COMUNE DI SARSINA (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) del progetto per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, orizzonte alberese

L'Autorita' competente: Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -
Edilizia privata comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di
una cava di arenaria tipo pietra serena, orizzonte alberese.
Il progetto e' presentato da: ditta Mancini Bruno sede in loc. Castel
D'Alfero n. 9 - Sarsina.
Il progetto e' localizzato: in loc. Fosso degli Abbacini - Sarsina.
Il progetto appartiene alla seguente categoria B.3.4 cave e torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina prov. di
Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificato
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente con atto
G.C. n. 124 del 25/7/2006 ha assunto la seguente decisione:
a) di dare atto che la conformita' urbanistico-territoriale
dell'attivita' estrattiva in progetto e' subordinata all'approvazione
della variante al PAE adottata dal Consiglio comunale di Sarsina con
delibera n. 3 del 27/1/2006, sempre che quanto indicato in merito ai
fronti di scavo e alle pedate nella scheda relativa all'Ambito 15S
inserita in tale variante sia riportato a coerenza con quanto previsto
nella normativa adottata (art. 23 delle Norme);
b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto di coltivazione di una
cava di arenaria in localita' Fosso degli Abbacini (Ambito 15S),
presentato dalla ditta Mancini Bruno, dall'ulteriore procedura di VIA
con le seguenti prescrizioni:
1) al fine di minimizzare gli impatti acustici nel corso
dell'attivita' di coltivazione e lavorazione della cava dovra' essere
impiegato, cosi' come previsto nello studio presentato, un solo mezzo
operatore alla volta;
2) durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante un'adeguata organizzazione delle singole
attivita' (ubicazione dei mezzi nell'area, tempi di lavorazione), sia
mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di
mitigazione temporanee (trincee, rilevati, o barriere mobili), al fine
di garantire il rispetto di tutti i valori limite vigenti durante le
fasi previste e nei periodi di loro attivita';
3) in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi operatori e
dalla movimentazione dei mezzi, si prescrive quanto segue:
a) si dovra' provvedere nei periodi secchi alla periodica
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio di
terreni o materiali sciolti;
b) le vie di transito e le aree di scavo non asfaltate dovranno essere
adeguatamente e periodicamente umidificate;
c) i cassoni dei camion per il trasporto degli inerti dovranno essere
ricoperti con teloni;
4) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate; inoltre, i mezzi
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere sulle
zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere
posizionate nelle fasi di inattivita' entro un piazzale appositamente
predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;
5) durante tutto il periodo di coltivazione dovranno essere realizzati
fossi di guardia temporanei per lo smaltimento delle acque meteoriche
impedendo alle stesse di invadere i fronti di scavo e prevedendo zone
di calma delle acque per ridurne la velocita' e consentire la
sedimentazione dei materiali in sospensione;
6) relativamente alla sistemazione finale, e' necessario che le
essenze arboree ed arbustive scelte siano comprese tra quelle indicate
nell'Elaborato 2 - Relazione generale - Analisi sugli aspetti
floristico vegetazionali e agronomico forestali del Piano
Intercomunale delle Attivita' Estrattive, con particolare riferimento
a Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Quercus cerris e Acer campestre
e opalus per gli alberi, e Cornus sanguinea, Coronilla emerus e
Crataegus monogyna;
7) nella fase d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere
verificata l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari,
di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp. di
cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale n. 18250 del 13 dicembre 2004; nel caso in cui alla data del
recupero vegetazionale dell'area di cava tale divieto sussista ancora,
dovra' essere prevista la messa a dimora di essenze arbustive diverse
dal Biancospino, in numero e densita' equivalente a quelle previste
dal progetto di sistemazione finale;
8) per favorire il mantenimento della microflora presente nel terreno
i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione ai
compattamenti eccessivi ed ai processi di asfissia, prevedendone il
rivestimento naturale mediante tappeti erbosi o fogliame o semina di
colture da sovescio;
9) allo scopo di garantire il buon esito del previsto recupero
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un
programma di manutenzione della compagine arborea-arbustiva prevedendo
il risarcimento delle eventuali fallanze, da effettuare al terzo ed al
quinto anno dall'impianto, ripristinando l'intera quota delle essenze
messe a dimora, lo sfalcio della vegetazione erbacea, necessario ad
evitare il soffocamento delle piante, e la fertilizzazione del terreno
con concimi a rapida ed a lenta cessione; dovra' essere altresi'
prevista l'irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessita' e comunque almeno in quattro sessioni primaverili-estive al
primo anno di impianto e due sessioni al secondo anno dell'impianto;
c) di subordinare l'efficacia della decisione in merito alla presente
procedura all'avveramento della condizione indicata alla precedente
lettera a);
d) di dare atto che preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva, dovra' essere acquisito il parere di ARPA in
merito alla procedura in oggetto ai sensi delle vigenti norme
urbanistiche comunali;
e) di quantificare in Euro 37,43 pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del
proponente;
f) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
33,68 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per l'attivita'
istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto previsto dall'art.
8 della convenzione tra Comune e Provincia citata in premessa.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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