DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 1265
Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito dei Regolamenti (CE) n. 363/2004 e 364/2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione delle Comunita'
Europee del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione,
pubblicata sulla GUCE serie L n. 10 del 13/1/2001 e successive
modificazioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 363/2004 della
Commissione del 25 febbraio 2004 e n. 364/2004 della Commissione del
25 febbraio 2004;
- il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21/6/1999 recante
le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi
strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di
coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attivita' ammesse oltre
che le procedure di programmazione e di attuazione;
- il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000
recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n.
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali,
pubblicato in GUCE serie L n. 193 del 29/7/2000;
- il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12/7/1999 che definisce i compiti, il campo di
applicazione e le attivita' finanziabili dal Fondo Sociale Europeo
nell'ambito degli Obiettivi nn. 1, 2 e 3;
- la raccomandazione della C.E. in materia di definizione della
dimensione delle piccole e media imprese del 30/4/1996, pubblicata
sulla GUCE serie L n.107 del 30/4/1996;
- il Quadro Comunitario di sostegno Ob. 3 Regioni centro nord per il
periodo 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione
C/1120 del 18/7/2000;
- il Programma Operativo Regione Emilia-Romagna - FSE Obiettivo 3 -
2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 2066
del 21/9/2000;
- la Legge n. 236 del 19/3/1993 "Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione" ed in particolare l'art. 9;
- la Legge 21/12/1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione
professionale" e successive modificazioni;
- la L.R. 30/6/2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
considerato altresi':
- che la Regione intende realizzare, attraverso l'approvazione di
appositi avvisi, le azioni di formazione professionale rivolte ai
lavoratori occupati delle imprese localizzate sul suo territorio, sia
attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, cosi' come
previste in particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3, ed E.1 del
Programma Operativo per l'Obiettivo 3 - periodo 2000-2006, sia
attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ai sensi della Legge 236/93 sopra citata;
- che a tale scopo e' necessario definire le modalita' di attuazione
e di finanziamento delle azioni che, individuando come beneficiari le
imprese, possono rientrare nel campo di applicazione della
summenzionata disciplina degli aiuti di Stato destinati alla
formazione;
richiamata la propria deliberazione 254/01 recante "Approvazione
regime di aiuti di Stato alla formazione in attuazione del
Regolamento (CE) n. 68/2001";
ritenuto opportuno aggiornare la deliberazione sopra richiamata ed in
particolare l'Allegato A) "Aiuti destinati alle imprese operanti nel
territorio della regione appartenenti ai settori esposti alla
concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione,
alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con
particolare riguardo alle fasce deboli" al fine di apportare le
modifiche disposte dai nuovi regolamenti comunitari prima citati;
dato atto che gli aggiornamenti/modifiche riguardano, in particolare,
la definizione di piccole medie imprese nonche' l'applicabilita'
della disciplina, oggetto del presente atto, a tutti i settori,
esclusa l'industria carbonifera;
dato altresi' atto del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa
Cristina Balboni, in ordine al presente provvedimento ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione
447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare le modalita' di attuazione e di finanziamento,
descritte nell'Allegato "A" che della presente deliberazione
costituisce parte integrante e sostanziale, delle azioni di
formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese
localizzate sul territorio regionale, sia attraverso il
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, cosi' come previste in
particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3 ed E.1 del Programma
Operativo Regione Emilia-Romagna per l'obiettivo 3 - periodo
2000-2006, sia attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge
236/93;
b) di dare atto che l'Allegato A) sopracitato sostituisce il
precedente approvato con propria deliberazione 254/01 in narrativa
richiamato;
c) di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente
deliberazione entro il 31/12/2006, corrispondenti alla programmazione
del Fondo Sociale Europeo e alla scadenza del periodo di validita'
del summenzionato Regolamento n. 68/2001;
d) di pubblicare la presente deliberazione integralmente, comprensiva
dell'Allegato A) parte integrante della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione
appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che
sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed
aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce
deboli
1) La Regione Emilia-Romagna intende finanziare
a) mediante l'utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario
assicurate dal Fondo Sociale Europeo (Programma Operativo Ob. 3
periodo 2000-2006); interventi formativi per i lavoratori occupati,
compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio
territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati al
perseguimento dei seguenti obiettivi: - garantire l'aggiornamento
delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze da parte dei
lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli
imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo), con particolare
attenzione per quelli dipendenti da PMI; - sostenere l'occupabilita'
dei lavoratori interessati da forme contrattuali "flessibili" (quali
lavoratori stagionali, interinali, a tempo parziale, ecc.); -
promuovere l'utilizzo di nuovi modelli organizzativi della
prestazione lavorativa quali il telelavoro, indirizzate specialmente
alle donne; - sostenere nuove pratiche di rimodulazione dei tempi di
lavoro in impresa; - sostenere il ricambio generazionale nelle
imprese, attraverso la formazione di giovani imprenditori o giovani
neo-inseriti nelle imprese familiari; - sostenere l'emersione dal
sommerso, attraverso processi di riqualificazione degli addetti delle
imprese interessate; - sostenere la riqualificazione e
l'aggiornamento delle occupate, interessate da un processo di
reinserimento professionale, nonche' lo sviluppo della loro carriera,
anche in quanto imprenditrici;
b) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93
"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, la
realizzazione di azioni di formazione a favore di lavoratori per
aggiornare ed accrescere le loro competenze per sviluppare la
competitivita' delle imprese.
2) Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del regime di aiuti
alla formazione e' pari a Lire 234.454.000.000 (pari ad Euro
121.085.385,82) fino al 31/12/2006.
3) Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime
imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese
s'intendono quelle definite in conformita' alla raccomandazione della
Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30/4/1996), recepita dal
Decreto 18/9/1997, (GU 229 dell'1/10/1997) "Adeguamenti alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI".
