REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9

NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e in
attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello
sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela
delle risorse naturali, tenendo altresi' conto della Raccomandazione
Rec(2004)3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
il 5 maggio 2004 sulla conservazione del patrimonio geologico e delle
aree di speciale interesse geologico, nonche' nel rispetto del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137):
a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e
valorizzazione della geodiversita' regionale e del patrimonio
geologico ad essa collegato, in quanto depositari di valori
scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile
nell'ambito della conservazione del bene, e l'utilizzo didattico dei
luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici;
c) riconosce inoltre la specificita' del patrimonio geologico ipogeo
e, nell'ambito dell'attivita' speleologica, favorisce e sostiene:
1) l'organizzazione delle attivita' di studio, ricerca e tutela delle
grotte e delle aree carsiche;
2) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito dei
gruppi federati alla Federazione Speleologica dell'Emilia Romagna
(FSRER) o nell'ambito di altri enti ed organismi riconosciuti dalla
Regione Emilia-Romagna;
3) la prevenzione degli infortuni, l'organizzazione ed il
potenziamento del soccorso alpino e speleologico regionale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) Patrimonio geologico. Viene definito come Patrimonio geologico
della Regione Emilia-Romagna l'insieme dei luoghi ove sono conservate
importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica,
geomorfologica e pedologica del territorio regionale. Sono elementi
del patrimonio geologico:
1) geositi. Geosito puo' essere qualsiasi localita', area o territorio
in cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico e
pedologico per la conservazione;
2) aree carsiche. Zone formate in superficie da rocce carsificabili,
solubili, ove l'idrografia di superficie e' limitata mentre il
sottosuolo e' caratterizzato dallo sviluppo di grotte. Le aree
carsiche sono caratterizzate in superficie da depressioni chiuse,
doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.
b) Geodiversita'. La varieta' o la diversita' del substrato roccioso,
delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e
pedologico.
c) Patrimonio ipogeo. Viene definito come Patrimonio ipogeo l'insieme
degli ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso processi
carsici o creati dalle attivita' antropiche in contesti naturali o
urbani; sono elementi del Patrimonio ipogeo:
1) Sistemi carsici. I sistemi carsici sono i bacini acquiferi
sotterranei, o bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro e
definiti attraverso le risorgenti, riceventi le acque raccolte da aree
di assorbimento attraverso condotte e corsi d'acqua ipogei;
2) Grotte. Sono forme vuote sotterranee di origine naturale, piu'
grandi di un uomo, chiuse parzialmente o totalmente in rocce in posto,
messe a catasto se superiori ai 5 metri di sviluppo lineare;
3) Geositi ipogei. Comprendono tutti quegli ambienti sotterranei che
per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura
delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per
l'uso che ne e' stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteri
di eccezionalita' in senso lato;
4) Cavita' artificiali. Sono l'insieme delle strutture ipogee
realizzate dall'uomo.
d) Speleologia. E' la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici,
basata sulla esplorazione e lo studio di tutti i fenomeni naturali e
culturali osservabili nelle grotte, nei territori carsici ove esse si
sviluppano e nelle cavita' artificiali.
Art. 3
Individuazione dei geositi di importanza regionale
1. Al fine di tutelare il patrimonio geologico, la Regione istituisce
presso la struttura regionale competente in materia di geologia il
catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica
e culturale.
2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione
cartografica, la descrizione, e ogni altra notizia utile alla
definizione dei geositi comprensivi dei geositi ipogei.
3. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi e' effettuata dalla
Regione sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi
alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e
geomorfologiche.
4. Gli enti territoriali, gli istituti di ricerca, le associazioni
attive in materia ambientale possono proporre nuovi geositi.
Art. 4
Individuazione delle grotte e delle aree carsiche
1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree
carsiche e del Patrimonio ipogeo la Regione istituisce il "catasto
delle grotte, delle cavita' artificiali e delle aree carsiche", la
conservazione e aggiornamento del quale e' demandata, con modalita'
definite da apposita convenzione, alla FSRER, referente riconosciuta
per le attivita' speleologiche in Emilia-Romagna, che provvede a
depositarne copia cartacea e informatica presso la struttura regionale
competente in materia geologico-ambientale.
2. Il catasto di cui al comma 1 e' costituito da:
a) l'elenco delle grotte naturali esistenti sul territorio regionale;
b) l'elenco delle principali aree carsiche;
c) l'elenco delle cavita' artificiali.
3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta e
area carsica, tutti i dati topografici, la descrizione ed i rilievi
speleologici e geologici nonche' lo schema della circolazione idrica
sotterranea dei sistemi carsici connessi.
4. Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti dovranno
essere indicate e corredate da apposita scheda, quelle definibili come
geositi ipogei naturali.
5. Le modalita' relative alla gestione e all'accesso al catasto di cui
al comma 1 sono determinate con apposito atto, adottato dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione assembleare competente entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Approvazione e aggiornamento dei catasti
1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Giunta
regionale sentita la Consulta tecnico-scientifica di cui all'articolo
7 e sono soggetti ad aggiornamento periodico annuale.
2. I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale
costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo
regionale.
Art. 6
Gestione, tutela e pianificazione
1. I catasti di cui al comma 2 dell'articolo 5, fatto salvo quanto
disposto all'articolo 4, comma 5, sono inseriti nei quadri conoscitivi
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Nei luoghi individuati dai catasti di cui al comma 2 dell'articolo
5:
a) l'accesso ai geositi, alle grotte e cavita' artificiali e' da
intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in
cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche piu'
restrittive;
b) nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone
B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue, nonche' nelle
riserve naturali e nei siti della Rete natura 2000 (Siti di Importanza
Comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS), cosi' come
definiti dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina
della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree
naturali protette e dei siti della rete natura 2000), geositi, grotte
e cavita' artificiali sono soggetti alla specifica normativa.
In particolare le "grotte non ancora sfruttate a livello turistico"
sono identificate con il codice 8310 quali habitat d'interesse
comunitario nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e come tali
soggette alla tutela e alle valutazioni d'incidenza previste dalla
normativa nazionale e regionale, cosi' come altri habitat contigui che
si trovino nelle adiacenze;
c) nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue sono
consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavita', nonche'
le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla
base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla
FSRER, e da altri gruppi speleologici specificatamente autorizzati
dall'ente di gestione dell'area protetta;
d) sono altresi' soggetti a specifica normativa i geositi ricadenti
nelle "aree tutelate per legge" e nelle aree classificate come
"immobili ed aree di notevole interesse pubblico", ai sensi degli
articoli 142 e 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
e) nelle rimanenti aree le forme di tutela e le modalita' di accesso
sono definite dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente
e previo parere della Consulta tecnico scientifica di cui all'articolo
7, puo' determinare ulteriori forme di tutela per geositi, grotte e
cavita' aventi particolare interesse e/o necessita' di tutela.
Art. 7
Consulta tecnico-scientifica
1. E' istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio
ipogeo della Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio,
valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai
soggetti di cui all'articolo 3 comma 4 per la valorizzazione di
geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui alla
lettera e) dell'articolo 6.
2. La Consulta e' composta da:
a) un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la
presiede;
b) due speleologi designati dalla Federazione Speleologica della
Regione Emilia-Romagna, di cui almeno uno laureato in Scienze
Geologiche;
c) tre esperti scelti dalla Giunta regionale, di cui almeno uno
laureato in Scienze Geologiche;
d) un esperto nominato dalle Province;
e) un esperto nominato dalla Societa' Speleologica Italiana.
3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi,
grotte e fenomeni carsici la Consulta e' integrata dai rappresentanti
degli enti territoriali competenti.
4. La Consulta si riunisce su richiesta di almeno tre componenti o di
almeno  un Ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in
oggetto, e comunque almeno una volta l'anno.
5. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, resta in carica tre anni ed e' rinnovabile.
Art. 8
Contributo alle attivita'
1. Le Province, i Comuni, le Comunita' Montane e gli Enti Parco, in
cui ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti di cui agli
articoli 3 e 4, la FSRER, i privati nelle cui proprieta' ricadono i
geositi e le associazioni competenti in materia di ambiente, possono
presentare alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno,
una domanda corredata da un dettagliato programma per la richiesta di
finanziamenti per specifici progetti. In particolare il finanziamento
e' destinato a sostenere:
a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo
(congressi, convegni e seminari di studio, incontri con la
cittadinanza, eventi tesi alla valorizzazione e alla divulgazione)
dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza
del patrimonio geologico e ipogeo regionale;
b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e
speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei
geositi e dei geositi ipogei naturali, di interesse regionale e
locale;
c) l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di
aggiornamento alla attivita' speleologica ed alla conoscenza degli
ambienti carsici, le esplorazioni e le ricerche negli ambienti ipogei
del territorio regionale;
d) l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la
sistemazione, tutela e fruizione dei geositi, delle grotte e delle
aree di cui all'articolo 2.
2. I progetti devono essere corredati dai seguenti documenti:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere
previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili;
c) le priorita' degli interventi;
d) il relativo piano finanziario, anche di massima.
3. La Regione, per lo svolgimento di corsi di formazione di cui al
comma 1, lettera c), eroga altresi' un contributo annuale alla FSRER,
sulla base del numero dei corsi svolti e del rendiconto della spesa
effettivamente sostenuta.
Art. 9
Contributi alle attivita' del soccorso speleologico
1. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, la Regione eroga
altresi' contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso
speleologico per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso, in
mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
b) al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre
di soccorso speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle
operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o
risarcimento;
c) al potenziamento delle attrezzature e delle attivita' delle squadre
di soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;
d) all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai
fini del soccorso speleologico;
e) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli
infortuni speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e
formazione speleologica.
2. Le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla
Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere
corredate dal programma di massima contenente la previsione di spesa.
I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione
relativa al loro impegno.
Art. 10
Abrogazione
1. E' abrogato l'articolo 3 bis della legge regionale 9 aprile 1985,
n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione
del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del
patrimonio alpinistico).
Art. 11
Norma finanziaria ed erogazione di contributi
1. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge vengono
determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma
dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in capitoli distinti
per i contributi di cui all'articolo 8 e per quelli di cui
all'articolo 9.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 luglio 2006	VASCO ERRANI
Progetti di legge d'iniziativa dei consiglieri Marcello Bignami,
Enrico Aimi, Luca Bartolini e Gioenzo Renzi; oggetto assembleare n.
275 (VIII legislatura); dei consiglieri Gian Carlo Muzzarelli, Mario
Mazzotti e Roberto Piva; oggetto assembleare n. 924 (VIII
legislatura);
pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, nel n. 20, in data 26 luglio 2005 e nel n.
58, in data 28 dicembre 2005;
assegnati alla III Commissione assembleare permanente "Territorio
Ambiente Mobilita'" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 dell'8
giugno 2006, con relazione scritta della consigliera Laura Salsi,
nominata dalla Commissione in data 12 gennaio 2006; la Commissione ha
nominato quale relatore di minoranza il consigliere Luca Bartolini;
approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 4
luglio 2006, atto n. 19/2006.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 2
1) Il testo dell'art. 142 del DLgs 22 gennaio 2004, n.42, che concerne
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e' il seguente:
"Articolo 142 - Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare
per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena
appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di
protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del DLgs
18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi
civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata
in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla
data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e
B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a
condizione che le relative previsioni siano state concretamente
realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della Legge 22 ottobre
1971, n. 865.".
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati
alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto,
entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,
irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso
pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento
motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti
beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di
pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai
provvedimenti indicati all'articolo 157.
2) Il testo dell'art. 136 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 che concerne
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
Legge 6 luglio 2002, n.137 e' il seguente:
"Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro
notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale
o di singolarita' geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni
della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la
loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di
interesse archeologico;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei
punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art 3 bis della L.R. 9 aprile 1985, n. 12 che
concerne Intervento regionale per il potenziamento della
organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed
incentivazione del patrimonio alpinistico e' il seguente:
"Art. 3-bis
1. La Regione Emilia-Romagna incoraggia e sostiene le attivita' di
ricerca e di studio dei gruppi speleologici operanti nella Regione,
coordinate dalla Federazione speleologica regionale (FSRER)
depositaria e conservatrice del Catasto regionale delle grotte,
mediante l'erogazione di un contributo ordinario annuale, il cui
ammontare viene determinato per ogni anno con riferimento al programma
di attivita' ed ai bilanci presentati attraverso la Federazione
stessa.
2. La Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna svolge
funzioni di consulenza per tutti gli aspetti della tutela del
territorio attinenti o collegati alla speleologia e organizza, in
collaborazione e sotto la vigilanza della Regione, corsi per guardie
giurate volontarie e per guide speleologiche, per la sorveglianza e la
tutela delle aree carsiche e di tutte le cavita' naturali.
3. Le modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui al
secondo comma sono approvate dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 che
concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n. 4 e' il
seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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