DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 459
VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura (Legge 41/82 e DM 29/12/2000) - Procedure per la presentazione delle proposte per l'attuazione della misura Accordi di Programma con le organizzazioni cooperative del settore della pesca marittima
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 4 giugno 1997, n.143 relativo al conferimento di funzioni
amministrative alle Regioni in materia di agricoltura e pesca;
- la L.R. del 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" ed in particolare l'art. 79 che nell'ambito della definizione
delle funzioni regionali in materia di pesca marittima e maricoltura,
al comma 1 recita: "Sono riservate alla Regione le funzioni di
programmazione degli interventi in materia di pesca marittima,
maricoltura e attivita' connesse";
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del
25 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27
luglio 2000, avente ad oggetto "Adozione del VI Piano triennale della
pesca marittima e dell'acquacoltura";
- il DLgs 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e
dell'acquicoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2 della Legge 7
marzo 2003, n. 38" ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera c),
che prevede "allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e
dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche' delle
attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento"
fra l'altro di "contratti di programma, progetti sperimentali e
convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al
rafforzamento del ruolo della cooperazione nel piu' ampio contesto
del processo di sviluppo dell'economia";
dato atto che il succitato decreto del Ministero delle Politiche
agricole e forestali del 25 maggio 2000 prevede al Titolo Terzo punto
1.18, tra gli obiettivi del Piano, di assicurare "attraverso
l'ulteriore rafforzamento del ruolo delle categorie produttive e
delle loro Associazioni priorita' all'attivita' svolta dai "Centri
Servizi"" e al punto 2.8, tra gli strumenti di intervento per lo
sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, l'utilizzo di
"Accordi di Programma sottoscritti tra le singole Regioni e le
Associazioni nazionali del movimento cooperativo proponenti,
finalizzati a conseguire il rafforzamento del ruolo e della funzione
delle Associazioni del movimento cooperativo della pesca nel piu'
ampio contesto del processo di modernizzazione del settore" e ancora
che "gli Accordi di Programma si iscrivono nel piu' ampio contesto
del rafforzamento del ruolo delle Associazioni del movimento
cooperativo e, pertanto, ne viene confermato il suo rilievo nazionale
per la sua importante valenza sociale" e che ne fa discendere "che
l'assolvimento dei compiti individuati richiede la copertura
integrale delle spese previste dal programma di lavoro (100% delle
spese ammissibili)";ritenuto opportuno che, in considerazione della
quota attribuita a tale misura dal VI Piano citato, come approvato
dalla delibera del CIPE n. 50 del 25/5/2000, e' attribuita, alla
realizzazione della misura Accordi di Programma attraverso la
realizzazione di "Centri Servizi" per la pesca e l'acquacoltura, la
somma complessiva Euro 300.000,00, allocata sul Capitolo 78567
"Interventi a favore di soggetti pubblici e privati di cui al VI
Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura (art.1, Legge 17
febbraio 1982, n. 41; D.MiPaf del 25/5/2000 e 1/8/2002) - Mezzi
statali" UPB 1.4.2.2.13752 del Bilancio per l'esercizio finanziario
2005 che presenta la necessaria disponibilita';
vista la circolare esplicativa del Mipaf n. 62318053 del 16/11/1998
sui Centri di Servizi;
preso atto che la Commissione dell'Unione Europea, con decisione n. C
(2002) 4465fin del 27/11/2002 ha ritenuto compatibili con il mercato
comune tali accordi in quanto rispettosi dei criteri stabiliti al
punto 2.7 delle linee direttrici ovvero poiche' trattasi di azioni di
interesse collettivo, con durata limitata, e di contributo alla
realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca;
visto il Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8
settembre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca che al Capo 2 -
Categorie di aiuti - Articolo 4 tratta nello specifico degli "Aiuti
alle Associazioni o unioni di produttori o ad operatori del settore"
stabilendo che "gli aiuti per la costituzione di Associazioni o
unioni di produttori e gli aiuti per azioni realizzate da tali
Associazioni o unioni oppure da operatori del settore sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3 lettera c), del Trattato e non sono soggetti all'obbligo
di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
purche': a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 15
del Regolamento (CE) n. 2792/1999 e b) l'importo degli aiuti non
superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi
nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi,
nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/1999";
visto il DLgs n. 213 del 24 giugno 1998 ad oggetto "Disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma
dell'articolo 1, comma 1 della Legge 17 dicembre 1997, n. 433";
viste:
- la L.R. del 23/12/2004, n.27 "Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della Legge di assestamento del Bilancio di previsione
per l'esercizio 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007";
- la L.R. del 23/12/2004, n.28 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio
pluriennale 2005-2007";
vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447
del 24/03/2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, IV comma "Esercizio di funzioni
dirigenziali" della L.R. n.43 del 26/11/2001 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e della delibera 447/03 del parere favorevole
espresso dal Direttore generale Attivita' produttive, Commercio,
Turismo, dr. Andrea Vecchia, in merito alla regolarita'
amministrativa della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per i motivi citati in premessa,
a) l'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento,
contenente le "Linee guida regionali sulle modalita' di presentazione
delle proposte di istituzione e gestione di Centri Servizi per la
pesca e acquacoltura" in attuazione della misura Accordi di Programma
del VI Piano triennale della pesca e acquacoltura approvato con
Decreto del MiPaf del 25 maggio 2000;
b) l'Allegato B) parte integrante del presente provvedimento,
contenente lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con le
Associazioni nazionali del movimento cooperativo della pesca
proponenti la realizzazione dei singoli Centri Servizi;
2) di stabilire che sono ammesse a presentare le proposte per la
partecipazione all'Accordo di Programma attraverso la realizzazione
di "Centri Servizi" ubicati presso le marinerie dell'Emilia-Romagna,
le Associazioni nazionali del movimento cooperativo che abbiano
associate cooperative di pesca con sede nel territorio
dell'Emilia-Romagna;
3) di stabilire che le proposte di realizzazione dei "Centri Servizi"
nelle modalita' previste nell'Allegato A), dovra' avvenire entro il
termine di giorni 15 a decorrere dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto;
4) di dare atto che in attuazione della normativa regionale vigente
il Direttore generale competente provvedera' alla nomina di un
apposito Gruppo tecnico composto da tre collaboratori regionali,
anche a carattere interdirezionale, per la valutazione dei progetti
presentati e per il controllo della loro realizzazione;
5) di dare atto che sulla base delle istruttorie eseguite dal Gruppo
tecnico di cui al precedente punto 4) il Responsabile del Servizio
regionale competente procedera':
a) a prendere atto delle risultanze dell'avvenuta istruttoria;
b) al finanziamento dei progetti sulla base delle risultanze
dell'istruttoria stessa;
c) alla assunzione dei relativi oneri finanziari con imputazione a
carico del Capitolo 78567 "Interventi a favore di soggetti pubblici e
privati di cui al VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura
(art.1, Legge 17 febbraio 1982, n. 41; D.MiPaf del 25/5/2000 e
1/8/2002) - Mezzi statali" UPB 1.4.2.2 13752 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria
disponibilita';
d) alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, con i soggetti
individuati a seguito dell'istruttoria delle proposte pervenute,
secondo lo schema di cui all'Allegato B) approvato con la presente
delibera;
e) alla liquidazione delle somme secondo le modalita' indicate
nell'Accordo di Programma;
6) di stabilire che i singoli progetti saranno finanziati fino ad un
massimo del 100% delle spese ammesse, nei limiti della somma
complessiva di Euro 300.000,00 attribuita alla realizzazione della
misura Accordi di Programma attraverso la realizzazione di "Centri
Servizi" per la pesca e l'acquacoltura;
7) di individuare nel collaboratore regionale dott. Piergiorgio Vasi
il responsabile del procedimento per gli adempimenti del presente
atto;
8) di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Linee guida regionali sulle modalita' di presentazione delle proposte
di istituzione e gestione di Centri Servizi per la pesca e
acquacoltura
Premessa
Fra i vari strumenti di intervento previsti dal paragrafo 2 del
decreto MiPaf 25 maggio 2000 "VI Piano triennale della pesca e
dell'acquacoltura", particolare importanza viene data agli Accordi di
Programma, che il Piano definisce al punto 2.8.
Nello specifico il VI Piano triennale prevede che siano stipulati
'Accordi di Programma' tra le Regioni e le Associazioni nazionali del
movimento cooperativo, anche nella forma di singole convenzioni, con
l'obiettivo primario della creazione e del mantenimento
dell'occupazione nel settore della pesca.
Tali Accordi erano, fino al 2000, anno di entrata in vigore del VI
Piano triennale, di competenza del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali e sono stati giudicati compatibili con il mercato comune
dalla Commissione Europea con decisione C (2002)4465fin del
27/11/2002, in quanto rispettosi dei 3 criteri stabiliti al punto 2.7
delle linee direttrici: azioni di interesse collettivo, durata
limitata, contributo alla realizzazione degli obiettivi della
politica comune della pesca.
Obiettivi specifi di attuazione in Emilia-Romagna
Gli obiettivi che si intende perseguire attraverso lo strumento degli
Accordi di Programma tra la Regione Emilia Romagna e le Associazioni
nazionali del movimento cooperativo presenti con cooperative di pesca
associate con sede nel territorio regionale sono i seguenti:
- mettere a disposizione delle imprese operanti nel settore della
pesca tutte le conoscenze di cui le Associazioni sono dotate per
consentire alle stesse imprese una competitivita' sempre maggiore;
- favorire il processo di ammodernamento che da anni caratterizza il
settore della pesca;
- garantire agli operatori del settore una gamma di iniziative da
realizzare in una logica di riqualificazione dei processi
produttivi.
In particolare con gli Accordi di Programma stipulati tra la Regione
Emilia-Romagna e le Associazioni di cui sopra, ci si propone di
attivare dei Centri Servizi volti a fornire agli operatori del
settore della pesca un insieme di strumenti che possano facilitarli
il piu' possibile in una logica di "riqualificazione dei processi
produttivi nell'ambito della fascia costiera, di riconversione di
determinati segmenti produttivi, di assistenza tecnica e
professionale, di funzione sociale ex art. 20 della Legge 51/82"
(Decreto MiPaf 25 maggio 2000 "VI Piano triennale della pesca e
dell'acquacoltura" parte seconda, Titolo III, punto 2.8).
Tali Centri di Servizi dovranno essere concepiti per rafforzare i
legami tra le Amministrazioni pubbliche, ai loro diversi livelli, e
imprese di pesca associate in forma cooperativa, che operano in zone
periferiche, nonche' per fornire la necessaria assistenza agli utenti
relativamente alle problematiche legate alla professione, alla
conduzione ed allo sviluppo delle imprese di pesca, nel rispetto
delle esigenze ambientali (Circolare esplicativa del MiPaf n.
62318053 del 16/11/1998 sui Centri di Servizi).
I progetti presentati per l'istituzione e la gestione dei Centri
Servizi dovranno contemplare l'offerta dei seguenti servizi e la
realizzazione delle afferenti attivita' di seguito previste.
Servizi orizzontali
Sono i servizi di interesse generale, diffusi tramite azioni
pubbliche e non destinati ad un utente particolare.
Si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di servizi
orizzontali ammissibili:
- creazione di un sito Internet;
- bollettini di informazione;
- conferenze e convegni di durata massima di una giornata, con vasta
partecipazione di pubblico;
- seminari di studi e di divulgazione tramite iniziative di studio,
approfondimento e divulgazione delle tematiche settoriali della
durata di due/tre giorni, con limitata partecipazione di operatori
del settore;
- studi, ricerche e progetti pilota o dimostrativi tramite iniziative
i cui risultati siano strettamente legati alle finalita' del 'Centro
Servizi' e largamente diffusi presso gli operatori interessati;
- elaborazione di piani di gestione delle zone di pesca tramite
iniziative i cui risultati siano largamente diffusi presso gli
operatori interessati;
- assistenza generalizzata alle marinerie, anche tramite specifici
progetti di settore, iniziative per la risoluzione dei conflitti fra
i vari mestieri di pesca e progetti ed iniziative per l'attuazione e
la divulgazione di disposizioni, direttive e normative di carattere
regionale, nazionale, comunitario ed internazionale e dei princi'pi
riguardanti la pesca responsabile;
- assistenza tecnica e scientifica alle marinerie colpite da eventi
calamitosi, ivi compresi gli studi necessari a definire le cause di
detti eventi, il loro impatto sulle attivita' di pesca e di
allevamento presenti nelle aree interessate e le azioni da
intraprendere per il loro superamento tramite iniziative i cui
risultati siano largamente diffusi presso gli operatori interessati.
Servizi personalizzati
Sono i servizi forniti alle cooperative di pesca e alle imprese di
pesca su domanda di queste ultime. Le cooperative e le imprese di
pesca pagheranno il servizio reso, avendo diritto successivamente ad
un rimborso, da parte dell'Organismo gestionale, di parte del costo
sostenuto in una percentuale predeterminata nella proposta di
realizzazione presentata e fino al massimo della cifra prevista nei
costi preventivati per tali servizi.
Si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di esempi di
servizi personalizzati ammissibili:
- consulenza legale;
- trasferimento di tecnologie ed assistenza tecnico-produttiva alla
singola impresa, cooperativa e consorzio;
- assistenza in materia di gestione, di organizzazione e di marketing
delle imprese;
- assistenza ai processi di internazionalizzazione delle aziende;
- redazione di progetti produttivi, infrastrutturali ed ambientali;
- assistenza e consulenza amministrativa, fiscale, contabile e di
accesso al mercato dei capitali;
- consulenza e assistenza tecnica nel settore informatico e
telematico: il servizio comprende studi di fattibilita' e/o progetti
orientati alla introduzione di tecnologie informatiche e telematiche
(software gestionali: amministrazione, contabilita', ecc.; software
di comunicazione: posta elettronica, Internet, ecc.);
- consulenza e assistenza tecnica all'organizzazione di attivita'
fieristiche ed espositive: il servizio comprende la progettazione e
la realizzazione di attivita' fieristiche in genere, quali ad esempio
la partecipazione di imprese a manifestazioni fieristiche,
specializzate e non, a livello europeo, nazionale e regionale;
- consulenza e assistenza tecnica all'organizzazione di convegni e
meetings al fine di analizzare l'andamento produttivo della singola
impresa e la definizione di proposte per apportare innovazioni e
rendere competitiva l'impresa stessa;
- consulenza e assistenza tecnica per la progettazione e
l'elaborazione di notiziari e bollettini informativi ad uso interno,
finalizzati alla diffusione di informazioni relative alle attivita'
del richiedente presso i propri soci.
Attivita' di gestione
Per attivita' di gestione s'intendono quelle attivita' addizionali
generate all'Organismo gestionale esclusivamente per la realizzazione
del progetto e dedicate completamente a quest'ultimo.
Tali attivita' sono ammissibili fino all'importo massimo del 10% del
bilancio totale del progetto.
L'Organismo gestionale puo' destinare l'importo attribuito alle spese
di gestione per aprire nuovi uffici da destinare a centri di servizi
o, in alternativa, per utilizzare proprie sedi in localita'
ammissibili dal progetto. E' anche accettabile una combinazione delle
due possibilita' precedentemente descritte, cioe' che un Organismo
gestionale crei nuovi uffici ed utilizzi sedi gia' esistenti.
Si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di attivita'
ammissibili:
- di segreteria e amministrativo-contabili;
- di informazione degli utenti potenziali sulle possibilita' offerte
dal "Centro Servizi";
- di aggiornamento delle conoscenze tecniche del personale proprio
dell'Organismo gestionale impiegato nel progetto, purche' finalizzate
all'attivita' dei Centri di Servizi.
Norme generali per l'ammissibilita' delle spese
Il Gruppo tecnico di valutazione appositamente nominato per
l'istruttoria dei progetti presentati terra' conto, per
l'ammissibilita', delle seguenti principali spese che possono essere
ammesse a finanziamento ai sensi della circolare MiPaf n. 62318053
del 16 novembre 1998 e fermo restando quanto previsto dalla normativa
comunitaria in materia di spese ammissibili e piu' precisamente dal
Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004.
Saranno ammesse spese fino al 100% dei costi preventivati ed in
rapporto alla disponibilita' massima di Euro 300.000,00 come
determinata nella delibera di cui le presenti linee sono parte
integrante.
Spese ammissibili per servizi orizzontali
Creazione di un sito Internet: sono ammissibili i costi di
progettazione, di collegamento alla rete Internet e di gestione del
sito.
Bollettini di informazione: sono ammissibili i costi delle
prestazioni professionali necessarie alla realizzazione di articoli
giornalistici e tecnici di interesse per il settore ittico nonche' i
costi di viaggio e soggiorno sostenuti per tali prestazioni, i costi
per i materiali, per la stampa e per le spedizioni.
Conferenze e convegni; sono ammissibili i costi esclusivamente per
l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative, i compensi dei
relatori, comprese le spese di viaggio e soggiorno presso le
localita' prescelte. Non sono ammissibili i costi sostenuti per il
pubblico partecipante (es. spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc.).
Seminari di studi e di divulgazione: sono ammissibili i costi per
l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative (compresi quelli
per la preparazione e/o la riproduzione di materiale di studio e di
divulgazione), per i compensi, le spese di viaggio e soggiorno dei
relatori.
Studi, ricerche e progetti pilota: sono ammissibili i costi per le
prestazioni professionali necessarie e per il personale, compresi
quelli di viaggio e soggiorno presso le localita' oggetto dei
servizi, per i materiali, per la stampa degli specifici elaborati
prodotti informativi/divulgativi prodotti e per le relative
spedizioni (per la progettazione di tali iniziative sono ammessi
costi sino al limite massimo del 10% dei costi riconosciuti per la
specifica attivita').
Elaborazione di piani di gestione delle zone di pesca: sono
ammissibili i costi per le prestazioni professionali necessarie e per
il personale, compresi quelli di viaggio e soggiorno presso le
localita' oggetto dei servizi, per i materiali, per la stampa degli
specifici elaborati prodotti e di materiali divulgativi e per le
relative spedizioni (per la progettazione di tali iniziative sono
ammessi costi sino al limite massimo del 10% dei costi riconosciuti
per la specifica attivita').
Assistenza generalizzata alle marinerie: sono ammissibili i costi per
le prestazioni professionali necessarie e per il personale, compresi
quelli di viaggio e soggiorno presso le localita' oggetto dei
servizi, per la produzione e diffusione di specifici materiali
informativi e divulgativi, per la divulgazione delle pratiche miranti
alla riduzione dello sforzo di pesca e, secondo le indicazioni della
FAO, alla pesca responsabile, per la diffusione della conoscenza
delle specifiche misure e degli specifici vincoli derivanti dalla
istituzione di riserve marine.
Assistenza tecnica e scientifica alle marinerie: sono ammissibili i
costi per le prestazioni professionali necessarie e per il personale,
compresi quelli di viaggio e soggiorno presso le localita' oggetto
dei servizi, per i materiali, per la stampa e diffusione degli
specifici elaborati prodotti e di materiali divulgativi (per la
progettazione, sino al limite massimo del 10% dei costi
complessivi).
Modalita' di pagamento delle prestazioni svolte:
- da professionisti ed esperti esterni all'Organismo gestionale
Qualora siano delegate all'esterno la realizzazione di alcuni servizi
orizzontali, sono ammissibili le spese riguardanti le prestazioni
professionali ad hoc di esperti indipendenti dall'Organismo
gestionale (persone fisiche, societa', studi ed uffici di assistenza
e consulenza alle imprese). Le spese devono essere pagate
esclusivamente dopo la presentazione delle fatture o di documenti
equipollenti relativi alle attivita' svolte.
E' compito dell'Organismo gestionale acquisire e valutare i requisiti
di affidabilita' tecnica e professionale dei soggetti incaricati e la
congruita' delle parcelle e dei compensi nel rispetto dei tariffari
degli specifici Ordini professionali di riferimento;
- dal personale proprio dell'Organismo gestionale
Per la prestazione di servizi orizzontali, viene considerato
personale proprio dell'Organismo gestionale, il personale subordinato
(dipendente) assunto dall'Organismo gestionale con Contratto
collettivo nazionale di lavoro attualmente in vigore ed il personale
parasubordinato, incaricato dallo stesso con contratto di
collaborazione per singola prestazione o per la realizzazione del
progetto.
Nel caso in cui la fornitura dei servizi orizzontali comporti
prestazioni di personale proprio del "Centro Servizi", quando questo
non e' finanziato nel quadro delle spese di gestione di cui al
successivo punto, il costo puo' essere contabilizzato ai fini del
progetto nel seguente modo:
- per il personale subordinato
proporzionalmente allo stipendio lordo erogato rispetto al tempo
effettivamente impiegato per le prestazioni di servizi orizzontali
risultante da apposito registro dei carichi di lavoro tenuto
dall'Organismo gestionale;
- per il personale parasubordinato
in relazione al singolo e specifico incarico assegnato per un periodo
massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per lo stesso
periodo, per le prestazioni inerenti le attivita' dei Centri di
Servizi. Nel caso della assistenza generalizzata alle marinerie,
realizzata anche tramite specifici progetti di settore giustificati
dall'applicazione di norme pubbliche, dette proroghe possono
interessare l'intera durata di intervento di tali norme.
Spese ammissibili per servizi personalizzati
Le spese per i servizi personalizzati sono ammissibili sia per
servizi resi direttamente dall'Organismo gestionale sia da
professionisti, esperti, societa' ed uffici di consulenza alle
imprese con i quali l'Organismo attuatore abbia stretto regolari
contratti all'uopo finalizzati.
Ai fini dell'espletamento dei servizi personalizzati, sono
considerate ammissibili al rimborso le seguenti spese, che si
riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- compensi per prestazioni di professionisti e collaboratori esterni
ai Centri di Servizi, compresi quelli a societa', studi ed uffici di
assistenza e consulenza alle imprese nonche' spese per il personale
proprio dell'Organismo gestionale;
- analisi di campo quali: analisi geologiche ed idrogeologiche, piani
quotati, analisi fisico-chimiche delle acque, ecc., qualora
necessarie alla definizione di interventi progettuali;
- consulenza ed assistenza tecnica alla organizzazione di convegni e
meetings con esclusione delle spese di organizzazione di tali
iniziative;
- consulenza e assistenza tecnica per la progettazione e
l'elaborazione di attivita' editoriali con esclusione delle spese di
redazione/stampa/diffusione dei notiziari/bollettini.
