DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2669
Approvazione modifiche allo statuto dell'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Parma, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96 e successive modificazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo Studio
universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della
L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modifiche, con la quale e'
istituita, per ciascuna Universita' avente sede nella regione,
un'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- la L.R. 3 luglio 2001, n. 18 "Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996,
n. 50 'Disciplina del Diritto allo Studio Universitario. Abrogazione
della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n.
20'";
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 368 del
16/11/2001 e successive modifiche, con il quale si e' provveduto alla
costituzione degli organi dell'Azienda regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Parma;
richiamati in particolare:
- il sesto comma dell'art. 5 della citata L.R. 50/96 con il quale si
stabilisce che il funzionamento delle Aziende e le competenze degli
organi debbono essere disciplinati dallo Statuto interno adottato dal
Consiglio di Amministrazione;
- l'art. 18 della stessa legge regionale che prevede siano soggetti
all'approvazione della Giunta regionale gli atti fondamentali delle
Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario:
a) Statuto;
b) Regolamento di contabilita' e dei contratti;
c) il bilancio di previsione con l'allegata relazione, gli atti
amministrativi di variazione al bilancio, il conto consuntivo,
composto dal conto finanziario e dal conto del patrimonio;
d) dotazione organica e sue variazioni comportanti modifiche alla
consistenza delle qualifiche;
e) alienazione e acquisto di immobili;
f) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;
considerato che:
- con delibera n. 34/13 del 13 aprile 2004 avente ad oggetto:
"Modifica ed integrazione nuovo Statuto dell'Azienda", il Consiglio
di Amministrazione dell'Azienda regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Parma ha modificato lo Statuto limitatamente
all'art. 12 "Presidente" e inserendo tre nuovi articoli nel Titolo
III aventi ad oggetto i Dirigenti e i loro compiti e funzioni;
- con nota prot. n. 987 del 27 aprile 2004 l'Azienda regionale per il
Diritto allo Studio Universitario di Parma ha trasmesso in allegato
la predetta deliberazione per l'approvazione di cui all'art. 18 della
L.R. 50/96;
dato che con nota prot. n. 17171/DO del 28 settembre 2004 il
Responsabile del Servizio Attivita' consultiva giuridica e
coordinamento dell'Avvocatura regionale, ha segnalato che la modifica
apportata all'art. 12, comma 6, contrasta con la disciplina regionale
in materia di compensi e rimborsi a favore dei componenti di enti e
aziende dipendenti dalla Regione e, piu' specificatamente, con la
previsione dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/96, in combinato
disposto con gli articoli 3 e 4 della L.R. 20/82;
considerato, altresi', che:
- con delibera n. 42/48 del 22 novembre 2004 avente ad oggetto:
"Parziale modifica allo Statuto dell'ADSU approvato con atto n. 34/13
del 13/4/2004", il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Parma ha
ulteriormente modificato in considerazione del parere sopra citato lo
Statuto limitatamente all'art. 12, comma 6;
- con nota prot. n. 2670 del 23 novembre 2004 l'Azienda regionale per
il Diritto allo Studio Universitario di Parma ha trasmesso in
allegato la predetta deliberazione, con la quale viene riformulato lo
Statuto con le modifiche sopra descritte, per l'approvazione di cui
all'art. 18 della L.R. 50/96;
ritenuto pertanto di approvare lo Statuto dell'Azienda regionale per
il Diritto allo Studio Universitario di Parma quale parte integrante
della presente deliberazione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96 e successive
modifiche, lo Statuto dell'Azienda regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Parma approvato dal Consiglio di
amministrazione con delibere 34/13 e 42/48 rispettivamente del 13
aprile 2004 e del 22 novembre 2004 come risultante dal testo
coordinato, che si allega quale parte integrante del presente atto
deliberativo;
2) di disporre che il testo dell'allegato Statuto sia pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
AZIENDA REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DI PARMA
STATUTO
Approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 42/48 del
22/11/2004
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Natura giuridica, sede
Art. 2 - Oggetto e principi direttivi
Art. 3 - Compiti
Art. 4 - Principi di azione
Art. 5 - Convenzioni ed accordi
Art. 6 - Prestazioni per conto terzi
TITOLO II
ORGANI
Art. 7 - Organi dell'Azienda
Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: composizione, durata
Art. 9 - Incompatibilita', decadenza, dimissioni dalla carica di
Consigliere
Art. 10 - Attribuzioni del Cda
Art. 11 - Funzionamento del Cda
Art. 12 - Presidente
Art. 13 - Revisore dei conti
Art. 14 - Competenze del Revisore unico
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE
Art. 15 - Direttore
Art. 16 - Compiti del Direttore
Art. 17 - Dirigenti
Art. 18 - Doveri dei Dirigenti
Art. 19 - Compiti dei Dirigenti
Art. 20 - Organizzazione e qualificazione del lavoro
Art. 21 - Collaborazioni esterne
TITOLO IV
PATRIMONIO E CONTABILITA'
Art. 22 - Patrimonio
Art. 23 - Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica.
