COMUNICATO
Elettrodotto 220 kV Colunga-Ostiglia n. 260 - Variante tra i sostegni 260-261 per interferenza con i lavori della linea ferroviaria "Bologna-Verona" in comune di Sant'Agata Bolognese (BO). Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DDS/2005/00140 del 19/4/2005 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
La TERNA SpA - Area Operativa di Firenze - con sede in Lungarno
C.Colombo n. 54 - 50136 Firenze - avvisa che, con nota del 20 aprile
2004 prot. n. 3746 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio
D.G. Difesa del suolo per tramite del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per
l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Bologna, ha ricevuto decreto
rilasciato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
Direzione generale per la Difesa del suolo n. DEC/DDS/2005/00140 del
19/4/2005 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere
citate all'oggetto, con efficacia di dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, nonche' inamovibilita', come da
allegato documento.
IL RESPONSABILE
A. Giorgi
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Direzione
generale per la Difesa del suolo - 19 aprile 2005 - Prot. n.
DEC/DDS/2005/00140
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) decreta:
Art. 1 E' concessa alla TERNA SpA, Area Operativa Trasmissione di
Firenze, con sede in Firenze, Lungarno C. Colombo n. 54,
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della variante tra
i sostegni nn. 260 e 261 dell'elettrodotto a 220 kV "Colunga -
Ostiglia" per interferenza con i lavori di raddoppio della linea
ferroviaria "Bologna - Verona" in comune di S. Agata Bolognese,
descritta nelle premesse.
Art. 2 Ai sensi del DPR 342/65, l'autorizzazione di cui al presente
decreto ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza,
indifferibilita' ed inamovibilita'.
Art. 3 I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro
sei mesi e condotti a termine entro nove mesi dalla data del presente
decreto. Entro il predetto termine di sei mesi la TERNA SpA dovra'
presentare al SIIT Emilia-Romagna - Marche Nucleo Operativo di
Bologna, a norma dell'art. 116 del RD 1775/33, i piani
particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni
rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle
opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359, e
successive modificazioni.
Art. 4 La presente autorizzazione e' rilasciata subordinatamente al
rispetto delle norme tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e
successive modificazioni ed integrazioni, delle prescrizioni
tecnico-costruttive specificate nel voto n. 457 in data 17/12/1998 di
cui alle premesse, delle prescrizioni e osservazioni imposte dalle
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, di quanto ritenuto dal
CS.LL.PP. nel citato parere n. 31/2005, nonche' delle modalita'
costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del 14/1/2004,
e delle disposizioni di cui al DPCM 8/7/2003 e di tutte le norme
vigenti in materia di elettrodotti.
Dei suddetti adempimenti la TERNA SpA dovra' fornire apposita
dettagliata relazione ai fini del collaudo.
Le opere oggetto del presente decreto saranno collaudate da apposita
Commissione ministeriale.
Art. 5 L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti
dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole
Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art 120 del citato T.U.
11/12/1933 n. 1775. In conseguenza la Societa' viene ad assumere la
piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione dell'opera di cui
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 6 La Societa' resta obbligata ad eseguire, durante la
costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno
all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso
d'inadempimento.
Art. 7 Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a
carico della TERNA SpA a norma della Legge 15/11/1973, n. 765.
Art. 9 L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura della
Provincia di Bologna e il SIIT Emilia-Romagna - Marche Nucleo
Operativo di Bologna curano, sulla base delle competenze attribuite
dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente decreto.
Art. 10 Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Mauro Luciani