DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' 28 aprile 2005, n. 13
Accreditamento istituzionale dell'Hospice "S. Colomba" di Savignano sul Rubicone (FC)
L'ASSESSORE
Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai
sensi del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e
alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati
raggiunti;
richiamata la L.R. 34/98 e successive modificazioni, e richiamato in
particolare l'art. 2, che stabilisce che le strutture sanitarie
pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono
erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario
regionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo
le modalita' stabilite dalla medesima legge;
richiamata la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale
la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per
l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i
requisiti specifici per le Strutture residenziali di cure palliative
- Hospice;
vista la nota del 6 dicembre 2004, conservata agli atti del Servizio
Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della
struttura "Hospice di Savignano sul Rubicone", ubicata in Savignano
sul Rubicone (FC), Corso Perticari n. 117 chiede l'accreditamento
istituzionale per l'attivita' di struttura residenziale per le cure
palliative-Hospice dotata di 12 posti letto;
preso atto che la struttura "Hospice di Savignano sul Rubicone", e'
stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del
Comune di Savignano sul Rubicone, n. 23292 del 6/12/2001 in quanto in
possesso dei requisiti di cui alle deliberazioni di Giunta regionale
125/99 e 1716/00, attuative della L.R. 34/98;
considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno
regionale di strutture residenziali per le cure palliative;
tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla
Agenzia sanitaria regionale: esame della documentazione e visita di
verifica, effettuata in data 19 gennaio 2005, sulla sussistenza dei
requisiti generali e specifici posseduti;
vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilita' della
struttura "Hospice di Savignano sul Rubicone", realizzata
dall'Agenzia sanitaria regionale, protocollo della Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali n. 12565 del 24/3/2005, conservata agli
atti del Servizio Presidi Ospedalieri, nella quale si rileva che
risultano migliorabili: i collegamenti tra la politica della
struttura e le politiche degli altri livelli aziendali; la
definizione degli obiettivi; la valutazione dell'efficacia formativa,
inoltre occorre aggiornare la documentazione riguardante le
attribuzioni di responsabilita', sviluppare ulteriormente la
procedura della gestione del dolore e regolare con procedure tutte le
attivita' descritte nello standard di prodotto;
tenuto presente che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quater del DLgs
502/92 sopra citato la qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni
erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del medesimo decreto;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 447/03;
decreta:
la struttura sanitaria "Hospice di Savignano sul Rubicone", ubicata
in Savignano sul Rubicone (FC), Corso Perticari n. 117, per le
motivazioni di cui in premessa, e' accreditata istituzionalmente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e
successive modificazioni per l'attivita' di struttura residenziale
per le cure palliative-Hospice con 12 posti letto;
l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comprende
l'attivita' ambulatoriale, se non per le attivita' strettamente
connesse alla degenza;l'accreditamento di cui al presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive
modificazioni, ha validita' triennale dalla data di concessione;
il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Giovanni Bissoni