Controllo di gestione
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 - Modifica dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Natura giuridica, sede
1. L'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Parma - d'ora in avanti Azienda - e' ente dipendente dalla Regione
con sede legale in Parma.
2. L'Azienda e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico,
di autonomia amministrativa, gestionale, statutaria e regolamentare,
ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 24/12/1996, n. 50 - di seguito
legge regionale.
Art. 2
Oggetto e principi direttivi
1. L'Azienda gestisce i servizi idonei a rendere effettivo il diritto
allo studio universitario, in particolare finalizzati a rendere piu'
agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e a qualificare la
permanenza nella dimensione universitaria, nonche' a favorire
l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e
meritevoli ancorche' privi o carenti di mezzi.
2. I servizi gestiti dall'Azienda sono rivolti agli studenti iscritti
ai corsi di studio dell'Universita' di Parma, e agli altri Istituti
universitari e Istituti superiori di grado universitario che
rilasciano titoli aventi valore legale, aventi sede principale
nell'area territoriale parmense. Possono fruire dei servizi gestiti
dall'Azienda, previa definizione delle modalita', anche gli studenti
iscritti ad altre Universita' della regione Emilia-Romagna.
3. Nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, l'Azienda puo'
indirizzare i propri servizi anche ad altri soggetti - tra i quali
diplomati di scuola media superiore o laureati, prevedendo un
corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.
4. E' altresi' compito dell'Azienda agevolare in massima misura la
fruizione dei servizi offerti agli studenti portatori di handicap,
anche predisponendo specifici interventi, individuali o collettivi.
5. L'Azienda, per quanto di sua competenza, attua interventi
indirizzati a favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai
corsi universitari.
6. L'Azienda, per quanto di sua competenza, promuove le iniziative
idonee a contribuire al raccordo tra formazione universitaria e
mercato del lavoro e a favorire una positiva integrazione della
popolazione studentesca nelle comunita' locali.
7. Nell'esercizio dei propri compiti l'Azienda realizza la piu' ampia
armonizzazione con gli obiettivi della politica universitaria
formulati dall'Universita' di Parma nell'ambito delle proprie
attribuzioni.
Art. 3
Compiti
1. L'attivita' prestata dall'Azienda nell'ambito delle sue finalita'
istituzionali comprende il perseguimento degli obiettivi fissati dal
programma regionale per il diritto allo studio universitario, tenendo
anche conto delle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 4, comma 3 della legge regionale, e dei contenuti del Piano
universitario di cui alla Legge 14 agosto 1982, n. 590.
2. L'Azienda osserva la distinzione degli interventi a favore degli
studenti a seconda che essi siano rivolti alla generalita' degli
studenti, ovvero attribuibili per concorso.
3. In particolare, l'Azienda eroga alla generalita' degli studenti i
seguenti servizi:
a) orientamento al lavoro;
b) ristorazione;
c) assistenza sanitaria;
d) editoriale e librario;
e) informazione e consulenza sugli interventi relativi al diritto
allo studio universitario e sulle opportunita' logistiche e formative
presenti sul territorio;
f) ogni altro intervento che essa reputi utile alla realizzazione del
diritto allo studio, con particolare riguardo ai servizi innovativi;
g) eventuali altre prestazioni indicate dalla legge regionale, anche
nei settori culturale e sportivo, compatibili con la propria area di
intervento e con la disponibilita' delle risorse ad essa affidate.
4. I servizi riservati all'attribuzione per concorso, destinati agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, possono essere attuati
attraverso l'erogazione diretta del servizio, ovvero in forma di
concorso finanziario. Essi consistono in:
a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) prestiti d'onore.
5. Al di fuori delle ipotesi sopra considerate, l'Azienda puo'
disporre altre prestazioni di carattere straordinario a favore di
studenti che per eccezionali e comprovati motivi non abbiano potuto
fruire di altre forme di assistenza.
Art. 4
Principi di azione
1. L'Azienda agisce osservando i principi di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione ed i criteri di economicita',
efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, al fine di
consentire un rapporto ottimale tra i costi di gestione e i benefici
erogati.
2. L'Azienda promuove il coordinamento tra i propri servizi e quelli
universitari, nonche' la realizzazione di iniziative comuni, sulla
base di apposite intese con i competenti organi dell'Universita' di
Parma. Analoghe iniziative di coordinamento sono promosse con
riferimento alle attivita' del Comune di Parma.
3. L'Azienda, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
promuove ed attua la piu' ampia collaborazione con gli altri soggetti
pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse e di meglio corrispondere alle esigenze di
carattere didattico e scientifico degli studenti, nonche' di
coordinare le attivita' aziendali con gli altri servizi indirizzati
alla generalita' della popolazione giovanile.
4. L'Azienda garantisce ai cittadini il diritto di accesso ai
documenti amministrativi attinenti all'attivita' aziendale, nel
rispetto della riservatezza dei terzi, ai sensi dei principi della L.
7 agosto 1990, n. 241. Per la disciplina dell'esercizio del diritto
di accesso, l'Azienda adotta un apposito regolamento entro sei mesi
dalla sua costituzione.
5. Per l'erogazione dei servizi attribuibili per concorso e delle
sovvenzioni straordinarie, l'Azienda provvede alla previa
determinazione dei criteri e delle modalita' alle quali essa si
impegna ad attenersi, curandone la piu' ampia diffusione a favore
degli interessati.
6. L'Azienda promuove il coordinamento con le altre aziende regionali
per il diritto allo studio e la Regione Emilia-Romagna al fine di
omogeneizzare i servizi e le prestazioni offerte.
Art. 5
Convenzioni ed accordi
1. L'Azienda presta i servizi di sua competenza direttamente, a mezzo
della sua organizzazione, ovvero avvalendosi della collaborazione di
ogni altro ente od organismo pubblico o privato, direttamente o
indirettamente interessato, per la realizzazione di finalita' comuni.
L'Azienda si puo' in particolare avvalere di servizi resi da enti,
soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche
costituite ed operanti nelle Universita' come previsto dall'art. 10,
comma 2, lettera r.
2. A tale scopo, e per conseguire economicita' e razionalita' della
gestione, l'Azienda stipula con i soggetti interessati convenzioni od
accordi, comunque denominati nella vigente legislazione, nei quali
devono essere determinati oggetto, misura, modalita', oneri e tempi
di detta collaborazione, garantendo al contempo la qualita' dei
servizi prestati all'utenza.
3. Qualora l'iniziativa per la collaborazione sia dell'Azienda, il
Presidente, previa delibera del Cda, promuove la conclusione
dell'accordo, convocando i rappresentanti delle Amministrazioni
interessate; l'adesione ad accordi di programma promossi da altre
Amministrazioni e' deliberata dal Cda, in relazione alla richiesta
formulata all'Azienda.
4. Per la realizzazione degli stessi obiettivi di collaborazione con
soggetti terzi, l'Azienda puo' altresi' procedere alla conclusione di
negozi giuridici di diritto privato, nel rispetto della normativa
vigente in materia di contabilita' pubblica, qualora reputi il
ricorso alla propria autonomia privatistica piu' funzionale alla
migliore realizzazione dei propri compiti.
Art. 6
Prestazioni per conto terzi
1. L'Azienda, nell'ambito dei servizi di sua competenza e nel
rispetto dei propri compiti e caratteri istituzionali, puo' svolgere
prestazioni per conto terzi, a fronte di un corrispettivo non
inferiore alla totale copertura dei costi sostenuti.
TITOLO II
ORGANI
Art. 7
Organi dell'Azienda
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore dei conti.
Art. 8
Consiglio di Amministrazione: composizione, durata
1. Il Consiglio di Amministrazione (Cda) dell'Azienda e' composto
da:
a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune di Parma;
c) due rappresentanti dell'Universita', di cui uno eletto dalla
componente studentesca.
2. I componenti del Cda durano in carica quattro anni, salvo quanto
previsto dallo Statuto dell'Universita' di Parma per le elezioni
della componente studentesca.
3. Allo scadere del mandato i componenti del Cda restano in carica
sino all'insediamento dei loro successori, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono
diventate esecutive.
4. Le indennita' e i rimborsi spettanti ai Consiglieri sono regolati
dalla normativa regionale vigente in materia di compensi e rimborsi a
favore dei componenti di Enti e di Aziende regionali e spettano anche
nei casi di partecipazione, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori
di organismi, collegi e comitati.
Art. 9
Incompatibilita', decadenza,
dimissioni dalla carica di Consigliere
1. La carica di componente del Cda dell'Azienda e' incompatibile con
la carica di parlamentare, nazionale od europeo, di Consigliere
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione provinciale;
componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sull'Azienda ovvero dipendente con
funzioni direttive del medesimo organismo.
2. La carica di consigliere e' altresi' incompatibile qualora le
sottoelencate funzioni siano ricoperte in imprese fornitrici od
esercenti, direttamente od indirettamente, attivita' connesse ai
servizi gestiti dall'Azienda:
- la titolarita' di aziende individuali;
- la qualifica di socio illimitatamente responsabile in societa' di
persone od anche limitatamente responsabile nel caso di societa' in
accomandita semplice;
- la qualifica di amministratore o dirigente societa' a
responsabilita' limitata.
3. La mancata cessazione delle cause di incompatibilita' entro il
trentesimo giorno dalla loro insorgenza comporta la decadenza dalla
carica.
4. I componenti del Cda che non intervengano a tre sedute consecutive
senza darne giustificata motivazione scritta decadono dalla carica.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate
presso la sede legale dell'Azienda per iscritto, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, al Presidente dell'Azienda ed hanno
effetto dalla data del loro ricevimento.
6. In caso di decadenza, dimissione, o cessazione dalla carica di
Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne da' immediata
comunicazione al Cda ed all'organo competente alla nomina del nuovo
rappresentante in Consiglio.
7. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Cda
comportano la decadenza del Cda stesso, che rimane in carica per la
sola ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi
Consiglieri.
Art. 10
Attribuzioni del Cda
1. Il Cda formula gli indirizzi ai quali l'attivita' aziendale deve
essere orientata; il Cda esercita inoltre tutti i poteri
amministrativi connessi alla realizzazione delle finalita'
istituzionali dell'Azienda, ad eccezione di quelli rientranti nelle
attribuzioni ricondotte dalla legge e dallo Statuto agli altri organi
dell'Ente, ovvero al Direttore dell'Azienda.
2. In particolare, il Cda:
a) adotta lo Statuto dell'Azienda;
b) adotta un regolamento di contabilita';
c) stabilisce con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 51 della
L.R. 31/94, quali atti relativi al personale, sono adottati dal
Consiglio di Amministrazione e dal Presidente dell'Azienda;
d) delibera la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto con
il Direttore;
e) adotta la dotazione organica dell'Azienda;
f) adotta il bilancio annuale di previsione, di competenza e di
cassa, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si
riferisce;
g) adotta il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui esso si riferisce;
h) delibera l'assunzione di finanziamenti;
i) accetta donazioni, eredita' e legati;
j) delibera le spese, gli acquisti, le alienazioni, i contratti che
non rientrino nella competenza del Direttore dell'Azienda;
k) delibera, su proposta del Direttore, i regolamenti interni
dell'Azienda e quelli per l'organizzazione e per la fruizione dei
servizi;
l) delibera i bandi relativi all'erogazione dei servizi e degli
interventi attribuibili per concorso, di competenza dell'Azienda;
m) delibera, sulla base delle direttive regionali, i criteri per la
determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche
per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso,
gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore e le tariffe
ed i prezzi dei servizi;
n) delibera gli accordi e le convenzioni relative alla gestione dei
servizi di competenza dell'Azienda;
o) vigila sul funzionamento dei servizi e sulla conservazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Azienda;
p) autorizza il Presidente a promuovere giudizi eccedenti l'ordinaria
amministrazione innanzi alla Magistratura ordinaria, amministrativa e
contabile;
q) ha facolta', previa diffida, di sostituire il Direttore
nell'adozione di atti di sua competenza in caso di omissione o
ritardo nell'esercizio delle funzioni dirigenziali tali da recare
pregiudizio all'interesse pubblico;
r) definisce, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della legge regionale, i
requisiti per l'affidamento di servizi ed interventi di competenza
dell'Azienda ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente
costituite ed operanti nell'Universita';
s) esprime, ai sensi dell'art. 19, comma 6 della legge regionale, il
parere sulla definizione della quota di risorse che l'Azienda deve
finalizzare alla erogazione del salario accessorio in ambito della
contrattazione decentrata regionale;
t) esercita le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore,
dallo Statuto e dai regolamenti;
u) determina, sulla base dei limiti e nel rispetto dei criteri e
delle direttive fissate dalla Regione, l'importo degli emolumenti da
corrispondere ai componenti dei propri organi.
Art. 11
Funzionamento del Cda
1. Il Cda si riunisce su convocazione del Presidente, di regola
almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno due
componenti del Cda, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
2. La convocazione, indicante gli argomenti all'ordine del giorno, il
giorno, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere inviata a
ciascun componente del Cda nella rispettiva residenza anagrafica,
ovvero in luogo diverso, previa richiesta scritta dell'interessato ed
al Direttore, almeno cinque giorni prima della data fissata per le
riunioni e, in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima, anche
mediante telegramma, ovvero telex o telefax.
