DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2103
L.R. 44/95. Affidamento all'ARPA Ingegneria ambientale delle attivita' di supporto tecnico alla Regione per redazione linee guida approvazione progetti impianti trattamento acque reflue urbane
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs
18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44 comma 5, che entro il
31/12/2004 le Regioni, debbano approvare il Piano di tutela delle
acque;
- con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si e' affidato
all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPA - la
realizzazione delle attivita' per il supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorita' di Bacino per la
elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano
territoriale di coordinamento provinciale;
considerato che con deliberazione G.R. 2408/04 del 29/11/2004 la
Giunta ha proposto al Consiglio regionale l'adozione del Piano
regionale di tutela delle acque;
vista la deliberazione n. 633 del 22/12/2004 con la quale il Consiglio
regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamato l'art. 47 del DLgs 152/99 il quale prevede che le Regioni
disciplinino le modalita' di approvazione dei progetti degli impianti
di depurazione di acque reflue urbane in modo da tenere conto dei
criteri di cui all'Allegato 5 e della corrispondenza tra la capacita'
dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonche' delle
modalita' delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori
limite degli scarichi, e definiscano le relative fasi di
autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto ovvero
in caso di realizzazione per lotto funzionali;
considerato che la Regione Emilia-Romagna per ottemperare all'art. 47
intende redigere le linee guida in cui siano riportate le modalita' di
approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e
definire una metodologia per la redazione dei progetti preliminari
riguardanti le opere igienico-sanitarie (collettori fognari,
infrastrutture depurative);
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti
dell'ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini della
elaborazione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua la
proposta tecnico-economica presentata da ARPA - Sezione di Ingegneria
ambientale relativa all'attivita' di supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida inerenti
l'approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
(art. 47 DLgs 152/99), che prevede un costo complessivo a favore di
ARPA pari ad Euro 18.000,00 IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto
il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA - Sezione di
Ingegneria ambientale per l'attivita' di supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida inerenti
l'approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
(art. 47 DLgs 152/99), secondo le modalita' previste dallo schema di
convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 18.000,00 IVA inclusa si
fara' fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del bilancio
37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in materia di tutela delle
acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni)" Mezzi statali di cui all'UPB 1.4.2.2.
13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005, che e' dotato
della necessaria disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere
assunto con il presente atto;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi
professional";
- n. 642 del 5 aprile 2004 concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale" (decorrenza
1/4/2004);
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/2003 e successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente -
ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale con sede in Vicolo Carega n. 3
- Bologna, secondo le motivazioni espresse in premessa e sulla base
della proposta tecnico-economica depositata presso il Servizio Tutela
e Risanamento risorsa acqua, la realizzazione delle attivita' di
supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna per la redazione delle
linee guida inerenti l'approvazione degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane (art. 47 DLgs 152/99) per un importo di Euro
18.000,00 IVA inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato schema
di convenzione;
b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
c) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' del
presente atto per la durata di 6 mesi, sulla base delle attivita' di
cui alla proposta tecnico-economica, provvedera' il Dirigente
regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai
sensi della normativa vigente;
d) di impegnare la spesa di Euro 18.000,00 IVA inclusa, al n. 5382 di
impegno sul Capitolo 37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in
materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni)" Mezzi statali di cui
all'UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005,
che e' dotato della necessaria disponibilita';
e) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione
della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a)
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti formali,
ai sensi della normativa vigente, secondo la modalita' di cui all'art.
4 dello schema di convenzione allegato al presente atto;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA - Sezione
di Ingegneria ambientale per la realizzazione delle attivita di
supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna per la redazione delle
linee guida inerenti l'approvazione degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane (art. 47 DLgs 152/99).
L'anno. . . . . , il giorno . . .del mese . . . . . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n.
21(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per
materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .
. . . . . .del. . . . . . .. . . . ,
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA - Sezione di
Ingegneria ambientale P. IVA e codice fiscale 04290860370 con sede in
Vicolo Carega n. 3 - Bologna, rappresentata dal Direttore . . . . . .
. . . . . . . . . . ,
premesso che:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs
18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44 comma 5, che entro il
31/12/2004 le Regioni, debbano approvare il piano di tutela delle
acque;
- con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si e' affidato
all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPA - la
realizzazione delle attivita' per il supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorita' di Bacino per la
elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano
territoriale di coordinamento provinciale;
considerato che con deliberazione G.R. 2408/04 del 29/11/2004 la
Giunta ha proposto al Consiglio regionale l'adozione del Piano
regionale di tutela delle acque;
vista la deliberazione n. 633 del 22/12/2004 con la quale il Consiglio
regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamato l'art. 47 del DLgs 152/99 il quale prevede che le Regioni
disciplinino le modalita' di approvazione dei progetti degli impianti
di depurazione di acque reflue urbane in modo da tenere conto dei
criteri di cui all'Allegato 5 e della corrispondenza tra la capacita'
dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonche' delle
modalita' delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori
limite degli scarichi, e definiscano le relative fasi di
autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto ovvero
in caso di realizzazione per lotto funzionali;
considerato che la Regione Emilia-Romagna per ottemperare all'art. 47
intende redigere le linee guida in cui siano riportate le modalita' di
approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e
definire una metodologia per la redazione dei progetti preliminari
riguardanti le opere igienico - sanitarie (collettori fognari,
infrastrutture depurative);
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti
dell'ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini della
elaborazione di piani e progetti ambientali;
- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o
convenzioni con aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'ARPA
finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua la
proposta tecnico-economica presentata da ARPA - Sezione di Ingegneria
ambientale relativa all'attivita' di supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida inerenti
l'approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
(art. 47 DLgs 152/99) che prevede un costo complessivo a favore di
ARPA pari ad Euro 18.000,00 IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea sotto
il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
tutto cio' premesso si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA - Sezione di Ingegneria
ambientale, che accetta la realizzazione delle attivita' di supporto
tecnico alla Regione Emilia-Romagna per la redazione delle linee guida
inerenti l'approvazione degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane (art. 47 DLgs. 152/99) analiticamente descritte nella
proposta tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua.
Art. 2 - Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutivita' della deliberazione
della Giunta regionale n. . . . . . . . .del . . . . . . . . . . e
dovranno terminare entro 6 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua.
Art 3 - Controllo sull'esecuzione dell'attivita'
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua che avvalendosi del personale del Servizio,
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed ARPA.
Art. 4 - Corrispettivo delle prestazioni
e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale
quale compenso per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1
l'importo di Euro 18.000,00 IVA inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione in una unica
soluzione previa sottoscrizione della convenzione, dietro
presentazione di regolare fattura, a seguito della presentazione di
una relazione finale contenente la predisposizione di linee guida per
l'approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
ai sensi dell'art. 47 DLgs 152/99 e una metodologia per la redazione
dei progetti preliminari di opere igienico-sanitarie.
Art. 5 - Obblighi dell'ARPA
L'ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale s'impegna, altresi', in
adempimento della presente convenzione a:
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo
libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'
stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6 - Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi,
previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d.
"Antimafia", dell'opera di altri organismi specializzati, societa',
gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 7 - Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto
della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarita' a
titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta
della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti
e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che
si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di Enti
pubblici.
Art. 8 - Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione
della presente convenzione.
Art. 9 - Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per ARPA
IL DIRIGENTE REGIONALE AMBIENTALE SEZIONE DI ING.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .