REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2006, n. 788

Attuazione della deliberazione della Giunta regionale 1914/05: Armonizzazione delle disposizioni organizzative relative all'Agenzia Sanitaria regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quali parti
integranti e sostanziali
1) di approvare - in esito all'analisi delle disposizioni
organizzative vigenti finalizzata all'armonizzazione delle stesse con
quanto disposto nell'atto di indirizzo approvato con propria
deliberazione 1914/05 in attuazione dell'art. 43 della L.R. 6/04 - le
disposizioni di organizzazione per l'Agenzia Sanitaria regionale, che
si riportano nell'Allegato A) come parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di precisare che l'adeguamento al citato atto di indirizzo comporta
in particolare che:
- l'Agenzia opera, sulla base delle funzioni attribuitele dalla
normativa regionale vigente, quale agenzia di supporto tecnico e
regolativo ai sensi della L.R. 6/04;
- detta struttura svolge le funzioni di competenza sulla base degli
indirizzi fissati dalla Giunta e con il coordinamento della Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali, quale struttura di riferimento a
cui e' attribuito il ruolo di garante della coerenza complessiva delle
attivita' svolte dall'Agenzia con gli obiettivi strategici fissati;
- il Direttore si configura quale unico Dirigente apicale,
responsabile dell'intera gestione e viene meno il ruolo del Direttore
amministrativo;
- le modalita' e le procedure di definizione della struttura interna
sono ricondotte a quelle vigenti per la generalita' delle strutture
regionali;
3) di stabilire che il trattamento economico spettante al Direttore
dell'Agenzia debba comunque essere rapportato a quello relativo alla
figura di Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria di seconda
categoria, cosi' come definito dalla normativa di settore; cio' in
deroga ai criteri di quantificazione indicati al paragrafo 3 della
Sezione "Agenzie di supporto tecnico e regolativo" dell'atto di
indirizzo approvato con delibera 1914/05;
4) di precisare, altresi', che restano invariate le disposizioni in
materia di personale dell'Agenzia, che opera nel rispetto del tetto di
spesa stabilito con propria deliberazione 128/05;
5) di dare atto che l'articolazione della struttura interna
dell'Agenzia Sanitaria regionale potra' essere oggetto di revisione
nell'ambito delle procedure e degli atti che saranno adottati in
merito alla razionalizzazione organizzativa delle Direzioni generali e
Agenzie della Giunta;
6) di prevedere in capo al Direttore dell'Agenzia la possibilita' di
proporre alla Giunta di avvalersi - ai fini di conseguire i massimi
livelli di qualita' ed integrazione tecnico-scientifica  nei e tra i
diversi progetti di innovazione clinica, organizzativa e gestionale
affidati all'Agenzia - di una funzione di alta consulenza scientifica
in grado di valorizzare anche i contributi del mondo accademico e
delle istituzioni di ricerca scientifica di livello nazionale ed
internazionale;
7) di dare atto che, dalla data di adozione del presente atto
l'Agenzia Sanitaria regionale continuera' ad esercitare le funzioni
alla medesima attribuite dalla normativa regionale vigente nel
rispetto degli indirizzi organizzativi specifici di cui al punto 1 che
precede;
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Agenzia Sanitaria regionale - Indirizzi specifici di organizzazione
1. Natura giuridica e finalita'
Secondo le tipologie definite per le agenzie regionali all'art. 43
della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 e dalla regolamentazione contenuta
nella deliberazione della Giunta 1914/05, l'Agenzia Sanitaria
regionale si configura quale agenzia di supporto tecnico e
regolativo.
L'Agenzia e' priva di personalita' giuridica autonoma; e' dotata di
autonomia organizzativa ed operativa, nell'ambito degli indirizzi
adottati dalla Giunta, alla quale risponde della sua attivita'.
Le funzioni dell'Agenzia - come definite dall'art. 12 della L.R. 19/94
e successive modificazioni, dall'art. 39 della L.R. 50/94 e successive
modificazioni e dagli artt. 9 e 10 della L.R  34/98 - vanno inquadrate
nel contesto generale del Servizio Sanitario regionale, cosi' come
innovato dalla L.R. 29/04, che in particolare prevede:
- l'obbligo di qualita' tecnica, professionale e relazionale di tutti
i servizi e le prestazioni rese da parte delle Aziende Sanitarie e
delle altre strutture che forniscono prestazioni e servizi al SSR;
- la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle
loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla
valutazione dei servizi;
- la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e
privata delle prestazioni e dei servizi;
- la partecipazione delle Aziende Sanitarie all'elaborazione, da parte
degli Enti locali, dei Piani per la salute previsti dal Piano
sanitario regionale;
- il governo clinico delle Aziende Sanitarie e la partecipazione
organizzativa degli operatori;
- l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra
l'assistenza sanitaria e quella sociale;
- l'integrazione tra assistenza, ricerca e formazione.
In tale contesto, la Regione si avvale dell'Agenzia per lo svolgimento
di attivita' di:
- ricerca e sviluppo in relazione ai servizi sanitari, al loro impatto
sulla salute, alle loro forme di organizzazione, modalita' di
funzionamento ed ai criteri e meccanismi di finanziamento, con
particolare riferimento all'introduzione, diffusione e valutazione
clinica ed economica dell'impatto di innovazioni cliniche e
organizzative;
- supporto tecnico per l'accreditamento delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie;
- monitoraggio e controllo di rischi biologici ed infettivi, con
particolare riferimento alle infezioni emergenti e ri-emergenti;
- documentazione e coordinamento dei punti di un sistema regionale di
documentazione integrato;
- formazione generale del personale socio sanitario e per specifiche
professionalita'.
L'Agenzia svolge, inoltre, ogni altra funzione ad essa attribuita
dalla normativa regionale.
L'Agenzia funge, infine, da punto di raccordo e da facilitatore per il
concorso, ai fini degli obiettivi di qualita' del Servizio Sanitario
regionale, del sistema delle universita' della regione, e del sistema
della ricerca a livello nazionale e internazionale.
2. Funzione di indirizzo, programmazione e coordinamento. Modalita' di
raccordo con strutture regionali
L'Agenzia svolge le proprie attivita' di ricerca e sviluppo sulla base
di un'autonoma capacita' ideativa e progettuale nel rispetto degli
indirizzi ed obiettivi strategici fissati dalla Giunta e correlati con
le previsioni del Piano Sanitario regionale.
Gli indirizzi dell'Agenzia ed il programma pluriennale di attivita'
sono adottati dalla Giunta, previo parere della competente Commissione
consiliare, su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute,
con il parere di regolarita' amministrativa del Direttore generale
alla Sanita' e Politiche sociali.
L'Agenzia opera sulla base di un programma annuale di attivita' nel
quale sono descritte le attivita' previste nel corso dell'anno, in
riferimento agli obiettivi del programma pluriennale, e sono definite
le risorse assegnate all'Agenzia.
Il programma annuale e' approvato dalla Giunta, su proposta
dell'Assessore alle Politiche per la Salute, con il parere di
regolarita' amministrativa del Direttore dell'Agenzia e il parere di
regolarita' contabile del Servizio competente. Prima dell'approvazione
da parte della Giunta il programma viene trasmesso alla Direzione
generale alla Sanita' e Politiche sociali per una preventiva
condivisione rispetto alla coerenza complessiva con gli obiettivi
strategici; di questo confronto viene dato atto nella delibera di
approvazione del programma stesso.
Il programma annuale, approvato dalla Giunta, definisce le risorse
assegnate all'Agenzia per il suo funzionamento e il perseguimento
degli obiettivi, quali:
- i finanziamenti regionali, su base annuale, nell'ambito dei capitoli
del bilancio regionale;
- il limite complessivo di spesa per il conferimento, nell'ambito
della programmazione di fabbisogni della Regione di cui all'art. 12,
comma 2 della L.R. n. 43 del 2003, di incarichi di prestazioni
professionali;
- il tetto di spesa, preventivamente concordato con la direzione
generale competente, per l'acquisizione di personale a tempo
determinato e/o con contratto di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato o per avvalersi di risorse umane di enti ed aziende del
Servizio Sanitario regionale.
