DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 4 aprile 2005, n. 4274
Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60, DPR 753/80, per intervento di opere di urbanizzazione in Bologna - PRU n. 62 - Quartiere S. Vitale, ad una distanza ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR dalla linea Bologna-Portomaggiore
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
1) in riferimento alla richiesta presentata in data 5 aprile 2004
dalla societa' Acacia Srl, nella veste del legale rappresentante sig.
Costa Giancarlo di costruzione di opere di urbanizzazione e
sistemazione a terra ubicate in Bologna - Quartiere S.Vitale -
facenti parte del programma di riqualificazione urbana n. 62, di
autorizzare esclusivamente, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80,
l'asta di raccordo viaria con Via Sante Vincenzi con le attigue
pertinenze cosi' come risultano individuate dalla retinatura eseguita
sulla planimetria allegata alla presente autorizzazione, timbrata dal
progettista incaricato per accettazione da parte della proprieta'
richiedente e debitamente vistata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna che costituisce parte integrale dell'autorizzazione;
2) di non accogliere la richiesta d'intervento in area di rispetto
ferroviaria, ai sensi dell'art. 49 del DPR 753/80, per quanto attiene
gli altri interventi previsti in progetto per le motivazioni
evidenziate in narrativa;
3) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o
ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa
d'indennizzi di sorta;
c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
4) di stabilire che il proprietario attuale e futuro, pena la
decadenza della presente autorizzazione, dovra' ottemperare alle
seguenti prescrizioni:
a) garantire l'accessibilita' alle aree di cantiere dei lavori di
interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore mediante
l'asta viaria assentita con la presente autorizzazione, che quindi
dovra' essere costruita prioritariamente al resto dell'intervento
urbanistico previsto nel PRU n. 62 e comunque in tempi utili rispetto
al presunto inizio dei lavori ferroviari previsto per la fine 2006;
b) eventuali costi riferiti alla viabilita' assentita col presente
atto per assicurare l'accesso all'area di cantiere rimarranno in
carico al proprietario della strada;
5) di stabilire inoltre quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente
autorizzazione il proprietario richiedente dovra' presentare domanda
al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire
o depositare la Denuncia d'Inizio Attivita', scaduto inutilmente tale
termine la presente autorizzazione decade di validita';
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli art.
49 e 60 del DPR 753/80";
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'Inizio
Attivita' (DIA) e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- il richiedente dovra' dare comunicazione all'Azienda concessionaria
della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto, e
successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale
richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni
competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in
oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza
dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione
Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la
sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
6) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
7) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini