REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 31 luglio 2006, n. 5

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE SVOLTA DA PERSONALE REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
con delibera n. 69 del 26 luglio 2006
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento con decreto n. 179 del 31 luglio 2006
I N D I C E
TITOLO I - APPLICAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI INCENTIVI PER
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art.	1 -  Ambito di applicazione TITOLO II - INCENTIVI PER ATTIVITA'
DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO
Art.	2 -  Definizione dell'attivita' di progettazione
Art.	3 -  Attivita' di collaudo
Art.	4 -  Aventi diritto all'incentivo
Art.	5 -  Criteri di ripartizione TITOLO III - INCENTIVI PER ATTIVITA'
DI PIANIFICAZIONE
Art.	6 -  Definizione dell'attivita' di pianificazione
Art.	7 -  Aventi diritto all'incentivo e criteri di ripartizione
TITOLO IV -  DISPOSIZIONI COMUNI
Art.	8 -  Procedimento
Art.	9 -  Modalita' di erogazione degli incentivi
TITOLO V - NORMA FINALE
Art.	10 -  Disposizioni finali
TITOLO I
APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
IN MATERIA DI INCENTIVI PER ATTIVITA'
DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione di
una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di
gara di un'opera o di un lavoro nonche' del trenta per cento della
tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione, comunque
denominato, come definito all'articolo 6.
2. La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita tra i soggetti
specificati agli articoli 4 e 7 qualora l'amministrazione regionale
sia l'ente aggiudicatore o titolare dell'atto di pianificazione e gli
uffici tecnici regionali abbiano redatto direttamente i progetti o i
piani o parti di essi.
3. Tra i soggetti di cui agli articoli 4 e 7 rientrano anche i
dipendenti di altri enti pubblici qualora l'amministrazione regionale
se ne avvalga nell'ambito o ad integrazione dei propri uffici
tecnici.
4. Qualora un altro ente pubblico, aggiudicatore o titolare di un atto
di pianificazione, si avvalga di personale tecnico regionale, gli
incentivi relativi all'attivita' di progettazione o pianificazione
sono a carico di tale ente e devono essere erogati in base ai criteri
e alle modalita' previsti dalla regolamentazione dell'ente stesso. Nel
caso di finanziamento da parte dell'amministrazione regionale, il
relativo atto deve contenere apposita clausola in base alla quale
l'ente aggiudicatore e' tenuto ad accantonare la somma necessaria al
pagamento degli incentivi, pena la non erogazione del saldo finale del
finanziamento.
TITOLO II
INCENTIVI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO
Art. 2
Definizione dell'attivita' di progettazione
1. L'attivita' di progettazione per lo svolgimento della quale sono
previsti gli incentivi di cui al presente regolamento e' quella
definita all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
quindi, in particolare, l'attivita' di redazione dei progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori ed
opere pubbliche a seguito di gara, anche informale, compresa
l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. I progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere
progetti redatti secondo il livello di elaborazione richiesto per
l'affidamento ai sensi della normativa vigente in materia di lavori
pubblici. Pertanto gli incentivi, che di norma sono dovuti per la
redazione di progetti esecutivi, sono dovuti anche nel caso di
redazione di progetti preliminari o definitivi qualora la procedura di
affidamento sia esperita sulla base di tali elaborati progettuali.
3. Tra i progetti di cui al comma 2 sono ricompresi anche quelli
relativi a lavori per la cui esecuzione sia prevista la cessione di
beni o di diritti, purche' si tratti di progetti che abbiano le
caratteristiche richieste dal presente articolo e i lavori siano
affidati con le modalita' di cui al comma 1.
4. La redazione del progetto per la realizzazione dei lavori o delle
opere deve essere affidata, salvo casi specifici e motivati, allo
stesso dipendente che abbia redatto il livello di progettazione
precedente, cioe' il progetto preliminare o definitivo.
5. Qualora il progetto redatto dalla struttura regionale non contenga
tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nell'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n.
163 del 2006, il responsabile del procedimento deve attestare che il
progetto medesimo, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
dimensione dei lavori da progettare, e' adeguatamente sviluppato.
Art. 3
Attivita' di collaudo
1. L'attivita' di collaudo deve essere effettuata, in via prioritaria,
da dipendenti regionali, come disposto dall'articolo 141, comma 4, del
decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. E' istituito presso la direzione generale competente in materia di
personale un elenco contenente i nominativi dei dipendenti aventi i
requisiti per lo svolgimento del collaudo, all'interno del quale
devono essere scelti i soggetti cui conferire lo specifico incarico.
Tale elenco e' istituito con atto del direttore generale competente in
materia di personale che contestualmente ne stabilisce le modalita' di
tenuta e aggiornamento e specifica i criteri e le procedure per il
conferimento dell'incarico di collaudo. L'elenco ed i relativi
aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
3. Il collaudo non puo' essere eseguito da dipendenti assegnati ad un
Servizio che abbia svolto alcuna funzione nelle attivita'
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di
vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
4. Nell'ipotesi di carenza nell'elenco di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, l'incarico di collaudatore e' affidato a soggetti
esterni scelti con le modalita' definite dalla deliberazione del
Consiglio regionale n. 121 del 20 dicembre 2000 (Disciplina relativa
al conferimento degli incarichi di collaudo o componente di
Commissione di collaudo. Abrogazione della deliberazione del Consiglio
regionale n. 2480/89 e successive modifiche ed integrazioni).
Art. 4
Aventi diritto all'incentivo
1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione di
cui all'articolo 5:
a) i progettisti, che si assumono la responsabilita' professionale
della progettazione firmando il progetto. I suddetti tecnici devono
essere abilitati all'esercizio della professione; i tecnici diplomati,
in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio
presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice) da
almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della Legge 18
novembre 1998, n. 415 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici) e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o
collaborato ad attivita' di progettazione;
b) i collaboratori alla progettazione, cioe' il personale con mansioni
e competenze tecniche o specialistiche cui sono affidati compiti di
effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali rientrano,
a titolo esemplificativo: la redazione di elaborati descrittivi di
consulenze specialistiche strumentali o connesse all'elaborazione
progettuale; la redazione di elaborati espropriativi; le indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, compresi i rilievi, misurazioni,
picchettazioni. I suddetti tecnici si assumono la responsabilita'
degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle
relative competenze professionali. Detto personale deve essere in
possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ad
indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale
tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione
regionale ovvero altra pubblica amministrazione;
c) i tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza, che se
ne assumono la responsabilita' professionale firmando il piano. Detti
tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali
richiesti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili);
d) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera c), cioe' il
personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui sono
affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del piano. I
suddetti tecnici si assumono la responsabilita' degli elaborati con la
sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze
professionali. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di
studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero
avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica
almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra
pubblica amministrazione;
e) il direttore dei lavori, che si assume la responsabilita'
professionale dell'attivita' di direzione dei lavori, sottoscrivendo
in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonche' il
relativo stato finale e, quando necessario, il certificato di regolare
esecuzione. Detto tecnico deve essere abilitato all'esercizio della
professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione,
possono svolgere l'attivita' di direzione dei lavori, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio
presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice) da
almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge n. 415
del 1998 e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione;
f) i collaboratori alla direzione dei lavori, che si assumono la
responsabilita' professionale relativa all'attivita' prevista dalla
normativa vigente, compresi gli assistenti di cantiere, che si
assumono la responsabilita' professionale della relativa attivita',
sottoscrivendo apposite dichiarazioni. Detti tecnici devono essere in
possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta per i
collaboratori alla progettazione di cui alla lettera b);
g) i collaudatori, che si assumono la responsabilita' professionale
relativa alla sottoscrizione del verbale di collaudo. Detti tecnici
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
g.1) laurea in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo
componente di una commissione di collaudo, laurea in geologia o
scienze agrarie e forestali;
g.2) abilitazione all'esercizio della professione.
