DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 20 dicembre 2004, n. 18620
Assegnazione ai Comuni sede di distretto di risorse per la realizzazione del Programma finalizzato "Promozione di una funzione di coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di persone in situazione di handicap e svantaggio sociale" di cui alla DCR 615/04
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 ed in particolare gli artt. 47 e
49;
- la Legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili";
- la L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al
lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative
sociali";
- la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 1991, n. 381" e successive modifiche;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 615 del 16/11/2004
avente per oggetto "Programma annuale degli interventi e dei criteri
di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della
L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale degli interventi e
dei servizi sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03. Anno 2004
(proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 2004, n. 2152)";
- il Programma finalizzato "Promozione di una funzione di
coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di persone in
situazione di handicap e svantaggio sociale", approvato con la citata
delibera del Consiglio regionale 615/04 al punto 3.8.4;
richiamate le specifiche indicazioni contenute nel dispositivo,
nonche' quanto espressamente contenuto al punto 3.8.4 della citata
delibera del Consiglio regionale 615/04, in attuazione della quale
l'assegnazione delle risorse destinate al Programma finalizzato
"Promozione di una funzione di coordinamento per favorire
l'integrazione lavorativa di persone in situazione di handicap e
svantaggio sociale", pari ad Euro 1.000.000,00 e l'assunzione
dell'impegno di spesa, devono essere effettuate dal Dirigente
regionale competente a favore dei destinatari e con i criteri di
ripartizione indicati dalla stessa DCR 615/04;preso atto di quanto
determinato dalla citata deliberazione consiliare in merito al limite
del 70% per quanto riguarda il concorso contributivo della Regione
alle spese di realizzazione del Programma finalizzato in argomento;
ritenuto, pertanto, in attuazione della sopra citata deliberazione
del Consiglio regionale 615/04, di dover provvedere alla ripartizione
e assegnazione della somma complessiva di Euro 1.000.000,00 a favore
dei Comuni sede di distretto in base alla popolazione residente al
31/12/2003 nell'ambito distrettuale di riferimento, nonche'
all'assunzione del relativo impegno di spesa;
preso atto che, come previsto dalla DCR 615/04, le risorse devono
essere ripartite secondo i seguenti criteri:
- una quota corrispondente al 30% delle risorse destinata in uguale
misura a tutti i Comuni sede di distretto;
- la restante quota del 70% sara' suddivisa tra i Comuni sede di
distretto in base alla popolazione residente al 31/12/2003 nella zona
sociale di riferimento;
precisato che gli obiettivi regionali riportati nell'Allegato 2 sono
i medesimi indicati nel Programma finalizzato "Promozione di una
funzione di coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di
persone in situazione di handicap e svantaggio sociale" della citata
deliberazione consiliare;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'articolo 47, comma 2
della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere
assunto con il presente atto;
richiamate:
- le LL.RR. 22 dicembre 2003, n. 28 e n. 29;
- le LL.RR. 28 luglio 2004, n. 17 e n. 18;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 24/3/2003,
esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5
aprile 2004, nonche' la determinazione del Direttore generale Risorse
finanziarie e strumentali n. 4314 dell'1 aprile 2004, entrambe
relative, tra l'altro, al conferimento dell'incarico di
responsabilita' della posizione dirigenziale professional "Controllo
e presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del
bilancio regionale";
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
dato atto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
447/03, del parere espresso dal Dirigente Professional "Controllo e
presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del bilancio
regionale", dott. Marcello Bonaccurso, in merito alla regolarita'
contabile del presente atto;
determina:
1) di ripartire la somma complessiva di Euro 1.000.000,00 fra i
Comuni sede di distretto, di cui all'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, assegnando e concedendo la
somma a fianco di ciascuno indicata per la realizzazione del
Programma finalizzato "Promozione di una funzione di coordinamento
per favorire l'integrazione lavorativa di persone in situazione di
handicap e svantaggio sociale", approvato con deliberazione n. 615
del 16/11/2004 del Consiglio regionale;
2) di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, avente per oggetto le modalita' di
presentazione dei programmi e di rendicontazione dei contributi
ripartiti con il presente atto;
3) di impegnare la somma di Euro 1.000.000,00, registrata al n. 5638
di impegno sul Capitolo 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte
destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione
dei Piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi
agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilita' degli
anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. B), L.R. 12
marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"
UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilita';
4) di dare atto che, come previsto dalla DCR 615/04:
- le risorse sono assegnate ai Comuni sede di distretto a nome e per
conto di tutti i Comuni dell'ambito distrettuale stesso;
- con successivo provvedimento si provvedera' alla liquidazione dei
contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa
ammissibile, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo
2005 dei Piani di zona, del Programma finalizzato "Promozione di una
funzione di coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di
persone in situazione di handicap e svantaggio sociale" da presentare
alla Regione nei tempi previsti per i Piani di zona 2005-2007 e
previa valutazione della congruita' del Programma finalizzato agli
obiettivi assegnati dalla Regione;
- nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui
al presente atto, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede
di distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della
presentazione del Programma, di un altro soggetto attuatore pubblico
di cui all'art. 16 della L.R. 2/03, in qualita' di soggetto capofila
Programma finalizzato in argomento;
5) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Giorgi
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 2
Obiettivi e procedure dei Programmi attuativi territoriali per la
realizzazione del Programma finalizzato "Promozione di una funzione
di coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di persone in
situazione di handicap e svantaggio sociale" di cui alla DCR 615/04
Obiettivi
I Comuni sede di distretto predispongono un programma attuativo per
il proprio ambito territoriale del Programma finalizzato "Promozione
di una funzione di coordinamento per favorire l'integrazione
lavorativa di persone in situazione di handicap e svantaggio sociale"
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 615 del
16/11/2004.
Il contributo regionale e' assegnato al Comune sede di distretto o ad
altro soggetto pubblico indicato all'articolo 16 della L.R. 2/03,
designato all'attuazione del programma per la zona sociale di
riferimento.
Il Programma e' finalizzato ad attivare, nell'ambito degli Accordi di
programma che approvano i Piani di zona, una funzione di
coordinamento per la progettazione e realizzazione di percorsi
integrati e progetti di inserimento lavorativo mirato per persone in
situazione di particolare svantaggio sociale, nonche' alla promozione
del lavoro di e'quipe multi-professionale di ambito zonale,
attraverso il coinvolgimento degli operatori provenienti da enti e
settori di intervento diversi (handicap, dipendenze, esclusione
sociale, salute mentale).
Tale funzione di coordinamento, che le zone eserciteranno attraverso
strumenti organizzativi di tipo sperimentale, si integra con le
attivita' dei Centri per l'impiego. L'obiettivo e' quello di
coordinare in ambito zonale interventi socio-sanitari, politiche
formative e del lavoro per rispondere in modo adeguato ai bisogni
delle persone in situazione di maggiore gravita' e con particolare
difficolta' di accesso al mercato del lavoro.
Le principali attivita' riconducibili alla funzione di coordinamento
di cui al presente Programma sono:
- coordinamento e messa in rete in ambito zonale dei servizi e degli
interventi di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario
propedeutici o sostitutivi all'inserimento lavorativo (ad es. borse
lavoro, laboratori protetti, progetti di integrazione sociale in
ambiente lavorativo...), nonche' raccordo di tali strumenti con gli
strumenti del collocamento ordinario;
- promozione del ruolo della cooperazione sociale di tipo b), in
particolare nelle forme previste dall'articolo 5 della Legge 381/91,
dall'articolo 12 della Legge 68/99, nonche' attraverso la
sperimentazione di forme di collaborazione innovative tra Servizi
pubblici, Aziende, Cooperative sociali ed Associazioni sindacali e di
rappresentanza, finalizzate all'inserimento delle persone in
situazione di handicap di particolare gravita' o di particolare
difficolta' di accesso nel mondo del lavoro;
- elaborazione di progetti personalizzati di inserimento lavorativo
per persone in situazione di particolare difficolta', in
collaborazione con i Centri per l'impiego e con i servizi
socio-sanitari competenti (ad es. Polo Handicap, SERT, DSM, Servizio
sociale adulti...) attraverso:
- ricerca di opportunita' di impiego;
- costruzione di un percorso di inserimento nel luogo di lavoro;
- sostegno e accompagnamento nelle varie fasi dell'inserimento
(tutoraggio);
- verifica periodica dell'inserimento effettuato;
- sostegno ai datori di lavoro pubblici e privati attraverso servizi
di consulenza per l'adattamento fisico e relazionale del posto di
lavoro, accompagnamento, sostegno e supervisione nella gestione dei
progetti di inserimento lavorativo.
