REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA, ADOLESCENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA, ADOLESCENZA 21 dicembre 2004, n. 18694

Programmazione provinciale per la promozione delle politiche di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: azioni di contrasto agli abusi e ai maltrattamenti in danno di minori: assegnazione, impegno e liquidazione anno 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
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- la Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della                 
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29                   
novembre 1989", ed in particolare l'art. 19;                                    
- la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza                    
sessuale";                                                                      
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di            
diritti ed opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", ed in                  
particolare l'art. 4, comma 1, lettera h;                                       
- la Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della            
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di              
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'";                          
- la Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della                   
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a           
Strasburgo il 25 gennaio 1996";                                                 
- la L.R. 2/03 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e            
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi              
sociali", che, tra l'altro, all'art. 47, comma 1, lettera c),                   
stabilisce che quota parte del fondo sociale regionale per le spese             
correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi, e'                
destinato alle Provincie per l'attuazione di specifici programmi                
provinciali (di cui all'art. 27 della medesima legge regionale), che            
si devono raccordare ed integrare con i Piani di zona;                          
richiamati altresi':                                                            
- le "Linee di indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori"               
approvate con deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 1999,           
n. 1294, che, tra le altre cose, promuovono l'attuazione di forme di            
collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, impegnati nel              
contrasto all'abuso, afferenti all'ambito della giustizia, della                
sicurezza e dei servizi socio-sanitari;                                         
- il "Protocollo d'intesa tra il Ministro di Grazia e Giustizia e la            
Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti            
ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali            
restrittive della liberta'", approvato con deliberazione della Giunta           
regionale 279/98 ed il "Protocollo operativo per il coordinamento               
degli interventi rivolti ai minori imputati di reato", approvato con            
deliberazione della Giunta regionale 2671/03, i quali promuovono, tra           
l'altro, il coinvolgimento congiunto dei servizi socio-educativi                
della giustizia e del territorio nella presa in carico dei minori che           
hanno commesso reati, ivi compresi gli atti di violenza ed abuso nei            
confronti di terzi;                                                             
richiamata la deliberazione della G.R. 2608/02, ad oggetto                      
"Assegnazione alle Provincie per interventi finalizzati alla                    
realizzazione di attivita' di contrasto alle forme di abuso in danno            
a minori", con la quale, anche in attuazione della summenzionata                
Legge 269/98 e del decreto 13 marzo 2002, n. 89 del Ministero del               
Lavoro e delle Politiche sociali, la Regione Emilia-Romagna ha                  
provveduto a:                                                                   
- assegnare risorse alle Provincie, finalizzate alla realizzazione di           
attivita' di contrasto alle forme di abuso in danno a minori;                   
- approvare un documento dove sono stati individuati specifici                  
indirizzi in merito alle tipologie di attivita' da realizzare ed e'             
stato definito un iter procedurale per la definizione ed approvazione           
dei relativi piani provinciali di tutela dei minori;                            
- istituire tavoli di confronto e pianificazione con funzioni                   
istruttorie e di monitoraggio dei piani provinciali medesimi;dato               
atto che con deliberazione del Consiglio regionale n. 615 del                   
16/11/2004 ad oggetto "Programma annuale degli interventi e dei                 
criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3            
della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale dei servizi            
sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03. Anno 2004 (proposta della             
Giunta regionale in data 2 novembre 2004, n. 2152)", al punto 3.3.7.            
"Programma provinciale per la promozione di politiche di accoglienza            
e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza", lettera C) "Sostegno alle           
politiche di tutela dei minori" del programma allegato, parte                   
integrante della deliberazione, sono state individuate tra l'altro:             
- le risorse programmate per il sostegno alle politiche di tutela dei           
minori per il 2004, ammontanti a Euro 300.000,00;                               
- le Amministrazioni destinatarie, ossia le Provincie;                          
- gli obiettivi generali da perseguire;                                         
- la ripartizione delle risorse, nel rispetto dei seguenti criteri              
(con arrotondamento all'unita' di Euro): una quota corrispondente al            
30% viene destinata in ugual misura a tutte le Provincie; la restante           
quota del 70% viene suddivisa tra le Provincie in base alla                     
popolazione minorile residente nel rispettivo territorio al                     
31/12/2003; il Dirigente competente per materia provvede                        
all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni             
di spesa e alla contestuale liquidazione in un'unica soluzione e alla           
determinazione delle modalita' di rendicontazione;                              
valutato di conferire, mediante il presente atto, proficua                      
continuita' alle iniziative di contrasto all'abuso e al                         
maltrattamento attivate gia' dal 2002 per effetto della deliberazione           
2608/02;ritenuto pertanto, in attuazione della sopracitata                      
deliberazione del Consiglio regionale 615/04, di dover provvedere:              
- all'assegnazione della somma complessiva di Euro 300.000,00 a                 
favore delle Amministrazioni provinciali, ripartita secondo i criteri           
sopra richiamati;                                                               
- al relativo impegno di spesa sul Capitolo 57105 per l'importo di              
Euro 300.000,00;                                                                
richiamate:                                                                     
- la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2004 e Bilancio                   
pluriennale 2004-2006;                                                          
- la L.R. 28 luglio 2004, n. 18 "Assestamento del Bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006 a norma dell'art. 30 della            
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di                   
variazione."                                                                    
viste:                                                                          
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile                
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,             
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", ed in particolare gli artt. 47, 49 e              
51;                                                                             
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di            
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, secondo comma           
della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere                 
assunto con il presente atto;                                                   
ritenuto, inoltre, che sussistano tutte le condizioni previste                  
dall'art. 51, comma 3 della L.R. 40/01 per provvedere alla                      
liquidazione della spesa;                                                       
verificata la necessaria disponibilita' sul pertinente capitolo di              
bilancio;                                                                       
richiamata la seguente deliberazione della Giunta regionale,                    
esecutiva ai sensi di legge:                                                    
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 642             
del 5 aprile 2004, nonche' la determinazione del Direttore generale             
Risorse finanziarie e strumentali n. 4314 dell'1 aprile 2004,                   
entrambe relative, tra l'altro, al conferimento dell'incarico di                
responsabilita' della posizione dirigenziale professional "Controllo            
e presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del                  
bilancio regionale";                                                            
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione            
di Giunta regionale 447/02;                                                     
dato atto del parere di regolarita' contabile del presente atto                 
espresso dal Dirigente Professional "Controllo e presidio dei                   
processi connessi alla gestione delle spese del bilancio regionale",            
dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi della citata deliberazione della            
Giunta regionale 447/03;                                                        
determina:                                                                      
1) di approvare il documento, Allegato A) parte integrante e                    
sostanziale al presente provvedimento, ad oggetto "Indirizzi inerenti           
gli interventi finalizzati alla realizzazione di attivita' di                   
contrasto alle forme di abuso in danno a minori. Anno 2004";                    
2) di approvare e assegnare, per le finalita' di cui all'Allegato A),           
il riparto a favore delle Provincie del finanziamento di Euro                   
300.000,00, secondo i criteri previsti nella deliberazione del                  
Consiglio regionale 615/04, e con arrotondamento all'unita' di Euro,            
come esposto nella tabella a seguire:                                           
(segue allegato fotografato)                                                    
(Si precisa che per effetto dell'arrotondamento,  e' stata diminuita            
di 1 Euro la somma attribuita alla Provincia destinataria del                   
trasferimento maggiore);3) di impegnare la somma anzidetta di Euro              
300.000,00 registrata al n. 5696 di impegno sul Cap. 57105 "Fondo               
sociale regionale. Quota parte destinata alle Provincie per                     
l'attuazione dei programmi provinciali, per le attivita' di                     
coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema           
informativo dei servizi sociali, nonche' per l'elaborazione dei Piani           
di zona (art. 47, comma 1, lettera c), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e               
Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" afferente all'UPB               
1.5.2.2.20101 del Bilancio per l'esercizio 2004, che presenta la                
relativa disponibilita';                                                        
4) di liquidare la somma di complessivi Euro 300.000,00, ricorrendo             
le condizioni di cui all'art. 51, comma 3 della L.R. 40/01, dando               
atto che si provvedera', sulla base del presente atto, ad avvenuta              
esecutivita' dello stesso, alla richiesta di emissione dei titoli di            
pagamento ai sensi dell'art. 52 della medesima L.R. 40/01, sulla base           
della ripartizione sopra riportata al punto 2;                                  
5) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel             
presente provvedimento si rinvia alla deliberazione consiliare                  
615/04;                                                                         
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Lorenzo Campioni                                                                
ALLEGATO A)                                                                     
Indirizzi inerenti gli interventi finalizzati alla realizzazione di             
attivita' di contrasto alle forme di abuso in danno a minori. Anno              
2004                                                                            
1. Premessa                                                                     
Il presente documento specifica le linee di indirizzo per la                    
realizzazione dei Programmi di tutela dei minori, strumentali al                
raggiungimento degli obiettivi generali previsti nella deliberazione            
del Consiglio regionale 615/04, punto 3.3.7., lettera c), secondo una           
prospettiva di continuita' con i precedenti piani approvati per                 
effetto della del. G.R. 2608/02 e della determinazione 16952/03,                
approvata in esecuzione della del. C.R. 514/03.                                 
Nel presente documento vengono denominati:                                      
- "servizi territoriali", i servizi socio-sanitari competenti per i             
minori, siano essi gestiti direttamente dai Comuni o delegati alle              
Aziende USL o gestiti secondo altre modalita' (es. Consorzi di                  
Comuni);                                                                        
- "tavoli tecnici", i tavoli di confronto e di pianificazione                   
istituiti dalle Provincie per effetto della del. G.R. 2608/02.                  
2. Caratteristiche della pianificazione provinciale                             
La deliberazione del Consiglio regionale 615/04 prevede l'attivazione           
dei Piani di zona e dei relativi Programmi attuativi; pur restando              
ferma la specificita' della pianificazione provinciale, come prevista           
dall'art. 27, comma 3 della L.R. 2/03, la medesima del. C.R. prevede            
il raccordo e l'integrazione reciproca tra il livello di                        
pianificazione provinciale e quello zonale. In tal senso appare anche           
utile:                                                                          
A) armonizzare la scansione temporale prevista per le fasi di                   
progettazione ed attuazione dei medesimi piani di zona e la                     
pianificazione provinciale (come indicato al punto 5);                          
B) adottare (ancora in analogia con quanto disposto a riguardo dei              
Piani di zona) preferibilmente appositi Piani provinciali pluriennali           
cadenzati con programmi attuativi annuali. Resta fermo comunque che:            
a) le medesime Provincie possono riservarsi di adottare,                        
relativamente al finanziamento 2004, ancora un piano di tutela                  
annuale; b) in caso di adozione di un piano pluriennale, le Provincie           
apporteranno al medesimo le necessarie modifiche o integrazioni sulla           
base delle indicazioni derivanti da futuri atti di indirizzo o                  
programmazione regionali.                                                       
3. Competenze istituzionali                                                     
3.1. I tavoli tecnici                                                           
Nell'attivita' istruttoria dei piani provinciali si riconferma                  
l'importanza del ruolo dei tavoli tecnici (anche quali sezioni di               
piu' ampi organismi tecnici consultivi di ambito minorile), gia'                
prevista nella del. G.R. 2608/02, quale snodo principale del                    
confronto interistituzionale e della riflessione su base tecnica a              
supporto della programmazione provinciale. In particolare, spetta ai            
tavoli tecnici:                                                                 
- stimolare la riflessione inerente le problematiche sulla tutela dei           
minori, in particolare in funzione di supporto all'orientamento delle           
scelte amministrative, svolgendo un ruolo di coordinamento e impulso            
per la progettazione e la realizzazione delle azioni di tutela dei              
minori in ambito provinciale;                                                   
- elaborare proposte di piani e programmi, da sottoporre                        
all'approvazione degli organi dell'Amministrazione provinciale,                 
prevedendo anche eventuali interventi di rilevanza interprovinciale,            
soprattutto in materia di formazione, da gestire d'intesa tra piu'              
ambiti provinciali;                                                             
- sovrintendere al monitoraggio dell'andamento degli interventi                 
previsti dai programmi e dai piani provinciali nelle forme, nei modi            
e nei tempi stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.                             