Tali requisiti sono integrati dalle disposizioni del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del
2006, ferme restando le disposizioni dell'articolo 253, comma 3 del
medesimo decreto;
h) il responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito
dall'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
i) l'ufficiale rogante ed il suo sostituto, che si assumono la
responsabilita' di sottoscrivere i verbali di gara. Tali collaboratori
devono essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea
in discipline giudirico-amministrative o economiche-finanziarie ovvero
avere maturato un'esperienza professionale in tali discipline almeno
quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica
amministrazione.
Art. 5
Criteri di ripartizione
1. Per ciascun progetto deve essere ripartita tra i soggetti di cui
all'articolo 4 una somma non superiore al due per cento dell'importo
posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al netto
dell'IVA e comunque al netto delle somme a disposizione.
2. La somma di cui al comma 1 e' comprensiva degli oneri riflessi, ivi
compresa la quota di oneri accessori a carico della Regione. La stessa
somma e' pari, nel caso di perizia di variante e suppletiva, al
maggior importo imputato al costo dell'opera o del lavoro conseguente
alla perizia ed e' calcolata applicando la stessa percentuale
dell'importo a base di gara applicata al progetto originario. Tale
somma inoltre deve essere determinata, nel limite massimo del due per
cento, con l'atto di cui all'articolo 8, comma 2, tenendo conto della
complessita' e dell'entita' dell'opera o del lavoro. In particolare:
a) con riferimento alla complessita' in base alla presenza di uno o
più indici di complessita' tra quelli di seguito elencati:
a.1) effettuazione di un procedimento espropriativo;
a.2) presenza di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o
Screening;
a.3) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli strutturali, con
particolare riferimento a quelli che richiedono l'effettuazione di un
collaudo statico;
a.4) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli idraulici ovvero
geologici-geotecnici;
a.5) presenza, nell'elaborato progettuale, di soluzioni originali o
innovative, con particolare riferimento all'utilizzazione di nuove
tecnologie, nuove tecniche, ovvero di nuovi materiali;
a.6) redazione di un piano di sicurezza;
b) con riferimento all'entita': la percentuale deve essere calcolata
in misura inversamente proporzionale all'importo complessivo
dell'opera o del lavoro, secondo i principi che si evincono dai
tariffari professionali.
3. La somma di cui al comma 1 e' decurtata degli importi
corrispondenti alle percentuali individuate al comma 4, nel caso di
prestazioni affidate a soggetti esterni all'amministrazione. Le somme
decurtate costituiscono economie.
4. La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita sulla base delle
seguenti percentuali:
a) progettisti	dal 20% al 60%
b) collaboratori ai soggetti
  di cui alla lettera a)	 dal   5% al 40%
c) incaricati della redazione
  dei piani di sicurezza	 dal 10% al 30%
d) collaboratori ai soggetti
  di cui alla lettera c)	 dal   5% al 20%
e) direttore dei lavori	 dal 10% al 45%
f) collaboratori alla direzione
  dei lavori	 dal   2% al 35%
g) collaudatori	 dal 10% al 30%
h) responsabile del procedimento	 il  5%
i) ufficiale rogante e suo sostituto	 dal   2%  al  4%
5. Le percentuali dovute ai collaboratori dei soggetti che svolgono le
attivita' di cui alle lettere a), c), e) e h) sono ricomprese, in ogni
caso, nelle quote percentuali assegnate ai medesimi nel comma 4 e
quindi in particolare: le quote di cui alla lettera b) sono ricomprese
in quelle di cui alla lettera a), le quote di cui alla lettera d) in
quelle di cui alla lettera c), le quote di cui alla lettera f) in
quelle di cui alla lettera e) e le quote di cui alla lettera i) in
quelle di cui alla lettera h).
6. responsabile del procedimento e' il responsabile del Servizio che
redige il progetto, salvo diversa espressa individuazione effettuata
dallo stesso responsabile secondo quanto disposto all'articolo 11
della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina
del procedimento amministrativo e del diritto di accesso). Tale
individuazione deve in ogni caso essere effettuata qualora il
responsabile del Servizio non sia un tecnico, requisito necessario a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettera h).