Per l'attuazione degli obiettivi pluriennali dell'Agenzia, la Giunta
fissa inoltre i limiti di spesa per la stipulazione di convenzioni con
centri di ricerca, enti pubblici o enti terzi.
La relazione annuale sull'attivita' svolta ed i risultati conseguiti,
predisposta dal Direttore, viene presentata al Comitato di Direzione,
per il tramite del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, e
successivamente trasmessa alla Giunta regionale per la necessaria
approvazione.
L'Agenzia opera raccordandosi in modo organico con la Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali, mediante un flusso di
informazioni costante, relativo allo svolgimento dell'attivita', in
quanto Direzione di riferimento e' garante dell'allineamento tra gli
obiettivi strategici regionali in materia di sanita' e quelli
operativi dell'Agenzia.
L'Agenzia si raccorda altresi' con altre strutture della Giunta
regionale, quali:
- la Direzione Risorse finanziarie e strumentali, per la gestione dei
finanziamenti regionali necessari per lo svolgimento delle funzioni di
competenza;
- con la Direzione Organizzazione Sistemi informativi e Telematica per
la definizione del tetto di spesa per la gestione del personale, dei
fabbisogni professionali e delle relative assunzioni anche a tempo
determinato; per il supporto alla gestione contrattuale delle
collaborazioni coordinate e continuative; per la definizione delle
posizioni dirigenziali (servizi e professional) e l'applicazione della
normativa di gestione del personale;
- si avvale delle competenze di Intercent-ER per l'acquisizione di
beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione
1594/05.
3. Ruolo del Direttore
Il Direttore dell'Agenzia - scelto tra esperti di riconosciuta
competenza professionale nel campo della organizzazione e valutazione
dei servizi sanitari - e' un Dirigente regionale, anche assunto ai
sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43 del 2001, ovvero un Dirigente
proveniente dal Servizio Sanitario nazionale.
Il Direttore ha la responsabilita' della gestione e del conseguimento
dei risultati fissati dalla Giunta ed esercita i compiti previsti
dalla deliberazione 1914/05. Nell'ambito dei poteri conferitigli, e'
funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre
1978, n. 50 e successive integrazioni.
4. Organizzazione e funzionamento
Per il perseguimento degli obiettivi previsti nel programma
pluriennale, l'Agenzia si organizza per aree di intervento, la cui
direzione puo' essere affidata a Dirigenti regionali o a personale
proveniente dalle Aziende Sanitarie della regione in possesso della
necessaria qualificazione.
L'individuazione delle aree di intervento viene effettuata anche
previo confronto con la direzione generale competente in materia di
organizzazione.
L'Agenzia opera con personale regionale ed avvalendosi anche di
personale proveniente dalle Aziende Sanitarie locali della regione.
L'articolazione della struttura interna e delle responsabilita'
gestionali, nonche' i fabbisogni professionali cui far fronte con
personale regionale, sono periodicamente verificati con le modalita' e
le procedure vigenti per le strutture della Giunta.
La definizione del budget per la gestione del personale, il cui tetto
e' attualmente fissato nella deliberazione della Giunta regionale
128/05, segue i criteri e tempi di aggiornamento e revisione previsti
per le strutture regionali.
5. Ricerca e sviluppo
Nell'ambito dei compiti di sviluppo di progetti di innovazione
clinica, organizzativa e gestionale - a cui concorrono anche il
sistema delle universita' della regione e le istituzioni di ricerca a
livello nazionale ed internazionale - il Direttore dell'Agenzia puo'
avvalersi di una funzione di alta consulenza scientifica anche al fine
di favorire il pieno concorso al perseguimento degli obiettivi
dell'Agenzia da parte delle Aziende Sanitarie da un lato e del sistema
universitario regionale dall'altro.
La funzione e' acquisita con incarico a termine nella forma della
prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
43 del 2001, il cui compenso e' fissato nel provvedimento di nomina,
avendo come tetto massimo il compenso del Direttore dell'ASR.
L'incarico e' affidato ad un esperto di comprovate capacita'
scientifiche e professionali in organizzazione e valutazione dei
sistemi sanitari, nominato dalla Giunta regionale su proposta del
Direttore dell'Agenzia, sentito il parere del Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina