SENTENZA 23 maggio 2005, n. 214
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 febbraio 2004, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 2004
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai
signori:
Fernanda Contri, Presidente; Guido Neppi Modona, Piero Alberto
Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick,
Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo
Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo,
giudici
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2,
della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26
(Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 febbraio
2004, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 22
del Registro ricorsi 2004;
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il Giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea
Manzi per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 13 febbraio 2004, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha chiesto a questa Corte dichiararsi
l'illegittimita' dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione
Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose), per indebita invasione nella propria sfera di
competenza, e in particolare per violazione dell'art. 117, secondo e
terzo comma, della Costituzione.
Lo Stato ricorrente lamenta che la Regione, disciplinando, con la
norma impugnata, la predisposizione di "piani di emergenza esterni"
relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze
pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da
incidenti rilevanti, ne ha attribuita la competenza alle Province.
In tal modo la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di una legge
organica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, non ha tenuto
conto dei limiti che incontra la sua potesta' legislativa,
sconfinando in una materia, quella ambientale, che e' di legislazione
esclusiva dello Stato, tanto piu' che l'art. 1 della citata legge
regionale indica, quale finalita' della normativa, la "tutela
dell'ambiente". La stessa legge, per espressa previsione dell'art. 1,
e' detta attuativa del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e dunque ai
principi di questo avrebbe dovuto attenersi, anche ove si consideri
emanata nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente in
materia di sicurezza della popolazione.
L'art. 7 del DLgs n. 334 del 1999 attribuisce la fissazione delle
linee guida del sistema di gestione della sicurezza al Ministro
dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Sanita'
e dell'Industria, d'intesa con la Conferenza unificata: trattandosi
di linee guida da attuare sull'intero territorio nazionale, e
vincolanti per enti e organi che di volta in volta sono chiamati ad
intervenire, tale competenza non e' toccata dal nuovo testo dell'art.
118 Cost.
L'art. 20 dello stesso DLgs n. 334 del 1999 disciplina il piano di
emergenza esterno, attribuendone la predisposizione al prefetto,
d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati (comma 1), in
base alle indicazioni di cui all'Allegato IV, punto 2 (comma 2): il
contenuto del piano di emergenza, che tra l'altro deve indicare nome
e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure
d'intervento, mezzi d'informazione tempestiva, misure di
coordinamento delle risorse, mezzi per l'informazione della
popolazione, concerne operazioni riferibili ad un territorio che puo'
risultare piu' vasto di quello provinciale o regionale, e quindi non
possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale,
come confermato dall'art. 118 Cost., in base ai principi di
sussidiarieta' e adeguatezza. Ed e' percio' che l'art. 20, comma 1,
del decreto legislativo citato, prevede l'intesa con le Regioni,
adempimento cui puo' attendere solo un organo statale.
Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla
Provincia, la legge regionale ha violato uno dei principi
fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.
II punto 2 dell'Allegato IV prevede anche, tra le indicazioni del
piano d'emergenza estemo, l'informazione dei servizi di emergenza di
altri Stati membri in caso di incidenti con potenziali conseguenze
oltre frontiera: adempimenti che solo lo Stato puo' svolgere (art.
117, secondo comma, lettera a). Le misure di coordinamento di cui al
punto 2, lettera c), dell'Allegato IV, investono anche gli organi
dello Stato: rispetto ai quali nessun potere puo' vantare la
Provincia, anche tenuto conto delle esigenze ultra provinciali e
ultraregionali.
2. - Nel giudizio si e' costituita la Regione Emilia-Romagna, la
quale chiede respingersi il ricorso deducendone l'inammissibilita' e
infondatezza, e riservandosi di esporre le proprie ragioni con
successiva memoria.
3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica le parti hanno presentato
memorie.
3.1. - II Presidente del Consiglio dei Ministri svolge argomentazioni
sostanzialmente riassuntive del contenuto del ricorso. Si consideri
la normativa come inerente la tutela dell'ambiente, o come attinente
a materia di competenza concorrente, la Regione deve rispettare i
principi fondamentali posti da legge dello Stato.
Lo strumento dell'intesa, previsto dall'art. 20 del DLgs n. 334 del
1999, e' del resto forma adeguata di garanzia per gli enti
interessati. L'attribuzione della competenza ad un organo statale e'
imposta dalla necessita' di vincolare anche organi dello Stato,
coinvolti negli interventi rivolti a prevenire o limitare gli effetti
dannosi derivanti da incidenti rilevanti, organi nei cui confronti la
Regione e gli enti locali non hanno poteri.L'Allegato IV, punto 2,
del DLgs n. 334 del 1999 prevede il contenuto minimo del piano di
emergenza esterno, che, come le linee guida che l'art. 7 rimette al
Ministro dell'ambiente di concerto con altri ministri, d'intesa con
la Conferenza unificata, concerne aspetti che riguardano tutto il
territorio nazionale e costituiscono principi fondamentali cui la
Regione avrebbe dovuto adeguarsi. I pericoli e gli effetti dannosi di
un incidente rilevante possono coinvolgere il territorio di piu'
regioni; il coordinamento deve intervenire tra organi dello Stato e
di altri enti.
3.2. - La Regione Emilia-Romagna evoca la sentenza n. 407 del 2002 e
la ricognizione, dalla stessa operata, degli atti normativi,
comunitari e nazionali, che hanno dettato la disciplina delle
attivita' a rischio di incidenti rilevanti, sottolineando il
conferimento alle Regioni delle competenze amministrative concernenti
gli impianti di maggiore pericolosita' (art. 72 del DLgs 31 marzo
1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"), e
l'ulteriore ampliamento delle competenze regionali per effetto del
DLgs 17 agosto 1999, n. 334, con l'attribuzione di funzioni
procedimentali. La stessa sentenza n. 407 del 2002 osserva che il
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti coinvolge una
pluralita' di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente
collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela
dell'ambiente, corrispondenti a materie di legislazione concorrente,
tra le quali la tutela della salute, il governo del territorio, la
protezione civile.
Cio' premesso, la Regione osserva, riguardo alla pretesa violazione
dell'art. 117 Cost, che le disposizioni dettate dall'art. 20 del DLgs
n. 334 del 1999, restano in vigore fino all'attuazione dell'art. 72
del DLgs n. 112 del 1998. Questa norma, che specificamente contempla
le attivita' a rischio di incidente rilevante, conferisce alle
Regioni le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose
(comma 1), e la disciplina della materia ai fini del raccordo tra i
soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il
trasferimento avviene subordinatamente all'adozione della normativa
di cui al comma 2, alla previa attivazione dell'ARPA, e a seguito di
accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le
procedure di dichiarazione.
Quindi e' lo stesso DLgs n. 112 del 1998 che ha previsto il
conferimento alle Regioni di tutte le competenze amministrative
concernenti la materia della tutela dagli incidenti rilevanti,
mantenendo allo Stato compiti di indirizzo e coordinamento. Tanto
piu' che l'art. 69, comma 1, lettera p), considera compiti di rilievo
nazionale le funzioni "attualmente esercitate dallo Stato fino
all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72".
Successivamente, il DLgs n. 334 del 1999, ha ulteriormente ampliato
le competenze regionali, stabilendo, all'art. 18, che la Regione
disciplina, ai sensi dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998,
"l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti
rilevanti", individuando, tra l'altro, "le autorita' competenti
titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti
discendenti dall'istruttoria tecnica". Solo in via transitoria,
dunque, viene ripresa la competenza del prefetto per il piano di
emergenza esterno, fino all'attuazione dell'art. 72.
In sostanza e' la stessa legislazione statale a prevedere che il
legislatore regionale disciplini il piano di emergenza esterno,
compresa la competenza a predisporlo: ne consegue che l'art. 10,
comma 2, oggetto d'impugnazione statale, non contrasta con i principi
fondamentali. E' peraltro evidente, secondo la Regione, che la
propria legislazione debba precedere l'accordo di programma, dato che
solo al momento di tale accordo si saranno verificate le condizioni
previste dall'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998, e le competenze
diverranno operative. E allora, prima dell'attuazione dell'art. 72,
comma 3, del DLgs n. 112 del 1998, la norma impugnata non e'
operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma 3, della
legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2003, che condiziona al
perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del DLgs
n. 112 del 1998, l'operativita' di una funzione a monte rispetto a
quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la sua
attuazione non sara' piu' applicabile la norma statale.
Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 118 della Costituzione, la
ricostruzione dell'Avvocatura dello Stato e' contraddittoria nella
misura in cui spiega la competenza prefettizia nella predisposizione
dei piani di emergenza esterni in presenza di esigenze
ultraregionali, data la competenza solo provinciale del prefetto.
Inoltre, le doglianze avrebbero un fondamento ove la Regione avesse
attribuito competenze in via esclusiva, mentre la norma regionale,
conformemente alle indicazioni della legge statale, prevede
competenze esercitate in cooperazione e d'intesa con organi statali.
Le funzioni operative in materia debbono, in ossequio al sistema
normativo complessivo, essere svolte a livello locale, pur nel quadro
del coordinamento unitario. Basti dire che l'art. 108, comma 1, del
DLgs n. 112 del 1998, alla lettera a), n. 3, attribuisce, alle
Regioni la competenza relativa agli "indirizzi per la predisposizione
dei piani Provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992"
e, alla lettera b), n. 2, alle Province "la predisposizione dei piani
Provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali": da
ricordare che gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della Legge n. 225 del 1992, sono quelli "che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti
o amministrazioni competenti in via ordinaria". E' la stessa
legislazione statale che, attribuendo alla Provincia con l'art. 108
funzione analoga, e rimettendo (transitoriamente) con l'art. 20 del
DLgs n. 112 del 1998 la competenza al prefetto, conferma
l'insussistenza di esigenze di esercizio unitario e dunque la
legittimita' dell'art. 10, comma 2, della legge regionale impugnata;
gli stessi artt. 69 e 72 del DLgs n. 112 del 1998 attribuiscono alle
Regioni il potere di disciplinare la competenza relativa ai piani di
emergenza esterni e di individuare l'autorita' competente, smentendo
cosi' la ricorrenza di esigenze di carattere unitario, tali da
imporre la competenza statale. L' art. 20 e l'All. IV del DLgs n. 334
del 1999, richiamati dall'Avvocatura erariale, riguardano
specificamente i vari stabilimenti situati nel territorio
provinciale, il che giustifica la competenza di un'autorita' locale;
la dedotta necessita' di intesa tra piu' Regioni, dovrebbe condurre
alla competenza di un organo ultraregionale, non del prefetto.
Nella previsione legislativa regionale, inoltre, nessun
condizionamento esercita la Provincia su organi statali,
presupponendo lo strumento collaborativo dell'intesa, e inoltre
l'operativita' della norma presuppone la conclusione dell'accordo di
programma tra Stato e Regioni.
Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera a), della Costituzione, la norma impugnata non tocca in alcun
modo il sistema dei rapporti con i servizi di emergenza degli altri
Stati, per il quale la disciplina al momento operante e' solo
statale. L'obbligo di informazione imposto dall'Allegato IV, punto 2,
lettera g), non attiene alla politica estera dello Stato italiano,
che ha fatto la propria scelta nel momento in cui ha imposto ai
servizi tale obbligo di collaborazione con le competenti autorita'
degli Stati finitimi: non si vede inoltre la ragione per cui i
rapporti tra la Regione colpita da incidente e la Regione straniera
limitrofa debbano esser curati da organi statali.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato
il 13 febbraio 2004, ha chiesto dichiararsi l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione
Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostante
pericolose), perche', disciplinando la predisposizione di "piani di
emergenza esterni", relativamente agli stabilimenti in cui si
impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti
dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne attribuisce la
competenza alle Province, in violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettere s) ed a), della Costituzione, per interferire nelle materie
di legislazione statale esclusiva della tutela dell'ambiente e dei
rapporti internazionali; dell'art. 117, terzo comma, Cost., per
recare vulnus ai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello
Stato nella materia di competenza legislativa concorrente "sicurezza
della popolazione"; dell'art. 118 Cost., per contrasto con i principi
di sussidiarieta' e adeguatezza, in applicazione dei quali la
predisposizione dei piani di emergenza esterni e' stata attribuita ad
organo statale.
Nell'ambito di una legge organica per la prevenzione degli incidenti
rilevanti, la Regione non avrebbe tenuto conto dei limiti che
incontra la sua potesta' legislativa, sconfinando in una materia,
quella ambientale, che e' di legislazione esclusiva dello Stato,
tanto piu' che l'art. 1 della citata legge regionale indica, quale
finalita' della normativa, la "tutela dell'ambiente". La stessa
legge, per espressa previsione dell'art. 1, e' detta attuativa del
DLgs 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose), e dunque ai principi di questo
avrebbe dovuto attenersi, anche ove si consideri emanata
nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente in materia di
sicurezza della popolazione. La fissazione delle linee guida del
sistema di gestione della sicurezza e' attribuita, dall'art. 7 del
DLgs n. 334 del 1999, al Ministro dell'Ambiente, di concerto con il
Ministro dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, d'intesa con
la Conferenza unificata. Trattandosi di linee guida da attuare
sull'intero territorio nazionale, e vincolanti per enti e organi che
di volta in volta sono chiamati ad intervenire, sostiene la difesa
erariale che tale competenza non e' toccata dal nuovo testo dell'art.
118 Cost. Con specifico riguardo ai piani di emergenza esterni,
l'All. IV, punto 2, richiamato dal comma 2 dell'art. 20 del DLgs n.
334 del 1999, ne indica il contenuto minimo, specificando tra l'altro
nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le
misure d'intervento, mezzi d'informazione tempestiva, misure di
coordinamento delle risorse, mezzi per l'informazione della
popolazione: operazioni che sono riferibili ad un territorio che puo'
risultare piu' vasto di quello provinciale o regionale, e quindi non
possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale.
Oltre al fatto che all'informazione dei servizi di emergenza di altri
Stati membri, in caso di incidenti con potenziali conseguenze oltre
frontiera puo' attendere solo lo Stato (art. 117, secondo comma,
lett. a).
Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla
Provincia, la legge regionale avrebbe violato uno dei principi
fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.
La Regione oppone che l'art. 69, comma 1, lettera p) del DLgs 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) considera compiti di rilievo
nazionale "le funzioni attualmente esercitate dallo Stato fino
all'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 72", con
questo confermando che nella materia della tutela dagli incidenti le
competenze amministrative sono fondamentalmente regionali e che
l'art. 108 dello stesso DLgs attribuisce alle Regioni (comma 1,
lettera a) la competenza relativa agli "indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n.
225 del 1992", e alle Province (comma 1, lett. b, n. 2) "la
predisposizione dei piani Provinciali di emergenza sulla base degli
indirizzi regionali"; aggiungendo che l'art. 20 del DLgs n. 334 del
1999 resta in vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del DLgs n. 112
del 1998.
Questa norma, che specificamente contempla le attivita' a rischio di
incidente rilevante, conferisce alle Regioni le funzioni
amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), e la
disciplina della materia ai fini del raccordo tra i soggetti
incaricati dell'istruttoria e della garanzia della sicurezza del
territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il
trasferimento avviene subordinatamente all'adozione della normativa
di cui al comma 2, alla previa attivazione dell'ARPA, e a seguito di
accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le
procedure di dichiarazione.
Afferma la Regione che l'unica cosa che manca e' l'accordo di
programma, che pero' presuppone gli altri due elementi: la normativa
regionale (la legge regionale n. 26 del 2003, appunto, in
Emilia-Romagna) e l'istituzione dell'ARPA. In attesa dell'Accordo di
programma, che evidentemente non c'e' ancora stato, e che quindi
esclude che vi sia stata piena attuazione dell'art. 72, comma 3, del
DLgs n. 112 del 1998, la Regione ammette che la norma impugnata non
sarebbe operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma
3 della legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003, che condiziona
al perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del
DLgs n. 112 del 1998, l'operativita' di una funzione a monte rispetto
a quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la
sua attuazione non sara' piu' applicabile la norma statale.
2. - II ricorso e' infondato.
2.1. - Va, innanzitutto, rilevato che, contrariamente all'assunto del
ricorrente, la tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art.