La Regione attuera' un'azione di monitoraggio sulle esperienze
effettuate al fine di fornire successive indicazioni per ricondurre
ad omogeneita' gli strumenti e le soluzioni organizzative adottati.Il
Programma territoriale finalizzato "Promozione di una funzione di
coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di persone in
situazione di handicap e svantaggio sociale" dovra' essere contenuto
e presentato nell'ambito del "Programma attuativo 2005 dei Piani di
zona".
Procedure
I Comuni sede di distretto destinatari delle assegnazioni, o altro
soggetto attuatore pubblico individuato dai Comuni, approvano il
Programma finalizzato "Promozione di una funzione di coordinamento
per favorire l'integrazione lavorativa di persone in situazione di
handicap e svantaggio sociale" nell'ambito del Programma attuativo
2005 dei Piani di zona, da presentare alla Regione nei tempi previsti
per i Piani di zona 2005-2007. Il progetto dovra' indicare la spesa
totale ammessa a contributo relativa all'intero ammontare del
Programma attuativo, specificando l'onere a carico del/i Comune/i che
dovra' essere almeno pari al 30% del totale della spesa ammessa.
In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta,
l'assegnazione del contributo regionale di cui alla presente
deliberazione si intende revocata.
Individuazione di un soggetto attuatore pubblico diverso dal Comune
sede di distretto
Qualora venga designato all'attuazione del Programma un Soggetto
diverso dal Comune sede di distretto e comunque tra quelli previsti
dall'art. 16 della L.R. 2/03, il soggetto attuatore medesimo
nell'inviare la documentazione richiesta, dovra' allegare:
- richiesta del Comune sede di distretto individuato dal presente
atto come destinatario del contributo, affinche' i contributi di cui
trattasi siano assegnati ed erogati al soggetto attuatore individuato
nel distretto;
- attestazione dell'accordo espresso da tutti gli altri Comuni
dell'ambito di riferimento.
Liquidazione dei contributi
Sulla base della documentazione inviata dai Comuni sede di distretto,
il Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi
sociali e socio-sanitari procedera', ricorrendo gli elementi previsti
dalla vigente normativa regionale, alla liquidazione dei contributi
in misura pari al 70% del totale delle spese ammesse a contributo
trasmessa dagli enti assegnatari e comunque nel limite massimo del
contributo regionale assegnato e concesso con il presente atto.
Qualora il costo complessivo del progetto attuativo territoriale
risulti inferiore a 10/7 (dieci/settimi) del contributo regionale
assegnato e concesso, quest'ultimo, in sede di liquidazione sara'
oggetto di una corrispondente riduzione proporzionale.
Rendicontazione
Entro il termine di 15 mesi dall'avvenuta erogazione dei contributi
le Amministrazioni assegnatarie dovranno far pervenire un atto
attestante l'avvenuta attuazione dell'iniziativa finanziata
unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute.
L'Amministrazione regionale potra' richiedere la documentazione delle
spese sostenute per un periodo non superiore a tre anni
dall'erogazione dei contributi.
Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta
dalle Amministrazioni assegnatarie dei contributi risultasse
inferiore a 10/7 (dieci/settimi) del contributo regionale erogato,
l'Amministrazione regionale procedera' al reintroito delle somme
erogate in eccedenza.