DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2005, n. 863
Indicazioni ai Comuni relativamente alle modalita' di applicazione dell'art. 19 della Legge 241/90 come modificato della Legge n. 80 del 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale n. 14 del 26 luglio 2003 "Disciplina
dell'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande", e in particolare gli articoli 8, comma 4, e 13, comma 3,
nei quali si opera un rinvio all'art. 19 della Legge n. 241 del 7
agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che disciplina la
fattispecie della denuncia (o dichiarazione) di inizio di attivita';
considerato che la L.R. n. 14 del 2003 ha operato il sopra indicato
rinvio all'art. 19 della Legge n. 241 del 1990 al fine di
semplificare i procedimenti relativi alle autorizzazioni per
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
nei casi di cui all'art. 4, comma 5, e per consentire che in generale
l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande possa svolgersi
senza soluzione di continuita' anche nei casi di trasferimento di
sede, di ampliamento di superficie e di subingresso, analogamente a
quanto avviene nel caso di trasferimento di attivita' commerciale in
base all'art. 26, comma 5, del DLgs n. 114 del 1998 e a quanto
avveniva nel caso di trasferimento di attivita' di pubblico esercizio
durante l'applicazione della Legge n. 287 del 1991, anche secondo
costante interpretazione giurisprudenziale e ministeriale;
rilevato tuttavia che la formulazione dell'art. 19 della Legge n. 241
del 1990, come sostituito dall'art. 3 del DL n. 35 del 14 marzo 2005
convertito nella Legge n. 80 del 14 maggio 2005, prevede ora, al
comma 2, che l'attivita' oggetto della dichiarazione
all'amministrazione competente non possa essere iniziata prima di
trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa, termine non
presente nel precedente disposto dell'art. 19, in vigore al momento
di approvazione della L.R. n. 14 del 2003;
rilevato pertanto che, sulla base del semplice rinvio all'art. 19
della Legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalle norme
soprarichiamate, le attivita' di cui alla L.R. 14/03 non potrebbero
piu' essere esercitate immediatamente dopo la dichiarazione di inizio
di attivita', ma solamente dopo che siano trascorsi i trenta giorni
previsti dal citato comma 2 del medesimo art. 19;
preso atto che la finalita' del DL n. 35 del 2005, e del relativo
art. 3 che ha modificato nel senso sopra specificato l'art. 19 della
Legge n. 241 del 1990, e' quella di incentivare lo sviluppo
economico, anche attraverso lo snellimento dei procedimenti
amministrativi a carico degli operatori economici;
rilevata l'opportunita' di dare indicazioni ai Comuni affinche' le
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R.
n. 14 del 2003 possano continuare a svolgersi senza interruzione
anche nei casi di trasferimento di sede, di ampliamento di superficie
e di subingresso, e affinche' nei casi di cui all'art. 4, comma 5,
della L.R. n. 14 del 2003 possano ancora iniziare immediatamente dopo
la dichiarazione di inizio di attivita', considerato anche che la
finalita' di tutte le norme nazionali e regionali sopra richiamate e'
quella di rendere piu' brevi e meno onerose le procedure
amministrative relative alle attivita' imprenditoriali private, fermo
restando il potere di verifica dei Comuni in ordine al possesso dei
requisiti dichiarati al momento della denuncia di inizio di
attivita';
vista la istruttoria effettuata dal Servizio regionale Programmazione
della Distribuzione commerciale di concerto con il Servizio Attivita'
consultiva giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura regionale;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo,
dott. Andrea Vecchia, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
26 novembre 2001 n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale n.
447 del 24 marzo 2003;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di dare indicazione ai Comuni affinche' i rinvii operati all'art.
19 della Legge n. 241 del 1990 dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma
3, della L.R. n. 14 del 2003 vengano interpretati come rinvii
materiali o statici, continuando pertanto ad essere relativi alla
formulazione del citato art. 19 quale essa era al momento
dell'entrata in vigore della L.R. n. 14 del 2003;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.