DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 14 giugno 2005, n. 8315
Definizione ai sensi della DGR 292/05, del procedimento per l'accreditamento istituzionale degli ambulatori pubblici e privati e degli studi professionali autorizzati all'esercizio dell'attivita' odontoiatrica
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la L.R. n. 34 del 12 ottobre 1998, recante "Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e
successive modificazioni, e richiamati in particolare:
- l'art. 2, che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e
private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare
prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale
debbono ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le
modalita' stabilite dalla medesima legge e che l'accreditamento
costituisce titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui
all'art. 8 quinquies del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- l'art. 8, che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, il compito di determinare i requisiti
ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR
14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con
riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione
regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti
dal Piano sanitario nazionale;
- l'art. 9, che stabilisce, in linea generale, le procedure per
l'accreditamento, e precisamente:
- pone in capo all'Assessore regionale alla Sanita' la competenza di
procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con
proprio decreto, sulla base della proposta del Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali, specificando che l'accreditamento puo'
essere concesso anche con prescrizioni, ed in questo caso il
provvedimento deve stabilire altresi' il termine massimo per
l'adeguamento;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria regionale il compito di fungere
da struttura di supporto della Regione nella verifica dei requisiti
posseduti dalle strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento;
l'Agenzia provvede all'esame della documentazione e compie le visite
di verifica redigendo, al termine della fase procedurale di propria
competenza, una relazione motivata in ordine alla accreditabilita' o
meno della struttura, da trasmettere a questa Direzione generale;
- stabilisce il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda di accreditamento per l'adozione del provvedimento di
concessione o diniego dell'accreditamento stesso;
dato atto che la Giunta regionale:
- con deliberazione n. 2678 del 20 dicembre 2004, ha proceduto
all'approvazione del programma "Assistenza odontoiatrica nella
regione Emilia-Romagna: programma regionale per l'attuazione dei LEA
e la definizione di livelli aggiuntivi", individuando le fasce di
popolazione destinatarie dell'assistenza odontoiatrica e le modalita'
di erogazione delle relative prestazioni;
- con successivo provvedimento n. 292 del 14 febbraio 2005 ha
deciso:
1. di affidare alle Aziende USL della regione la ricognizione del
fabbisogno del livello di assistenza relativo alle prestazioni di
natura odontoiatrica, stabilendo che le stesse procedano
all'elaborazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento stesso e in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera,
ove esistente, di un programma aziendale della assistenza
odontoiatrica, sottoposto al parere dei rispettivi Comitati di
Distretto e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, nel
quale sia specificato:
- il bisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali di natura
odontoiatrica;
- le azioni ritenute necessarie per soddisfare il fabbisogno;
- l'individuazione del livello territoriale di erogazione delle
prestazioni;
2. di avviare il processo di accreditamento istituzionale delle
strutture pubbliche o private e dei professionisti autorizzati ad
erogare prestazioni di natura odontoiatrica partendo dalle strutture
pubbliche e da quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi
della Legge 724/94 e ai sensi dell'art. 8 quater, comma 6, del DLgs
502/92 e successive modificazioni, o, comunque, titolari di contratti
di fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche con le
Aziende USL della regione;
3. che i titolari degli ambulatori pubblici o privati ed i
professionisti titolari di studio odontoiatrico in possesso di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' possono avanzare, per il
tramite dell'Azienda USL competente per territorio, domanda di
accreditamento decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della
citata deliberazione 292/05 o, qualora non siano ancora in possesso
di autorizzazione all'esercizio, dalla data in cui il Comune abbia
provveduto al rilascio della necessaria autorizzazione, fatto salvo
che si tratti di studi professionali gia' esistenti alla data del 22
febbraio 2005 che, avendo entro tale data presentato domanda di
autorizzazione all'esercizio sono da considerare, ai sensi
dell'Allegato n. 2 alla deliberazione 2520/04, abilitati a protrarre
la propria attivita' fino al rilascio del provvedimento di
autorizzazione richiesto o al suo eventuale diniego;
dato atto che il medesimo provvedimento demanda ad una determinazione
di questa Direzione generale Sanita' e Politiche sociali la
definizione del procedimento di verifica dei requisiti, stabilendo,
in tale contesto, le attribuzioni e le modalita' organizzative e
procedurali per l'espletamento delle relative attivita' istruttorie;
ritenuto di provvedere in merito, stabilendo quanto di seguito
riportato:
a) per quel che riguarda le modalita' e i tempi di esercizio della
competenza attribuita con la citata deliberazione 292/05 alle Aziende
USL di ricevere le domande di accreditamento istituzionale, avanzate
da parte degli ambulatori privati e dei professionisti titolari di
studio odontoiatrico operanti sul territorio aziendale, le Aziende
sanitarie stesse, previa individuazione di un proprio collaboratore
quale responsabile del procedimento dovranno: a.1) accertare che alla
domanda di accreditamento sia unita una dichiarazione attestante che
la struttura stessa, anche relativamente a funzioni ed attivita'
diverse da quelle oggetto di accreditamento, non impieghi personale
incompatibile e che, comunque, in ipotesi diversa, contenga l'impegno
del titolare a sciogliere tale situazione entro 30 giorni dalla data
di emanazione dell'eventuale decreto regionale di accreditamento,
dandone comunicazione a questa Direzione generale; a.2) procedere, ai
fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 9, quinto comma
della L.R. 34/98, all'annotazione in un apposito registro della data
di ricevimento dell'istanza medesima da parte del soggetto
interessato; a.3) acquisire, da parte del Responsabile del
Dipartimento di Sanita' pubblica, una dichiarazione attestante che la
struttura o lo studio professionale singolo o associato sono
regolarmente autorizzati, ai sensi, rispettivamente, delle delibere
di Giunta regionale 125/99 e/o 327/04 e della delibera di Giunta
regionale 2520/04, all'esercizio dell'attivita' odontoiatrica (ivi
compresi gli studi gia' esistenti abilitati alla protrazione
dell'attivita' in atto ai sensi dell'Allegato n. 2 alla richiamata
deliberazione 2520/04) e che la relativa documentazione e' depositata
agli atti del Dipartimento stesso; a.4) inoltrare, entro 20 giorni
dalla data di ricevimento della domanda di accreditamento
istituzionale, la domanda stessa a questa Direzione generale Sanita'
e Politiche sociali - Servizio Assistenza distrettuale,
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari, corredandola delle
dichiarazioni e attestazioni di cui sopra ed evidenziando che, in
sede di formulazione del Programma aziendale dell'assistenza
odontoiatrica, redatto in conformita' a quanto stabilito dalla
richiamata delibera 292/05, tra le azioni ritenute necessarie per
soddisfare il fabbisogno di assistenza odontoiatrica del territorio
aziendale, e' stato previsto l'accreditamento istituzionale di
ambulatori e di studi odontoiatrici privati, con l'eventuale
specificazione degli ambiti territoriali per i quali e' stato
evidenziato il fabbisogno; a.5) trasmettere, entro il termine di cui
al punto precedente, la domanda a questa Direzione generale, anche
nell'ipotesi in cui: - la struttura (ambulatorio o poliambulatorio)
sia priva di autorizzazione per l'attivita' odontoiatrica; lo studio
professionale singolo o associato non risulti autorizzato ne' rientri
tra quelli autorizzabili ai sensi della normativa di cui alla
delibera 2520/04; o, nell'ipotesi che il relativo Programma aziendale
non abbia previsto, tra le azioni necessarie a soddisfare il
fabbisogno di assistenza odontoiatrica, l'accreditamento
istituzionale di ambulatori e di studi odontoiatrici privati. In tali
casi l'Azienda dovra' evidenziare gli elementi che precedono, al fine
della formalizzazione del diniego dell'accreditamento per
insussistenza delle condizioni preliminari;
b) per quel che riguarda l'accreditamento degli ambulatori pubblici
ubicati nel contesto organizzativo aziendale e/o dell'Azienda
Ospedaliera, il Direttore generale dell'Azienda, in qualita' di
rappresentante legale della stessa, nell'attestare che la struttura
per la quale si propone l'accreditamento e' in possesso
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' odontoiatrica
rilasciata ai sensi della delibera di Giunta regionale 327/04, avanza
a questa Direzione generale Sanita' e Politiche Sociali - Servizio
Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi
sanitari domanda di accreditamento istituzionale della stessa,
evidenziando la sua collocazione nell'ambito delle azioni necessarie
per soddisfare il fabbisogno di assistenza odontoiatrica del
territorio aziendale, previste dal Programma aziendale
dell'assistenza odontoiatrica;
all'atto del ricevimento della documentazione di cui ai punti
precedenti da parte dell'Azienda USL competente, il Servizio
Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi
sanitari di questa Direzione generale:
I) procede all'apertura di un fascicolo per ciascuna richiesta di
accreditamento da parte di ambulatori o studi odontoiatrici
proveniente dall'AUSL di cui al precedente punto a); in tale
fascicolo deve essere conservata tutta la documentazione relativa al
procedimento, annotando in un apposito registro la data di
ricevimento dell'istanza medesima da parte dell'Azienda inviante;
analogamente per le domande di accreditamento di cui al precedente
punto b);
II) effettua una verifica circa l'ammissibilita' della richiesta,
confermando la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive
attestate dall'Azienda USL come determinanti la procedibilita'
dell'esame dell'istanza ed il buon esito dello stesso, e cioe': - il
possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
odontoiatrica, nei termini indicati al precedente punto II)3; - la
rispondenza dell'ambulatorio odontoiatrico pubblico o privato o dello
studio professionale singolo o associato, anche in quanto a sua
ubicazione, al fabbisogno e alla funzionalita' della programmazione
sanitaria regionale quale risulta dal Programma aziendale
dell'assistenza odontoiatrica, elaborato dall'Azienda USL competente
ed opportunamente valutato in termini di congruita' con il Programma
regionale da parte di questa Direzione generale. La verifica della
rispondenza alla programmazione regionale viene effettuata da un
apposito gruppo di lavoro regionale coordinato da un funzionario
designato dal Responsabile del competente Servizio Assistenza
distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari;
III) redige, al termine dell'attivita' descritta, una relazione
preliminare analitica da trasmettere: A. in caso di verifica
positiva, all'Agenzia sanitaria regionale, unitamente ad una copia
completa della richiesta e del materiale ad essa allegato per il
proseguimento dell'istruttoria; B. in caso di verifica negativa, per
il prosieguo di competenza, al Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali con proposta motivata di diniego dell'accreditamento per
insussistenza delle condizioni preliminari all'accertamento dei
requisiti di qualita';
IV) nel caso di cui al precedente punto III)A il Servizio Assistenza
distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari riceve
da parte dell'Agenzia sanitaria regionale la relazione contenente le
risultanze delle verifiche da essa espletate in merito alla
sussistenza dei requisiti di qualita' e predispone, a seguito di
esame conclusivo della documentazione completa contenuta nel
fascicolo, proposta motivata di concessione/diniego
dell'accreditamento da trasmettere alla Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali, per il provvedimento conseguente;
dato atto che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/98 e del punto
2.10) della deliberazione di Giunta regionale 327/04, la verifica del
possesso dei requisiti di qualita' da parte delle strutture sanitarie
richiedenti l'accreditamento viene effettuata dall'Agenzia sanitaria
regionale;
ritenuto di stabilire che i termini massimi per lo svolgimento delle
singole fasi dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento
delle domande pervenute a questa Direzione generale per il tramite
delle Aziende USL, sono i seguenti:
- per l'espletamento delle attivita' di cui ai punti I), II) e III):
complessivamente 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della
richiesta di accreditamento;
- per l'espletamento delle attivita' di cui al punto IV):
complessivamente 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da
parte del Servizio Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo
dei Servizi sanitari del fascicolo completo di relazione dell'Agenzia
sanitaria regionale, a seguito dell'espletamento delle verifiche in
merito alla sussistenza dei requisiti di qualita'; entro i successivi
10 giorni il procedimento sara' concluso con l'adozione del
provvedimento dell'Assessore alle Politiche per la Salute di
concessione/diniego dell'accreditamento;
- per l'espletamento delle fasi procedurali di propria competenza
l'Agenzia sanitaria regionale dispone di 110 giorni decorrenti dalla
data di ricevimento del fascicolo contenente l'istruttoria effettuata
dal Servizio Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei
Servizi sanitari in merito alla sussistenza delle condizioni di
procedibilita';
attestata la regolarita' amministrativa, ai sensi della delibera di
Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;
determina:
- di stabilire che le fasi del procedimento finalizzato alla
concessione dell'accreditamento istituzionale degli ambulatori
pubblici o privati e dei professionisti titolari di studio
odontoiatrico singolo o associato in possesso di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita', nonche' i tempi riservati alle diverse
fasi, che qui si intendono integralmente richiamate, sono quelle
indicate in premessa;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Franco Rossi