DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2005, n. 141
Approvazione dell'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: sesto stralcio"
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare l'art. 34,
"Accordi di programma";
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della Societa'
dell'Informazione";
- il "Documento di politica economico-finanziaria 2002-2004" della
Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'obiettivo, riconfermato e
ulteriormente consolidato nel DPEF 2003-2005, di "efficienza del
sistema regionale e territoriale", da raggiungere attraverso progetti
infrastrutturali e di sistema, in particolare per quanto riguarda le
reti telematiche;
- il "Piano telematico regionale. Programma operativo 2002",
approvato con delibera della Giunta regionale n. 828 del 27 maggio
2002, il "Piano telematico regionale. Programma operativo 2003",
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1546 del 28 luglio
2003 e il "Piano telematico regionale. Programma operativo 2004"
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1643 del 30 luglio
2004, ed in particolare i principi e gli obiettivi, ivi contenuti:
- di confronto con i diversi settori dell'Amministrazione regionale e
con il sistema delle Autonomie locali e con le loro associazioni;
- di rafforzamento di un sistema a rete delle pubbliche
Amministrazioni della regione;
considerato che, con delibera n. 800 del 3 maggio 2004, la Giunta
regionale ha approvato l'"Accordo di programma quadro 'Rete privata
delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: sesto
stralcio'", nel testo allegato al presente decreto, da sottoscriversi
da parte degli Enti elencati in allegato al citato atto;
dato atto che, corrispondentemente a quanto stabilito dalla citata
delibera della Giunta regionale 801/2004, l'"Accordo di programma
quadro 'Rete privata delle pubbliche Amministrazioni
dell'Emilia-Romagna: sesto stralcio'" e' stato sottoscritto dai
rappresentanti dei seguenti Enti:
- Regione Emilia-Romagna;
- Provincia di Parma;
- Comune di Busseto;
- Comune di Albareto;
- Comune di Bardi;
- Comune di Bedonia;
- Comune di Berceto;
- Comune di Bore;
- Comune di Borgo Val di Taro;
- Comune di Calestano;
- Comune di Collecchio;
- Comune di Colorno;
- Comune di Compiano;
- Comune di Corniglio;
- Comune di Felino;
- Comune di Fidenza;
- Comune di Fontanellato;
- Comune di Fontevivo;
- Comune di Fornovo di Taro;
- Comune di Langhirano;
- Comune di Lesignano de' Bagni;
- Comune di Medesano;
- Comune di Mezzani;
- Comune di Monchio delle Corti;
- Comune di Montechiarugolo;
- Comune di Neviano degli Arduini;
- Comune di Noceto;
- Comune di Palanzano;
- Comune di Parma;
- Comune di Pellegrino Parmense;
- Comune di Polesine Parmense;
- Comune di Roccabianca;
- Comune di Sala Baganza;
- Comune di Salsomaggiore Terme;
- Comune di San Secondo Parmense;
- Comune di Sissa;
- Comune di Solignano;
- Comune di Soragna;
- Comune di Sorbolo;
- Comune di Terenzo;
- Comune di Tizzano Val Parma;
- Comune di Tornolo;
- Comune di Torrile;
- Comune di Traversetolo;
- Comune di Trecasali;
- Comune di Valmozzola;
- Comune di Varano de' Melegari;
- Comune di Varsi;
- Comune di Zibello;
considerato che:
- non hanno stipulato le Associazioni e Unioni di Comuni
eventualmente previste dalla delibera della Giunta regionale 564/04;
ritenuto quindi:
- di approvare, a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, l'"Accordo di programma quadro 'Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: sesto stralcio'", nel testo
allegato parte integrante al presente decreto;
- di darne pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della delibera della Giunta regionale 447/03, del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica dott. Gaudenzio
Garavini;
su proposta dell'Assessore alle "Attivita' produttive, Sviluppo
economico, Piano telematico";
decreta:
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'"Accordo di
programma quadro 'Rete privata delle pubbliche Amministrazioni
dell'Emilia-Romagna: sesto stralcio'", nel testo allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante;
2) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
Accordo di programma quadro - Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: sesto stralcio
Premesse
Riconosciuto:
1. che la Regione Emilia-Romagna e' impegnata da tempo nella
promozione della societa' dell'informazione, come si delinea nel
Piano telematico regionale, i cui programmi operativi sono stati
approvati con proprie delibere n. 828/2002 e 1546/2003;
2. che la disponibilita' di servizi di connessione a banda larga, a
basso costo e capillarmente diffusi sul territorio a disposizione di
cittadini ed aziende, e' al contempo strumento insostituibile e
motore primo dell'innovazione tecnologica, cosi' come definito nelle
linee di azione per la societa' dell'informazione del DIT, oltre che
dal piano e-europe della Commissione Europea;
3. che le Amministrazioni locali, in coordinamento con la Regione,
sono impegnate da tempo nello sviluppo di sistemi informativi
articolati e pervasivi, in attuazione di una idea di e-government che
vede nei servizi e nella loro distribuzione un consolidato punto di
forza;
4. che la Regione ha approvato con propria delibera 205/03 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alle delibere 733/03 e
891/03, l'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni: primo stralcio", relativo al territorio delle
provincie di Bologna, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini. Le
Amministrazioni comunali, provinciali e le Comunita' Montane di tale
territorio hanno stipulato il suddetto Accordo il 26 maggio 2003;
l'avvio operativo e' fissato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 165 del 28 giugno 2003;
5. che la Regione ha approvato con propria delibera 1116/2003 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera 1535/2003,
una convenzione con Romagna Acque S.p.A. avente ad oggetto la
realizzazione della Rete privata delle pubbliche Amministrazioni -
primo stralcio - relativamente al territorio della Romagna. Tale
Convenzione e' stata stipulata l'1 agosto 2003;
6. che la Regione ha approvato con propria delibera 1192/2003 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera 1536/2003,
una convenzione con Hera S.p.A. avente ad oggetto la realizzazione
del completamento della dorsale, delle interconnessione, dei
rilegamenti e delle MAN e la fornitura di servizi di gestione per la
rete privata delle pubbliche Amministrazioni - primo stralcio. Tale
Convenzione e' stata stipulata l'1 agosto 2003;
7. che la Regione ha approvato con propria delibera n. 1881/2003,
l'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni: montagna digitale", relativo al territorio montano
delle provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. L'avvio
operativo e' fissato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 93 del 21 aprile 2004. L'operativita', per le
connessioni satellitari, e' ricompresa nella convenzione con HERA
S.p.A. stipulata l'1 Agosto 2003;
8. che la Regione ha approvato con propria delibera n. 2253/2003
l'Accordo di Programma quadro "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni: terzo stralcio", relativo al territorio della
provincia di Modena. Le Amministrazioni comunali e la Provincia
coinvolte hanno stipulato il suddetto Accordo il 18 dicembre 2003.
L'avvio operativo e' fissato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 322 del 22 dicembre 2003;
9. che la Regione ha approvato con propria delibera n. 2720/2003 una
convenzione con Mo.net S.p.A. (ora Modena Network S.p.A.) avente ad
oggetto la realizzazione e gestione della Rete privata delle
pubbliche Amministrazioni - terzo stralcio - relativamente al
territorio della provincia di Modena. Tale Convenzione e' stata
stipulata il 23 dicembre 2003;
10. che la Regione ha approvato con propria delibera n. 373/2004
l'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: quarto stralcio", riguardante
gli Enti locali del territorio della provincia di Ferrara.
11. che la Regione ha approvato con propria delibera n. 564/2004
l'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: quinto stralcio", riguardante
gli Enti locali del territorio della provincia di Reggio Emilia.
Per continuare il processo di aggregazione della domanda di servizi
telematici e finanziare il soddisfacimento attraverso la
realizzazione di una rete privata, a banda larga, delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna, la Regione ha proceduto nel
confronto con le Amministrazioni comunali di Reggio Emilia, Parma,
Piacenza e le relative Amministrazioni provinciali. Nell'ambito del
suddetto confronto queste ultime hanno confermato lo sviluppo del
processo di aggregazione delle principali aziende erogatrici di
pubblici servizi operanti su questo territorio, evidenziando che a
tale proposito, durante lo scorso anno, i Sindaci dei Comuni
capoluogo, quali rappresentanti degli Enti locali che partecipano in
misura maggioritaria alle relative aziende sopra richiamate, hanno
stipulato accordi in tal senso e i relativi Consigli comunali hanno
provveduto all'Approvazione dello schema di convenzione preliminare
ex art. 30 DLgs 18/8/2000 n. 267 tra i Comuni di Reggio Emilia,
Parma, Piacenza e Modena in ordine all'avvio del processo di
aggregazione di AGAC S.p.A., AMPS S.p.A., Tesa S.p.A. e Meta S.p.A.
per la gestione integrata dei servizi pubblici locali.
Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di rete
telematica, le aziende multiservizi in accordo con le Amministrazioni
pubbliche di quei territori, hanno provveduto a definire i progetti a
scala provinciale coordinati e integrati tra loro per consentire una
prossima gestione in capo ad un unico soggetto, anticipando cosi' i
tempi di costituzione della nuova societa' di gestione dei servizi
pubblici dell'Emilia Occidentale, individuando, come da lettera del 9
marzo 2004 prot. 7092 agli atti della Regione Emilia-Romagna, una
soluzione transitoria caratterizzata dalla realizzazione di accordi
di programma e successiva stipula di convenzione per sottostralci
funzionali corrispondenti ai territori di ogni singola Provincia.
I singoli progetti saranno evidentemente tali da prevedere in tempi
successivi una loro integrazione per consentirne una gestione da
parte di un unico soggetto.
Questa scelta non comportera' diseconomie nella fase realizzativa in
quanto le tre Provincie confinano lungo un asse nord-sud ed i Comuni
che potrebbero essere raggiunti da un versante provinciale rispetto
ad un altro sono molto limitati e comunque verranno presi in
considerazione per realizzare i punti di interconnessione tra le
diverse reti.
Al termine del processo di aggregazione in atto, il nuovo soggetto
assumera' gli obblighi, nei confronti dell'Amministrazione regionale,
di ogni singolo Gestore derivanti dalla stipula della convenzione per
la realizzazione e gestione della rete telematica regionale sui
territori delle diverse Provincie dell'area Emilia Ovest. Tale nuovo
soggetto diventera', sia nella forma che nella sostanza, il Gestore
unico di questa parte di rete.
Conseguentemente a tutto cio' si e' proceduto ad individuare un sesto
stralcio della Rete privata delle pubbliche Amministrazioni
dell'Emilia-Romagna. Tale stralcio comprende l'intero territorio
della provincia di Parma e i suoi Enti territoriali, come esplicitato
nell'allegato 1, che hanno condiviso l'impianto complessivo del
progetto.
Di seguito le sue linee guida:
A. creare una infrastruttura che sia di proprieta' della Regione e
degli Enti locali, articolata in:
- dorsale: la infrastruttura di base che serve a veicolare il
trasporto delle informazioni;
- rilegamenti: i collegamenti tra la dorsale e un punto del
territorio di ogni comune;
- MAN (o rete cittadina): i collegamenti, all'interno di un comune,
di tutti gli enti interessati alla iniziativa (ciascuno dei quali ha
la sua LAN o rete interna).B. individuare, per l'infrastruttura di
cui al punto A, un opportuno soggetto gestore per la trasmissione
dati, per la fonia e i diversi servizi complementari, utilizzati
dalle pubbliche Amministrazioni partecipanti al presente Accordo
quadro e, a tal fine, fissare i criteri per determinarne i costi;C.
stabilire le modalita' e le tariffe per gli ampliamenti della rete;D.
stabilire le modalita' e le tariffe per l'ampliamento dei servizi.
Tali linee sono da attuarsi mediante:
- la sottoscrizione di un Accordo di programma quadro con gli Enti
locali della Provincia di Parma, in cui questi si impegnano a
condividere con la Regione il progetto "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: sesto stralcio" come contributo
alla diffusione della banda larga su tutto il territorio regionale;
- la conseguente stipula da parte della Regione, di concerto con gli
Enti locali di cui al presente Accordo (uniformandosi al DLgs
198/2002, articolo 7 comma 6), di una convenzione con le Aziende
multiservizi locali o altri operatori locali di telecomunicazioni
fortemente radicati sul territorio in questione e che, comunque, sono
destinati ad operare in presenza delle seguenti tre caratteristiche
che li candidano a giocare un ruolo da protagonisti in qualunque
iniziativa inerente la societa' dell'informazione:
- la proprieta' o comunque il controllo da parte degli Enti locali;
- il possesso, ai sensi dell'ordinamento vigente, delle necessarie
infrastrutture a rete e delle competenze gia' acquisite nelle
realizzazioni delle stesse;
- il forte ed esteso radicamento sul territorio delle reti, in
particolare in aree geografiche svantaggiate, in quanto situate in
zone montane o, comunque, non densamente abitate, tali da non
consentire altrimenti la nascita di un mercato di servizi avanzati
che necessitano di infrastrutture a banda larga e, quindi, il loro
accesso da parte delle comunita' ivi residenti;
Dato atto che l'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico e la Direzione generale Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna hanno
provveduto a determinare e negoziare i contenuti dell'Accordo di
programma quadro con gli Enti locali del territorio interessato,
cosi' come disposto nella deliberazione della Giunta regionale n.
1743/2003;
Dato atto della volonta' di tutte le parti pubbliche di contribuire,
con questa iniziativa, alla nascita di una rete telematica a banda
larga, in quanto presupposto essenziale allo sviluppo economico e
sociale delle comunita' interessate, in particolare di quelle situate
in zone svantaggiate.
Dato atto altresi' che con successivi accordi si provvedera' al
completamento della rete per i restanti Enti locali del territorio
regionale.
Gli Enti sottoscrittori stipulano il seguente
Accordo di programma quadro
Articolo 1
Premesse e allegati
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e
sostanziale del presente Accordo di programma quadro, di seguito
denominato per brevita' Accordo.
Articolo 2
Finalita' e linee strategiche di intervento
1. Le finalita' di cui al presente Accordo sono esplicitate in
premessa e perseguite mediante la realizzazione delle attivita' e gli
interventi previste dalle convenzioni di cui al successivo articolo 3
e mediante iniziative oggetto di futuri accordi o convenzioni tra i
soggetti sottoscrittori ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
Articolo 3
Oggetto dell'Accordo
1. L'infrastruttura a supporto alle telecomunicazioni e' quella messa
a punto dal Gestore di cui al successivo comma 2. La Regione si
incarica di provvedere agli investimenti per acquisire questa
infrastruttura che da' un contenuto effettivo alla nozione di
servizio di interesse generale e quindi di "servizio universale" su
un'area vasta e unitaria stipulando una opportuna convenzione con
detto Gestore, che assicura una conduzione integrata tale da
realizzare un servizio universale su un'area vasta e unitaria.
2. Gli Enti locali si impegnano a mettere a disposizione il complesso
delle infrastrutture a rete attualmente nella loro disponibilita',
per le finalita' di cui al presente accordo, e ad individuare tra le
aziende multiservizi, altri operatori locali di telecomunicazioni, o
loro aggregazioni, un Gestore che comparira' nelle disposizioni
amministrative adottate dalla Regione di concerto con gli Enti
locali.
3. La dorsale, le interconnessioni e i rilegamenti sono realizzati
dal Gestore. La Regione si incarica di provvedere agli investimenti
stipulando opportuna convenzione onerosa per la dorsale, le
interconnessioni e i rilegamenti per le aree comunali collegate in
fibra ottica e indicate nell'Allegato 1. L'obbligo attribuito alla
Regione, e contestualmente assunto dal Gestore, si configura come una
attivita' sussidiaria del mercato volta a garantire un contenuto
effettivo alla nozione di servizio di interesse generale e quindi di
"servizio universale", prevista dalla normativa comunitaria (cfr.
dir. 96/19 e s.m.) e nazionale (DPR 318/1997) in materia di
telecomunicazioni.
4. Per le aree comunali non comprese nel precedente punto 3, la
Regione si impegna ad acquisire un collegamento a larga banda con
altra tecnologia. Gli Enti locali interessati potranno completare la
rete commissionando al Gestore le connessioni in fibra ottica,
sostitutive dei collegamenti in essere, a prezzi prestabiliti (e
allineati a quelli di mercato).
5. Le MAN dei vari territori saranno realizzate e a cura e col
finanziamento dei rispettivi enti utilizzatori (oltre ovviamente alle
LAN interne) e saranno commissionate dagli stessi al Gestore a prezzi
prestabiliti (e allineati a quelli di mercato).
6. La Regione assicura e finanzia sulla rete le funzionalita' di base
per quanto riguarda la trasmissione dati sulla rete geografica
(apparati attivi, connettivita' per i dati a larga banda, Internet)
con gli standard e i livelli di servizio sufficienti a favorire lo
sviluppo di sistemi informativi innovativi.
7. Gli Enti sottoscrittori concordano di acquisire la fonia e servizi
complementari (per esempio la videoconferenza), formando un gruppo di
acquisto che incarica il Gestore, quale capofila in quanto, appunto,
gestore della rete, di acquistare (e ridistribuire) i suddetti
servizi dal mercato con procedure di evidenza pubblica, in modo da
spuntare condizioni di qualita' e prezzi piu' convenienti rispetto a
quelli stabiliti dalle gare Consip o di aderire alle convenzioni
stipulate da quest'ultimo.
8. Gli Enti sottoscrittori concordano altresi', ove ne sorgesse la
necessita', di acquisire dal Gestore altri servizi on-net (per
esempio l'allargamento della banda) ampliando a proprie spese la
convenzione stipulata con la Regione, nell'ambito della normativa
vigente in materia.
9. Il Gestore potra' utilizzare, sussistendone le condizioni di fatto
e di diritto, le infrastrutture civili condivise (ad esclusione delle
fibre di proprieta' o di uso esclusivo degli Enti locali) per fornire
servizi a privati e aziende a prezzi di mercato.
10. Il Presidente della Giunta regionale puo' convocare una
Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della Legge
241/90, al fine di acquisire gli atti autorizzativi, concessori o di
assenso comunque denominati e provvedere all'approvazione dei
progetti previsti dall'Accordo.
Articolo 4
Impegni dei soggetti sottoscrittori
1. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a promuovere lo
sviluppo delle telecomunicazioni come strumento di avanzamento
economico e sociale; in particolare si impegnano:
a) ad aggregare la domanda pubblica di ICT e ad assicurarne la
soddisfazione mediante la diffusione delle infrastrutture necessarie
nei territori di competenza, indipendentemente dalla collocazione
geografica;
b) ad attuare e promuovere applicazioni e servizi di interesse
pubblico che richiedano l'uso della banda larga;
c) a facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie incoraggiando
l'offerta di mercato di servizi avanzati; mediante la realizzazione
di quanto descritto nelle premesse e nell'articolo 3.
2. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione del
Gestore a titolo gratuito le infrastrutture di rete nella propria
disponibilita', compresi anche i reticoli fognari, limitatamente alle
tratte conseguenti all'attuazione del presente Accordo.
3. La Regione si impegna, per le ragioni viste nell'articolo 3, a
stipulare e dare piena attuazione ad una Convenzione col Gestore,
indicato in accordo con gli Enti locali, per la realizzazione e la
gestione del sesto stralcio della Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna.
4. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ai punti 4,
5, 7, e 8 dell'articolo 3 per quanto di loro competenza.
5. Gli accordi eventualmente in essere tra i sottoscrittori e il
Gestore (o Societa' ad esso collegate) verranno comunque
salvaguardati se migliorativi rispetto alle condizioni qui
descritte.
Articolo 5
Principio di leale collaborazione
e semplificazione amministrativa
1. I soggetti sottoscrittori, consapevoli della rilevanza degli
interessi pubblici connessi all'attuazione dell'Accordo, si impegnano
ad una attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. In
tale prospettiva, le Amministrazioni interessate si impegnano ad
effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a
realizzare gli interventi previsti nel presente Accordo con
l'obiettivo di pervenire, per quanto di propria competenza, alla
massima possibile semplificazione.
2. Le Amministrazioni interessate si impegnano a collaborare
affinche' le procedure amministrative autorizzative e di variante
urbanistica relative ai programmi di realizzazione dei rilegamenti e
delle MAN possano trovare attuazione in tempi certi e con la massima
semplificazione amministrativa possibile.
Articolo 6
Copertura finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a dare copertura finanziaria
agli interventi nei modi previsti della Convenzione con il Gestore
per un importo la' descritto e comunque entro i limiti del Piano
telematico regionale.
2. Le Amministrazioni coinvolte regoleranno i propri impegni
finanziari con i piani per la realizzazione di quanto previsto dal
precedente articolo 4 e dalle premesse anche in collaborazione con la
Regione e, in particolare, con apposite convenzioni da sottoscriversi
con i soggetti impegnati alla realizzazione delle derivazioni e delle
MAN.
Articolo 7
Comitato di gestione
1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire
la celere e completa attuazione dell'Accordo nonche' la possibile
riprogrammazione ed implementazione delle attivita', e' istituito il
"Comitato di gestione". Esso e' composto dal Presidente della Giunta
della Regione Emilia-Romagna, dall'Assessore competente in materia di
Piano telematico regionale, dai Presidenti (o propri delegati) delle
Province e dai Sindaci (o propri delegati) dei Comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti interessati e dai rappresentanti delle
Associazioni intercomunali. I Comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti si impegnano a conferire apposita delega al
rappresentante della Provincia. Il Comitato di gestione e' presieduto
dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna o suo
delegato.
2. Il Comitato di gestione puo' essere modificato nella sua
composizione, su indicazione del Presidente e con voto unanime dei
partecipanti.
3. Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta l'anno. La
convocazione e' predisposta dal Presidente; ulteriori riunioni
possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Comitato delibera all'unanimita' dei suoi componenti.
5. Il Presidente del Comitato di gestione puo' promuovere la
conclusione di uno o piu' accordi di programma ai sensi dell'art. 34
del DLgs 267/00 e dell'art. 40 della L.R. 20/00.
6. Alle sedute del Comitato di gestione, possono essere invitati, in
occasione della trattazione di specifiche problematiche, i
rappresentati degli Enti locali, rappresentanti dell'Amministrazione
statale ed altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase
della programmazione, o del finanziamento, o della realizzazione
dell'Accordo.
7. Il Comitato di gestione, a titolo puramente esemplificativo:
a) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione del presente
Accordo, avvalendosi dell'attivita' del responsabile dell'attuazione
dell'Accordo di cui al successivo articolo 8 ;
b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono
all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro
rimozione;
c) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti
sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per
l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;
d) dirime, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere
tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del
presente Accordo;
e) adotta le sanzioni previste dal presente Accordo;
f) propone ai soggetti sottoscrittori l'avvio di ulteriori attivita',
anche prospettando nuove adesioni, nell'ambito delle finalita' del
presente Accordo e delle convenzioni di cui all'articolo 4;
g) individua ed attiva le misure e le procedure di scambio dei flussi
informativi secondo quanto stabilito nel presente Accordo
all'articolo 9;
h) definisce in maniera consorziata e unitaria, contrattandoli con il
gestore, caratteristiche e costi di altri servizi (videoconferenza,
allargamento della banda, ecc.).
Articolo 8
Responsabile dell'attuazione dell'Accordo
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del
presente Accordo si individua quale responsabile della sua attuazione
il Direttore generale competente in materia di Piano telematico
regionale.
2. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti
sottoscrittori;
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli
interventi ricompresi nell'Accordo e nelle convenzioni, attivando le
risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire
il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti
sottoscrittori dell'Accordo;
d) garantire lo scambio dei flussi informativi di cadenza annuale
sullo stato di attuazione dell'Accordo, trasmettendo al Comitato di
gestione le schede di scambio dei dati relativi a ciascuna
convenzione, mediante l'aggiornamento dei dati;
e) presentare al Comitato di gestione una relazione annuale sullo
stato di attuazione dell'Accordo che descriva per ciascuna
convenzione ogni eventuale ostacolo amministrativo o tecnico che si
frapponga alla realizzazione e la relativa proposta di iniziative
correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo.
Articolo 9
Flusso informativo
1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dar vita ad un flusso
informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo
stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di
attivita'. Lo scambio d'informazioni avverra' anche attraverso il
sistema di monitoraggio, come previsto dall'apposita iniziativa del
Piano telematico regionale.
2. Allo scambio di informazioni sono tenuti anche i soggetti
contraenti le convenzioni, per quanto in esse previsto, relativamente
ai propri programmi di attivita'.
3. La Regione Emilia-Romagna e' titolare delle attivita' di raccolta
ed elaborazione del flusso informativo. I soggetti sottoscrittori si
impegnano a trasmettere annualmente alla Regione le seguenti
informazioni, nei tempi e modi individuati nel sistema di
monitoraggio di cui al comma precedente:
a) conoscenza delle caratteristiche e delle modalita' di attuazione
del programma;
b) rilevazione, per ciascun intervento dei dati sulla scorta delle
indicazioni del Comitato previste all'articolo 7, comma 7, punto g);
c) rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi,
compatibilita' urbanistica.
Articolo 10
Ulteriori attivita' e nuove adesioni
1. Il Comitato e' autorizzato a proporre anche a singoli soggetti
sottoscrittori la sottoscrizione di ulteriori accordi o convenzioni,
al fine di raggiungere le finalita' di cui all'articolo 2.
2. Il Comitato potra' proporre ai soggetti sottoscrittori, al fine di
raggiungere le finalita' di cui all'articolo 2, la adesione di nuove
Amministrazioni.
Articolo 11
Procedimento di conciliazione
1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti
all'Accordo, il Comitato di gestione, su segnalazione dei
responsabili dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti
interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in
conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il
conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i
termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i
firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora non si raggiunga una intesa, la risoluzione della
controversia e' affidata a un collegio arbitrale formato da due
membri, nominati dalle parti, e un presidente, nominato dal Tribunale
di Bologna, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati. In caso
di inerzia di una delle due parti nella nomina dell'arbitro di
propria spettanza si applicheranno le norme del C.P.C.
4. L'arbitrato, rituale, giudichera' secondo diritto ai sensi del
C.P.C. e siedera' in Bologna.
Articolo 12
Inerzia, ritardo e inadempimento
1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento agli impegni assunti
da parte di un soggetto sottoscrittore, il responsabile
dell'attuazione dell'Accordo informa il Comitato di gestione, il
quale assegna un congruo termine per adempiere.
2. Il soggetto sottoscrittore, cui e' imputabile l'inadempimento, e'
tenuto a comunicare al Comitato di gestione, entro il termine
fissato per l'adempimento, le determinazioni assunte. In assenza di
comunicazioni, il Comitato di gestione puo' disporre la revoca del
finanziamento.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di
eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia
imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che
hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento
contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri
medesimi.
Articolo 13
Durata dell'Accordo
1. Il presente Accordo dispone per le attivita' del Piano telematico
regionale e mantiene la sua validita' fino alla completa attuazione
degli interventi previsti, anche nella Convenzione di cui
all'articolo 4 e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla
sottoscrizione del presente Accordo di programma quadro.
ALLEGATO N. 1
ELENCO 1 - Comuni sottoscrittori dell'Accordo di programma quadro
sesto stralcio, da collegarsi in fibra ottica:
1 Busseto
2 Collecchio
3 Colorno
4 Felino
5 Fidenza
6 Fontanellato
7 Fontevivo
8 Montechiarugolo
9 Noceto
10 Parma
11 Salsomaggiore Terme
12 Sala Baganza
13 San Secondo Parmense
14 Soragna
15 Sorbolo
16 Torrile
17 Traversetolo
ELENCO 2 - Comuni sottoscrittori dell'Accordo di programma quadro
sesto stralcio, da collegarsi in fibra ottica o tecnologie
alternative:
1 Mezzani
2 Polesine Parmense
3 Roccabianca
4 Sissa
5 Trecasali
6 Zibello
ELENCO 3 - Comuni della provincia di Parma gia' aderenti all'Accordo
di programma quadro "Montagna digitale", che saranno collegati con
tecnologie alternative o fibra ottica
1 Albareto
2 Bardi
3 Bedonia
4 Berceto
5 Bore
6 Borgo Val di Taro
7 Calestano
8 Compiano
9 Corniglio
10 Fornovo di Taro
11 Langhirano
12 Lesignano de' Bagni
13 Medesano
14 Monchio delle Corti
15 Neviano degli Arduini
16 Palanzano
17 Pellegrino Parmense
18 Solignano
19 Terenzo
20 Tizzano Val Parma
21 Tornolo
22 Valmozzola
23 Varano de' Melegari
24 Varsi
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI PARMA
COMUNI DI: BUSSETO, ALBARETO, BARDI, BEDONIA, BERCETO, BORE, BORGO
VAL DI TARO, CALESTANO, COLLECCHIO, COLORNO, COMPIANO, CORNIGLIO,
FELINO, FIDENZA, FONTANELLATO, FONTEVIVO, FORNOVO DI TARO,
LANGHIRANO, LESIGNANO DE' BAGNI, MEDESANO, MEZZANI, MONCHIO DELLE
CORTI, MONTECHIARUGOLO, NEVIANO DEGLI ARDUINI, NOCETO, PALANZANO,
PARMA, PELLEGRINO PARMENSE, POLESINE PARMENSE, ROCCABIANCA, SALA
BAGANZA, SALSOMAGGIORE TERME, SAN SECONDO PARMENSE, SISSA, SOLIGNANO,
SORAGNA, SORBOLO, TERENZO, TIZZANO VAL PARMA, TORNOLO, TORRILE,
TRAVERSETOLO, TRECASALI, VALMOZZOLA, VARANO DE' MELEGARI, VARSI,
ZIBELLO