Servizi svolti da professionisti ed esperti esterni all'Organismo
gestionale
Fatta salva la liberta' di scelta dell'utente finale, qualora un
servizio personalizzato non fosse fornito direttamente dal singolo
"Centro Servizi", l'utente stesso potra' richiederne lo svolgimento
ad un professionista od esperto esterno convenzionato (persona
fisica, societa', studi ed uffici di assistenza e consulenza alle
imprese).
Il "Centro Servizi" presentera' all'utente l'elenco dei
professionisti ed esperti convenzionati, fra cui questi potra'
scegliere liberamente per l'incarico da assegnare. Sara' cura del
"Centro Servizi" mettere in contatto l'utente con il professionista
prescelto.
L'utente paghera' direttamente il professionista o l'esperto,
trasmettendo successivamente la fattura quietanzata al "Centro
Servizi" che, verificata la congruita' della spesa, la rimborsera'
all'utente medesimo, fino all'importo massimo del 70%. Tale
percentuale deve essere sempre la stessa per il medesimo servizio.
Qualora l'utente finale sia sottoposto al regime IVA il costo per
tale imposta non puo' essere preso in considerazione per il
rimborso.
L'Organismo gestionale elabora, all'inizio del progetto, l'elenco dei
professionisti ed esperti convenzionati con i centri di servizi.
L'elenco dovra' contenere:
- un elenco esemplificativo dei servizi personalizzati richiedibili;
- le tariffe professionali riconosciute, ai fini degli eventuali
rimborsi, che comunque non potranno in alcun caso essere superiori a
quelle previste dai tariffari degli ordini professionali di
riferimento;
- la menzione dei documenti di idoneita' all'esercizio delle
prestazioni richieste.
Servizi svolti dal personale proprio dell'Organismo gestionale
L'Organismo gestionale ha facolta' di fornire direttamente i servizi
personalizzati, utilizzando quindi personale proprio. In questo caso,
i prezzi praticati dai Centri di Servizi, nei confronti degli utenti
finali, sono identici a quelli che questi ultimi pagherebbero a
professionisti, esperti, societa', studi ed uffici di assistenza e
consulenza alle imprese esterni convenzionati con i Centri di
Servizi.
L'utente finale paga direttamente il servizio all'Organismo
gestionale, il quale emette fattura a prova dell'avvenuto pagamento.
In seguito, l'Organismo gestionale rimborsa all'utente una
percentuale della fattura emessa, comunque non oltre il 70% della
stessa. L'utente finale deve, quindi, sostenere almeno il 30%
dell'intero costo del servizio personalizzato e tale percentuale deve
essere sempre la stessa per il medesimo servizio. In tal senso, la
percentuale di rimborso dei servizi svolti dal personale proprio e'
la medesima di quella applicata in caso di ricorso a professionisti
esterni.
Ai fini del rimborso sopra descritto, l'IVA non e' considerata quale
costo rimborsabile, qualora l'utente finale sia sottoposto al regime
IVA.
Nel caso in cui la fornitura di servizi personalizzati comporti
prestazioni di personale proprio dell'Organismo gestionale, quando
questo non e' finanziato nel quadro delle spese di gestione, il costo
puo' essere contabilizzato ai fini del progetto proporzionalmente
allo stipendio lordo erogato rispetto al tempo effettivamente
impiegato per le prestazioni di servizi personalizzati, comunque
entro il limite massimo del prezzo dei servizi personalizzati
stabiliti dall'Organismo gestionale.
L'Organismo gestionale deve predisporre tutta la documentazione
tecnica ed amministrativa, necessaria a comprovare che le prestazioni
lavorative del suo personale siano state effettivamente svolte per la
durata prevista nell'incarico assegnato.
Se il compenso del personale proprio dell'Organismo gestionale e'
finanziato nel quadro delle spese di gestione, questo non puo' essere
ammesso a rimborso per detti servizi. Qualora cio' avvenisse, la
quota pagata dall'utente finale, per i servizi personalizzati
eseguiti direttamente dai centri di servizi, deve essere detratta dal
totale delle spese sovvenzionabili.
Spese ammissibili per attivita' di gestione
Le spese per attivita' di gestione sono ammissibili, fino all'importo
massimo del 10% della spesa totale del progetto, solo se riferite ad
attivita' addizionali dell'Organismo gestionale esclusivamente per la
realizzazione del progetto e dedicate completamente a quest'ultimo.
Sono ammissibili i costi sostenuti dall'Organismo gestionale:
- per le attivita' di segreteria e amministrativo-contabili generate
dall'istituzione e dalla gestione del "Centro Servizi";
- per informare gli utenti potenziali sulle possibilita' offerte dal
"Centro Servizi", comprese le spese di pubblicita';
- per attivita' di aggiornamento delle conoscenze tecniche del
personale proprio dell'Organismo gestionale impiegato nel progetto,
purche' finalizzate all'attivita' dei centri di servizi.
In particolare il seguente elenco, non esaustivo, individua alcune
voci di spese ammissibili, che comunque vanno rendicontate in
dettaglio.TC = Attivita' amministrativa e di segreteria:
- affitti degli uffici;
- spese di telefono, elettricita' e riscaldamento;
- mobili ed attrezzature degli uffici (computers, stampanti, telefax,
fotocopiatrici, ecc. compreso l'acquisto di programmi informatici e
la manutenzione di dette attrezzature). Le attrezzature, gli arredi e
le dotazioni dovranno essere strettamente funzionali all'attivita'
dei centri di servizi prevista nel progetto e consistere in beni
d'uso durevoli suscettibili di essere inventariati nei cespiti
dell'Organismo gestionale;
- spese generali, che includono le piccole attrezzature di ufficio e
di consumo nella misura massima del 20% del totale ammissibile delle
spese di gestione;
- costi per il personale proprio dell'Organismo gestionale
(subordinato e parasubordinato), sia esso a tempo pieno che parziale,
con incarichi generali, quali quelli di segreteria, contabilita',
ecc, funzionali alla gestione interna dei centri di servizi;
- spese di viaggio (missioni) di tale personale.