TITOLO III
INCENTIVI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE
Art. 6
Definizione dell'attivita' di pianificazione
1. L'attivita' di pianificazione per lo svolgimento della quale
spettano gli incentivi di cui al presente provvedimento e' quella,
comunque denominata, a valenza territoriale, prevista da specifiche
disposizioni di legge e strumentale alla realizzazione di opere o
lavori pubblici.
2. Il piano e' costituito di norma da tre elaborati consistenti in una
parte normativa-prescrittiva, con la quale sono disposti i vincoli
territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.
3. Qualora il piano non contenga taluno degli elaborati previsti al
comma 2 il responsabile del procedimento deve attestare che il piano
medesimo e' adeguatamente sviluppato.
4. Nel caso in cui l'attivita' di pianificazione non sia stata svolta
interamente da una struttura regionale, ma vi sia stato l'avvalimento
di consulenze esterne, gli incentivi sono dovuti qualora
l'amministrazione regionale abbia comunque redatto direttamente la
parte prevalente del piano.
5. L'attestazione di prevalenza di cui al comma 4 nonche' quella
relativa al costo medio di mercato di cui all'articolo 7, comma 2
devono essere rilasciate dal direttore generale competente per materia
oppure, qualora il piano riguardi l'ambito di più Direzioni, dai
direttori generali competenti. Tale attestazione deve motivare
adeguatamente la prevalenza della redazione, tenendo conto degli
elementi sia qualitativi che quantitativi del piano.
Art. 7
Aventi diritto all'incentivo e criteri di ripartizione
1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione di
cui al comma 2:
a) i tecnici che si assumono la responsabilita' professionale del
piano con la sottoscrizione dello stesso. Tali collaboratori devono
essere abilitati all'esercizio della professione in quanto la stessa
sia prevista dalla legislazione vigente;
b) i collaboratori all'attivita' di pianificazione, cioe' il personale
con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui sono affidati
compiti di effettivo supporto alla pianificazione. Vi rientrano, a
titolo esemplificativo, la redazione di elaborati grafici o la
redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche
strumentali o connesse alla pianificazione. Tali collaboratori si
assumono la responsabilita' dei suddetti elaborati con la
sottoscrizione degli stessi. Detto personale deve essere in possesso
di un titolo di studio quanto meno di scuola media superiore ad
indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale
tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione
regionale ovvero altra pubblica amministrazione.
2. Per ciascun piano deve essere ripartita tra i soggetti di cui al
comma 1 una somma corrispondente al trenta per cento della tariffa
professionale calcolata sul costo medio di mercato, cioe' calcolando
quanto sarebbe costato affidare a professionisti esterni
all'amministrazione la redazione dello specifico piano di cui
trattasi.
3. La suddetta somma deve essere ripartita sulla base delle seguenti
percentuali:
a) tecnici firmatari del piano	dal 30% al 70%
b) collaboratori	dal 30% al 70%
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 8
Procedimento
1. La redazione del progetto o del piano deve essere affidata ad un
gruppo tecnico con atto del responsabile del Servizio ovvero, qualora
quest'ultimo faccia parte del gruppo tecnico, con atto del direttore
generale oppure, qualora il piano riguardi l'ambito di più Direzioni,
dai direttori generali competenti.
2. Con l'atto di cui al comma 1 e' determinata la percentuale
effettiva, nel limite massimo del due per cento, assegnata al progetto
applicando i criteri di cui all'articolo 5, comma 2. Tale
determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. Nell'atto indicato al comma 1 devono essere individuati i
nominativi dei componenti di cui all'articolo 4, comma 1 e
all'articolo 7, comma 1, specificando il compito attribuito a ciascuno
in base alle definizioni contenute in tali articoli. Nello stesso atto
devono essere definite, partitamente per ciascun nominativo
individuato, le percentuali della quota di cui all'articolo 5, comma 4
e all'articolo 7, comma 3. Per quanto riguarda in particolare il
direttore dei lavori ed il collaudatore, in tale atto deve essere
definita la percentuale ad essi dovuta, mentre l'individuazione del
nominativo del direttore dei lavori puo' essere effettuata tramite
successiva lettera d'incarico e quella del nominativo del collaudatore
deve essere effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 3,
comma 2.
