REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2105

L.R. 44/95. Affidamento all'ARPA delle attivita' relative alla valutazione dell'impatto derivante dall'impiego di fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs
18 maggio 2000, n. 258;
- il DLgs n. 99 del 27 gennaio 1992 "Attuazione della Direttiva
86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del
suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il decreto 6 novembre 2003, n. 367 "Regolamento concernente la
fissazione di standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le
sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DLgs 11 maggio
1999, n. 152";
considerato:
- che i prodotti fitosanitari ed i fertilizzanti sono tra i principali
input produttivi utilizzati in agricoltura e sono considerati i
principali responsabili dell'impatto ambientale dell'agricoltura
sull'ambiente;
- l'interesse sui prodotti fitosanitari ha indotto la Commissione
Europea ad avviare un processo di consultazione con gli Stati membri
al fine di giungere ad una strategia comune per la loro gestione;
rilevato che a partire da gennaio 2005 gli imprenditori agricoli
devono rispettare la Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione
delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose tra cui i prodotti fitosanitari, la Direttiva 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la
Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole;
rilevato altresi' che fra i principali obiettivi della politica
comunitaria e' indicato espressamente che la difesa fitosanitaria deve
essere attuata impiegando i prodotti a minor impatto verso l'uomo e
l'ambiente;
dato atto che per poter fornire un supporto alle conduzioni aziendali
corrette occorre sviluppare una maggiore conoscenza dei diversi
aspetti, a partire dalla quantita' di prodotti fitosanitari e fanghi
di depurazione, utilizzati come fertilizzanti, immessi nell'ambiente,
dalle loro modalita' di diffusione agli effetti diretti ed indiretti
sugli ecosistemi;
rilevata pertanto la necessita' di individuare una metodologia
operativa in grado di standardizzare le procedure operative di
reperimento, archiviazione ed elaborazione dei dati, e rendere
comparabili i risultati ottenuti anche in maniera e in tempi diversi;
acquisito agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua la
proposta del Progetto "Valutazione dell'impatto derivante dall'impiego
di fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari" presentato da ARPA
Sezione provinciale di Forli'-Cesena in data 22/11/2005 prot. reg.le
99363, il quale prevede un costo complessivo di Euro 40.000,00 IVA
inclusa;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti
dell'ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini della
elaborazione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua,
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto
il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA Sezione
provinciale di Forli'-Cesena, in quanto eccellenza agro eco-sistemi,
per la realizzazione del progetto relativo alla valutazione
dell'impatto derivante dall'impiego di fanghi di depurazione e
prodotti fitosanitari, secondo le modalita' previste dallo schema di
convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 40.000,00 IVA inclusa si
fara' fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del bilancio
37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in materia di tutela delle
acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni)" Mezzi statali di cui all'UPB 1.4.2.2.
13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005, che e' dotato
della necessaria disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere
assunto con il presente atto
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - servizi
professional";
- n. 642 del 5 aprile 2004 concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale" (decorrenza
1/4/2004);
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa dott.ssa Leopolda
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal responsabile del
servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
Su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente -
ARPA - Sezione provinciale di Forli'-Cesena con sede in Viale
Salinatore n. 20 - Forli', secondo le motivazioni espresse in premessa
e sulla base della proposta tecnico-economica depositata presso il
Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, la realizzazione delle
attivita' di valutazione dell'impatto derivante dall'impiego di fanghi
di depurazione e prodotti fitosanitari per un importo di Euro
40.000,00 IVA inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato schema
di convenzione;
b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
c) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' del
presente atto per la durata di 12 mesi, sulla base delle attivita' di
cui alla proposta tecnico-economica, provvedera' il Dirigente
regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai
sensi della normativa vigente;
d) di impegnare la spesa di Euro 40.000,00 IVA inclusa, al n. 5386 di
impegno sul Capitolo 37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in
materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni)" Mezzi statali di cui
all'UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005,
che e' dotato della necessaria disponibilita';
e) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla  emissione
della richiesta dei titoli di pagamento di cui alla lettera a)
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti formali,
ai sensi della normativa vigente, secondo la modalita' di cui all'art.
4 dello schema di convenzione allegato al presente atto;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA Sezione
provinciale di Forli'-Cesena per la valutazione dell'impatto derivante
dall'impiego di fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari.
L'anno. . . . . , il giorno . . .del mese . . . . .
Tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per
materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .
. . . del . . . . . . .,
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Forli'-Cesena di seguito
denominata ARPA, P. IVA e C.F. 04290860370 con sede in Viale
Salinatore n. 20 Forli', rappresentata dal Direttore. . . . . . . . .