Le Provincie, nelle more dell'approvazione di specifici atti                    
normativi che disciplinino la composizione dei tavoli tecnici (in               
analogia con quanto previsto ai punti 2.3.1 e 2.3.2 dell'Allegato               
alla del. C.R. 615/04 e nello spirito: della del. C.R. 1294/99; del             
Protocollo d'intesa tra il Ministro di Grazia e Giustizia e la                  
Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti            
ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali            
restrittive della liberta'", approvato con del. G.R. 279/98; del                
"Protocollo operativo per il coordinamento degli interventi rivolti             
ai minori imputati di reato", approvato con del. G.R. 2671/03), entro           
il 31/12/2005 integrano i tavoli tecnici aprendo alla rappresentanza            
di referenti ciascuna delle seguenti aree:                                      
- area dei servizi sociali;                                                     
- area dei servizi sanitari (quali neuropsichiatria infantile,                  
pediatria di comunita' e ospedaliera, pronto soccorso ecc.);                    
- area dei servizi scolastici ed educativi (quali autonomie                     
scolastiche, servizi educativi per la prima infanzia ecc.);                     
- area dei servizi inerenti la sicurezza e la giustizia (quali Centro           
di giustizia minorile, Prefettura ecc.); saranno altresi' invitati              
permanenti il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.               
Le Amministrazioni provinciali promuovono la partecipazione ai tavoli           
di altri soggetti qualificati, anche del privato sociale (ad es.                
Comunita' per minori).                                                          
3.2. La Provincia                                                               
L'Amministrazione provinciale provvede ad approvare il piano                    
provinciale e a ripartire i fondi tra i servizi territoriali ivi                
individuati quali gestori dei progetti. Rientrano nel medesimo piano            
provinciale anche i progetti interprovinciali, per la quota di                  
relativa spettanza.                                                             
La Provincia, mediante i propri uffici, esercita altresi' una                   
funzione di supporto tecnico-organizzativo e logistico nei confronti            
del tavolo tecnico, in analogia con il ruolo svolto dagli Uffici di             
Piano per la realizzazione dei Piani di zona, e collabora nella                 
valutazione del piano/programma provinciale, anche mediante la                  
trasmissione alla Regione di appositi rapporti di monitoraggio.                 
Anche nella prospettiva della razionalizzazione ed ottimizzazione               
delle risorse e delle competenze, le Provincie promuovono la                    
riunificazione degli organismi tecnici collegiali provinciali che si            
interessano di programmazione in materia minorile, in un unico                  
organismo, articolato per sezioni di ambito. In tale prospettiva, i             
tavoli tecnici diventano pertanto sezioni di detti organismi.                   
3.3. La Regione                                                                 
La Regione Emilia-Romagna, anche mediante la costituzione di appositi           
organismi collegiali o gruppi di lavoro interprovinciali, svolge                
attivita':                                                                      
- di raccordo dei tavoli, al fine della loro integrazione e della               
armonizzazione delle iniziative locali con quelle regionali;                    
- di monitoraggio e valutazione dei percorsi di attuazione dei piani            
provinciali;                                                                    
- di stimolo alla riflessione tecnica allargata, alla qualificazione            
degli interventi e alla divulgazione delle buone prassi operative,              
anche mediante l'organizzazione di specifici momenti di formazione,             
di comunicazione e di valorizzazione delle esperienze territoriali e            
di informazione e comunicazione circa le piu' significative                     
esperienze di ambito nazionale.                                                 
4. Le linee progettuali                                                         
Poiche' l'abuso ed il maltrattamento in danno di minori costituiscono           
fenomeni ampiamente sommersi, obiettivo di base dei servizi e' di               
sviluppare, accanto ad una azione di prevenzione, la capacita' di far           
emergere precocemente i segnali di disagio e di individuare quanto              
prima i minori vittime accogliendoli in una rete protettiva capace di           
una qualificata risposta. Per questo occorre proseguire nello                   
sviluppo e nel consolidamento di proficue "sinergie" tra le varie               
Amministrazioni coinvolte (servizi socio-sanitari, sistema                      
educativo-formativo, servizi della giustizia e della sicurezza...).             
Al fine di soddisfare questi bisogni, anche sulla base della                    
valutazione delle azioni di monitoraggio condotte sui piani                     
provinciali, i progetti e le iniziative previste nella pianificazione           
provinciale sono finalizzati a soddisfare gli obiettivi che si                  
riferiscono alle seguenti due aree:                                             
- area delle risorse umane: con riferimento agli "attori" del sistema           
coinvolti, ad es. mediante la formazione, l'informazione, la                    
sensibilizzazione;                                                              
- area delle risorse di sistema: con riferimento alla qualificazione            
della rete di opportunita', strutture e forme organizzative.                    
4.1. Obiettivi inerenti le risorse di sistema                                   
4.1.1. I servizi multiprofessionali                                             
Si riconferma quale obiettivo prioritario della Regione                         
Emilia-Romagna, da raggiungere nel medio/lungo termine, la                      
realizzazione o il consolidamento in ogni provincia di e'quipes                 
specializzate integrate dedicate alla tutela dei minori, di                     
dimensione almeno interdistrettuale. Nelle more di uno specifico                
provvedimento regionale che disciplini il funzionamento di tali                 
e'quipes, la costituzione o il consolidamento delle medesime dovra'             
rispondere alle seguenti caratteristiche minime:                                
- l'articolazione contemplera' la presenza almeno delle seguenti                
figure: assistente sociale, psicologo, neuropsichiatra infantile,               
pediatra, ginecologo, esperto giuridico;                                        
- l'e'quipe assicurera' un solido supporto (scientifico e clinico)              
alla presa in carico, curando un articolato progetto e                          
supervisionandone l'esecuzione, in collaborazione con l'autorita'               
giudiziaria ed il servizio territoriale di riferimento; dovra'                  
altresi' seguire il minore nella fase del procedimento ed anche                 
successivamente;                                                                
- l'e'quipe organizzera' la tempestiva risposta in caso d'urgenza;              
- l'e'quipe raggiungera' progressivamente la totale copertura dei               
casi riscontrati sul territorio di competenza, assistendo tutti i               
casi di abuso e maltrattamento (ivi compresi i reati previsti dalla             
Legge 269/98 e i casi di violenza assistita);                                   
- il progetto di costituzione delle e'quipes indichera': competenze,            
modalita' organizzative delle stesse e forme di raccordo ed                     
integrazione coi servizi di base - eventualmente mediante la stesura            
di appositi protocolli - nonche' con enti e soggetti impegnati nella            
presa in carico e trattamento degli individui abusati/abusanti.                 
4.1.2. Linee guida e protocolli operativi                                       
Al fine di definire, sulla base delle peculiarita' ed esigenze                  
territoriali, le forme del raccordo interistituzionale, i tavoli                
tecnici promuovono l'adozione di strumenti condivisi tra gli                    
operatori delle varie Amministrazioni coinvolte (linee guida) o di              
accordi che disciplinino le forme dell'interazione tra le stesse                
istituzioni (protocolli) e i compiti dei soggetti appartenenti alla             
rete di protezione dei minori.                                                  
Tali strumenti appaiono indispensabili sia al fine di concertare                
efficaci strategie di contrasto al fenomeno dell'abuso e del                    
maltrattamento, sia per assicurare coerenza tra i servizi sociali e             
sanitari a fronte dei riassetti organizzativi in materia di servizi             
territoriali (ritiro di deleghe sociali dalle AUSL...).                         
4.1.3. Integrazione scuola - Servizi territoriali                               
Nell'ambito di un'efficace rete interistituzionale, costituisce                 
obiettivo prioritario la costruzione di efficaci forme di dialogo tra           
scuola e servizi territoriali; appare funzionale a tal fine che siano           
promosse nei servizi medesimi funzioni di ascolto o di counselling              
anche informali o a bassa soglia, aperti a insegnanti (ma anche a               
genitori e minori) in grado di fornire una risposta qualificata.                
Contestualmente, i servizi territoriali individuano legami                      
significativi e stabili con le autonomie scolastiche, anche                     
identificando, in una prospettiva di economia dell'intervento,                  
referenti certi all'interno dei plessi che assicurino continuita' nel           
tempo (il precariato ed il turn over nel sistema scolastico puo'                
rendere infatti vano il lavoro di sensibilizzazione e formazione).              
4.1.4. Gli spazi per audizioni protette                                         
La Legge 269/98 ha introdotto e disciplinato l'utilizzo di luoghi per           
audizioni protette di minori. Obiettivo della Regione e' che ogni               
territorio provinciale disponga, presso strutture pubbliche, di                 
ambienti ed attrezzature idonei per le audizioni; contestualmente               
all'introduzione di tali luoghi, devono essere attivate modalita'               
operative finalizzate a limitare gli effetti traumatici conseguenti             
agli accertamenti giudiziari e ai necessari interventi dei servizi.             
Nella realizzazione di tali spazi va assicurato un adeguato standard            
di accoglienza, in considerazione della specifica utenza cui sono               
destinati e va privilegiata la ricerca della plurifunzionalita', che            
renda possibile il contestuale esercizio di funzioni affini o                   
compatibili (ad es. incontri vigilati), con la conseguente                      
ottimizzazione delle risorse e la qualificazione dell'intervento.               
4.1.5. Individuazione di forme di accoglienza qualificata                       
Appare importante l'individuazione di reti di famiglie affidatarie              
qualificate oppure di comunita' in grado di accogliere in modo                  
specifico, tra i propri ospiti, anche i minori abusati o gravemente             
maltrattati. Tale individuazione e' finalizzata alla predisposizione            
di appositi processi di formazione e di percorsi di accoglienza anche           
in circostanze di urgenza che richiedono un immediato allontanamento            
del minore dalla famiglia.                                                      
4.1.6. I protagonisti dell'informazione                                         
La Regione valuta di particolare attenzione la promozione di                    
iniziative che riguardino gli operatori della stampa ed il                      
coinvolgimento del sistema dei mezzi di informazione di massa, al               
fine di proporre in chiave di risorsa il rapporto tra servizi                   
territoriali e mass-media, anche aprendo spazi di riflessione per una           
corretta informazione all'opinione pubblica sui diritti dei bambini.            
Cio' comporta il sostegno: ad una sempre piu' qualificata                       
sensibilizzazione degli operatori dei mass-media in materia di                  
infanzia ed adolescenza; al conferimento a questi del pieno possesso            
degli strumenti conoscitivi per una corretta rappresentazione                   
dell'attivita' dei servizi territoriali che si occupano di minori.              
4.2. Obiettivi inerenti le risorse umane                                        
4.2.1. La formazione finalizzata alla costruzione della rete                    
interistituzionale                                                              
Al fine di costruire o consolidare una efficace rete                            
interistituzionale, i piani e i programmi provinciali prevedono                 
percorsi formativi, che possono essere: - orizzontali (ossia rivolti            
contestualmente a categorie professionali disomogenee): essi hanno lo           
scopo di fornire sensibilita' e linguaggio comuni ed un metodo di               
lavoro condiviso, favorendo altresi' il confronto tra operatori di              
diversa estrazione e contribuendo in modo efficace alla costruzione o           
al consolidamento di una rete; - verticali (ossia di natura                     
specialistica, rivolti a categorie professionali omogenee o prossime,           
ad es. solo assistenti sociali, o comunque operanti in un contesto              
omogeneo, ad es. la comunita'): essi hanno lo scopo, in linea                   
generale, di qualificare o riqualificare con un approfondito                    
approccio scientifico, clinico o tecnico gli operatori di categorie             
che gia' sono in possesso di un linguaggio uniforme o appartengono ad           
ambiti professionali omogenei o prossimi.                                       
4.2.2. L'azione sulle persone partendo dal contesto educativo nel               
quale vive il minore: la scuola e il nido                                       
Importante e' il coinvolgimento di categorie di professionisti, quali           
gli insegnanti e gli educatori che, per il loro contatto continuo con           
i minori e per la loro specifica funzione, possono diventare                    
osservatori privilegiati della loro condizione, e quindi essere,                
potenzialmente, i "recettori" o "spettatori" dei segnali di disagio:            
conferire loro gli strumenti basilari per interpretare questi segnali           
appare quindi di grande importanza per poter attivare precocemente              
specifici percorsi di intervento.                                               
Sempre nella scuola e' possibile sviluppare tipologie di interventi             
formativi/educativi, diretti invece ai bambini e agli adolescenti,              
finalizzati: - a stimolare la capacita' di autotutela dei minori,               
senza che interpretino prevalentemente in termini di rischio il                 
rapporto con l'altro (per i bambini); - a sviluppare il senso critico           
(per gli adolescenti); - a educare al rispetto dell'altro (per                  
prevenire i fenomeni di prevaricazione, bullismo, vandalismo ecc.).             
