REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2006, n. 975

Prime disposizioni per il riconoscimento di crediti formativi nell'ambito del percorso di qualificazione per estetista LL.RR. 32/92 e 12/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, "Disciplina dell'attivita' di
estetista";
- la L.R. 32/92, "Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n.
1, per la disciplina dell'attivita' di estetista";
- la L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso
al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro";
- la L.R. 17/05 "Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro";
richiamate le proprie deliberazioni:
- 936/04, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione
del sistema regionale delle qualifiche";
- 2212/04 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione
dell'art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 - I
provvedimento";
- 265/05 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a
qualifica e revisione di alcune tipologie d'azione di cui alla
delibera di G.R. 177/03";
- 421/05 "Approvazione di un accordo fra Regione e Province
dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione
2005/2006 in materia di formazione professionale (L.R. 12/03) -
Riparto e assegnazione fondi per l'annualita' 2005"
- 788/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi
standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05
- II provvedimento";
- 1476/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi
standard formativi - III provvedimento";
- 1434/05, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione
del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle
competenze";
- 530/06, "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione
delle competenze";
richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 5 (Riconoscimenti e
certificazioni) della L.R. 12/03, che recita: "Ogni persona ha diritto
ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle
competenze acquisite. Il riconoscimento puo' essere utilizzato, anche
in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un
diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A
tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema
formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per
il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti
di utilizzazione delle diverse competenze, nonche' per il
riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro,
utilizzabili come crediti per i percorsi formativi . . .";
rilevato che con il sistema regionale delle qualifiche la Regione
Emilia-Romagna, approvato con le deliberazioni sopra citate, ha inteso
dotarsi di un adeguato strumento di definizione e valorizzazione delle
competenze comunque acquisite dalle persone per sostenere percorsi di
sviluppo professionale;
considerato che:
- il principio del riconoscimento dei crediti formativi di cui
all'art. 5 della citata L.R. 12/03 e' ormai acquisito nell'ordinamento
regionale e che tale principio, che ha portata generale
nell'ordinamento regionale, prevale sulla menzionata L.R. 32/92,
perche' contenuto in una disposizione cronologicamente successiva;
- la stessa Legge 1/90, sebbene emanata prima della riforma del titolo
V, parte II, della Costituzione, gia' prevedeva un margine di
autonomia in capo alle Regioni sulle modalita' di riconoscimento delle
competenze;
rilevato che da un esame tecnico comparativo effettuato dagli uffici
regionali competenti, orientato all'individuazione delle competenze
per l'accesso alla professione di estetista, si e' riscontrato che le
competenze dell'operatore alle cure estetiche, sono riconducibili a
parte delle competenze possedute dalla figura professionale
dell'estetista;
rilevato pertanto che a seguito di quanto e' emerso dall'analisi di
cui sopra e' possibile riconoscere una riduzione del percorso di
formazione per "Estetista", in relazione alle competenze gia'
acquisite nel percorso formativo e/o professionale svolto dagli
"Operatori alle cure estetiche";
dato atto che:
- a tutela dei corsisti possessori della qualifica di "Operatore alle
cure estetiche" e alla luce di quanto sopra esposto, puo' essere
riconosciuto un credito formativo corrispondente ad una annualita',
utile per il completamento del percorso formativo di "Estetista";
- tale adeguamento risponde all'esigenza di razionalizzazione
dell'azione amministrativa, in quanto tende a evitare l'inutile
ripetizione di moduli formativi e concorre all'attuazione del dettato
normativo previsto dal gia' citato art. 5 della L.R. 12/03 in merito
al riconoscimento dei crediti acquisiti nel mondo del lavoro;
rilevata la necessita' che, nelle more della definizione a livello
nazionale di un repertorio di figure professionali di riferimento per
i sistemi istruzione, formazione e lavoro, la Regione Emilia-Romagna
si impegni a promuovere accordi con le altre Regioni, ai sensi del
comma 1 dell'art. 4 della L.R. 12/03, per stabilire un'equivalenza ai
fini del riconoscimento delle qualifiche professionali;
dato atto infine:
- che la Regione valutera' l'eventuale revisione e aggiornamento della
L.R. 32/92, al fine di un suo adeguamento normativo che consenta
l'effettiva costruzione di un sistema di riconoscimento delle
competenze acquisite con un maggiore grado di flessibilita';
- che e' rispettato, vista la natura formale di questo intervento, il
livello essenziale di prestazione in materia di formazione
professionale (di competenza esclusiva statale ex art. 117 comma
secondo lett. m, Cost.) nonche' i principi fondamentali in materia di
professioni (anch'essi di spettanza statale ex art. 117 comma terzo)
eventualmente rinvenibili nelle disposizioni di cui alla Legge 1/90;
sentite le Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna;
acquisito, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 12/03, il parere
favorevole espresso dalla Commissione regionale tripartita in data 22
giugno 2006 sulle disposizioni oggetto presente provvedimento;
sentito e acquisito agli atti il parere espresso, per quanto di
competenza, dal Direttore generale Attivita' produttive, Commercio e
Turismo, dott.ssa Morena Diazzi;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre
2001, n. 43 e della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 e
successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, le competenze acquisite dalle persone in
possesso della qualifica di "Operatore alle cure estetiche"
costituiscono credito formativo corrispondente ad una annualita' del
percorso formativo utile al conseguimento della qualifica di
"Estetista";
2) di promuovere accordi con le altre Regioni, ai sensi del comma 1
dell'art. 4 della L.R. 12/03, tesi a stabilire un'equivalenza ai fini
del riconoscimento delle qualifiche professionali, nelle more della
definizione a livello nazionale di un repertorio di figure
professionali di riferimento per i sistemi istruzione, formazione e
lavoro;
3) di valutare l'opportunita' di rivedere nonche' aggiornare la L.R.
32/92, al fine di un suo adeguamento normativo e per l'effettiva
costruzione di un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite
che possieda un maggiore grado di flessibilita';
4) di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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