REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2183

Aspetti formativi dell'apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17. Interventi in attuazione delle norme sull'apprendistato

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n.196 del 1996, recante "Disposizioni in materia di
promozione dell'occupazione" e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 16 che ridefinisce la disciplina dell'apprendistato
come contratto di lavoro a causa mista;
- la Legge n. 30 del 2003, "Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro";
- il DLgs n. 276 del 2003, in attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/03;
- la L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita'
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro";
- la L.R. n. 17 del 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione,
della sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro";
- le Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e
per il lavoro. Biennio 2005-2006 di cui alla delibera del Consiglio
regionale 612/04;
richiamati, della citata L.R. n. 17 del 2005, in particolare:
- l'art. 27 il quale, al comma 2, prevede che "La Giunta regionale,
d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui
all'articolo 51 della L.R. n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto
degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il
sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi
dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per
l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle
modalita' per la verifica dei risultati";
- l'art. 29, laddove al comma 1 prevede che "Relativamente
all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del DLgs n.
276 del 2003, la Giunta regionale".... "definisce gli aspetti
formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente
ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonche', per
quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione,
nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro";
- l'art. 31 laddove al comma 1, prevede che "la Giunta regionale, a
seguito  dei processi di concertazione sociale e di collaborazione
istituzionale. . ., definisce i criteri e le modalita' di sostegno e
contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attivita'
formative dell'apprendistato" e che "tali sostegno e contribuzione
possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso
gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5", e al comma 2
laddove si stabilisce  che "La Regione e le Province collaborano,
anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di
vigilanza sul lavoro ai fini della verifica e del controllo
dell'effettiva erogazione della formazione di cui all'art. 53 del DLgs
276/03";
richiamati inoltre della citata L.R. 12/03 in particolare:
- l'art. 5, comma 1 dove si sancisce che "Ogni persona ha diritto ad
ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle
conseguenze acquisite";
- l'art. 28, comma 1 nel quale si definisce che "La formazione
professionale e' il servizio pubblico che predispone e attua sul
territorio regionale un'offerta diversificata di opportunita'
formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto
al lavoro e lo sviluppo professionale";
viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1256 dell'1/8/2005 "Aspetti formativi dell'apprendistato
professionalizzante di cui alla L.R. n. 17 del 2005. Norme di prima
attuazione";
- n. 936 del 17/5/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 2212 del 10/11/2004 "Approvazione delle qualifiche professionali
in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 30 giugno
2003, n. 12, I provvedimento";
- n. 788 del 23/5/2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e
dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R.
2212/04 e 265/05 - II provvedimento";
- n. 265 del 14/2/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta
formativa a qualifica e revisione di alcune delle tipologie di azione
di cui alla delibera di G.R. 177/03;
- n. 1434 del 12/9/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del Sistema regionale di formalizzazione e Certificazione
delle Competenze";
- n. 1476 del 19/9/2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e
dei relativi standard formativi - III Provvedimento";
ritenuto necessario provvedere alla definizione di orientamenti e
disposizioni relativamente alla formazione per gli apprendisti cosi'
come descritto nell'allegato parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, a prescindere dal differente ambito
legislativo in cui i vari CCNL collocano i rapporti di lavoro, al fine
di delineare un quadro di riferimento certo e con caratteristiche
unitarie di attuazione per giovani e imprese;
ritenuto inoltre necessario che con propri successivi provvedimenti
venga definita la regolamentazione di un regime transitorio nonche'
avviata una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei
soggetti attuatori delle attivita' formative rivolte agli apprendisti
e venga approvato un catalogo relativo all'offerta che costituira' una
opportunita' formativa per gli apprendisti assunti in regime di DLgs
276/03 e proposta formale di iniziativa di formazione per gli
apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge
196/97;
dato atto dell'intesa in ordine a tali temi, intervenuta il 13
dicembre 2005 con le parti sociali rappresentate nella Commissione
regionale tripartita, di cui all'articolo 51 della L.R. 12/03, come
risulta dal relativo processo verbale;
vista la L.R. 43/01, recante "Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e della
propria deliberazione 447/03 di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina
Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1. di approvare per i motivi espressi in premessa e qui integralmente
richiamati il citato documento "Interventi in attuazione delle norme
sull'Apprendistato" di cui all'allegato parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di dare atto che con propri successivi provvedimenti verra'
definita la regolamentazione di un regime transitorio nonche' l'avvio
di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti
attuatori delle attivita' formative rivolte agli apprendisti e
l'approvazione di un catalogo relativo all'offerta che costituira' una
opportunita' formativa per gli apprendisti assunti in regime di DLgs
276/03 e proposta formale di iniziativa di formazione per gli
apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge
196/97;
3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Regione Emilia-Romagna
Interventi in attuazione delle norme sull'apprendistato
INDICE
1. Premessa
2. Principi generali e criteri di attuazione
3. La formazione per gli apprendisti
4. Le Qualifiche del SRQ
5. La formalizzazione e certificazione delle competenze
6. Il finanziamento della formazione
7. Il tutore aziendale
1. Premessa
La Regione Emilia-Romagna promuove la formazione dei giovani assunti
con contratto di apprendistato in coerenza con quanto definito dalla
L.R. 12/03 e dalla L.R. 17/05.
In particolare, la L.R. 12, art. 36, comma 2, sancisce che "La Regione
e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione
nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di
contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle
competenze all'interno delle imprese".
La L.R. 17 prevede che la Regione, in attuazione del D.L. 276/03
"detta  norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei
contratti di apprendistato".
Nell'attuare il suo intervento la Regione si muove nel quadro definito
dalle norme nazionali vigenti, in particolare dalla Legge 196/97 e dal
D.L. 276/03 che configurano diverse condizioni di attuazione del
regime di apprendistato.
La Regione collabora con le altre istituzioni regionali al fine di
pervenire a modalita' condivise di applicazione dell'"Apprendistato
professionalizzante" previsto dal D.L. 276/03.
La Regione partecipa al processo, attivato dal coordinamento delle
Regioni (Tavolo tecnico interregionale), di costruzione di riferimenti
comuni e si impegna ad assumere, contestualizzandolo alla realta'
regionale, quanto li' definito.
I criteri per l'attuazione degli interventi rivolti agli apprendisti
sono definiti di concerto con le Parti sociali, con le modalita'
previste dalle norme regionali vigenti e specificamente dalla L.R.
17/05 (art. 27, comma 2) secondo la quale "La Giunta regionale,
d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui
all'articolo 51 della L.R.12/03, definisce, nel rispetto degli
standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema
regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato,
...".
Gli elementi proposti nel presente documento sono da intendersi
riferiti all'insieme degli apprendisti che hanno gia' assolto "il
diritto-dovere all'istruzione e formazione".
Per gli interventi rivolti invece agli apprendisti che tale
diritto-dovere devono ancora assolvere, l'Emilia-Romagna intende agire
di concerto con le altre Regioni, partecipando al processo di
costruzione di un quadro di riferimenti condivisi a livello nazionale.
A tale processo la Regione partecipa portando il contributo costituito
dal Sistema regionale delle Qualifiche e specificamente delle 25
Qualifiche "di accesso" presenti nel Repertorio. La Regione, in attesa
di nuove regolazioni normative, intende promuovere in questa fase una
formazione esterna definita (per contenuti e durata) sulla base della
Legge 196/97 e delle successive integrazioni.
Le proposizioni riportate in questo documento riguardano pertanto gli
apprendisti che si trovano al di fuori della cosiddetta "fascia
dell'obbligo formativo".
Entro questa categoria, le proposizioni riguardano tutti gli
apprendisti, a prescindere dal differente ambito legislativo in cui i
vari CCNL collocano i rapporti di lavoro.
Nelle varie parti del documento saranno evidenziati gli elementi che
riguardano specificamente gli apprendisti assunti con contratti
definiti a seguito dell'approvazione del D.L. 276/03.
Per dare concretezza alle linee di intervento definite nel presente
documento, la Regione attivera' una procedura ad evidenza pubblica per
la selezione dei soggetti attuatori e delle attivita' formative
rivolte agli apprendisti.
Con deliberazione della Giunta regionale verra' approvato il catalogo
relativo all'offerta precisando altresi' che questa costituisce
proposta formale di iniziativa di formazione anche ai sensi dell'art.
16, comma 2, Legge 196/97.
2. Principi generali e criteri di attuazione
La Regione Emilia-Romagna definisce il proprio intervento in ordine
all'apprendistato in coerenza con quanto definito nella L.R. 12/03 e
specificamente:
- nell'articolo 28, dove si definisce la formazione professionale come
"servizio pubblico che attraverso un'offerta formativa diversificata
rende effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale" e
come "elemento determinante dello sviluppo socio-economico e
dell'innovazione del territorio";
- nell'articolo 36, dove si afferma che la Regione garantisce la
qualita' della formazione per gli apprendisti;
- nell'articolo 5, dove si sancisce che la certificazione delle
competenze acquisite costituisce un diritto delle persone.