4. La graduazione degli incentivi nell'ambito delle percentuali di cui
all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, deve essere
determinata e motivata in base ai seguenti elementi:
a) tipologia e complessita' del progetto o del piano;
b) competenze e professionalita' richieste per il compito affidato;
c) grado di responsabilita'.
5. L'affidamento degli incarichi ai gruppi tecnici di progettazione e
pianificazione deve essere effettuato con i criteri che seguono, nel
rispetto dell'ordine degli stessi e garantendone la trasparenza come
specificato al comma 6:
a) professionalita' e specifica competenza richieste in relazione al
singolo lavoro da progettare, tenendo conto dell'utilizzazione
ottimale delle stesse;
b) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed
ottimizzata degli incarichi di progettazione e pianificazione, tenuto
conto anche del numero e del valore di quelli gia' affidati, sia di
progettazione che di pianificazione.
6. L'affidamento degli incarichi di progettazione e pianificazione e'
effettuato garantendo il rispetto del principio di trasparenza, in
particolare tramite riunioni periodiche con il personale dei Servizi
interessati e tramite diffusione dei dati relativi agli incarichi e
agli incentivi sulla rete Intranet regionale. Il direttore generale
competente in materia di personale istituisce, ai fini di effettuare
un monitoraggio periodico sulla concreta applicazione dei criteri di
cui al comma 5, un gruppo tecnico i cui componenti sono designati
dalla amministrazione regionale e dalle organizzazioni sindacali.
Art. 9
Modalita' di erogazione degli incentivi
1. Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente
partecipato alla redazione del progetto o del piano e sono liquidati,
fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, successivamente
all'adozione dell'atto di approvazione del progetto di cui
all'articolo 2 per l'affidamento dei lavori ovvero all'adozione del
piano da parte dell'amministrazione regionale.
2. Gli incentivi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
e), f), g), h) e i) sono liquidati in seguito all'espletamento
dell'incarico.
3. Nel caso in cui vi siano state, prima dell'ultimazione
dell'incarico, variazioni rispetto alle percentuali determinate
nell'atto di affidamento di cui all'articolo 8, tali variazioni devono
essere precisate e motivate con un atto dello stesso soggetto che ha
disposto l'affidamento. Tale atto deve essere adottato prima
dell'erogazione di cui ai commi 1 e 2.
4. Sulle somme erogate a personale dirigenziale per le attivita'
previste dal presente regolamento deve essere operata la compensazione
con le somme dovute a titolo di retribuzione di risultato.
5. L'incentivo non e' erogato o, se erogato, deve essere recuperato,
quando si renda necessario apportare al progetto varianti in corso
d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto,
previste dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 163 del 2006. La mancata erogazione o il recupero di
quanto erogato riguardano i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b) ai quali e' imputabile l'errore o l'omissione.
TITOLO V
NORMA FINALE
Art. 10
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento, con il quale sono assunti
dall'amministrazione le modalita' ed i criteri di ripartizione
concordati con le organizzazioni sindacali, trova applicazione a far
tempo dalla data della sua entrata in vigore.
2. La misura della somma da ripartire tra gli aventi diritto di cui
all'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo
provvedimento generale di variazione) si applica in relazione agli
incarichi di progettazione affidati a far tempo dall'entrata in vigore
della stessa, cioe' dal 29 luglio 2004.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 luglio 2006	VASCO ERRANI
Proposta di regolamento, d'iniziativa della Giunta regionale:
deliberazione n. 560 del 19 aprile 2006; oggetto assembleare n. 1307
(VIII legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 82 in data 3 maggio 2006;
Assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed istituzionali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 9
maggio 2006,  con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Nino Beretta;
approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 26
luglio 2006, atto n. 69.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il  testo dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 che concern Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE  e' il seguente:
"Art. 93 - Livelli della progettazione per gli appalti e per le
concessioni di lavori (art. 16, Legge 109/94)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative;
b) la conformita' alle . norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in
base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con
riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefi'ci previsti, nonche' in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare
e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto
ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle
soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli
studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e
alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli
elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini
occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico,
agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita' stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie
di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,
alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche
connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato ai sensi
dell'articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.".
