REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi
dell'articolo 117, comma IV, della Costituzione, promuove le
condizioni necessarie per garantire la possibilita' di praticare il
turismo naturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e
prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo come
forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il
contatto diretto con la natura.
Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione, per perseguire le finalita' di cui all'articolo 1,
favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del
naturismo e la realizzazione d'infrastrutture pubbliche e private
destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi
attraverso le vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.
Art. 3
Aree pubbliche destinate al naturismo
1. Le autorita' comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o
fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprieta' del demanio
o di enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere
costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano
scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli
eventuali vincoli esistenti.
3. La gestione di tali aree potra' essere concessa a privati, ad
associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon
funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle
rispettive normative.
4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone
dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo
da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
5. Le amministrazioni comunali controllano l'attivita' svolta, il
regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro
negativo, revocano la concessione o la licenza.
Art. 4
Aree private destinate al naturismo
1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo,
quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle
zone di demanio marittimo, dovranno attenersi, per l'utilizzo delle
aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalla
legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture
ricettive dirette all'ospitalita') e dalle altre leggi vigenti che
disciplinano il settore turistico.
2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
5, e all'articolo 5 della presente legge.
Art. 5
Delimitazione e segnalazione delle aree
1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere
opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi
strumenti che assicurino un'adeguata identificazione che le distingua,
al fine di evitare ogni promiscuita', da spazi frequentati dai
cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso,
dovranno essere recintate con piante autoctone.
2. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1 dovranno, inoltre,
garantire i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla
visibilita' dall'esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le
caratteristiche tecniche delle recinzioni che avranno le aree private
o pubbliche destinate alla pratica del naturismo.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 luglio 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge, d'iniziativa della consigliera Daniela Guerra;
oggetto assembleare n. 170 (VIII legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 15 in data 12 luglio 2005;
assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente e in sede consultiva alla I
Commissione assembleare "Bilancio Affari generali e istituzionali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 19
luglio 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
della consigliera Daniela Guerra, nominata dalla Commissione in data 1
marzo 2006;
approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 26
luglio 2006, atto n. 26/2006.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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