COMUNICATO
Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di apertura di una cava in localita' Fratta Terme - Ambito estrattivo n. 1 del PAE comunale di Bertinoro e della relativa strada di servizio ricadente nei comuni di Forli' e Bertinoro
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica
la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) - ex
artt. 9 e 10 della L.R. 9/99 - relativa al progetto di apertura di
una cava in localita' Fratta Terme - Ambito estrattivo n. 1 del PAE
comunale di Bertinoro e della relativa strada di servizio ricadente
nei comuni di Forli' e Bertinoro.
Il progetto e' presentato dalla Ditta S.G.S. Srl.
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Bertinoro e Forli'
e della provincia di Forli'-Cesena.
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce B.3.4 "Cave e
torbiere" dell'Allegato B.3 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni ed e' soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b)
della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, ad una
procedura di screening di competenza provinciale, anziche' comunale,
perche' interessa il territorio di due comuni.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'autorita' competente
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
32257/173 del 10/5/2005, ha assunto la seguente decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia denominato Ambito 1 del
Polo "La Penitenziera", in localita' "Fratta Terme" del Comune di
Bertinoro, e della relativa strada di servizio, ricadente nei comuni
di Bertinoro e Forli', presentato dalla Ditta S.G.S. Srl,
dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) avendo accertato la parziale sovrapposizione delle opere e degli
interventi previsti per l'attuazione dell'intervento estrattivo, in
zona compresa all'interno della fascia di tutela del fiume Ronco,
tutelata ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/04 (vincolo
ambientale-paesaggistico), si richiama la necessita' di subordinare
l'attivita' di coltivazione e le necessarie opere in progetto
all'acquisizione della necessaria autorizzazione per il superamento
del vincolo ambientale-paesaggistico previsto ai sensi dall'art. 146,
comma 14 del DLgs 42/04;
2) le modalita' di coltivazione e ripristino dell'area di cava
dovranno scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal progetto
presentato, cosi' come integrato con le modifiche derivanti
dall'adempimento delle prescrizioni relative alla sistemazione
finale, ed attuando tutti gli interventi indicati nella tavola di
sistemazione finale. Dovra' essere previsto, inoltre, lo scrupoloso
mantenimento, a seguito dell'attuazione dell'intervento estrattivo,
di uno spessore di almeno 50 centimetri del materasso ghiaioso
soggiacente il substrato pliocenico necessario a consentire il
deflusso delle acque sotterranee, l'alimentazione dei laghetti
insistenti sull'area e l'efficace drenaggio delle acque di
infiltrazione meteorica;
3) premesso che nella definizione delle distanze di scavo rispetto
al limite di proprieta' trova applicazione quanto stabilito dall'art.
891 del Codice civile, articolo attinente le distanze dal confine di
canali e fossi, applicabile, secondo la giurisprudenza consolidata,
anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di
materiale di qualunque specie, si ritiene che anche nei confronti dei
confini con le proprieta' oggetto futura e prossima estrazione
l'avvicinamento degli scavi fino al limite della proprieta' possa
essere possibile esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una
convenzione, redatta in forma scritta ad substantiam ai sensi
dell'art. 1350 n. 4 Codice civile, con cui venga acquisito l'assenso
del proprietario del fondo confinante;
4) durante tutte le fasi di coltivazione previste dovranno essere
impiegati contemporaneamente un solo mezzo operatore e un mezzo di
trasporto;
5) in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi
operatori e dalla movimentazione dei mezzi si prescrive quanto segue:
- copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni; -
copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di
inattivita'; - si dovra' provvedere nei periodi secchi alla periodica
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio,
delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate (interne ed
esterne all'area di cava) e dei fronti di scavo;
6) alla luce di quanto evidenziato nello studio presentato e dei
risultati delle simulazioni effettuate e di quanto espressamente
previsto dal proponente in merito all'esecuzione di un monitoraggio,
si ritiene necessario, al fine di verificare i risultati dello
studio, pianificare e predisporre un programma di monitoraggio della
qualita' dell'aria della zona, a carico del proponente, seguendo le
indicazioni operative di seguito riportate: - e' necessario prevedere
un piano di monitoraggio della qualita' dell'aria in corso d'opera di
durata annuale caratterizzato da due campagne di monitoraggio
stagionali (invernale ed estiva) della durata di 10 giorni
consecutivi ciascuna per singolo punto, in modo da poter verificare
il livello di qualita' dell'aria nei periodi monitorati e l'eventuale
impatto prodotto dall'attivita' estrattiva. Tali campagne dovranno
essere effettuate in periodi caratterizzati da operazioni di
coltivazione particolarmente gravosi in termini di emissioni di
inquinanti in relazione alla ubicazione dei punti di monitoraggio e
dei ricettori esistenti; - le campagne di monitoraggio dovranno
essere effettuate in prossimita' di due punti caratterizzati dai
recettori R4 e Rl (Case la Fratta) (lato cava), indicati
nell'elaborato SIA.03.01: Valutazione inquinanti aerodispersi ambito
1 - Revisione 2, allegato al S.I.A.; - dovranno essere monitorati i
parametri PM10, PTS, NO2, NOx, mediante mezzo mobile, od attraverso
altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente
significativa e utile allo scopo prefissato; - i periodi stagionali
(caratterizzati dalle condizioni meteoclimatiche maggiormente
sfavorevoli presso i ricettori considerati), l'esatta ubicazione dei
punti di monitoraggio, le misurazioni e le metodologie di analisi ed
elaborazione dati dovranno essere preventivamente concordati con ARPA
e Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale, al fine di ottenere, a seguito degli
esiti delle campagne di monitoraggio, dati rappresentativi per i
parametri monitorati e degli eventuali impatti prodotti dalla
attivita' in oggetto; - nell'eventualita' che durante le campagne di
monitoraggio si verifichino (secondo quanto disposto e previsto dagli
Enti sopra citati) condizioni (sia in termini di presenza e modalita'
di lavorazioni e coltivazioni sia in termini di condizioni meteo o
eventi di altro genere) che possano causare l'acquisizione di dati
non significativi per gli scopi prefissati, la campagna specifica
dovra' essere ripetuta; nell'eventualita' che le campagne di misure
effettuate durante la coltivazione della cava evidenzino (secondo
quanto valutato da ARPA e Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale) situazioni di
criticita' in termini di qualita' dell'aria e di protezione della
salute umana e della vegetazione dovute all'attivita' in oggetto,
dovranno tempestivamente essere messe in atto da parte del
propronente misure di mitigazione opportune in grado di garantire il
rispetto dei limiti di legge; - il monitoraggio da promuovere in
corso di esercizio dovra' essere effettuato, in relazione con le
previsioni del piano di coltivazione, in periodo di piena
operativita' dell'attivita' di coltivazione da parte del proponente,
in concomitanza di interventi comportanti la movimentazione di
ingenti volumi di terreno e/o il coinvolgimento di ampie superfici
(situazione peggiore in termini di emissione di inquinanti prodotti,
di concentrazione di mezzi impiegati e intensita' di attivita'
lavorative in prossimita' dei ricettori analizzati), e dovra' essere
iniziato entro 6 mesi dall'inizio dei lavori di coltivazione. La
comunicazione di inizio attivita' dovra' essere effettuata a cura del
proponente l'attivita' estrattiva ad ARPA ed all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
7) gli esiti dei monitoraggi di cui al punto precedente dovranno, al
termine di ogni singola campagna stagionale prevista, essere
tempestivamente inviati a cadenza semestrale ad ARPA di Forli'-Cesena
e all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
8) in periodo precedente all'inizio delle ordinarie attivita' di
coltivazione dovra' essere realizzato, lungo l'intero perimetro di
cava, un rilevato in terra di altezza pari a 3 m dal piano campagna;
9) in periodo immediatamente precedente all'inizio di lavorazioni
nell'ambito del settore di cava ubicato in prossimita' del confine
prospiciente ciascun singolo ricettore presente (ricettori Rl, R3,
R4), tali da produrre condizioni di lavorazione e di conseguente
rumore prodotto maggiormente gravose per ciascun singolo ricettore
medesimo, dovra' essere realizzata una barriera acustica temporanea
di altezza pari a 2 m ubicata sulla sommita' del terrapieno e avente
dimensioni tali da garantire il rispetto dei limiti vigenti presso il
ricettore di volta in volta interessato;
10) si ritiene necessario che, a seguito della realizzazione delle
misure di mitigazione acustica sopra descritte (rilevato e barriere
temporanee), vengano effettuati rilievi fonometrici seguendo le
modalita' di seguito descritte: - devono essere eseguiti, secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a
determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in
periodo diurno in prossimita' dei ricettori presenti maggiormente
prossimi all'area della cava (ricettori Rl, R4). Tali rilievi vanno
eseguiti all'interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore
residuo in assenza di attivita' di lavorazione ed il livello
equivalente di rumore ambientale con cava in attivita'; - devono
essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore ambientale
in periodo diurno (16 ore in continuo), in prossimita' dei ricettori
maggiormente prossimi all'area della cava (ricettori Rl, R4), secondo
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, in fase di esercizio,
al fine di verificare i possibili incrementi di rumorosita' prodotti
dalla attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto
dei valori limite vigenti nelle aree monitorate; - il monitoraggio di
cui ai due punti precedenti dovra' essere eseguito da ARPA entro i 2
mesi successivi alla realizzazione presso il singolo ricettore
monitorato degli interventi di mitigazione acustica sopra descritti
(rilevato e barriera mobile) in condizioni di lavorazione
maggiormente gravose per i singoli ricettori monitorati, con oneri a
carico della societa' proponente; - le comunicazioni di inizio
attivita' nonche' le tempistiche di coltivazione dei singoli settori
e di realizzazione degli interventi di mitigazione acustica
descritti, dovranno essere effettuate, a cura del proponente, ad ARPA
ed all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale; - tutti i risultati e le relative
conclusioni dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale
di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e alla