Attivita' di informazione degli utenti potenziali sulle possibilita'
offerte dal "Centro Servizi":
- le spese di pubblicita';
- spese di viaggio (missioni).
Attivita' di aggiornamento delle conoscenze tecniche del personale
proprio dell'Organismo gestionale impiegato nel progetto, purche'
finalizzate all'attivita' dei Centri di Servizi:
- spese di abbonamento a banche dati;
- spese di iscrizione a corsi specialistici di carattere
normativo-giuridico;
- spese di viaggio (missioni).
Sara' compito dell'Organismo gestionale dimostrare che tutte le spese
sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto
e dedicate completamente a quest'ultimo.
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili i costi per la realizzazione di corsi di
formazione (compresi quelli per la "formazione continua") per gli
utenti finali, essendo tali corsi organizzati nel quadro dei
programmi formativi FSE, gia' esistenti a livello regionale e,
comunque, non saranno ammesse le seguenti spese sia che siano
riferite a servizi orizzontali, a servizi personalizzati o ad
attivita' di gestione:
- acquisto di terreni ed acquisto/costruzione di immobili;
- mobili ed arredi di lusso;
- beni ad uso puramente decorativo;
- imposte e tasse;
- spese finanziarie (interessi debitori, aggi, spese di cambio, ed
altre spese puramente finanziarie);
- spese per l'apertura ed il mantenimento di conti bancari e per
altri oneri amministrativi;
- ammende, penali e spese per le procedure giudiziarie.
Area di attivita' dei Centri di Servizi
L'intero territorio dell'Emilia-Romagna e, data la particolare
configurazione orografica, il territorio del comune di Gabicce (PU).
Localizzazione dei Centri Servizi
La localizzazione dei Centri Servizi, al fine di dare ampia copertura
all'intera area di intervento saranno definite nell'Accordo di
Programma sottoscritto dal Servizio Economia Ittica Regionale e dagli
Organismi gestionali.
Disposizioni generali
Glossario
Nelle presenti linee guida, i seguenti termini devono essere cosi'
intesi:
- "Organismo gestionale" o "Associazioni attuatrici": sono i
beneficiari finali ai sensi della definizione comunitaria, cioe' le
Associazioni che gestiscono i Centri di Servizi alla pesca e
all'acquacoltura;
- "utenti finali o utenti": sono i pescatori e le imprese e le
cooperative di pesca e di acquacoltura;
- "servizi orizzontali": sono i servizi di interesse generale,
diffusi tramite azioni pubbliche e non destinati ad un utente
particolare;
- "servizi personalizzati": sono i servizi forniti ad un determinato
utente su domanda di quest'ultimo, al quale potra' essere richiesto
il pagamento del servizio reso;
- "progetto": e' il programma proposto alla Regione dall'organismo
gestionale per la realizzazione del "Centro Servizi" oggetto
dell'Accordo di Programma;
- "bilancio totale del progetto": e' il totale delle spese
ammissibili realmente sostenute al momento della chiusura della
contabilita' del progetto.
Accesso ai servizi
I servizi offerti dai centri devono essere accessibili a tutti gli
operatori ed imprese del settore pesca, indipendentemente dalla loro
appartenenza o meno ad una Associazione, gruppo o organismo. E'
vietato sollecitare, in cambio dei servizi prestati, l'adesione di
pescatori e di imprese ad una qualsiasi delle Associazioni
beneficiarie nonche' richiedere a questi contributi economici
aggiuntivi.
Nell'attuazione del progetto l'Organismo gestionale vigila affinche'
le prestazioni dei servizi avvengano secondo criteri di trasparenza,
evitando situazioni di conflitti di interessi che coinvolgano i
propri amministratori ed il personale direttamente impiegato
(subordinato e parasubordinato).
E' fatto divieto a tali amministratori ed a detto personale di
richiedere prestazioni di servizi personalizzati ai Centri.
Qualora un'impresa potenzialmente utente abbia collegamenti societari
(personali o di capitale) con uno dei suddetti membri dell'Organismo
gestionale, questi legami devono essere dichiarati all'atto della
presentazione della richiesta di servizi. Il membro dell'Organismo
gestionale, che abbia un collegamento societario con l'impresa
potenzialmente utente, non potra' prestare personalmente i servizi da
questa richiesti.
Presentazione delle proposte
Le Associazioni nazionali cooperative presenti con cooperative di
pesca associate con sede in Emilia-Romagna dovranno presentare
proposte di realizzazione di un Centro Servizi indicandone:
- ubicazione presso una delle marinerie della costa
emiliano-romagnola;
- tipologia delle attivita' proposte nel novero di quelle previste
nelle presenti "linee guida";
- spesa prevista per ogni singola attivita';
- ogni documentazione atta a dimostrare, dove possibile, la
congruita' della spesa preventivata.
Le proposte dovranno pervenire entro i 15 giorni successivi alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Emilia-Romagna della
delibera di cui le presenti "linee guida" fanno parte integrante.
Istruttoria
Le proposte e le spese preventivate saranno valutate ed istruite da
un apposito Gruppo tecnico composto da tre collaboratori regionali,
anche a carattere interdirezionale, e nominato dal Direttore generale
competente.
Sulla base delle istruttorie eseguita dal Gruppo tecnico il
Responsabile del Servizio regionale competente procedera':
- a prendere atto delle risultanze dell'avvenuta istruttoria;
- al finanziamento dei progetti sulla base delle risultanze
dell'istruttoria stessa;
- alla assunzione dei relativi oneri finanziari con imputazione a
carico del Capitolo 78567 "Interventi a favore di soggetti pubblici e
privati di cui al VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura
(art.1 Legge 17 febbraio 1982, n. 41; D.MiPaf del 25/5/2000 e
1/8/2002) - Mezzi statali" UPB 1.4.2.2.13752 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2005;
- alla sottoscrizione con le associazioni dei singoli Accordi di
Programma, inserendo nello schema di convenzione di cui all'Allegato
B) i termini di istituzione e le specifiche attivita' per la
realizzazione del progetto accolto.
In seguito a tale sottoscrizione, su richiesta delle Associazioni, e
a seguito della presentazione di idonea fidejussione bancaria o
assicurativa, il Responsabile del Servizio regionale competente
procede alla liquidazione della somma richiesta quale anticipazione
in misura non superiore al 50% della somma totale impegnata; alla
liquidazione del rimanente 50% il Responsabile del Servizio
procedera' a seguito della presentazione di una relazione finale
sull'attivita' svolta e della idonea documentazione comprovante la
spesa sostenuta.
Attivita' di controllo
L'attivita' di controllo e' demandata al Servizio regionale
competente che si avvale del Gruppo tecnico di cui sopra. Durante il
periodo di esecuzione del progetto, con cadenza semestrale,
l'Organismo gestionale presenta alla Regione una relazione
dettagliata per comprovare le iniziative intraprese nel quadro del
progetto approvato, delle azioni realizzate con la quota finanziata,
delle eventuali difficolta' incontrate e suggerimenti per le
possibili modifiche od adattamenti, integrata con l'elenco degli
utenti finali ed il riepilogo delle spese sostenute.
gli originali dei giustificativi di spesa devono essere custoditi
dall'Organismo gestionale per un periodo non inferiore ai cinque anni
dalla data di ultimazione del progetto e devono essere messi a
disposizione per qualsiasi controllo da parte della Regione.
Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si fa
riferimento alla Circolare 16 novembre 1998 della Direzione generale
della pesca e dell'acquacoltura - prot. 6231 8053.
ALLEGATO B)
Accordo di programma per la realizzazione di Centri regionali di
servizi per la pesca e l'acquacoltura
Tra la
Regione Emilia Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,
codice fiscale 80062590379, rappresentata dal Dirigente regionale
competente, in attuazione della delibera n. . . . . . . .del . . . .
. . . . . . . . . . . domiciliato per le sue funzioni presso
l'Assessorato Attivita' Produttive, Sviluppo Economico Piano
telematico, Viale A. Moro n. 44, Bologna
e la seguente
Associazione nazionale del movimento cooperativo della pesca
proponente la realizzazione di un "Centro Servizi", secondo quanto
previsto dalle Linee guida regionali sulle modalita' di attuazione e
presentazione degli Accordi di Programma attraverso l'attivazione di
"Centri di servizi regionali per la pesca e acquacoltura" denominata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con
sede in . . . . . . . . . . . . ., rappresentata da . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .il . . . . . . . . . . . . . . . che
interviene nel presente atto nella sua qualita' di . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premesso che con il presente Accordo di Programma le parti intendono
mantenere e potenziare l'attivita' di assistenza tecnica nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, avvalendosi dell'istituzione di uno
specifico "Centro Servizi";
visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali
25 maggio 2000 "Adozione del VI Piano nazionale della pesca e
dell'acquacoltura 2000-2002";
visto il decreto del Ministro delle Risorse agricole 21 luglio 1995
"Modalita' tecniche di attuazione degli Accordi di Programma previsti
dal IV Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura";
considerato che il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
definisce con gli Accordi di Programma i seguenti obiettivi da
perseguire:
a) l'incremento della produzione;
b) la valorizzazione dei prodotti ittici;
c) la difesa e lo sviluppo dell'occupazione;
d) la tutela delle risorse biologiche del mare;
e) la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti
territoriali omogenei comprendenti anche l'autoregolamentazione delle
attivita' ed una positiva ricaduta economica e ambientale;
si conviene e si stipula quanto segue:
L'Associazione si impegna ad istituire un "Centro Servizi" per la
pesca e l'acquacoltura con sede principale a . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . , da finanziare con le risorse relative al VI
Piano triennale della pesca e acquacoltura trasferite dallo Stato
alla Regione Emilia-Romagna per l'attuazione dei seguenti programmi
di attivita': (sono qui riportate a titolo esemplificativo tutte le
attivita' attuabili e proponibili, mentre nella versione sottoscritta
saranno citate le sole proposte per la realizzazione dello specifico
"Centro Servizi")
Servizi orizzontali di interesse generale, diffusi tramite azioni
pubbliche e non destinati ad un utente particolare, ovvero:
- creazione di un sito Internet;
- bollettini di informazione;
- conferenze e convegni di durata massima di una giornata, con vasta
partecipazione di pubblico;
- seminari di studi e di divulgazione tramite iniziative di studio,
approfondimento e divulgazione delle tematiche settoriali - come
previsto al precedente art. 2, punto 2.1 - della durata di due/tre
giorni, con limitata partecipazione di operatori del settore (max 30
operatori);
- studi, ricerche e progetti pilota o dimostrativi tramite iniziative
i cui risultati siano strettamente legati alle finalita' del Centro e
largamente diffusi presso gli operatori interessati;
- elaborazione di piani di gestione delle zone di pesca tramite
iniziative i cui risultati siano largamente diffusi presso gli
operatori interessati;
- assistenza generalizzata alle marinerie, anche tramite specifici
progetti di settore, per l'attuazione di norme, disposizioni e
direttive delle Autorita' nazionali ed internazionali e iniziative
per la risoluzione dei conflitti fra i vari mestieri di pesca, per
l'attuazione e la divulgazione di normative nazionali, comunitarie ed
internazionali, per la divulgazione dei pri'ncipi riguardanti la
pesca responsabile;
- assistenza tecnica e scientifica alle marinerie colpite da eventi
calamitosi, ivi compresi gli studi necessari a definire le cause di
detti eventi, il loro impatto sulle attivita' di pesca e di
allevamento presenti nelle aree interessate e le azioni da
intraprendere per il loro superamento tramite iniziative i cui
risultati siano largamente diffusi presso gli operatori interessati.
