerciali, interviene a sostegno della qualificazione
della rete distributiva.
La relativa ristrettezza delle risorse finanziarie e l'esigenza di
stimolare comunque interventi sinergici tra pubblico e privato,
finalizzati a qualificare la rete distributiva in rapporto al
territorio dove questa e' localizzata, impone di orientare l'azione su
progetti di riqualificazione che possano costituire esempi
emblematici, riproducibili anche in altre realta' della Regione.
Una delle tematiche piu' interessanti e attuali, anche alla luce delle
importanti innovazioni introdotte dal DLgs 114/98 e dalla L.R. 14/99
per il commercio, e' senza dubbio quella della riqualificazione della
rete distributiva nei centri storici.
Pertanto si prevede la possibilita' di finanziare specifici progetti
realizzati dai Comuni per la qualificazione dei centri storici dove
sono localizzati esercizi commerciali al fine di ottenere risultati
quantificabili in termini di razionalizzazione e potenziamento della
rete distributiva.
7. Le determinazioni programmatiche
Si ritiene opportuno richiamare ad integrazione del presente Programma
attuativo, il precedente Programma attuativo regionale, di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 1753 del 16 settembre 2003, come
modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 1678 del 24 ottobre
2005.
8. Obiettivi specifici e relativi interventi
Obiettivo del Programma e' la promozione e la valorizzazione di  uno
spazio commerciale omogeneo, in aree urbane centrali, aree
periferiche, centri urbani minori e frazioni, che deve essere proposto
al consumatore in concorrenza ad altri spazi, dai centri commerciali
periferici alle zone urbane di altre citta' o paesi vicini, mediante
iniziative, sviluppate in modo collettivo e coordinato,  tese a
promuovere l'economia dell'area oggetto di intervento.
L'obiettivo del Programma di intervento locale, preferibilmente
pluriennale, deve essere la valorizzazione delle attivita' economiche,
con priorita' alle forme di innovazione dei prodotti e dei servizi
offerti.
Sulla base di una analisi dello stato e delle caratteristiche
dell'offerta nell'area, il Programma puo' sviluppare:
1. piano di azioni coordinate ai fini  dell'adeguamento dell'offerta e
del miglioramento del servizio al consumatore;
2. interventi volti a riqualificare le attivita' presenti nella zona,
anche attraverso:
- introduzione di innovazioni nelle tecniche di vendita e nel servizio
alla clientela (orari, informazioni, nuove tecnologie informatiche,
ecc.);
- adeguamento di vetrine, arredamenti, insegne, ecc;
- formazione del personale e degli imprenditori su temi comuni di
servizio;
3. interventi sulla mobilita' nella zona (studi sui flussi di
traffico, modifiche nell'accessibilita', nella circolazione (anche
ciclopedonale) e nella regolamentazione della sosta, interventi sul
trasporto pubblico e creazione di zone di scambio tra mezzo privato e
mezzo pubblico, ecc.);
4. servizi comuni per la logistica, per l'ottimizzazione della
gestione dei rifiuti e per la creazione di servizi comuni a piu'
imprese per le consegne al domicilio dei clienti, ecc.;
5. interventi significativi di arredo urbano;
6. piano di marketing e comunicazione che puo'  svilupparsi 
attraverso, fra le altre, le seguenti attivita':
- realizzazione di una immagine coordinata;
- definizione di piano di iniziative di comunicazione e animazione;
- creazione di carte fedelta' o sistemi di fidelizzazione avanzati;
- creazione di un sito Internet dell'associazione ;
- attuazione di servizi di accoglienza alla clientela;
7. creazione di una struttura di supporto alla realizzazione del
programma anche   utilizzando i Centri di Assistenza tecnica;
8. monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi rispetto
agli obiettivi del Programma.
Il Programma puo' inoltre contenere, ai sensi dell'art. 8, della L.R.
14/99:
- provvedimenti sulla fiscalita' locale;
- provvedimenti sulla normativa urbanistica e edilizia.
Nel Programma puo' essere  compresa l'acquisizione, da parte dell'Ente
pubblico proponente, di immobili (o frazioni di immobili) destinati o
da destinare ad attivita' commerciali o di servizio di particolare
rilevanza per la qualificazione dell'area.
In tal caso, la concessione del contributo e' condizionata all'impegno
a mantenere la destinazione d'uso per almeno 15 anni.
7. Forme di intervento e condizioni per il finanziamento
Il Programma deve contenere una dettagliata descrizione degli
interventi proposti, degli obiettivi, degli aspetti innovativi e delle
modalita' di realizzazione del programma volto alla riqualificazione e
alla rivitalizzazione commerciale dell'area o dell'ambito territoriale
oggetto di intervento e deve essere  oggetto di una convenzione fra il
soggetto pubblico (o i soggetti pubblici) e una pluralita' di soggetti
privati in forma associata, contenente i relativi impegni.
Qualora il Programma preveda, per la fase di realizzazione per la
quale e' richiesto il finanziamento, l'intervento esclusivo dell'Ente
locale, la convenzione sara' sottoscritta fra l'Ente locale medesimo e
le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi.
Il Comune, qualora intenda inserire nel Programma contenuti di cui ai
commi 7 e 8 dell'art. 8 della L.R. 14/99, deve attivare le procedure
di cui al medesimo art. 8. In ogni caso il Programma deve contenere
l'individuazione dell'area o dell'ambito di intervento (con eventuale
delimitazione delle vie e numeri civici se si tratta di un centro o di
una zona omogenea).
Possono essere ammesse a contributo le iniziative la cui realizzazione
ha avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2006.
La gestione del presente Programma e' affidata alle Province che
provvedono all'istruttoria delle domande ricevute (nell'ambito delle
priorita' di cui al paragrafo 5), alla liquidazione ed erogazione dei
relativi contributi.
8. Soggetti beneficiari
I Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunita' Montane, il Circondario di
Imola e i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali costituite
ai sensi della L.R. 11/01 convenzionati con p.m.i. o loro forme
associative.
9. Soggetti che possono concorrere alla realizzazione del Programma di
intervento locale
- Forme associate di piccole e medie imprese esercenti il commercio,
anche su aree pubbliche, di esercenti la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, nonche' di piccole e medie imprese dei
servizi;
- le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale
sociale di Enti locali;
- i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31 marzo
1998, n. 114.
10. Misura dei contributi
Ai soggetti pubblici di cui al paragrafo 10 sono concessi contributi
in conto capitale nella misura minima del 20% delle spese complessive
ammissibili sostenute dagli stessi e comunque per un importo
complessivo non superiore a Euro 200.000,00.
I soggetti beneficiari del suddetto contributo si impegnano a
finanziare, nella misura massima del 50%, le spese sostenute dai
soggetti privati coinvolti nella realizzazione del programma,
utilizzando obbligatoriamente, pena la revoca del contributo stesso,
risorse proprie pari ad almeno il 50% dell'ammontare del contributo
concessogli, purche' non superi il suddetto limite massimo
concedibile.
11. Verifiche di impatto ambientale
I progetti dovranno dare atto del preventivo parere dei competenti
organi statali preposti alla tutela dei beni storici e artistici, ove
richiesto e del rispetto delle eventuali procedure, se richieste, per
la valutazione di impatto ambientale, ai sensi della L.R. n. 9 del 18
maggio 1999.
12. Indicatori di risultato
Aree urbane interessate dagli interventi n. 18 - 20
13. Copertura finanziaria
Stato (Legge 266/97)	Euro 1.932.806,00
Regione	Euro 214.756,22
Enti locali	Euro 1.073.781,11
14. Revoche
Il diritto al contributo decade ove l'investimento non sia completato
entro 24 mesi dalla data di comunicazione della concessione dei
contributi.
I contributi decadono qualora sia verificato, anche in corso d'opera,
un palese e sostanziale contrasto con le indicazioni previste dal
progetto approvato. Di tali circostanze la Regione informa
tempestivamente il Ministero e, qualora ne siano accertate le
condizioni di realizzabilita' nei termini di operativita' del
Programma attuativo regionale, la Regione puo' attribuire in tutto o
in parte il contributo gia' assegnato ad altro progetto ritenuto
coerente con il programma attuativo.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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