Comma 5
2) Il  testo dell'art. 93, commi 3,4,5,  del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE  e' il seguente:
"3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in
base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con
riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefi'ci previsti, nonche' in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare
e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto
ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle
soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli
studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e
alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli
elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini
occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico,
agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita' stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 5.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
3) 1) Il  testo dell'art. 141,  comma  4, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE   e' il seguente:
"Art. 141 - Collaudo dei lavori pubblici (art. 28, Legge 109/94)
(omissis)
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da
uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo
degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni
aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza
di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento.
Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato
servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10 del DLgs 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione 
della direttiva 92/57/CEE concernenti le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili  e'
il seguente:
"Art. 10 - Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze
agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di datori
di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche'
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni
per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso
di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di
medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle
universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all'Allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in
servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito
delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non
più in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che producano un certificato universitario attestante il superamento
di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini
della preparazione conseguita con il corso di cui all'Allegato V o
l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento
dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico
dei partecipanti.".
2)  Il  testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE   e' il seguente:
"Art. 5 - Regolamento e capitolati (art. 3, Legge 109/94; art. 6, co.
9, Legge n537/93)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa
del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di
disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti
di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle
regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per
i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 e'
adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988,
n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e
ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il
Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere
emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in
volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione
del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative
competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a
suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali,
nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso
l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti
dal presente codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi
di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli
affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento
delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che
le determinano, nonche' modalita' applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio
dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore
dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto
di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) modalita' e procedure accelerate per la deliberazione, prima del
collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite
certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.".
3) Il  testo dell'art. 253, comma  3,   del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE  e' il seguente:
"Art. 253 - Norme transitorie
(omissis)
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre
disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice,
dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei
limiti di compatibilita' con il presente codice. Per i lavori
pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se
richiamato nel bando.
(omissis)
4) Il  testo dell'art. 10, comma  5,  del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE   e' il seguente:
Art. 10 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(omissis)
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e
competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato. Per i
lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve
essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere
un dipendente di ruolo.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 6
1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32
che concerne Norme per la disciplina  del procedimento amministrativo
e del diritto di accesso e' il seguente:
"Art. 11 - Responsabile del procedimento
1. La responsabilita' dei procedimenti amministrativi regionali e'
assegnata ai Servizi sulla base degli atti che definiscono le
competenze analitiche delle strutture organizzative della Regione a
norma delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I della L.R. 18
agosto 1984, n. 44.
2. Il Responsabile del Servizio, nella cui competenza rientra la
trattazione dell'affare, nel rispetto delle competenze delle strutture
in cui si articola il servizio, provvede affinche' per ciascun
provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, siano individuati
l'Ufficio e l'Unita' operativa cui il relativo procedimento fa capo
formulando, ove opportuno, indicazioni operative. Il Responsabile del
procedimento e' il funzionario preposto a tale Ufficio o Unita'
operativa.
3. Il Responsabile del Servizio puo' assumere personalmente la
responsabilita' operativa del procedimento sin dall'inizio o in un
momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento
dell'azione amministrativa. Egli puo' altresi', per motivate esigenze
di servizio, conferire la responsabilita' del procedimento ad un
funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 5
1) Il  testo dell'art. 132 , comma  1,  lettera e)  del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE   e' il seguente:
"Art. 132 - Varianti in corso d'opera (artt. 19, comma 1-ter, e 25,
Legge 109/94)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il
progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
(omissis)
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 2
1) Il testo dell'art. 30  della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 
che concerne Legge finanziaria  regionale adottata a norma
dell'articolo  40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coicidenza con l'approvazione della legge di assestamento  del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione e'
il seguente:
"Art. 30 - Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18 della
Legge n. 109 del 1994
1. I compensi che la Regione, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 11
febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici),
ripartisce, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non
superiore al due per cento dell'importo a base di gara di un'opera o
di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori
connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a
carico della Regione stessa.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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