DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2009
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ISEA per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R. 3/7/1998, n. 20 - Anno 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
Centro-Settentrionale - ISEA" ed in particolare:
- il comma 1 dell'art. 2, che autorizza la Regione a sostenere
l'attivita' dell'Istituto attraverso la concessione di finanziamenti
per il raggiungimento delle finalita' statutarie da disporsi sulla
base di specifica convenzione;
- il comma 3 del medesimo art. 2, che definisce i contenuti della
predetta convenzione;
richiamate le seguenti deliberazioni, con le quali si e' provveduto
alla concessione dei finanziamenti annualmente stanziati nei bilanci
regionali per le finalita' di cui alla predetta legge:
- n. 2105 del 28/11/2000 riferita all'esercizio 2000 (Euro
51.645,69);
- n. 2457 del 19/11/2001 riferita all'esercizio 2001 (Euro
51.645,69);
- n. 1965 del 28/10/2002 riferito all'esercizio 2002 (Euro
52.000,00);
- n. 2158 del 03/11/2003 riferito all'esercizio 2003 (Euro
52.000,00);
- n. 2045 del 18/10/2004 riferita all'esercizio 2004 (Euro
52.000,00);
dato atto che i finanziamenti concessi con le citate deliberazioni
sono stati finalizzati - come risulta dalla singole convenzioni -
all'attuazione da parte di ISEA di interventi contributivi in conto
interessi, corrisposti in forma attualizzata, su prestiti richiesti
dalle aziende agricole;
viste:
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 di approvazione del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007;
- la L.R. n. 15 del 27 luglio 2005 concernente l'assestamento del
Bilancio di previsione e pluriennale di cui alla sopra citata L.R.
28/04;
preso atto che le leggi predette quantificano in Euro 52.000,00
l'entita' del finanziamento concedibile ad ISEA per l'esercizio 2005 a
valere sul pertinente Capitolo 18063 "Contributi per il finanziamento
dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
Centro-Settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)", compreso nell'UPB
1.3.1.2.5530 "Contributi all'Istituto per lo Sviluppo economico
dell'Appennino Centro Settentrionale" del Bilancio per l'esercizio
2005;
rilevato che le rendicontazioni trasmesse dall'Istituto circa
l'utilizzazione dei finanziamenti 2000 e 2001 (quest'ultima oggetto di
presa d'atto della Regione effettuata con determinazione dirigenziale
n. 3133 del 14/3/2005) evidenziano che il fabbisogno espresso dalle
aziende agricole per l'attuazione di interventi finanziabili da ISEA
e' risultato inferiore ai finanziamenti predetti;
considerato, pertanto, opportuno - relativamente al finanziamento per
l'anno in corso - effettuare nuove valutazioni in ordine alla sua
finalizzazione;
richiamata la lettera c) del citato comma 3 dell'art. 2 della L.R.
20/98, a norma della quale una quota del finanziamento annuale
concesso puo' essere finalizzata allo svolgimento di attivita' dirette
da parte di ISEA;
dato atto che ISEA dovra' comunque utilizzare anche tale quota per
attivita' volte allo sviluppo del settore agricolo nelle zone
appenniniche della regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento
all'agriturismo;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia" ed in particolare l'art.
1 - comma 2 - lett. e);
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:
- a concedere ad ISEA un finanziamento pari ad Euro 52.000,00 per il
raggiungimento delle finalita' statutarie, nonche' ad assumere -
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 47, comma 2, della L.R.
