REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sul progetto di coltivazione di una cava di arenaria in localita' Ca' Bellona Ambito PAE Ef 17 "Figareto" Ambito A. Ditta richiedente Tecnoambiente Srl - Parere

LA GIUNTA COMUNALE                                                              
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla                       
coltivazione di una cava di arenaria situata in localita' Ca' Bellona           
- Ambito PAE Ef 17 "Figareto", nel comune di Sogliano al Rubicone,              
presentato dalla Ditta Tecnoambiente Srl Impresa di Costruzioni,                
dall'ulteriore procedura di Via con le seguenti prescrizioni:                   
1) atteso che il progetto presentato non e' conforme al PAE vigente,            
in quanto in base al suddetto Piano, tenuto conto dell'ubicazione               
proposta per l'esercizio dell'attivita' estrattiva (lotti 1 e 2, ad             
una distanza di circa 20 m. dal confine di proprieta'), il                      
quantitativo complessivo di materiale estraibile, dall'Ambito A del             
polo Ef 17, attualmente autorizzabile, ammonta a circa 97.000 mc.,              
mentre il piano di coltivazione, inserito nel progetto, prevede la              
richiesta di una quantita' complessiva di materiale commerciabile               
estraibile pari a 206.100 mc, e' necessario che la ditta proponente             
presenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva ex L.R.           
17/91, un nuovo piano di coltivazione conforme ai suddetti                      
quantitativi autorizzabili;                                                     
2) conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del PAE, il rilascio             
dell'autorizzazione estrattiva ex L.R. 17/91 dovra' essere                      
subordinata alla realizzazione delle opere di sistemazione finale               
delle aree gia' interessate da escavazione ma non ancora recuperate,            
seguendo le indicazioni progettuali di cui alla Tav. n. 14 -                    
Planimetria di sistemazione finale - Documentazione integrativa -               
presentata dalla ditta proponente e le prescrizioni n. 5, 6, 7, 8 e 9           
del presente parere; questa fase di recupero, di cui dovra' essere              
fatta espressa menzione nella convenzione, dovra' essere avviata                
entro un anno della nuova autorizzazione, pena la decadenza di                  
quest'ultima;                                                                   
3) anche sulla base degli adeguamenti che il progetto di coltivazione           
dovra' assumere quale rispetto dei quantitativi estraibili utili                
ritenuti assentibili dal piano di settore comunale, ed in relazione             
alla presenza sul limite occidentale dell'area di cava del confine di           
proprieta', si precisa che nella definizione delle distanze di scavo            
rispetto al limite di proprieta' trova applicazione quanto stabilito            
dall'art. 891 del Codice civile, articolo attinente le distanze dal             
confine di canali e fossi, applicabile, secondo la giurisprudenza               
consolidata, anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per                
l'estrazione di materiale di qualunque specie. Il superamento di tale           
vincolo risulta tuttavia possibile mediante la sottoscrizione di una            
convenzione, redatta in forma scritta ad substantiam ai sensi                   
dell'art. 1350 n. 4 Codice civile, con cui venga acquisito l'assenso            
del proprietario del fondo ubicato lungo il fronte occidentale                  
dell'area di cava allo scavo in aderenza al confine di proprieta';              
4) nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione                  
all'attivita' estrattiva, secondo le modalita' previste dalla L.R. 18           
luglio 1991 n. 17, gli elaborati progettuali dovranno essere                    
corredati da apposita verifica di stabilita', come peraltro richiesto           
dall'art. 13 del PAE del Comune di Sogliano, sviluppata riferendosi             
ai reali ed effettivi profili di scavo e recupero, ed assumendo quale           
ipotesi di calcolo le sezioni piu' gravose ai fini del                          
soddisfacimento delle condizioni di sicurezza;                                  
5) la piantumazione delle aree adibite ai rimboschimenti, dovra'                
seguire un sesto di impianto irregolare al fine di rendere il piu'              
possibile naturaliforme l'intervento progettato e tale da inserirsi             
armonicamente nel paesaggio circostante;                                        
6) le piante messe a dimora dovranno essere protette dagli eventuali            
danni provocati dalla fauna selvatica;                                          
7) e' necessario che lungo i fossi di scolo principali indicati nella           
Tavola n. 14 "Planimetria di sistemazione finale - Documentazione               
integrativa", vengano realizzate siepi composte da arbusti autoctoni            
(si puo' fare ricorso alle tipologie vegetali utilizzate per la                 
realizzazione dei corridoi ecologici) in modo tale da perseguire una            
maggior armonia della sistemazione stessa con l'ambiente                        
circostante;                                                                    
8) si ritiene necessario, cosi' come in parte anticipato nelle                  
relazioni presentate, che vengano effettuati gli interventi di                  
manutenzione delle compagini arboree e arbustive per i primi 5 anni             
successivi all'impianto. In particolare si deve prevedere                       
l'accertamento delle fallanze e la sostituzione delle piante morte              
con elementi della stessa specie o di specie diversa avente la stessa           
