REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'articolo 6 della
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979
e ratificata ai sensi della Legge 5 agosto 1981, n. 503, alla
Convenzione relativa alla biodiversita', firmata a Rio de Janeiro il 5
giugno 1992 e ratificata ai sensi della Legge 14 febbraio 1994, n.
124, e conformemente all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche)
e successive modificazioni, intende assicurare la conservazione della
fauna minore di cui al comma 2, quale componente essenziale delle
biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore
si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio
emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chirotteri e con
esclusione degli altri vertebrati omeotermi.
3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le Province, gli Enti di
gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunita' montane:
a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni
e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e
promuovendo la ricostituzione degli stessi;
b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni
idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche
mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di
squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali,
negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e
artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a
carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi
artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza
di infrastrutture ed insediamenti;
d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano
iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza
ed il rispetto.
Art. 2
Oggetto della tutela
1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le
specie di anfibi, rettili e chirotteri presenti sul territorio
emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai
sensi del comma 2, nonche' i loro habitat trofici, di riproduzione e
di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono
considerate particolarmente protette:
a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva
92/43/CEE;
b) le specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o
minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;
c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o
norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del
regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalita' di
uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie
ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione
dell'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela
e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in
Emilia-Romagna).
4. E' consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi
Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con
un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
5. Non e' consentita la raccolta in natura di chiocciole e rane nei
territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo
diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
6. E' vietata la vendita di chiocciole e rane raccolte in natura; e'
consentito esclusivamente il commercio di chiocciole e rane
provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da
certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la
quantita' e l'allevamento di provenienza.
Art. 3
Forme di tutela
1. Per le specie indicate all'articolo 2 e' fatto divieto di:
a) cattura o uccisione intenzionale, nonche' detenzione e commercio di
esemplari vivi o morti o di loro parti;
b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e
habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed
estivazione;
c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del
ciclo riproduttivo o durante l'attivita' trofica, lo svernamento,
l'estivazione o la migrazione;
d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di
esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei
confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma
di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del
Codice penale.
2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'articolo 1,
comma 2 della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e
le azioni di tutela della biodiversita', di cui all'articolo 11 della
legge regionale n. 6 del 2005, le Province, le Comunita' montane, i
Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, con l'eventuale
supporto tecnico di ARPA o di altri istituti di ricerca, nell'ambito
dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed
urbanistica e della loro attivita' di programmazione e gestione ed in
particolare nel Piano triennale di tutela ambientale, nel Piano
regionale di sviluppo rurale, nel Piano territoriale di coordinamento
provinciale e nel Piano strutturale comunale:
a) individuano e adottano misure di tutela e conservazione, anche
temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico, della
fauna minore;
b) promuovono, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori
del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, una gestione
coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e
ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la
distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della
fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e
arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le
 aree intercluse degli svincoli stradali.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo
regionale per l'ambiente naturale, di cui all'articolo 8 della legge
regionale n. 6 del 2005, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge direttive per la predisposizione delle misure di
tutela e conservazione e in generale per le azioni di cui al
precedente comma 2.
Art. 4
Deroghe e prelievi
1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:
a) le specie alloctone;
b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.
2. Nel caso di specie di cui all'articolo 2, autorizzate
all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve
essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante
la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattivita'.
3. Le Province o gli Enti di gestione delle aree protette, dietro
presentazione di richiesta motivata e circostanziata, autorizzano il
prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari
appartenenti alla fauna minore per finalita' di ricerca, di
ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta,
per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette di cui
all'articolo 2.
4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per
attivita' didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono
presentare alla Provincia territorialmente competente una
comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie,
numero di esemplari, localita' di provenienza, durata, luogo di
rilascio e referente dell'attivita' didattica. Le Province verificano
il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro
sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle
attivita' comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente
protette di cui all'articolo 2.
Art. 5
Monitoraggio
1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto un
sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e
delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti
universitari, delle associazioni ed organismi scientifici
riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di
volontariato aventi finalita' di tutela ambientale e di protezione
animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio
2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove
norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 -
Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993,
n. 26").
2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i
dati, possono essere stipulati protocolli di intesa fra i soggetti di
cui al comma 1.
3. Gli esiti del monitoraggio di cui ai commi precedenti, sono
finalizzati anche alla stesura del rapporto sullo stato di
conservazione del patrimonio naturale regionale, facente parte del
Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6
del 2005, e alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della presente legge.
4. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti riguarda anche i dati
sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell'Allegato D
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del
1997, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello stesso.
Art. 6
Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale approva l'Elenco regionale delle specie rare e/o
minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che
richiedono particolari misure di conservazione.
2. Le specie comprese nell'Elenco regionale, di cui al comma 1, sono
considerate particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma
2.
3. L'Elenco regionale di cui al comma 1, viene aggiornato, dalla
Giunta regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano
condizioni specifiche, urgenze o particolari programmi di
conservazione, sentite le Province, gli Enti di gestione delle aree
protette, gli istituti universitari, le associazioni ed organismi
scientifici riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute
con decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le
associazioni che perseguono finalita' di tutela ambientale e di
protezione animale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 9
dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni
di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995,
n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo").
Art. 7
Sanzioni
1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge e'
passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino
le specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
si applica la sanzione da 50 Euro a 500 Euro per ogni esemplare,
nonche' la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti
idonei; qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si
applicano sanzioni di importo doppio;
b) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino
specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si
applica la sanzione da 500 a 5.000 Euro, nonche' l'obbligo di rimessa
in pristino dei luoghi;
c) da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino
specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si
applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
d) da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino
effetti negativi nei confronti di specie  particolarmente protette ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a
240 Euro;
e) da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie
autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato
redatto dall'allevatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
f) da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento
o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per
scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui
all'articolo 4, comma 3;
g) da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per
attivita' didattiche da parte di scuole, enti o associazioni
riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla Provincia, o a
seguito di diniego ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nonche' la
confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei.
2. I proventi, derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono riscossi dalle
Province ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al
finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge.
Art. 8
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata ai
corpi e servizi di polizia locale, al Corpo forestale dello Stato,
agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed ai guardiaparco, ai
sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005.
2. Tale vigilanza spetta inoltre alle guardie ecologiche volontarie,
agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13
della legge n. 349 del 1986, alle guardie volontarie delle
associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli
animali ed altre associazioni o corpi riconosciuti da leggi nazionali
e regionali.
Art. 9
Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
1. La Regione, le Province e gli Enti di gestione delle Aree protette,
anche con il coinvolgimento degli Enti locali e dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, attuano e promuovono:
a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione in
situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare alla valutazione
dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione
o ripopolamento;
b) la realizzazione e gestione di centri specializzati per lo studio e
la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione in natura delle
specie appartenenti alla fauna minore;
c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali
particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della
fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui
all'articolo 2, comma 2;
d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela
e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare
riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il
mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela
della biodiversita';
e) azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere lo
sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando comunque
ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni, ai sensi
dell'articolo 727 del Codice penale;
f) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione
di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente
legge, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e
accordi di programma.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Il programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale
n. 6 del 2005 contiene l'indicazione delle risorse necessarie per
l'attuazione delle azioni previste dalla presente legge anche
all'esterno delle aree protette e dei siti di Rete natura 2000.
2. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi
annualmente stanziati nelle Unita' previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni
che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite
Unita' previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati
della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 luglio 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Gianluca Borghi e
Daniela Guerra; oggetto assembleare n. 937 (VIII legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 61, in data 5 gennaio 2006;
assegnato alla III Commissione assembleare permanente "Territorio
Ambiente Mobilita'" in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni assembleari II "Politiche economiche", IV "Politiche per
la salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione
Lavoro Sport".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 13
luglio 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Gianluca Borghi, nominato dalla Commissione in data 2
marzo 2006;
approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 26
luglio 2006, atto n. 25/2006.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4  del DPR  8 settembre  1997, n. 357, che
concerne Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche  e' il seguente:
"Art. 4 - Misure di conservazione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state
designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del
presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura
2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei
mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie
che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici
od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A
e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone
speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al
comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di
aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per
queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente
all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e
il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di
conservazione e le norme di gestione.".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 3
1) Il testo  dell'art. 31  della legge regionale  22 febbraio 1993, n.
11 che concerne Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione
della pesca in Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 31 - Regolamento di esecuzione
1. Il Consiglio regionale determina con regolamento ogni disposizione
necessaria per l'esecuzione della presente legge.".
Comma 5
2) Il  testo  dell'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura
2000 e' il seguente:
"Art. 4 - Classificazione delle Aree protette
1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono
alle seguenti tipologie:
a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per
valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di
particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono
organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di
conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti
naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonche' allo sviluppo
delle attivita' umane ed economiche compatibili;
b) Parchi interregionali, costituiti da insiemi territoriali
caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e
paesaggistici di particolare interesse e complessita' che per la loro
localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con
Aree protette appartenenti a regioni contermini;
c) Riserve naturali, costituite da territori di limitata estensione,
istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della
conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici,
ecologici, scientifici e culturali;
d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituiti da aree con
presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche rilevante
e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e
attivita' umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono
stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di
preminente interesse ai fini della tutela della natura e della
biodiversita';
e) Aree di riequilibrio ecologico, costituite da aree naturali od in
corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in
ambiti territoriali caratterizzati da intense attivita' antropiche
che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali
ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione,
il restauro, la ricostituzione.
2. Ogni Area protetta e' riconosciuta attraverso una specifica
denominazione attribuitale all'atto della sua istituzione.