40/01, il conseguente impegno di spesa;
- ad approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con ISEA ai
fini della utilizzazione del predetto finanziamento, nel quale e'
individuata la quota del finanziamento destinata ad attivita' dirette
e la quota destinata ad interventi in favore delle aziende agricole
richiedenti;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", e
successive modifiche;
dato atto, del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura dr. Dario Manghi in merito alla
presente deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della
L.R. 43/01 e della citata deliberazione 447/03;
dato atto, altresi', del parere di regolarita' contabile espresso
dalla Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, d.ssa
Amina Curti, ai sensi del predetto articolo di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere, in riferimento all'esercizio finanziario 2005 ed in
attuazione l'art. 2 della L.R. 3 luglio 1998, n. 20, all'Istituto per
lo Sviluppo economico dell'Appennino Centro-Settentrionale - ISEA, con
sede in Bologna, un finanziamento di Euro 52.000,00 da utilizzare per
le iniziative e con le modalita' previste nella convenzione di cui al
successivo punto 2);
2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione che
disciplina l'utilizzo da parte dell'ISEA del finanziamento concesso,
dando atto che alla sua sottoscrizione provvedera', per la Regione, la
Responsabile del Servizio Territorio rurale;
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma
3, lett. c) della citata L.R. 20/98, che il finanziamento di cui al
presente atto sia per Euro 30.000,00 destinato allo svolgimento da
parte di ISEA di interventi creditizi in favore delle aziende agricole
e per Euro 22.000,00 destinato ad attivita' dirette dell'Istituto
consistenti in interventi specifici per lo sviluppo del settore
agricolo delle zone appenniniche regionali con particolare riferimento
all'agriturismo;
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 52.000,00 registrata al
n. 5188 di impegno sul Capitolo 18063 "Contributi per il finanziamento
dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
Centro-Settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)", compreso nell'UPB
1.3.1.2.5530 "Contributi all'Istituto per lo Sviluppo economico
dell'Appennino Centro Settentrionale", del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilita';
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e alla
richiesta di emissione del titolo di pagamento relativo al
finanziamento di cui al precedente punto 1), provvedera' con atto
formale il Responsabile del Servizio Territorio rurale ad avvenuta
sottoscrizione della convenzione al fine di consentire all'ISEA di
porre in essere le procedure per i finanziamenti degli interventi nel
settore creditizio e realizzare le attivita' dirette dell'Istituto;
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma quarto
dell'art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Istituto per lo
Sviluppo economico dell'Appennino Centro-Settentrionale - ISEA
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
Centro-Settentrionale - ISEA" ed in particolare l'art. 2;
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, (cap 40127) Viale Aldo
Moro n. 52 - codice fiscale 80062590379 - rappresentata dal . . . . .
. . . . . ., domiciliato per le sue funzioni presso la Regione che
interviene nel presente atto per dare attuazione alla deliberazione di
Giunta n. . . . .. . del . . . . . . . . . . . . .
l'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
Centro-Settentrionale - ISEA con sede in Bologna (cap 40126), Via
Altabella n. 19 - codice fiscale 80014150371, partita IVA 03369800374
- rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che
interviene nel presente atto nella sua qualita' di Presidente (come
dai poteri previsti all'art. 9 dello Statuto)
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all'esercizio finanziario
2005, eroghera' all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
Centro-Settentrionale - ISEA (di seguito denominato ISEA), ad avvenuta
sottoscrizione della presente convenzione, un finanziamento di Euro
52.000,00 finalizzato all'attuazione di interventi per lo sviluppo del
settore agricolo nelle aree appenniniche poste in Comunita' Montane
della regione, con particolare riferimento al settore agrituristico.
L'ISEA dovra' destinare Euro 30.000,00 al finanziamento di interventi
creditizi a favore di aziende agricole ed Euro 22.000,00 per attivita'
dirette che devono prevedere interventi specifici per lo sviluppo del
settore agricolo nelle zone appenniniche della regione Emilia-Romagna,
con particolare riferimento all'agriturismo nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 2
La somma di Euro 30.000,00 da destinare al finanziamento di interventi
creditizi, verra' utilizzata dall'ISEA per la concessione di
contributi in conto interessi, da corrispondersi in forma
attualizzata, su prestiti richiesti da aziende agricole per la
realizzazione degli interventi di seguito descritti, compatibili con
il mercato comune europeo ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, e
nel rispetto delle normative regionali, statali e comunitarie:
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario di
fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi non destinati ad
attivita' economiche;
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione,
miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative
pertinenze obsolete, al fine della conservazione;
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio agricolo
(fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza storica,
culturale, architettonica, paesaggistica e ambientale o comunque
tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l'acquisizione di
scorte vive o morte.
