COMUNICATO
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sul progetto di coltivazione di una cava di arenaria in localita' Ca' Bellona Ambito PAE Ef 17 "Figareto" Ambito A. Ditta richiedente Tecnoambiente Srl - Parere
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione di una cava di arenaria situata in localita' Ca' Bellona
- Ambito PAE Ef 17 "Figareto", nel comune di Sogliano al Rubicone,
presentato dalla Ditta Tecnoambiente Srl Impresa di Costruzioni,
dall'ulteriore procedura di Via con le seguenti prescrizioni:
1) atteso che il progetto presentato non e' conforme al PAE vigente,
in quanto in base al suddetto Piano, tenuto conto dell'ubicazione
proposta per l'esercizio dell'attivita' estrattiva (lotti 1 e 2, ad
una distanza di circa 20 m. dal confine di proprieta'), il
quantitativo complessivo di materiale estraibile, dall'Ambito A del
polo Ef 17, attualmente autorizzabile, ammonta a circa 97.000 mc.,
mentre il piano di coltivazione, inserito nel progetto, prevede la
richiesta di una quantita' complessiva di materiale commerciabile
estraibile pari a 206.100 mc, e' necessario che la ditta proponente
presenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva ex L.R.
17/91, un nuovo piano di coltivazione conforme ai suddetti
quantitativi autorizzabili;
2) conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del PAE, il rilascio
dell'autorizzazione estrattiva ex L.R. 17/91 dovra' essere
subordinata alla realizzazione delle opere di sistemazione finale
delle aree gia' interessate da escavazione ma non ancora recuperate,
seguendo le indicazioni progettuali di cui alla Tav. n. 14 -
Planimetria di sistemazione finale - Documentazione integrativa -
presentata dalla ditta proponente e le prescrizioni n. 5, 6, 7, 8 e 9
del presente parere; questa fase di recupero, di cui dovra' essere
fatta espressa menzione nella convenzione, dovra' essere avviata
entro un anno della nuova autorizzazione, pena la decadenza di
quest'ultima;
3) anche sulla base degli adeguamenti che il progetto di coltivazione
dovra' assumere quale rispetto dei quantitativi estraibili utili
ritenuti assentibili dal piano di settore comunale, ed in relazione
alla presenza sul limite occidentale dell'area di cava del confine di
proprieta', si precisa che nella definizione delle distanze di scavo
rispetto al limite di proprieta' trova applicazione quanto stabilito
dall'art. 891 del Codice civile, articolo attinente le distanze dal
confine di canali e fossi, applicabile, secondo la giurisprudenza
consolidata, anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per
l'estrazione di materiale di qualunque specie. Il superamento di tale
vincolo risulta tuttavia possibile mediante la sottoscrizione di una
convenzione, redatta in forma scritta ad substantiam ai sensi
dell'art. 1350 n. 4 Codice civile, con cui venga acquisito l'assenso
del proprietario del fondo ubicato lungo il fronte occidentale
dell'area di cava allo scavo in aderenza al confine di proprieta';
4) nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva, secondo le modalita' previste dalla L.R. 18
luglio 1991 n. 17, gli elaborati progettuali dovranno essere
corredati da apposita verifica di stabilita', come peraltro richiesto
dall'art. 13 del PAE del Comune di Sogliano, sviluppata riferendosi
ai reali ed effettivi profili di scavo e recupero, ed assumendo quale
ipotesi di calcolo le sezioni piu' gravose ai fini del
soddisfacimento delle condizioni di sicurezza;
5) la piantumazione delle aree adibite ai rimboschimenti, dovra'
seguire un sesto di impianto irregolare al fine di rendere il piu'
possibile naturaliforme l'intervento progettato e tale da inserirsi
armonicamente nel paesaggio circostante;
6) le piante messe a dimora dovranno essere protette dagli eventuali
danni provocati dalla fauna selvatica;
7) e' necessario che lungo i fossi di scolo principali indicati nella
Tavola n. 14 "Planimetria di sistemazione finale - Documentazione
integrativa", vengano realizzate siepi composte da arbusti autoctoni
(si puo' fare ricorso alle tipologie vegetali utilizzate per la
realizzazione dei corridoi ecologici) in modo tale da perseguire una
maggior armonia della sistemazione stessa con l'ambiente
circostante;
8) si ritiene necessario, cosi' come in parte anticipato nelle
relazioni presentate, che vengano effettuati gli interventi di
