DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2005, n. 843
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di integrazione dell'esistente trattamento di effluenti gassosi con un sistema di trattamento di residui solidi e liquidi nel comune di Ravenna (RA), presentato dalla Lonza SpA (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli interventi previsti, e dei conseguenti
impatti ambientali, del progetto "intervento dell'esistente impianto
di trattamento di effluenti gassosi, con un sistema di trattamento di
residui solidi e liquidi posto in Via Baiona n. 192 - Ravenna (RA)"
presentato dalla Lonza SpA dalla ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio,
mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel
progetto;
2. come gia' descritto nel progetto si sottolinea che per limitare,
in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e puntuali di
polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione,
dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi si
ritiene necessario: - prevedere in caso di depositi temporanei di
terre e di depositi di materie prime ed inerti la loro
umidificazione; - acquisire le autorizzazioni necessarie per
eventuali emissioni di inquinanti in atmosfera ai sensi delle vigenti
normative; - adottare tutte le cautele necessarie per limitare
inquinamento acustico e comunque secondo quanto indicato nella DGR
45/02;
3. qualora vengano individuate zone di depositi di sostanze o
preparati pericolosi (carburanti, lubrificanti, rifiuti industriali,
oli esausti ecc.) poste all'aperto, durante la fase di cantiere e di
esercizio, esse devono essere: - sistemate in modo da evitare
l'afflusso delle acque piovane in tali zone; - previste
perimetralmente adeguate arginature, quali fossi di guardia e cordoli
di contenimento adeguatamente impermeabilizzati;
4. il nuovo camino previsto nella realizzazione dell'intervento
dovra' essere realizzato separato rispetto al camino gia' esistente
di emissione degli inquinanti derivanti dal combustore, cosi' come
previsto dal progetto;
5. nella fase di messa a regime del nuovo forno dovra' essere
effettuata una campagna di monitoraggio atmosferico al camino per
verificare la presenza di diossine; i risultati dovranno essere
trasmessi alla Provincia di Ravenna, all'ARPA di Ravenna e all'AUSL
di Ravenna;
6. si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora previsti
dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.
447 e dai limiti previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche,
sia durante la fase di esercizio sia in quella di cantiere;
7. durante la fase di cantiere e di esercizio dell'impianto dovranno
essere comunque adottate tutte le misure per impedire sversamenti a
terra di sostanze inquinanti e quindi inquinamento del sottosuolo e
delle falde sottostanti;
8. ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e della delibera
regionale n. 673/04 la fase di progettazione definitiva dovra' essere
accompagnata da una valutazione di impatto acustico, che stimi la
rumorosita' ai confini dell'area, con riguardo in particolare alle
eventuali variazioni indotte dall'intervento e quindi specifiche per
tale fonte, al fine di rilevare eventuali criticita' e/o anche
eventualmente per dimostrarne la non influenza ai fini acustici
presentando in ogni caso tale relazione al Servizio Ambiente del
Comune di Ravenna e all'ARPA Sez. Prov. di Ravenna;
9. si sottolinea che la realizzazione del progetto e' subordinata
all'aggiornamento del programma di comparto relativo all'area in
esame e quindi all'approvazione della variante al piano di comparto
del polo chimico del Comune di Ravenna;
10. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Lonza SpA di
Ravenna, alla Provincia di Ravenna - Assessorato Ambiente, allo
Sportello Unico per le Attivita' Produttive del Comune di Ravenna e
all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.