117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una
competenza statale sovente connessa e intrecciata inestricabilmente
con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell'ambito
di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi
posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale in materia ed altresi'
l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti
fissati dal legislatore statale (Sentenza n. 222 del 2003). In piu'
occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare che la "tutela
dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, si configura come un valore costituzionalmente protetto
ed investe altre materie che ben possono essere di competenza
concorrente regionale, quale la "protezione civile". A tale
proposito, l'art. 20 del DLgs n. 334 del 1999, sulla disciplina dei
piani di emergenza esterni, riserva allo Stato il compito di fissare
standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale
(Sentenze n. 307 del 2003; n. 407 del 2002): detta regolamentazione
esclude la incompatibilita' della competenza esclusiva dello Stato
con interventi specifici del legislatore regionale (Sentenze n. 259
del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003).
Per quanto concerne il tema dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose, l'art. 20, comma 1, del
DLgs n. 334 del 1999 prevede la predisposizione di piani di emergenza
esterni agli stabilimenti a cura del prefetto, d'intesa con le
Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della
popolazione. Tali piani hanno lo scopo di controllare e circoscrivere
gli incidenti gia' avvenuti, limitare i danni, informare la
popolazione, risanare l'ambiente.
La Legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2003 ha la finalita'
di disciplinare le funzioni amministrative in materia di controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'uso di determinate
sostanze pericolose e le modalita' di coordinamento dei soggetti
coinvolti (art. 1): in particolare, l'art. 10, comma 2, prevede che
sia la Provincia a predisporre questi piani, sentita l'ARPA e l'ASL
competente, d'intesa con il prefetto ed i Comuni interessati.
L'oggetto del contendere attiene a competenze amministrative, che la
legge regionale impugnata ha assegnato alla Provincia, mentre la
legge statale le attribuisce al prefetto.Il DLgs n. 334 del 1999, che
puo' essere considerato, oggi, come prima della riforma del Titolo V,
legge-quadro (di cui la legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003
costituisce dichiaratamente attuazione: art. 1), contiene i principi
generali, stabilendo le finalita' e le linee guida che debbono
informare il contenuto del PEE.
Lo stesso decreto (art. 18) dispone che la Regione disciplina, ai
sensi dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998, l'esercizio delle
competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti,
individuando, fra l'altro, le autorita' titolari delle funzioni
amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria
tecnica e stabilisce le modalita' per l'adozione degli stessi. E'
evidente, allora, che e' la stessa normativa statale a consentire
interventi sulle competenze amministrative da parte della legge
regionale, e che, pertanto, la norma impugnata non interferisce
illegittimamente con la potesta' legislativa statale laddove questa
prevede la competenza del prefetto (art. 20 del DLgs n. 334 del
1999).
Ed, infatti, e' lo stesso art. 20 del DLgs n. 334 del 1999, invocato
dalla difesa erariale quale norma interposta, a porre (ultimo comma)
come limite della sua vigenza l'attuazione dell'art. 72 del DLgs n.
112 del 1998, il quale conferisce alla Regione le competenze
amministrative in materia, fra l'altro, di adozione di provvedimenti
in tema di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti, discendenti
dall'istruttoria tecnica.
L'attribuzione alla Provincia, da parte della Regione, con l'art. 3
della legge regionale n. 26 del 2003, di una competenza
amministrativa ad essa conferita dall'art. 72 DLgs n. 112 del 1998,
non solo non viola la potesta' legislativa dello Stato (Sentenza n.
259 del 2004), ma costituisce applicazione di quanto alla Regione
consente la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di
programma previsto dalla norma statale.
La normativa impugnata non e' peraltro operante, come espressamente
riconosce (art. 3, comma 3) la legge regionale n. 26 del 2003, in
quanto le funzioni provinciali relative alla valutazione del rapporto
di sicurezza saranno esercitate solo ed a seguito del perfezionamento
della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del DLgs n. 112 del
1998, cioe' dopo che sara' perfezionato l'accordo di programma tra
Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento
delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione (v.
Sentenza n. 135 del 2005).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, comma 2, della Legge della Regione Emilia-Romagna 17
dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose),
sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
ricorso in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 23 maggio 2005.
IL PRESIDENTE IL REDATTORE
Fernanda Conti Alfio Finocchiaro
IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.