Servizi personalizzati forniti ad un determinato utente su domanda di
quest'ultimo ovvero:
- consulenza legale;
- trasferimento di tecnologie ed assistenza tecnico-produttiva alla
singola impresa, cooperativa e consorzio;
- assistenza in materia di gestione, di organizzazione e di marketing
delle imprese;
- assistenza ai processi di internazionalizzazione delle aziende;
- redazione di progetti produttivi, infrastrutturali ed ambientali;
- assistenza e consulenza amministrativa, fiscale, contabile e di
accesso al mercato dei capitali;
- consulenza e assistenza tecnica nel settore informatico e
telematico: il servizio comprende studi di fattibilita' e/o progetti
orientati alla introduzione di tecnologie informatiche e telematiche
(software gestionali: amministrazione, contabilita', ecc.; software
di comunicazione: posta elettronica, Internet, ecc.);
- consulenza e assistenza tecnica all'organizzazione di attivita'
fieristiche ed espositive: il servizio comprende la progettazione e
la realizzazione di attivita' fieristiche in genere, quali ad esempio
la partecipazione di imprese a manifestazioni fieristiche,
specializzate e non, a livello europeo, nazionale e regionale;
- consulenza e assistenza tecnica all'organizzazione di convegni e
meetings al fine di analizzare l'andamento produttivo della singola
impresa e la definizione di proposte per apportare innovazioni e
rendere competitiva l'impresa stessa;
- consulenza e assistenza tecnica per la progettazione e
l'elaborazione di notiziari e bollettini informativi ad uso interno,
finalizzati alla diffusione di informazioni relative alle attivita'
del richiedente presso i propri soci.
Attivita' di gestione di carattere addizionale generate all'Organismo
gestionale esclusivamente per la realizzazione del progetto e
dedicate completamente a quest'ultimo fino all'importo massimo del
10% del bilancio totale del progetto ovvero:
- attivita' di sportello e di segreteria;
- attivita' di informazione degli utenti potenziali sulle
possibilita' offerte dal 'Centro Servizi';
- attivita' di aggiornamento delle conoscenze tecniche del personale
proprio dell'Organismo gestionale impiegato nel progetto, purche'
finalizzate all'attivita' dei Centri di Servizi.
Spesa ammessa per la realizzazione delle sopracitate attivita' su
proposta dell'organismo attuatore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Euro. . . . . . . . . . . per attivita' di servizi orizzontali;
Euro. . . . . . . . . . . per attivita' di servizi personalizzati;
Euro. . . . . . . . . . . per attivita' di gestione.
Fra le parti si accorda inoltre:
Art. 1
L'Associazione firmataria del presente accordo, e' l'ente
responsabile della attuazione del programma delle attivita' proposte
tramite l'istituzione del 'Centro Servizi'.
Art. 2
La Regione Emilia-Romagna - Servizio Economia ittica regionale -
svolge compiti di indirizzo, coordinamento e sorveglianza sulla
attuazione dei programmi.
Art. 3
Le Associazione attuatrici si impegnano a presentare con cadenza
semestrale alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Economia ittica
regionale - una relazione tecnica sull'attivita' di assistenza svolta
a fronte del progetto presentato e approvato documentandone
esaustivamente le iniziative svolte, il loro stato di avanzamento.
Art. 4
La Regione Emilia-Romagna - Servizio Economia ittica regionale, si
impegna a erogare il finanziamento concesso per l'attuazione del
programma presentato e accolto nel modo seguente:
- liquidazione di un acconto pari al 50% delle spese preventivate, su
richiesta del beneficiario, previa comunicazione di avvio
dell'iniziativa e presentazione di idoneo atto di polizza
assicurativa o di fidejussione bancaria di pari importo;
- liquidazione del restante importo del 50% a chiusura contabile del
programma e presentazione del rendiconto delle spese sostenute
completo della idonea documentazione giustificativa nonche' a
seguito di verifica da parte della struttura dell'attivita' svolta e
della regolarita' dei documenti giustificativi presentati.
Art. 5
L'Associazione attuatrice si impegna a fornire alla Regione i dati
statistici, gli indicatori fisici ed economici nel settore della
pesca, rilevati nel corso di realizzazione del programma in quanto
necessari e di sostegno nell'azione programmatoria regionale.
Art. 6
L'Associazione attuatrice si impegna a non richiedere o ricevere
altri benefici, per gli investimenti del programma di altre
agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni
statali, essendo edotte del divieto di cumulo di piu' benefici per lo
stesso investimento.
Art. 7
Il presente Accordo di Programma ha durata di diciotto mesi dalla sua
sottoscrizione ed entro tale data le Associazioni attuatrici si
impegnano a realizzare le attivita' di servizio proposte entro tale
termine, salvo la richiesta di eventuali proroghe per motivi non
imputabili alla volonta' delle stesse. L'Associazione, inoltre, si
impegna a presentare la necessaria documentazione per la
rendicontazione entro sei mesi dalla fine delle attivita' previste
nel presente accordo.
Art. 8
Il presente accordo impegna le parti firmatarie a risolvere eventuali
controversie, che dovessero insorgere tra i firmatari stessi,
mediante arbitrato rituale di diritto da svolgere ai sensi degli
artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile. L'arbitrato ha
sede in Bologna.
Bologna, li' . . . . . . . . . .
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL RESPONSABILE DEL IL RAPPRESENTANTE DELLA
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA ASSOCIAZIONE ATTUATRICE