Le Aree protette istituite precedentemente all'approvazione della
presente legge conservano la classificazione tipologica definita
attraverso il relativo atto istitutivo.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 2
1) Il  testo  dell'art. 11, della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 11 - Tutela della biodiversita'
1. La tutela della biodiversita' rappresenta l'obiettivo primario
nelle politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano
misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora
spontanea, con particolare riguardo alle entita' rare e minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attivita' di ricerca
scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie,
degli habitat e degli ecosistemi locali.
4. Nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e' vietata
l'introduzione di specie alloctone.".
Comma 3
2) Il  testo  dell'art. 8 , della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 8 - Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge, di
quelle previste al Titolo I della legge regionale n. 7 del 2004,
nonche' della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per
la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo
regionale per la conservazione della natura - Disciplina della
raccolta dei prodotti del sottobosco), e' istituito il Comitato
consultivo regionale per l'ambiente naturale a cui e' demandato il
rilascio del parere previsto dall'articolo 13, comma 2, e la
formulazione di proposte per iniziative e provvedimenti riguardanti il
monitoraggio, la promozione ed il coordinamento del quadro
conoscitivo, della ricerca e sperimentazione sul patrimonio ambiente
naturale regionale.
2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, e'
nominato dalla Giunta regionale ed e' cosi' composto:
a) dall'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato,
con funzioni di presidente;
b) da dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche,
agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche,
nonche' in pianificazione territoriale, prescelti su indicazione delle
Istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, delle
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a
livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale, delle organizzazioni
sindacali e degli altri settori produttivi;
c) da quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici
regionali o di Istituti ed Aziende dipendenti.
3. Il funzionamento del Comitato e' assicurato da apposito regolamento
interno.
4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge
relativo all'esercizio delle competenze attribuite, si possono dotare
di analoghi organismi consultivi per assicurare il necessario supporto
tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell'ambito
territoriale di competenza del sistema provinciale.
5. L'Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra
l'attivita' del Comitato consultivo regionale di cui al presente
articolo, quella dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi di cui
all'articolo 21 e delle altre Aree protette.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 3
1) Il  testo  dell'art. 12 , della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 12 - Programma regionale
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito
degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la
tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale),
all'approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree
protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato
"Programma regionale".
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
a) le priorita' per l'attuazione, la gestione e la promozione del
sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da
utilizzare, i criteri di riparto, nonche' la quota di cofinanziamento
posta a carico degli Enti di gestione;
b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio
naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei
siti della Rete natura 2000;
c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree
da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali
proposte di revisione dei siti esistenti;
d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco
regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto
legislativo;
e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate
all'istituzione delle Riserve naturali regionali;
f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a
Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio
ecologico da proporre alle Province per la loro successiva
istituzione;
g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di
collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province
per la loro esatta localizzazione;
h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da
attuare secondo le stesse modalita' previste per la loro istituzione,
individuazione e designazione.
3. Al Programma regionale e' allegato l'elenco delle Aree protette
regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento
nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge n. 394 del
1991 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei
Comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed Autonomie locali).
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:
a) gli obiettivi, le priorita' e le azioni da attuare per la
conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di
gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse
attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della
Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello
svolgimento delle attivita' di gestione, di programmazione e di
pianificazione di rispettiva competenza;
c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree
protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella
delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla
pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e sociale
dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della Legge n.
394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema
di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.".
Comma 4
2) Il testo dell'art 8, comma 4, del DPR 357 del 1997 che concerne
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche e' il seguente:
"Art. 8 - Tutela delle specie faunistiche
(omissis)
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano
un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni
accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera
a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 3
1) Il testo dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 che
concerne Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale e' il seguente:
"Art. 13
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e
quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto
del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche'
della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo
parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro
novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il
parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione
del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente
art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, una prima individuazione delle
associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno
cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne
informa il Parlamento.".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il  testo  dell'art. 55 , della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 55 - Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano
le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale
prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco
avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite
dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza).
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti
del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e
delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento
delle violazioni e la contestazione delle medesime.
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi,
mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei
raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le
funzioni di sorveglianza.
4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta
inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale
n. 24 del 2003, nonche' agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e
nei Paesaggi protetti e' di competenza delle strutture di polizia
locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonche' degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla
legislazione statale vigente. Puo' essere inoltre affidata, mediante
apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai
raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le
funzioni di sorveglianza.
6. Nei siti della Rete Natura 2000, ferme restando le funzioni
attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza e'
svolta altresi' dalle strutture di polizia locale di cui alla legge
regionale n. 24 del 2003, nonche' dagli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale
vigente.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 che
concerne Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale e' gia' citato alla nota 1) dell'art. 6.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il  testo  dell'art. 12 , della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete
natura 2000 e'  gia' citato alla nota 1) dell'art. 5.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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