A partire dall'1 gennaio 2005, tuttavia, si considerano PMI quelle
conformi alla definizione di cui all'Allegato I del Regolamento
70/2001, modificato dal Regolamento 364/2004 (GUCE serie L n. 63 del
28/2/2004).
4) In attuazione della disciplina degli aiuti di Stato alla
formazione della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE)
n. 68/2001 (GUCE serie L n. 10 del 12/1/2001), cosi' come modificata
dal Regolamento 363/2004 (GUCE serie L n. 63 del 28/2/2004), la
Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto
1) devono realizzarsi secondo le intensita' lorde massime di aiuto,
espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel
seguente quadro, dove per "zone assistite" si intendono le imprese
localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali
conformemente all'art. 87 par. 3, punto c) del Trattato:
Grandi Formazione Formazione
imprese specifica generale
Zone non assistite 25 50
Zone assistite 30 55
PMI formazione formazione
specifica generale
Zone non assistite 35 70
Zone assistite 40 75
Le intensita' di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10
punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata
alla formazione di lavoratori svantaggiati:
- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza
ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se
assunto da non piu' di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso
pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o
psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del
lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si e' spostato
all'interno della Comunita' o diviene residente nella Comunita' per
assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o
linguistica;
- qualsiasi persona che desideri riprendere un'attivita' lavorativa
dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi
persona che abbia lasciato il lavoro per la difficolta' di conciliare
vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non piu' di 6
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene
richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona di piu' di 45 anni priva di un titolo di studio
di livello secondario superiore;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza
lavoro ad oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non piu' di 6
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene
richiesto l'aiuto).
Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi,
la sua intensita' puo' raggiungere il 100% indipendentemente dal
fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica
o quella generale, purche' vengano soddisfatte le seguenti
condizioni:
- il partecipante al progetto di formazione non e' un membro attivo
dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei
registri comunitari.
5) La presente disciplina si applica ai progetti formativi impartiti
sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a
favore degli occupati e/o degli imprenditori.
Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a
questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie
contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura
richiesta dalla presente delibera.
6) Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al
precedente punto 3) si definisce:
formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e
prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura,
occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca
qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di
occupazione, o lo siano solo limitatamente.
formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili
esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura,
occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che
fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o
settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo
la possibilita' di collocamento del dipendente. Ai fini
dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che e'
ritenuta "generale":
- la formazione interaziendale, cioe' la formazione organizzata
congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della
normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di
cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle
autorita' competenti in materia.
7) La forma che assumera' l'aiuto e' quella del rimborso delle spese
ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di
azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverra' -
secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione
all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche
dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati -
al termine dell'azione a cui si riferiscono, in un "rendiconto
generale delle spese". La Regione definisce con propri atti gli
eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti
per la realizzazione delle azioni.
8) I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla
formazione sono riportati nel seguente quadro:
- categoria: costi del personale docente; descrizione: retribuzione e
oneri di personale docente interno, collaborazioni professionali
insegnanti esterni
- categoria: spese di trasferta del personale docente e dei
destinatari della formazione; descrizione: viaggi e trasferte di
personale docente, viaggi allievi, spese vitto partecipanti, spese
alloggio partecipanti
- categoria: altre spese correnti; descrizione: retribuzione e oneri
di personale interno non docente (direzione, coordinamento,
amministrazione e segreteria) manutenzioni ordinarie/pulizie locali,
noleggio e leasing attrezzature, materiali di consumo per
esercitazione dei partecipanti, materiale didattico in dotazione
individuale ai partecipanti, indumenti di lavoro in dotazione, spese
connesse ad azioni di formazione formatori (del personale docente),
spese di amministrazione
- categoria: Ammortamento degli strumenti, delle attrezzature;
descrizione: ammortamento attrezzature per la quota da riferire al
loro uso esclusivo per il progetto di formazione
- categoria: costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di
formazione; descrizione: spese per la progettazione dell'intervento,
spese per la predisposizione dei testi didattici, collaborazioni
professionali di personale non insegnante
- categoria: costi di personale per partecipanti al progetto
formativo; descrizione: reddito allievi (rapportato alle sole ore
durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla
formazione al netto delle ore produttive o equivalenti);
assicurazione partecipanti; importo (eventuale limite massimo): fino
a un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili e comunque
pari al 50% del costo totale delle spese ammesse
9) I costi indicati saranno ritenuti ammissibili solo ove siano
attinenti a progetti formativi presentati dal beneficiario, sia esso
l'impresa o un centro di formazione pubblico o privato, finalizzati
al perseguimento di uno degli obiettivi indicati al punto 1).
10) Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti
i settori esclusa l'industria carbonifera. Gli aiuti all'industria
carbonifera sono, infatti, disciplinati interamente dal Regolamento
del Consiglio 1407/2002 (GUCE serie L 205 del 2/8/2002).
11) Il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o
riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli
Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' (GUCE serie C 288 del
9/10/1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o
ristrutturazione. Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti
ultimi orientamenti.
12) Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo
dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di
formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si
dovra' procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla
Commissione Europea per la sua approvazione.
13) Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita
mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola
del "de minimis".
14) La Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto,
si impegna a trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni
lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle
informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello
di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 68/2001.
15) La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti
concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale
contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le
condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono
soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci
anni a decorrere dalla data in cui sara' concesso l'ultimo aiuto
singolo a norma del presente regime.
16) La Regione si impegna a trasmettere una relazione
sull'applicazione del presente regime d'aiuto per ogni anno civile
completo o periodo di anno civile nel quale e' applicabile il
Regolamento summenzionato e il presente regime d'aiuto, al piu' tardi
entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si
riferisce.