La Regione colloca il proprio intervento all'interno del quadro
normativo definito dalle leggi nazionali e specificamente:
- dalla Legge 196/97 (e successivi atti regolativi);
- dal D.L. 276/03 (e successivi atti regolativi).
In un contesto cosi' caratterizzato, la Regione procede alla
definizione di orientamenti e disposizioni relativamente alla
"formazione per gli apprendisti" cosi' da delineare un quadro di
riferimento certo per i giovani e per le imprese.
La Regione regola pertanto:
- l'offerta formativa "esterna", che viene realizzata attraverso
"cataloghi" alla cui attuazione la Regione contribuisce
finanziariamente sulla base di priorita' e risorse disponibili;
- il sistema degli attuatori, rappresentato da soggetti formativi
specificamente accreditati o autorizzati dalla Regione;
- i titoli conseguibili, costituiti dai "Certificati di competenza" e
dalle "Qualifiche".
Modalita' di accesso alla formazione e specifici adempimenti richiesti
alle imprese sono regolati dalle norme sopra citate (Legge 196/97 e
D.L. 276/03) e dai contratti di lavoro e vengono pertanto assunti
nelle caratterizzazioni che norme e contratti presentano.
3. La formazione per gli apprendisti
La Regione Emilia-Romagna considera gli apprendisti assunti nel
territorio regionale come soggetti destinatari di un'offerta formativa
che presenta caratteristiche unitarie di attuazione, a prescindere
dall'ambito legislativo in cui leggi e contratti collettivi collocano
i singoli rapporti di lavoro.
Nei confronti degli apprendisti la Regione intende promuovere
un'offerta formativa connotabile come "esterna".
Con l'espressione "formazione esterna per apprendisti" si intende la
formazione realizzata da soggetti specificamente accreditati o
autorizzati del sistema regionale.
La "formazione esterna per apprendisti" e' co-finanziata dalla Regione
sulla base delle priorita' definite e delle risorse disponibili
secondo le modalita' previste al successivo paragrafo 6.
La "formazione esterna per apprendisti" rivolta all'insieme degli
apprendisti si caratterizza per essere:
- professionalizzante, per le competenze che sviluppa e che fanno
riferimento a qualifiche-figure professionali caratterizzanti il
sistema economico-produttivo emiliano-romagnolo e validate dalle parti
sociali;
- di qualita', in quanto adotta metodologie didattiche che valorizzano
le differenti caratteristiche e condizioni di apprendimento dei
giovani;
- certificabile, secondo un processo trasparente e rigoroso che
assicura ai giovani interessati l'acquisizione di un titolo certo;
- appropriata, rispetto alle esigenze delle imprese che possono
selezionare l'intervento all'interno di un sistema ampio di offerta;
- fruibile con flessibilita', in quanto la formazione si articola in
interventi formativi a cui gli apprendisti accedono a seconda delle
loro caratteristiche e delle esigenze delle imprese.
Le attivita' formative vanno a costituire un sistema di offerta (a
"catalogo") composto di  corsi differenziati e auto-consistenti che
perseguono l'obiettivo della professionalizzazione degli apprendisti.
I corsi possono prevedere lo sviluppo di conoscenze-capacita' di base,
trasversale e tecnico-professionali.
L'offerta formativa deve assicurare che gli apprendisti conseguano
comunque una adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro.
La partecipazione a quei corsi che sono progettati sulla base degli
standard professionali delle Qualifiche puo' portare al conseguimento
di una certificazione delle competenze (per singola unita' di
competenza) e/o di una Qualifica (secondo le modalita' definite dalla
DGR 1434/05).
Sono i soggetti accreditati o autorizzati del sistema le strutture che
realizzano le attivita' formative per apprendisti.
Nel caso in cui i soggetti formativi non dispongano in misura
appropriata di attrezzature e strumenti per la formazione, questi
possono stipulare convenzioni con altre strutture formative o con
imprese che dovranno presentare specifici requisiti.
I soggetti formativi forniscono periodicamente alla Regione
informazioni sulla formazione realizzata per le necessarie azioni di
monitoraggio.
L'accesso alla formazione esterna co-finanziata dalla Regione e
realizzata da soggetti accreditati o autorizzati, e' attuato dalle
imprese secondo le modalita' previste dai differenti regimi
normativi.
L'informazione alle aziende sulle attivita' di formazione viene
trasmessa attraverso una comunicazione di tipo generale. Per la
trasmissione delle comunicazioni la Regione utilizzera'  i sistemi di
comunicazione via via ritenuti piu' appropriati, preferibilmente
attraverso strumenti di informazione ufficiali anche gestiti dal
sistema informativo della Regione (SARE, siti internet, ecc).
L'accesso alla formazione nel caso di contratti di apprendistato che
ricadono nel regime regolato dal D.L. 276/03.
Per quanto riguarda l'applicazione del D.L. 276/03, la Regione (DGR
1256/05) ha gia' definito che:
- le Qualifiche del SRQ costituiscono riferimento per la definizione
dei profili formativi in apprendistato;
- il PFI deve contenere i "dati identificativi" del datore di lavoro,
dell'apprendista, del tutore aziendale e la "qualifica del SRQ"
assunta a riferimento quale esito del percorso formativo.
L'impresa che assume apprendisti stipulando contratti secondo il
regime regolato dal D.L. 276/03 identifica la Qualifica del SRQ che
viene assunta a riferimento quale esito del percorso formativo
dell'apprendista e individua la modalita' attraverso la quale il
percorso formativo si realizzera'.
Nel caso in cui la modalita' individuata consista nella partecipazione
ad attivita' formative presenti nei cataloghi proposti da soggetti
accreditati o autorizzati, l'impresa individuera' all'interno di
questi cataloghi l'attivita' di formazione coerente con la Qualifica
indicata nel PFI.
La Regione si attivera' per facilitare l'individuazione, all'interno
del Repertorio regionale, della Qualifica che puo' costituire esito
del percorso formativo in apprendistato e da indicare nel PFI.
Il PFI viene redatto al momento della stipula del contratto di
assunzione di cui rappresenta parte costitutiva (v. DGR 1256/05).
Eventuali ulteriori elementi da inserire nel PFI cosi' come la
possibilita' di prevedere un successivo Piano di maggior specificita'
verranno definiti sulla base di quanto sara' previsto dall'"Accordo
tra Regioni e Province autonome in tema di apprendistato
professionalizzante".
L'accesso alla formazione nel caso di contratti di apprendistato che
ricadono nel regime regolato dalla Legge 196/97
I Centri per l'impiego, in risposta alle comunicazioni dei datori di
lavoro relative alla stipulazione dei contratti di apprendistato,
realizzati per via telematica, rinviano alla deliberazione regionale
di approvazione del catalogo anche per quanto concerne la proposta
formale di iniziative di formazione. Cio' avviene sempre per via
telematica, con avviso di ricevimento.
L'impresa che assume apprendisti stipulando contratti secondo il
regime regolato dalla Legge 196/97, fa riferimento, per la formazione
degli apprendisti assunti, ai cataloghi proposti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
All'interno di questi cataloghi, l'impresa selezionera', in accordo
con l'apprendista, l'attivita' di formazione di interesse, finalizzata
allo sviluppo di conoscenze-capacita' trasversali e
tecnico-professionali.
4. Le qualifiche del "Sistema regionale delle Qualifiche"
Le Qualifiche considerate per la programmazione dell'offerta formativa
rivolta agli apprendisti fanno parte del "Repertorio" regionale (DGR
936/04 e successive integrazioni).
Il Repertorio delle qualifiche comprende figure professionali
caratterizzanti il sistema economico-produttivo ed e' l'esito di un
processo di verifica, condivisione e validazione con i soggetti
sociali interessati.
I riferimenti alla Qualifica/figura professionale riguardano:
- gli "elementi identificativi": denominazione - descrizione sintetica
- area professionale - profili collegati/collegabili alla figura;
- gli "standard professionali" (minimi-essenziali): unita' di
competenza - capacita' - conoscenze.
Nel Repertorio (DGR 265/05) sono presenti:
- qualifiche a cui puo' corrispondere una formazione "di accesso"
all'area professionale (n. 23);
- qualifiche a cui puo' corrispondere una formazione di
"approfondimento tecnico-specializzazione" rispetto all'area
professionale (n. 77).
In riferimento all'apprendistato, le 23 Qualifiche "di accesso" sono
quelle a cui puo' essere riferita la formazione sia degli apprendisti
che devono assolvere l'obbligo formativo sia degli apprendisti che,
pur avendo assolto l'obbligo formativo, non sono in possesso di alcuna
qualifica.
Complessivamente, tutte le Qualifiche del Repertorio possono essere
assunte a riferimento per coloro che hanno conseguito un
diploma-qualifica in precedenti percorsi di istruzione-formazione.
In caso di mancata corrispondenza si attiva una apposita istruttoria
tecnica e relativa validazione per la regolamentazione-introduzione di
una "nuova qualifica" (la "procedura sorgente").
In fase di prima attuazione e "a stralcio" rispetto alla procedura
sorgente, saranno inserite le qualifiche al momento non comprese nel
Repertorio ma rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Apprendistato
professionalizzante. In questo caso, sara' adottata la modalita' gia
seguita per la costruzione del Repertorio vigente.
5. La formalizzazione e certificazione delle competenze
A tutti gli apprendisti assunti da imprese collocate nel territorio
emiliano-romagnolo e' data l'opportunita' di avere formalizzate e/o
certificate le competenze acquisite.
Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze si
attua secondo le modalita' definite nella delibera DGR 1434/05 e si
caratterizza per essere:
- fondato sugli standard professionali definiti nel SRQ;
- realizzato da soggetti accreditati o autorizzati del sistema;
- relativo a competenze "comunque acquisite";
- partecipato sulla base di una scelta volontaria da parte
dell'apprendista;
- comune, nelle modalita' realizzative, nei soggetti, negli strumenti
e nei risultati, a tutti gli apprendisti che ne fanno richiesta;
- produttivo di esiti registrabili nel Libretto formativo (secondo
quanto sara' definito dalla sperimentazione regionale prevista).
La partecipazione al processo di Formalizzazione e Certificazione
delle competenze, che rimane comunque una scelta volontaria, puo'
consentire all'apprendista l'acquisizione di:
- Certificato di Unita' di competenza o Qualifica, nel caso in cui le
competenze acquisite corrispondano ad una o piu' UC o all'insieme
delle UC che compongono una qualifica;
- Scheda conoscenze e capacita', nel caso in cui le competenze
acquisite corrispondano parzialmente ad una o piu' UC.
Le attivita' formative rivolte agli apprendisti possono prevedere, a
seconda degli obiettivi, dei contenuti e della durata, l'acquisizione
di competenze che, una volta accertate secondo le modalita' definite
dal SRFC, portano al conseguimento di "Scheda conoscenze e capacita'"o
di "Certificato di Unita' di competenza".
Il conseguimento dei Certificati corrispondenti alle diverse Unita' di
competenza di una Qualifica puo' portare all'acquisizione di una
Qualifica del SRQ.
Gli apprendisti che hanno acquisito le loro competenze attraverso
un'attivita' formativa, esterna o interna all'azienda, non riferita
all'offerta formativa proposta dai soggetti formativi accreditati o
autorizzati (secondo quanto previsto dal D.L. 276/03), possono
richiedere di avere formalizzate e/o certificate le competenze.
Le modalita' attraverso le quali si realizzera' il processo di
formalizzazione e certificazione delle competenze sono quelle definite
dalla D.G. 1434/05.
La partecipazione ad attivita' formative non rientranti nell'offerta
realizzata da soggetti accreditati o autorizzati puo' comunque essere
documentata dalle imprese o dalle strutture che hanno erogato
l'intervento formativo attraverso il rilascio di un documento
attestante la frequenza dell'apprendista all'attivita' formativa
svolta.
6. Il finanziamento della formazione
Il contributo regionale alla realizzazione della formazione esterna
per apprendisti si esprime in "voucher".
Il voucher costituisce lo strumento attraverso cui la Regione
partecipa al finanziamento della formazione esterna rivolta agli
apprendisti.
Il contributo espresso attraverso voucher verra' quantificato sulla
base delle ore di formazione esterna previste per l'apprendista.
Il valore del voucher e' "equivalente", sara' cioe' determinato
indipendentemente dalla modalita' in cui verra' erogato e dal
riferimento del contratto dell'apprendista all'uno o all'altro regime
normativo.
Il voucher viene riconosciuto sempre all'apprendista.
Il valore economico del voucher puo' essere corrisposto ai soggetti
formativi accreditati o autorizzati che realizzano gli interventi
formativi previsti nei cataloghi della formazione per apprendisti, ai
soggetti formativi accreditati o autorizzati che realizzano interventi
formativi approvati nei piani provinciali, ai soggetti titolari di
appositi fondi, nonche' all'apprendista stesso.
La Regione definira' modalita' attuative semplici per la
corresponsione dei voucher.
Il sostegno finanziario della Regione alla realizzazione della
formazione esterna sara' definito sulla base delle risorse disponibili
e delle priorita' identificate.
7. Il tutore aziendale
Il tutor formativo individuale e' il soggetto che supporta
l'apprendista nell'intero percorso di formazione identificato nel
Piano formativo individuale.
Le funzioni da svolgere ed i requisiti minimi posseduti dal tutor
aziendale sono quelli definiti dal DM 22/00.
La formazione al ruolo ha durata minima di 8 ore, come previsto dalla
bozza di "Accordo tra Regioni e Province autonome in tema di
apprendistato professionalizzante".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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