Art. 3
L'ISEA potra' concedere i contributi di cui al precedente art. 2 a
beneficiari finali che siano persone fisiche o giuridiche che abbiano
la specifica qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135
del codice civile, cosi' come modificato dal DLgs 228/01.
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella "PMI" (piccola
e media impresa) cosi' come definita dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
I beneficiari finali non dovranno aver ricevuto nell'ultimo triennio e
si dovranno impegnare a non richiedere - per i tre anni successivi
alla data di concessione del prestito - premi, contributi o
finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione
o di altri Enti pubblici che sommati a quelli ricevuti superino i
100.000,00 Euro (Reg. CE n. 69/2001).
L'ISEA dovra' dare priorita' nell'assegnazione dei contributi ai
richiedenti iscritti nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici di cui all'art. 12 della L.R. 26/94.
Art. 4
Le domande degli interessati dovranno pervenire all'ISEA tramite gli
sportelli bancari delle Aziende di credito associate all'ISEA e
saranno vagliate dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso che
adottera' le deliberazioni conseguenti.
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a cinque
anni, saranno concessi dalle predette Aziende di credito e dovranno
rispettare i seguenti limiti:
a) per gli interventi di cui all'art. 2 - lett. a) - fino ad un
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite
massimo di prestito concedibile di Euro 25.822,84;
b) per gli interventi di cui all'art. 2 - lett. b) e c) - fino ad un
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite
massimo di prestito concedibile di Euro 51.645,69.
Per l'istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per quanto
non contemplato dalla presente convenzione, al Regolamento dell'ISEA
per l'applicazione della Legge 8/8/1985, n. 417.
Art. 5
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario
finale non puo' superare il tasso minimo sul rifinanziamento
principale determinato dalla Banca Centrale Europea, in vigore al
momento dell'incasso.
Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma
attualizzata, sara' stabilito con decisione del Consiglio di
amministrazione dell'ISEA e dovra' essere contenuto nel limite massimo
di ulteriori 2 punti percentuali.
L'ISEA non potra' richiedere al beneficiario il rimborso dei costi per
l'istruttoria della pratica.
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, l'ISEA
provvedera' ad erogare i fondi disponibili con le modalita' previste
per il Fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.
Art. 6
Il finanziamento concesso per interventi creditizi dovra' essere
impegnato dall'ISEA entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione.
L'ISEA dovra' trasmettere entro i successivi 3 mesi prospetti
riepilogativi relativi all'utilizzo del finanziamento, corredati da
copia delle deliberazioni di impegno assunte dal Comitato esecutivo.
Analogamente, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al
precedente comma, dovra' essere rendicontata la situazione contabile
delle somme effettivamente erogate.
Eventuali fondi non erogati entro il predetto termine dovranno essere
restituiti alla Regione Emilia-Romagna entro il mese successivo.
Il finanziamento concesso per interventi diretti dovra' essere
utilizzato dall'ISEA entro il 31/12/2006.
Art. 7
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile
e penale per qualsiasi evento dannoso derivante dall'utilizzo del
finanziamento di cui alla presente convenzione.
Art. 8
L'ISEA realizzera' un monitoraggio dei risultati ottenuti con il
finanziamento concesso. La relazione conclusiva sara' allegata alla
rendicontazione contabile finale di cui all'art. 6 della presente
convenzione.
L'ISEA dovra' inoltre fornire alla Regione copia del materiale
eventualmente realizzato e concederne senza onere alcuno l'uso e la
duplicazione.
Art. 9
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione della
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai
sensi degli artt. 806 e seguenti del codice procedura civile ad opera
di un Collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle
parti e il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio arbitrale,
nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due contraenti,
dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.
Art. 10
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico
dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
Centro-Settentrionale - ISEA.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per L'ISTITUTO PER LO
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
TERRITORIO RURALE DELL'APPENNINO
CENTRO-SETTENTRIONALE
IL PRESIDENTE