4.2.3. L'impegno sul recupero dei maltrattanti/abusanti                         
La Regione ritiene indispensabile che i territori acquisiscano, anche           
medianti percorsi formativi specialistici, gli strumenti conoscitivi            
per il recupero di quanti si rendono colpevoli di abusi e                       
maltrattamenti gravi. Appare evidente l'importanza di tale tipologia            
di intervento, sia per il significato che tale terapia ricopre nei              
confronti del minore vittima, sia per la sua funzione di prevenzione            
(il reo, anche una volta espiata la pena, puo' di nuovo ricadere in             
comportamenti abusanti o maltrattanti se non sottoposto a trattamento           
terapeutico).                                                                   
Analogamente, occorre prestare particolare attenzione alla formazione           
specialistica del personale impegnato nel recupero dei minori                   
abusanti e maltrattanti; merita infatti attenzione l'incidenza di               
minori colpevoli di violenze di natura sessuale o di atti di                    
bullismo, teppismo ecc.                                                         
4.2.4. La sensibilizzazione della societa' come fattore protettivo              
La Regione valuta l'importanza di iniziative volte alla                         
sensibilizzazione di ampie fasce della societa' con lo scopo di                 
creare una cornice sociale di protezione prevedendo il                          
coinvolgimento, in percorsi formativi o in azioni di                            
sensibilizzazione, di diversificate compagini sociali: scopo e' di              
incentivare una "cultura diffusa" che sia protettiva e attenta nei              
confronti dei diritti dei minori, in chiave di prevenzione primaria e           
secondaria.                                                                     
4.2.5. Promuovere una cultura della genitorialita'                              
Si sottolinea l'opportunita', in una prospettiva di prevenzione                 
primaria, di attuare iniziative di formazione e di sensibilizzazione            
rivolte ai genitori, quali supporto e stimolo alla funzione                     
genitoriale.                                                                    
5. La pianificazione provinciale: caratteri e scadenze                          
Le Provincie approvano e trasmettono alla Regione i propri                      
piani/programmi secondo le medesime scadenze previste per                       
l'approvazione e la trasmissione dei Piani di zona dalla del. C.R.              
615/04.                                                                         
L'indice del piano provinciale prevedera' le seguenti articolazioni:            
- caratteristiche del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento: dati            
ed evoluzione negli ultimi anni;                                                
- risorse presenti sul territorio (con riferimento a: tavolo tecnico;           
organizzazione dei servizi territoriali; e'quipes territoriali e                
relative caratteristiche; protocolli e linee guida; luoghi per                  
audizioni protette; risorse dell'accoglienza comunitaria e familiare;           
iniziative di formazione e sensibilizzazione attuate...);                       
- obiettivi provinciali, da definire sulla base della valutazione dei           
bisogni;                                                                        
- attivita' previste (i progetti saranno redatti su appositi                    
moduli).                                                                        
E' altresi' compito delle Provincie redigere, sulla base delle azioni           
di monitoraggio, appositi rapporti provinciali unificati relativi ai            
piani provinciali di tutela ed accoglienza dei minori (affido                   
familiare e in comunita'; adozione nazionale e internazionale) e agli           
interventi di promozione dei diritti e delle opportunita' per                   
l'infanzia e l'adolescenza compresi nei Piani di zona. Detti rapporti           
saranno redatti secondo le indicazioni e nelle forme comunicate dalla           
Regione e saranno trasmessi alla Regione secondo le seguenti                    
scadenze:                                                                       
- un primo rapporto entro il giugno 2006 relativo alle attivita'                
intraprese grazie ai finanziamenti assegnati nell'anno 2004 e allo              
stato di avanzamento dei piani provinciali fino a dicembre 2005;                
- un secondo rapporto entro il marzo 2007 relativo allo stato di                
avanzamento dei piani fino a dicembre 2006, realizzati con i                    
finanziamenti regionali eventualmente assegnati il prossimo anno in             
relazione alle effettive disponibilita' recate dal bilancio                     
regionale.                                                                      
Restano ferme le disposizioni relative al monitoraggio dei Piani                
provinciali di tutela gia' approvati e contenuti nella del. G.R.                
2608/02 e della determinazione 16952/03.                                        
L'inosservanza dei termini sopra previsti, nonche' gravi o reiterate            
mancanze rispetto a quanto disposto dal presente atto, comporteranno,           
previo sollecito da parte della Regione, la revoca del finanziamento            
concesso e il conseguente recupero dell'importo erogato.                        
E' altresi' prescritto, a carico dei beneficiari, l'obbligo di                  
riportare, sui materiali di comunicazione e  documentazione inerenti            
i progetti finanziati mediante il presente provvedimento, il logo               
della Regione Emilia-Romagna e l'indicazione "Iniziativa realizzata             
con il contributo (ovvero) finanziamento regionale".                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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