manutenzione delle compagini arboree e arbustive per i primi 5 anni
successivi all'impianto. In particolare si deve prevedere
l'accertamento delle fallanze e la sostituzione delle piante morte
con elementi della stessa specie o di specie diversa avente la stessa
potenzialita' di sviluppo, lo sfalcio del cotico erboso, il
ripristino, se necessario, dei sistemi di dissuasione o di difesa
dagli animali selvatici (ungulati), l'annaffiatura di soccorso
nell'ipotesi che non venga realizzato un impianto di irrigazione e la
manutenzione o ripristino della rete idraulica di regimazione delle
acque meteoriche;
9) il terreno vegetale che ricopre il substrato litoide dovra' essere
accantonato a margine dell'area estrattiva per essere distribuito su
tutta l'area di recupero al termine dei lavori di estrazione. Per
favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente nel
terreno i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione a
evitare compattamenti eccessivi e processi di asfissia e prevedendone
il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina
di coltura da sovescio;
10) al fine di ridurre il rischio di possibili dispersioni e
contaminazioni al suolo di sostanze idroinquinanti, l'eventuale
stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all'utilizzo e
gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite aree
opportunamente confinate e impermeabilizzate; inoltre, i mezzi
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere
sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere
posizionate nelle fasi di inattivita' entro un piazzale appositamente
predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;
11) durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione
cappellaccio e materiale, carico mezzi, accumulo, trasporto) e
sistemazione finale, dovranno essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita' nonche', l'eventualmente necessaria realizzazione di misure
di mitigazione temporanee (rilevati e/o barriere mobili), al fine di
garantire il rispetto di tutti i valori limite vigenti durante le
fasi previste e nei periodi di loro attivita';
12) in relazione agli edifici maggiormente prossimi all'area di cava
identificati nello studio come ricettori R3, R4, R5 e R6, si ritiene
che gli stessi, sebbene attualmente disabitati (e come dichiarato
nello studio attualmente non abitabili previa ristrutturazione) e
quindi attualmente non propriamente identificabili come ambienti
abitativi, siano da considerarsi potenziali ricettori sensibili in
relazione ad un loro, anche se non prevedibile, futuro utilizzo con
permanenza di persone. Cio' premesso, nel caso in cui durante il
periodo di esercizio dell'attivita' di cava si verifichi presso tali
ricettori la permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere
garantito presso gli stessi il rispetto di tutti i valori limite
vigenti realizzando tempestivamente e mettendo in atto gli interventi
di mitigazione previsti nello studio secondo le modalita' in esso
descritte (rilevato di 3 m. di altezza sormontato da pannellatura
fonoisolante per una altezza complessiva di 5 m.) nonche' tutte le
azioni e ulteriori interventi eventualmente necessari a garantirne il
rispetto;
13) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto, sistemazione finale) dovranno
essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestionali
necessarie ad evitare un peggioramento della qualita' dell'aria nella
zona e garantire il rispetto dei limiti vigenti. In particolare
dovranno essere previste le seguenti misure di mitigazione: -
copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni; -
copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di
inattivita'; - si dovra' provvedere nei periodi secchi alla periodica
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio,
delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate e dei fronti
di scavo;
b) di quantificare in Euro 279,36 pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
251,42 all'Amministrazione Provinciale di Forli' - Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata
in premessa;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, IV comma
del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti locali";
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.