societa' proponente; - in caso di verifica da parte di ARPA del
mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere
messe in atto dal proponente, a proprio carico, entro e non oltre 1
mese dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio da parte di
ARPA ai soggetti sopra elencati, idonee misure di mitigazione
acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti
presso tutti i ricettori presenti;
11) durante le attivita' di estrazione e lavorazione e trasporto
lungo la strada di accesso, dovranno essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante un'adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria limitazione e
regolamentazione dei flussi di traffico indotti e delle relative
velocita' massime consentite, sia con l'eventualmente necessaria
realizzazione di misure di mitigazione temporanee (trincee, rilevati
o barriere mobili), al fine di garantire il rispetto dei valori
limite vigenti nelle aree interessate dalle attivita' previste e in
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei
periodi di loro attivita';
12) al fine di ridurre il rischio di possibili dispersioni e
contaminazioni al suolo di sostanze idroinquinanti, l'eventuale
stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all'utilizzo e
gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite aree
opportunamente confinate e impermeabilizzate, inoltre, i mezzi
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere
sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere
posizionate nelle fasi di inattivita' entro un piazzale appositamente
predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;
13) dovra' essere realizzata una compagine arborea nell'area compresa
tra il confine dell'ambito 1 lato nord e il ciglio superiore della
scarpata nella quale si riscontra la presenza dell'affioramento
roccioso e per uno spessore costante di circa 30 m, nell'area dove
termina l'affioramento, fino al confine est dell'ambito 1, seguendo
un andamento parallelo al confine dell'ambito che costeggia il fiume.
La piantumazione dovra' essere caratterizzata da una copertura non
inferiore al 60% e dalla commistione di essenze arboree e arbustive
distribuite secondo un sesto di impianto irregolare. In particolare,
per quel che riguarda gli alberi da piantumare e' necessario
sostituire la roverella, a causa della maggior compatibilita con i
suoli asciutti, con una specie piu' tipicamente perifluviale (a
titolo esemplificativo si menzionano Salix alba, Alnus cordata,
Populus alba, Populus nigra), mentre, relativamente agli arbusti, si
confermano Sanguinella (Cornus sanguinea), prugnolo (Prunus spinosa),
vescicaria (Colutea arborescens), ciavardello (Sorbus torminalis) e
fusaggine (Euonymus europaeus), mantenendo le distanze di impianto e
le percentuali previste dal progetto;
14) dovra' essere prevista la manutenzione dell'impianto arboreo per
i primi cinque anni dalla messa a dimora delle piante anziche' per i
primi due previsti dal progetto. Tale ampliamento del periodo di
manutenzione si rende necessario, oltre che per ottemperare a quanto
previsto dal PIAE, anche al fine di garantire maggiori possibilita'
di riuscita dell'impianto. I principali interventi di manutenzione da
prevedere sono: l'accertamento delle fallanze e la sostituzione delle
piante morte con elementi della stessa specie o di specie diversa
avente la stessa potenzialita' di sviluppo, lo sfalcio del cotico
erboso, l'annaffiatura di soccorso nell'ipotesi che non venga
realizzato un impianto di irrigazione e la manutenzione o ripristino
della rete idraulica di regimazione delle acque meteoriche;
15) il terreno vegetale che ricopre il substrato litoide dovra'
essere accantonato a margine dell'area estrattiva per essere
distribuito su tutta l'area di recupero al termine dei lavori di
estrazione. Per favorire il mantenimento della microflora e
microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati
facendo attenzione a evitare compattamenti eccessivi e processi di
asfissia e prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti
erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;
16) considerata la possibilita' che si verifichino impatti a carico
degli ecosistemi e della fauna presenti nel pSIC It4080006 "Meandri
del Fiume Ronco", a seguito della realizzazione e dell'esercizio
della viabilita' di servizio alla cava e del relativo guado
sommergibile sul fiume Ronco, e' necessario, ai sensi dell'art. 6
della L.R. 7/04 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed
integrazioni a leggi regionali", che tale progetto venga sottoposto a
valutazione di incidenza, al fine di verificarne l'effettiva
influenza sul sito di Importanza Comunitaria;
b) di decidere sulle osservazioni pervenute conformemente a quanto
specificato ai punti Al, Bl, B2, B3, CI, DI, D2, D3, D4 e D5 del
paragrafo "Controdeduzioni nel merito delle osservazioni" della
premessa narrativa, che e' qui richiamata come parte integrante e
sostanziale;
c) di quantificare in Euro 241,07, pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, sono a carico del proponente;
d) di decidere sulle osservazioni pervenute conformemente a quanto
specificato ai punti Al, Bl, B2, B3, CI, DI, D2, D3, D4 e D5 del
paragrafo "Controdeduzioni nel merito delle osservazioni" della
premessa narrativa, che e' qui richiamata come parte integrante e
sostanziale;
e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
f) di trasmettere il presente provvedimento alla societa' proponente,
al Comune di Bertinoro, al Comune di Forli' e ad ARPA;
g) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione;
h) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza".