REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 14

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Stato di previsione delle entrate
Art. 2 - Stato di previsione delle spese
Art. 3 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 4 - Mutui e prestiti
Art. 5 - Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto
del tesoriere
Art. 6 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo
di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 7 - Bilancio pluriennale
Art. 8 - Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario
2006 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 987.262.962,49
quanto alla previsione di competenza, e di Euro 367.762.066,75 quanto
alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
2006 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle spese risulta aumentato di Euro 987.262.962,49 quanto
alla previsione di competenza e di Euro 367.899.405,49 quanto alla
previsione di cassa.
Art. 3
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020 - Fondo di
riserva di cassa, (Cap. 85300) di cui all'articolo 7 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 21 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio
pluriennale 2006-2008) e' aumentato di Euro 200.000.000,00.
Art. 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma
1 della legge regionale n. 21 del 2005 di approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio 2006, ed imputato al Capitolo 06500 -
U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e' aumentato di
Euro 60.500.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale
n. 21 del 2005 e' ridefinito in Euro 1.297.000.000,00.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 21 del 2005 e'
ridefinito in Euro 181.605.212,13.
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi -
Approvazione conto del tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi
in chiusura dell'esercizio 2005 accertate in sede di ricognizione dei
medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del responsabile del
Servizio Bilancio-risorse finanziarie n. 5262 del 12 aprile 2006, e
della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del
responsabile del Servizio Bilancio-risorse finanziarie n. 5259 del 12
aprile 2006, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma
dell'articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001,
e' disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione
2006 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma
4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, e comma 5 -
Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.
Art. 6
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
applicato al bilancio dell'esercizio 2006, l'avanzo definitivo di
amministrazione dell'esercizio precedente e' determinato in Euro
5.379.981.527,37.
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2006-2008 approvato
dall'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2005, sono apportate
le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate
alla presente legge.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2006	VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 796 del 12 giugno 2006; oggetto assembleare n. 1437 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione  n. 93 in data 13 giugno 2006;
assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni assembleari II "Politiche economiche", III "Territorio
Ambiente Mobilita'", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali e
V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 18
luglio 2006,  con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi,
nominato dalla Commissione in data 20 giugno 2006; e con relazione
scritta del consigliere di minoranza Antonio Nervegna, nominato dalla
Commissione in data 20 giugno 2006;
approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 25
luglio 2006, atto n. 24/2006.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 7, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 21
che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2006  e Bilancio pluriennale 2006-2008 e' il
seguente:
"Art. 7 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore
fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2006 e'
determinato per l'esercizio medesimo in Euro 500.000.000,00.".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 16,  comma 1, della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 21 che concerne Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006  e Bilancio
pluriennale 2006-2008 e' il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2006 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001 - di
cui e' data dimostrazione nell'Elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di Euro 527.500.000,00.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 16,  comma 2, della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 21 che concerne Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006  e Bilancio
pluriennale 2006-2008  e' il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
(omissis)
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2006 le autorizzazioni alla
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro
1.302.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 16 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio
pluriennale 2005-2007) come modificato dall'articolo 4 della legge
regionale 27 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2005.
(omissis)
Comma 3
3) Il testo dell'art. 16,  comma 7, della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 21 che concerne Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006  e Bilancio
pluriennale 2006-2008 e' il seguente:
"Art 16 - Mutui e prestiti
(omissis)
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 176.258.215,16 a partire dall'esercizio
finanziario 2007 e fino all'esercizio finanziario 2026.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 45 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 45 - Residui attivi
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate
entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della
struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere
delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia devono
promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti
vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli
alla regolare riscossione delle entrate.
3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni anno,
con atto motivato del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla
classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure
amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad essere
riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla lettera c)
del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa
comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente
per materia che attesta l'inesigibilita' o l'insussistenza delle
correlative entrate.".
2) Il testo dell'art. 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 61 - Ricognizione dei residui passivi
1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di
ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla
determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture
contabili.".
3) Il testo dell'art. 63, comma 2,  della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna . Abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n.31
e 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 63 - Responsabilita' del Tesoriere
(omissis)
2. Il Tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il
conto della gestione finanziaria alla Regione. Il predetto conto deve
dimostrare:
a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a
credito dell'esercizio successivo.".
4) Il testo dell'art. 11, della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 11 - Bilancio annuale di previsione
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di
competenza ed in termini di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la
spesa, in unita' previsionali di base. Le unita' previsionali in cui
si articolano le entrate sono individuate con riferimento alla fonte
di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione
dell'oggetto delle entrate. Le unita' previsionali in cui si
articolano le spese sono determinate sulla base di aree omogenee di
attivita', anche a carattere strumentale, individuate con riferimento
alle competenze istituzionali della Regione, alla legislazione vigente
e tenuto conto dei vincoli a garanzia degli equilibri di bilancio. Le
contabilita' speciali, sia nell'entrata sia nella spesa, sono
articolate in capitoli e, in relazione alle necessita' della
codificazione meccanografica, rappresentate in un'unica unita'
previsionale di base.
3. Per ogni unita' previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese
di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si
riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto
competenza.
4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 e'
iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto
al termine dell'esercizio precedente, tenendo distinta la quota del
saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate
vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso
determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti gia'
autorizzati.
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 e' iscritto
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresi'
indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita'
previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative
disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unita'
previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I
capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli
19 e 22.
7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale
le previsioni di cui ai comma 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilita' speciali
sono approvate nel loro complesso.
8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o
dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' prevista la
ripartizione delle unita' previsionali di base in capitoli ai fini
della gestione e  rendicontazione  e l'assegnazione ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle risorse
destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'a'mbito dello
stato di previsione delle spese.
9. Il bilancio annuale e' composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 20,  della legge regionale 22 dicembre 2005, n.
21 che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2006  e Bilancio pluriennale 2006-2008 e'
il seguente:
"Art. 20 - Bilancio pluriennale
1. A norma dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del
2001 e' approvato il Bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2006-2008 nel testo allegato alla presente legge.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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