potenzialita' di sviluppo, lo sfalcio del cotico erboso, il                     
ripristino, se necessario, dei sistemi di dissuasione o di difesa               
dagli animali selvatici (ungulati), l'annaffiatura di soccorso                  
nell'ipotesi che non venga realizzato un impianto di irrigazione e la           
manutenzione o ripristino della rete idraulica di regimazione delle             
acque meteoriche;                                                               
9) il terreno vegetale che ricopre il substrato litoide dovra' essere           
accantonato a margine dell'area estrattiva per essere distribuito su            
tutta l'area di recupero al termine dei lavori di estrazione. Per               
favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente nel             
terreno i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione a                
evitare compattamenti eccessivi e processi di asfissia e prevedendone           
il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina             
di coltura da sovescio;                                                         
10) al fine di ridurre il rischio di possibili dispersioni e                    
contaminazioni al suolo di sostanze idroinquinanti, l'eventuale                 
stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all'utilizzo e              
gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite aree                     
opportunamente confinate e impermeabilizzate; inoltre, i mezzi                  
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere                
sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere             
posizionate nelle fasi di inattivita' entro un piazzale appositamente           
predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;                             
11) durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione            
cappellaccio e materiale, carico mezzi, accumulo, trasporto) e                  
sistemazione finale, dovranno essere messi in atto tutti gli                    
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia                   
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in                   
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita' nonche', l'eventualmente necessaria realizzazione di misure           
di mitigazione temporanee (rilevati e/o barriere mobili), al fine di            
garantire il rispetto di tutti i valori limite vigenti durante le               
fasi previste e nei periodi di loro attivita';                                  
12) in relazione agli edifici maggiormente prossimi all'area di cava            
identificati nello studio come ricettori R3, R4, R5 e R6, si ritiene            
che gli stessi, sebbene attualmente disabitati (e come dichiarato               
nello studio attualmente non abitabili previa ristrutturazione) e               
quindi attualmente non propriamente identificabili come ambienti                
abitativi, siano da considerarsi potenziali ricettori sensibili in              
relazione ad un loro, anche se non prevedibile, futuro utilizzo con             
permanenza di persone. Cio' premesso, nel caso in cui durante il                
periodo di esercizio dell'attivita' di cava si verifichi presso tali            
ricettori la permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere             
garantito presso gli stessi il rispetto di tutti i valori limite                
vigenti realizzando tempestivamente e mettendo in atto gli interventi           
di mitigazione previsti nello studio secondo le modalita' in esso               
descritte (rilevato di 3 m. di altezza sormontato da pannellatura               
fonoisolante per una altezza complessiva di 5 m.) nonche' tutte le              
azioni e ulteriori interventi eventualmente necessari a garantirne il           
rispetto;                                                                       
13) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione                  
materiale, carico mezzi, trasporto, sistemazione finale) dovranno               
essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestionali                
necessarie ad evitare un peggioramento della qualita' dell'aria nella           
zona e garantire il rispetto dei limiti vigenti. In particolare                 
dovranno essere previste le seguenti misure di mitigazione: -                   
copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni; -                  
copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di            
inattivita'; - si dovra' provvedere nei periodi secchi alla periodica           
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio,                
delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate e dei fronti             
di scavo;                                                                       
b) di quantificare in Euro 279,36 pari allo 0,02 % del valore                   
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a              
carico del proponente;                                                          
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro               
251,42 all'Amministrazione Provinciale di Forli' - Cesena per                   
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto                 
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata            
in premessa;                                                                    
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante             
l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, IV comma             
del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti locali";                 
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 9/99 e successive             
modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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