REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 1265

Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito dei Regolamenti (CE) n. 363/2004 e 364/2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione delle Comunita'              
Europee del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli            
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione,                   
pubblicata sulla GUCE  serie L n. 10 del 13/1/2001 e successive                 
modificazioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 363/2004  della                     
Commissione del 25 febbraio 2004 e n. 364/2004 della Commissione del            
25 febbraio 2004;                                                               
- il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21/6/1999 recante            
le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi                   
strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di              
coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attivita' ammesse oltre            
che le procedure di programmazione e di attuazione;                             
- il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000              
recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n.                    
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle              
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali,             
pubblicato in GUCE serie L n. 193 del 29/7/2000;                                
- il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del                   
Consiglio del 12/7/1999 che definisce i compiti, il campo di                    
applicazione e le attivita' finanziabili dal Fondo Sociale Europeo              
nell'ambito degli Obiettivi nn. 1, 2 e 3;                                       
- la raccomandazione della C.E. in materia di definizione della                 
dimensione delle piccole e media imprese del 30/4/1996, pubblicata              
sulla GUCE  serie L n.107 del 30/4/1996;                                        
- il Quadro Comunitario di sostegno Ob. 3 Regioni centro nord per il            
periodo 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione            
C/1120 del 18/7/2000;                                                           
- il Programma Operativo Regione Emilia-Romagna - FSE Obiettivo 3 -             
2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 2066            
del 21/9/2000;                                                                  
- la Legge n. 236 del 19/3/1993 "Interventi urgenti a sostegno                  
dell'occupazione" ed in particolare l'art. 9;                                   
- la Legge 21/12/1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione            
professionale" e successive modificazioni;                                      
- la L.R. 30/6/2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle                       
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro";                      
considerato altresi':                                                           
- che la Regione intende realizzare, attraverso l'approvazione di               
appositi avvisi, le azioni di formazione professionale rivolte ai               
lavoratori occupati delle imprese localizzate sul suo territorio, sia           
attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, cosi' come             
previste in particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3, ed E.1 del           
Programma Operativo per l'Obiettivo 3 - periodo 2000-2006, sia                  
attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e           
della Previdenza Sociale ai sensi della Legge 236/93 sopra citata;              
- che a tale scopo e' necessario definire le modalita' di attuazione            
e di finanziamento delle azioni che, individuando come beneficiari le           
imprese, possono rientrare nel campo di applicazione della                      
summenzionata disciplina degli aiuti di Stato destinati alla                    
formazione;                                                                     
richiamata la propria deliberazione 254/01 recante "Approvazione                
regime di aiuti di Stato alla formazione in attuazione del                      
Regolamento (CE) n. 68/2001";                                                   
ritenuto opportuno aggiornare la deliberazione sopra richiamata ed in           
particolare l'Allegato A) "Aiuti destinati alle imprese operanti nel            
territorio  della regione appartenenti ai settori esposti alla                  
concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione,            
alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con                    
particolare riguardo alle fasce deboli" al fine di apportare le                 
modifiche disposte dai nuovi regolamenti comunitari prima citati;               
dato atto che gli aggiornamenti/modifiche riguardano, in particolare,           
la definizione di piccole medie imprese nonche' l'applicabilita'                
della disciplina, oggetto del presente atto, a tutti i settori,                 
esclusa l'industria carbonifera;                                                
dato altresi' atto del parere di regolarita' amministrativa espresso            
dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa                   
Cristina Balboni, in ordine al presente provvedimento ai sensi                  
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione           
447/03;                                                                         
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare le modalita' di attuazione e di finanziamento,                  
descritte nell'Allegato "A" che della presente deliberazione                    
costituisce parte integrante e sostanziale, delle azioni di                     
formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese           
localizzate sul  territorio regionale, sia attraverso il                        
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, cosi' come previste in               
particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3 ed E.1 del Programma              
Operativo Regione Emilia-Romagna per l'obiettivo 3 - periodo                    
2000-2006, sia attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal                   
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge            
236/93;                                                                         
b) di dare atto che l'Allegato A) sopracitato sostituisce il                    
precedente approvato con propria deliberazione 254/01 in narrativa              
richiamato;                                                                     
c) di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente                    
deliberazione entro il 31/12/2006, corrispondenti alla programmazione           
del Fondo Sociale Europeo e alla scadenza del periodo di validita'              
del summenzionato Regolamento n. 68/2001;                                       
d) di pubblicare la presente deliberazione integralmente, comprensiva           
dell'Allegato A) parte integrante della presente deliberazione nel              
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio  della regione             
appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che           
sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed                    
aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce             
deboli                                                                          
1) La Regione Emilia-Romagna intende finanziare                                 
a) mediante l'utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario            
assicurate dal Fondo Sociale Europeo (Programma Operativo Ob. 3                 
periodo 2000-2006); interventi formativi per i lavoratori occupati,             
compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio            
territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati al                     
perseguimento dei seguenti obiettivi: - garantire l'aggiornamento               
delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze da parte dei              
lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli                  
imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo), con particolare             
attenzione per quelli dipendenti da PMI; - sostenere l'occupabilita'            
dei lavoratori interessati da forme contrattuali "flessibili" (quali            
lavoratori stagionali, interinali, a tempo parziale, ecc.); -                   
promuovere l'utilizzo di nuovi modelli organizzativi della                      
prestazione lavorativa quali il telelavoro, indirizzate specialmente            
alle donne; - sostenere nuove pratiche di rimodulazione dei tempi di            
lavoro in impresa; - sostenere il ricambio generazionale nelle                  
imprese, attraverso la formazione di giovani imprenditori o giovani             
neo-inseriti nelle imprese familiari; - sostenere l'emersione dal               
sommerso, attraverso processi di riqualificazione degli addetti delle           
imprese interessate; - sostenere la riqualificazione e                          
l'aggiornamento delle occupate, interessate da un processo di                   
reinserimento professionale, nonche' lo sviluppo della loro carriera,           
anche in quanto imprenditrici;                                                  
b) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero del                
Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93                   
"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, la                    
realizzazione di azioni di formazione a favore di lavoratori per                
aggiornare ed accrescere le loro competenze per sviluppare la                   
competitivita' delle imprese.                                                   
2) Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del regime di aiuti             
alla formazione e' pari a Lire 234.454.000.000 (pari ad Euro                    
121.085.385,82) fino al 31/12/2006.                                             
3) Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime                  
imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese                    
s'intendono quelle definite in conformita' alla raccomandazione della           
Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30/4/1996), recepita dal            
Decreto 18/9/1997, (GU 229 dell'1/10/1997) "Adeguamenti alla                    
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI".                
A partire dall'1 gennaio 2005, tuttavia, si considerano PMI quelle              
conformi alla definizione di cui all'Allegato I del Regolamento                 
70/2001, modificato dal Regolamento 364/2004 (GUCE serie L n. 63 del            
28/2/2004).                                                                     
4) In attuazione della disciplina degli aiuti di Stato alla                     
formazione della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE)             
n. 68/2001 (GUCE serie L n. 10 del 12/1/2001), cosi' come modificata            
dal Regolamento 363/2004 (GUCE serie L n. 63 del 28/2/2004), la                 
Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto             
1) devono realizzarsi secondo le intensita' lorde massime di aiuto,             
espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel                
seguente quadro, dove per "zone assistite" si intendono le imprese              
localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali               
conformemente all'art. 87 par. 3, punto c) del Trattato:                        
 Grandi  Formazione  Formazione                                                 
 imprese  specifica  generale                                                   
Zone non assistite  25  50                                                      
Zone assistite  30  55                                                          
PMI  formazione  formazione                                                     
 specifica  generale                                                            
Zone non assistite  35  70                                                      
Zone assistite  40  75                                                          
Le intensita' di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10                
punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata             
alla formazione di lavoratori svantaggiati:                                     
- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza              
ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se               
assunto da non piu' di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso                 
pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);                                    
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o              
psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del                  
lavoro;                                                                         
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si e' spostato                  
all'interno della Comunita' o diviene residente nella Comunita' per             
assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o             
linguistica;                                                                    
- qualsiasi persona che desideri riprendere un'attivita' lavorativa             
dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi               
persona che abbia lasciato il lavoro per la difficolta' di conciliare           
vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non piu' di 6              
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene                 
richiesto l'aiuto);                                                             
- qualsiasi persona di piu' di 45 anni priva di un titolo di studio             
di livello secondario superiore;                                                
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza               
lavoro ad oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non piu' di 6           
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene                 
richiesto l'aiuto).                                                             
Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi,           
la sua intensita' puo' raggiungere il 100% indipendentemente dal                
fatto che il progetto  di formazione riguardi la formazione specifica           
o quella generale, purche' vengano soddisfatte le seguenti                      
condizioni:                                                                     
- il partecipante al progetto di formazione non e' un membro attivo             
dell'equipaggio, ma soprannumerario, e                                          
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei               
registri comunitari.                                                            
5) La presente disciplina si applica ai progetti formativi impartiti            
sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a                 
favore degli occupati e/o degli imprenditori.                                   
Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a            
questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie                         
contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura             
richiesta dalla presente delibera.                                              
6) Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al                   
precedente punto 3) si definisce:                                               
formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e            
prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura,                   
occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca            
qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di             
occupazione, o lo siano solo limitatamente.                                     
formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili            
esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura,              
occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che                   
fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o                  
settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo            
la possibilita' di collocamento del dipendente. Ai fini                         
dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che e'                
ritenuta "generale":                                                            
- la formazione interaziendale, cioe' la formazione organizzata                 
congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della                  
normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di             
cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;                        
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle                   
autorita' competenti in materia.                                                
7) La forma che assumera' l'aiuto e' quella del rimborso delle spese            
ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di           
azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverra' -                
secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione                    
all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche              
dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati -           
al termine dell'azione a cui si riferiscono, in un "rendiconto                  
generale delle spese". La Regione definisce con propri atti gli                 
eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti            
per la realizzazione delle azioni.                                              
8) I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla           
formazione sono riportati nel seguente quadro:                                  
- categoria: costi del personale docente; descrizione: retribuzione e           
oneri di personale docente interno, collaborazioni professionali                
insegnanti esterni                                                              
- categoria: spese di trasferta del personale docente e dei                     
destinatari della formazione; descrizione: viaggi e trasferte di                
personale docente, viaggi allievi, spese vitto partecipanti, spese              
alloggio partecipanti                                                           
- categoria: altre spese correnti; descrizione: retribuzione e oneri            
di personale interno non docente (direzione, coordinamento,                     
amministrazione e segreteria) manutenzioni ordinarie/pulizie locali,            
noleggio e leasing attrezzature, materiali di consumo per                       
esercitazione dei partecipanti, materiale didattico in dotazione                
individuale ai partecipanti, indumenti di lavoro in dotazione, spese            
connesse ad azioni di formazione formatori (del personale docente),             
spese di amministrazione                                                        
- categoria: Ammortamento degli strumenti, delle attrezzature;                  
descrizione: ammortamento attrezzature per la quota da riferire al              
loro uso esclusivo per il progetto di formazione                                
- categoria: costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di                 
formazione; descrizione: spese per la progettazione dell'intervento,            
spese per la predisposizione dei testi didattici, collaborazioni                
professionali di personale non insegnante                                       
- categoria: costi di personale per partecipanti al progetto                    
formativo; descrizione: reddito allievi (rapportato alle sole ore               
durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla             
formazione al netto delle ore produttive o equivalenti);                        
assicurazione partecipanti; importo (eventuale limite massimo): fino            
a un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili e comunque            
pari al 50% del costo totale delle spese ammesse                                
9) I costi indicati saranno ritenuti ammissibili solo ove siano                 
attinenti a  progetti formativi presentati dal beneficiario, sia esso           
l'impresa o un centro di formazione pubblico o privato, finalizzati             
al perseguimento di uno degli obiettivi indicati al punto 1).                   
10) Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti           
i settori esclusa l'industria carbonifera. Gli aiuti all'industria              
carbonifera sono, infatti, disciplinati interamente dal Regolamento             
del Consiglio 1407/2002 (GUCE serie L 205 del 2/8/2002).                        
11) Il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o              
riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli               
Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la                     
ristrutturazione di imprese in difficolta' (GUCE serie C 288 del                
9/10/1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o                          
ristrutturazione. Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti                
ultimi orientamenti.                                                            
12) Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo                 
dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di                    
formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si               
dovra' procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla                 
Commissione Europea per la sua approvazione.                                    
13) Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita             
mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola             
del "de minimis".                                                               
14) La Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto,           
si impegna a trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni                   
lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle           
informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello             
di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 68/2001.                         
15) La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti            
concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale                  
contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le                    
condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono             
soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci               
anni a decorrere dalla data in cui sara' concesso l'ultimo aiuto                
singolo a norma del presente regime.                                            
16) La Regione si impegna a trasmettere una relazione                           
sull'applicazione del presente regime d'aiuto per ogni anno civile              
completo o periodo di anno civile nel quale e' applicabile il                   
Regolamento summenzionato e il presente regime d'aiuto, al piu' tardi           
entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si                      
riferisce.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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