. . . . . ,
visto:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs
18 maggio 2000, n. 258;
- il DLgs n. 99 del 27 gennaio 1992 "Attuazione della Direttiva
86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del
suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il decreto 6 novembre 2003, n. 367 "Regolamento concernente la
fissazione di standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le
sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DLgs 11 maggio
1999, n. 152";
considerato:
- che i prodotti fitosanitari ed i fertilizzanti sono tra i principali
input produttivi utilizzati in agricoltura e sono considerati i
principali responsabili dell'impatto ambientale dell'agricoltura
sull'ambiente;
- l'interesse sui prodotti fitosanitari ha indotto la Commissione
Europea ad avviare un processo di consultazione con gli Stati membri
al fine di giungere ad una strategia comune per la loro gestione;
rilevato che a partire da gennaio 2005 gli imprenditori agricoli
devono rispettare la Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione
delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose tra cui i prodotti fitosanitari, la Direttiva 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la
Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole;
rilevato altresi' che fra i principali obiettivi della politica
comunitaria e' indicato espressamente che la difesa fitosanitaria deve
essere attuata impiegando i prodotti a minor impatto verso l'uomo e
l'ambiente;
dato atto che per poter fornire un supporto alle conduzioni aziendali
corrette occorre sviluppare una maggiore conoscenza dei diversi
aspetti, a partire dalla quantita' di prodotti fitosanitari e fanghi
di depurazione, utilizzati come fertilizzanti, immessi nell'ambiente,
dalle loro modalita' di diffusione agli effetti diretti ed indiretti
sugli ecosistemi;
rilevata pertanto la necessita' di individuare una metodologia
operativa in grado di standardizzare le procedure operative di
reperimento, archiviazione ed elaborazione dei dati, e rendere
comparabili i risultati ottenuti anche in maniera e in tempi diversi;
acquisito agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua la
proposta del Progetto "Valutazione dell'impatto derivante dall'impiego
di fanghi di depurazione e prodotti fitosanitari" presentato da ARPA
Sezione provinciale di Forli'-Cesena in data 22/11/2005 prot. reg.le
99363, il quale prevede un costo complessivo di Euro 40.000,00 IVA
inclusa;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti
dell'ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini della
elaborazione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua,
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto
il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA Sezione
provinciale di Forli'-Cesena, in quanto eccellenza agro eco-sistemi,
per la realizzazione del progetto relativo alla valutazione
dell'impatto derivante dall'impiego di fanghi di depurazione e
prodotti fitosanitari, secondo le modalita' previste dallo schema di
convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
tutto cio' premesso si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA Sezione provinciale di
Forli'-Cesena, che accetta la realizzazione delle attivita' di
valutazione dell'impatto derivante dall'impiego di fanghi di
depurazione e prodotti fitosanitari analiticamente descritte nella
proposta tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa Acqua.
Art. 2 - Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutivita' della deliberazione
Giunta regionale n. . . . . . . del . . . . . . e dovranno terminare
entro 12 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa Acqua.
Art. 3 - Controllo sull'esecuzione dell'attivita'
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa Acqua che avvalendosi del personale del servizio,
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed ARPA.
Art. 4 - Corrispettivo delle prestazioni e
modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA Sezione provinciale di Forli'-Cesena
quale compenso per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1
l'importo di Euro 40.000,00 IVA inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione previa sottoscrizione
della convenzione, dietro presentazione di regolari fatture, secondo
le seguenti modalita':
- il 25% dell'importo complessivo pari ad Euro 10.000,00 IVA inclusa a
seguito della presentazione del piano dettagliato delle attivita'
(PDA);
- il 75% dell'importo complessivo pari ad Euro 30.000,00 IVA inclusa a
seguito della presentazione di una relazione finale riportante la
metodologia per stimare i rischi di contaminazione delle acque
superficiali da molecole di principi attivi di prodotti fitosanitari o
di loro metaboliti a seguito di fenomeni di ruscellamento sul suolo;
in particolare il rapporto finale dovra' contenere una metodologia
applicabile al monitoraggio di inquinanti presenti in terreni oggetto
di spandimento di fanghi di depurazione.
Art. 5 - Obblighi dell'ARPA
L'ARPA Sezione provinciale di Forli'-Cesena s'impegna, altresi', in
adempimento della presente convenzione a:
- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo
libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'
stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6 - Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi,
previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d.
"Antimafia", dell'opera di altri organismi specializzati, societa',
gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 7 - Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto
della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarita' a
titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta
della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti
e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che
si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti
pubblici.
Art. 8 - Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione
della presente convenzione.
Art. 9 - Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE	per ARPA -
EMILIA-ROMAGNA	SEZ.NE PRO.LE
IL DIRIGENTE REGIONALE	DI FORLI'-CESENA

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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