LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 11
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 15 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA")
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1
della legge regionale n. 15 del 2002
1. L'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15
(Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva
79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria") e' cosi' sostituito:
"Art. 1
Finalita'
1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e
ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza
di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura
deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella
Regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso della stagione
venatoria 2006-2007 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti
alle specie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della presente
legge, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive
modifiche, articolo 9, comma 1, lettera a) e ai sensi della Legge 3
ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992, n.
157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE),
secondo le disposizioni della presente legge.".
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale n. 15 del 2002
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002 e' cosi'
sostituito:
"Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo e' consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie:
Storno (Sturnus vulgaris), Tortora dal collare orientale
(Streptotelia decaocto) e Cormorano (Phalacrocorax carbo);
b) con i mezzi di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), articolo 13, comma 1;
c) ai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC)
della Regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che
esercitano la caccia in mobilita' alla fauna migratoria, a coloro che
esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonche' ai
titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni,
di cinque e cinquanta capi di tortore e di cinque e trenta capi di
cormorano;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per
l'esercizio venatorio: dall'1 settembre al 30 ottobre alla tortora,
dall'1 settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano;
limitatamente a quest'ultima specie il prelievo dovra' essere
circoscritto alle valli ed ai bacini destinati all'allevamento del
pesce, nonche' alle aree immediatamente circostanti. Inoltre per
eventuali soggetti muniti di anello identificativo, per favorire lo
studio sulla biologia e sulla migrazione, si prevede la trasmissione
dei dati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);
f) nelle sole province di Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini e'
consentito il prelievo delle specie Passero (Passer italiae) e Passera
mattugia (Passer montanus), dall'1 settembre al 10 ottobre,
esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, limitatamente alle
adiacenze delle coltivazioni sementicole, dei frutteti e dei vigneti,
per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore
rispettivamente di dieci e cinquanta capi.
2. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e
di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi delle
vigenti direttive regionali in materia, appartenenti alla specie
Storno.".
Art. 3
Abrogazioni
1. La legge regionale 20 settembre 2002, n. 22 (Integrazione della
legge regionale 12 luglio 2002, n. 15: "Disciplina dell'esercizio
delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla
legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria'"),
e' abrogata.
2. L'articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo
provvedimento generale di variazione), e' abrogato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 luglio 2006 VASCO ERRANI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 719 del 22 maggio 2006; oggetto consiliare n. 1375 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 87, in data 24 maggio 2006;
assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche
Economiche" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.4 del 28
giugno 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Gian Carlo Muzzarelli;
approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 5 luglio 2006,
atto n. 21/2006.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1 , comma 1) della legge regionale 12 luglio
2002, n. 15 che concerne Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e
ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza
di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura
deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella
regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso delle stagioni
venatorie 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, il prelievo in
deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui alla lettera a),
comma 1 dell'art. 2, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della
Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche secondo le disposizioni
della presente legge.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2, della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15,
che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 2 - Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo e' consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno
(Sturnus vulgaris), Passero (Passer Italiae), Passera Mattugia (Passer
montanus) e Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto);
b) con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge 11 febbraio
1992, n. 157;
c) da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di caccia
(ATC) della regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano accesso per la
caccia in mobilita' controllata alla fauna migratoria ai sensi
dell'art. 36-bis della L.R. n. 8 del 1994, ai titolari di appostamento
fisso con l'uso di richiami vivi, o che esercitino la caccia in
azienda faunistico-venatoria;
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni,
di dieci e cinquanta capi complessivi di passeri e di cinque e
cinquanta capi di tortore;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per
l'esercizio venatorio: dal 1° settembre al 31 gennaio allo storno,
dall'1 settembre al 31 dicembre ai passeri e dal 1° settembre al 31
dicembre alla tortora.".
NOTA ALL'ART. 3
1) Il testo dell'art. 37, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17
che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio pluriennale
2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione e' il seguente:
"Art. 37 - Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n.
15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni
per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attivita' venatoria"), le parole "2002-2003 e 2003-2004" sono
sostituite dalle parole "2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale
n. 15 del 2002 le parole "Passero (Passer Italiae) e Passera Mattugia
(Passer montanus)" sono sostituite con le parole "Passero (Passer
Italiae), Passera Mattugia (Passer montanus) e Tortora dal collare
orientale (Streptopelia decaocto);".
3) Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale n. 15 del 2002 sono sostituite dalle seguenti:
"d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni,
di dieci e cinquanta capi complessivi di passeri e di cinque e
cinquanta capi di tortore;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per
l'esercizio venatorio: dall'1 settembre al 31 gennaio allo storno,
dall'1 settembre al 31 dicembre ai passeri e dall'1 settembre al 31
dicembre alla tortora.".