REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2006, n. 1147

DL 9/9/2005, n. 182 convertito con modifiche nella Legge 11/11/2005, n. 231. Interventi urgenti a sostegno dei produttori di uva da vino. Apertura termini presentazione domande e approvazione procedure operative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Reg. (CE) 1860 del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori
dell'agricoltura e della pesca;
- la Legge 29 aprile 2005, n. 71 "Conversione in legge, con
modificazioni del DL 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi
urgenti nel settore agroalimentare", ed in particolare l'art. 1, commi
1-bis e 1-ter;
- la Legge 11 novembre 2005, n. 231 "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi
urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore,
nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere
agroalimentari", ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, per le parti
in cui si stabilisce:
a) che ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime
procedure di cui al DL 22/05, sono erogati aiuti de minimis ai sensi
del Reg. (CE) n. 1860/2004 della Commissione;
b) che tali aiuti sono erogati dall'Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo di 40
milioni di Euro;
c) che gli aiuti (massimo 3.000 Euro per azienda) sono definiti con
riferimento agli ettari di superficie produttiva;
atteso che la predetta erogazione puo' essere concessa nelle aree per
le quali con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari
e forestali e' stata verificata la riduzione nel 2005 del reddito
medio derivante dalla produzione di uva da vino del 30% rispetto al
reddito medio del triennio precedente;
richiamata la propria deliberazione n. 628 in data 2 maggio 2006, con
la quale e' stata richiesta al competente Ministero l'attivazione
degli interventi previsti dall'art 1, comma 1 della Legge 231/05, a
favore delle aziende agricole che hanno subito una riduzione di
reddito aziendale per l'anno 2005 di almeno il 30 per cento rispetto
al triennio precedente;
visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali dell'11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
166 del 19 luglio 2006, che ha recepito la richiesta della Regione
Emilia-Romagna;
preso atto che il decreto di cui sopra stabilisce:
- che la Regione Emilia-Romagna determina le modalita' e provvede
all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1,
comma 1, del DL 9 settembre 2005, n. 182 convertito dalla Legge 11
novembre 2005, n. 231;
- che entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale, le imprese agricole
interessate dovranno presentare domanda presso gli Enti territoriali
competenti;
vista la circolare AGEA protocollo ANPU.2006.338 del 24 marzo 2006,
modificata ed integrata con circolare protocollo ANPU.2006.566 del 12
maggio 2006, che definisce le modalita' di presentazione delle domande
dell'aiuto di che trattasi da parte delle imprese agricole, lo schema
di domanda da utilizzare e fissa al 30 settembre 2006 la data ultima
entro la quale inviare la documentazione relativa alle richieste di
pagamento;
vista la L.R. 15/97 e successive modifiche con la quale sono state
attribuite alle Province e alle Comunita' Montane funzioni
amministrative in materia di agricoltura;
ritenuto pertanto necessario:
- dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della
Legge 231/05 e dal DM 11 luglio 2006 relativamente agli aiuti a favore
delle imprese agricole della regione Emilia-Romagna che, per effetto
della crisi di mercato delle uve da vino determinatasi nell'anno 2005,
hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto
al reddito medio del triennio precedente;
- disciplinare le modalita' e le procedure per l'erogazione dei
predetti aiuti secondo quanto stabilito nell'Allegato A al presente
atto, del quale e' parte integrante e sostanziale;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive
modifiche;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
sulla base delle considerazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate:
1) di dare attuazione alle disposizioni del decreto MIPAAF 11 luglio
2006 per consentire alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna che nel
2005 hanno subito una riduzione del reddito medio derivante dalla
produzione di uva da vino del 30 per cento rispetto al reddito medio
del triennio precedente di presentare domanda per gli aiuti previsti
dall'articolo 1 della Legge 11 novembre 2005, n. 231;
2) di approvare, nel testo di cui all'Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto, le modalita' e procedure per
l'erogazione degli aiuti sopra citati, nonche' la modulistica da
utilizzare ai fini della presentazione delle domande;
3) di stabilire:
a) che le domande di aiuto devono pervenire - direttamente o a mezzo
posta - agli Enti territorialmente competenti entro e non oltre la
data del 2 settembre 2006;
b) che gli Enti territoriali competenti ai sensi della L.R. 15/97
dovranno trasmettere alla Direzione generale Agricoltura - Servizio
Produzioni vegetali - entro il 28 settembre 2006 gli elenchi
formalmente approvati delle domande istruite ai fini della
trasmissione ad AGEA per la successiva erogazione degli aiuti;
4) di prevedere che il Direttore generale Agricoltura possa con
proprio atto prorogare i termini di cui al precedente punto 3) in
correlazione ad eventuali provvedimenti di carattere nazionale che
modifichino le scadenze attualmente stabilite, nonche' apportare
eventuali integrazioni tecniche alle disposizioni contenute nel
predetto Allegato A;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e di diffonderla sul sito Internet della
Regione all'indirizzo: http://www.ermesagricoltura.it/.
ALLEGATO A
Procedure operative per l'attivazione degli aiuti di cui all'art. 1
della Legge 231/05 a sostegno dei produttori di uva da vino
Premessa
Con le presenti procedure operative la Regione Emilia-Romagna da'
attuazione agli interventi di cui al Decreto MIPAAF 11 luglio 2006.
Beneficiari
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli produttori di uve
da vino in possesso dei seguenti requisiti:
- aver subito, nel 2005, una riduzione del reddito medio derivante
dalla produzione di uva da vino di almeno il 30 per cento rispetto al
reddito medio del triennio precedente, con le seguenti precisazioni:
- in caso di coltivazione, nel triennio precedente, per un periodo
inferiore ai tre anni, la media dovra' essere calcolata sulla base del
reddito degli anni interessati;
- per i produttori che hanno iniziato la coltivazione nell'anno 2005,
il reddito medio e' quello della media triennale dell'area regionale;
- aver presentato dichiarazione delle superfici vitate di cui ai
DD.MM. del 23 marzo 1999 e del 26 luglio 2000;
- aver assolto, nei casi previsti, all'obbligo di dichiarazione
comunitaria raccolta uve e produzione vino ai sensi del Reg. (CE) n.
1282/2001;
- essere iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale degli
imprenditori agricoli; qualora il richiedente l'aiuto sia una
societa', l'iscrizione alla gestione previdenziale, nell'anno di
riferimento, deve essere richiesta per il legale rappresentante della
stessa;
- essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della Regione
Emilia-Romagna, con fascicolo aziendale validato.
Interventi previsti
Saranno erogati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 231/05,
contributi in conto capitale, con riferimento agli ettari di
superficie vitata produttiva nel 2005, secondo i parametri di cui
all'articolo 131, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003:
a) 3.000 Euro in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari;
b) 2.000 Euro in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari, ma
inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
c) 1.000 Euro in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari, ma
inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
Presentazione delle domande
Le domande devono pervenire - direttamente o a mezzo posta - all'Ente
territoriale competente (Provincia o Comunita' Montana) entro e non
oltre il 2 settembre 2006 utilizzando la modulistica allegata alle
presenti procedure, corredata della documentazione richiesta.
Detta modulistica e' reperibile presso gli uffici degli Enti predetti
e sul sito regionale ERMES agricoltura, alla pagina "aiuti e
agevolazioni".
Nel caso di imprese che abbiano terreni in conduzione ubicati sui
territori di piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata
all'Amministrazione nel cui territorio ricade la prevalenza della
superficie vitata.
Istruttoria
Gli Enti territorialmente competenti istruiscono le domande ed
approvano gli elenchi dei richiedenti aventi titolo, a seguito della
verifica delle condizioni di accesso e del possesso del requisito
della riduzione del reddito medio riferito alla sola produzione di uva
da vino sulla base dei dati dichiarati in domanda.
Gli Enti di cui sopra determinano l'importo ammissibile a contributo
per singola domanda pervenuta e approvano, con atti formali, gli
elenchi contenenti i dati anagrafici dei beneficiari ed i relativi
importi.
Detti elenchi dovranno essere trasmessi entro il 28 settembre 2006
alla Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali -
per il successivo inoltro ad AGEA per l'erogazione degli aiuti.
Qualora AGEA predisponga apposito software in tempo utile, gli Enti
competenti procederanno all'istruttoria informatizzata.
Controlli e sanzioni
Tra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario sara'
estratto un campione di almeno il 5 per cento da sottoporre a
controllo documentale e tecnico, al fine di verificare che i dati
dichiarati siano veritieri.
L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di
decadenza della domanda di aiuto nonche' la trasmissione d'ufficio
agli organi competenti per l'esercizio dell'azione penale.
Il campione da sottoporre a controllo dovra' essere estratto con
procedura tale da assicurare la piu' completa casualita'.
Modalita' di pagamento
Poiche' dal 16 ottobre 2006 ogni pagamento effettuato da AGEA avverra'
esclusivamente con la modalita' di accredito su conto corrente
bancario (o postale) intestato al richiedente, in ciascuna domanda
dovra' essere espressamente indicata tale modalita' di pagamento.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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