3. La convocazione e' altresi' comunicata, negli stessi termini
appena indicati, al Revisore unico, il quale puo' assistere alle
sedute del Cda.
4. Il Direttore partecipa al Cda senza diritto di voto.
5. Le sedute del Cda non sono pubbliche.
6. Ad esse possono essere invitati a partecipare, ai soli fini
conoscitivi, i soggetti che il Cda ritenga utili per ottenere
chiarimenti relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno.
7. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a votazione
segreta.
8. Non possono partecipare alle deliberazioni del Cda i componenti
che abbiano un interesse personale essi stessi, o loro congiunti e
affini entro il quarto grado, sugli atti in discussione.
9. Le riunioni del Cda sono valide qualora siano presenti la
maggioranza dei componenti in carica, sempre che tra i presenti sia
compreso anche il Presidente, ovvero il Vicepresidente a cio'
espressamente delegato.
10. Il Cda delibera a maggioranza degli intervenuti, salvo che sia
richiesta una diversa maggioranza per legge o per Statuto; in caso di
parita' prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del
Vicepresidente.
11. Le delibere del Cda sono immediatamente efficaci ed eseguibili,
ad eccezione di quelle per le quali la legge regionale prescrive
l'approvazione regionale.
Art. 12
Presidente
1. Il Presidente dell'Azienda e' nominato dalla Giunta regionale,
d'intesa con l'Universita'.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni. La sua rieleggibilita'
e' disciplinata dalla legislazione della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Presidente e' titolare, quale organo monocratico, delle
seguenti competenze:
a) rappresentare legalmente l'Azienda nei confronti dei terzi e nei
rapporti istituzionali;
b) convocare e presiedere i lavori del Cda e sovrintendere alla
esecuzione delle relative deliberazioni, nonche' firmare gli atti e
la corrispondenza, riguardanti direttamente e non in via esecutiva,
le deliberazioni del Cda;
c) vigilare sul corretto funzionamento delle strutture e dei
servizi;
d) assumere, in caso di comprovate emergenze e necessita', sentito il
parere - non vincolante - del Direttore, i provvedimenti che
rientrano nella competenza del CdA;
e) eseguire gli incarichi eventualmente affi'datigli dal CdA;
f) esercitare le altre eventuali competenze attribuitegli dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni.
4. Le deliberazioni assunte in via di necessita' e d'urgenza dal
Presidente devono essere sottoposte per la ratifica, a pena di
decadenza, al CdA nella prima seduta successiva. In caso di mancata
ratifica da parte del CdA, il provvedimento perde efficacia fin dalla
sua emanazione, salvo che il CdA non ne faccia salvi gli effetti nel
frattempo prodotti dal provvedimento stesso.
5. Il Presidente designa, a suo insindacabile giudizio, all'interno
del CdA, un Vicepresidente, che lo sostituisce nell'esercizio delle
funzioni in caso di suo impedimento o di sua assenza.
6. Il Presidente puo' conferire, nel rispetto della normativa
regionale di riferimento, deleghe al Vice Presidente o affidare
singoli incarichi specifici ai Consiglieri, con provvedimento
motivato indicante ambito e limite della delega o dell'incarico.
6.1. Il Presidente puo', in ogni momento, revocare la delega al Vice
Presidente o gli incarichi affidati a singoli componenti del CdA.
6.2. I compensi sono stabiliti dalle norme vigenti in materia.
7. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate per iscritto
al Presidente della Giunta regionale ed hanno effetto dal loro
ricevimento.
7.1. Le funzioni di Presidente vengono svolte, fino alla entrata in
carica del nuovo Presidente, dal Vice Presidente, o,
nell'impossibilita' di questi, dal consigliere piu' anziano per
eta'.
Art. 13
Revisore dei conti
1. Il Revisore dei conti e' unico, nominato dalla Giunta regionale,
scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili di cui al
DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Revisore dura in carica quattro anni.
3. La carica di Revisore non puo' essere assunta da parenti ed affini
entro il quarto grado dei componenti gli altri organi dell'Azienda.
Il Revisore non puo' assumere incarichi professionali o consulenze
presso l'Azienda; tale divieto permane per un triennio dallo scadere
dalla carica.
4. Sono cause di decadenza dalla carica la cancellazione o la
sospensione dal ruolo dei Revisori contabili, il mancato espletamento
delle proprie funzioni per tre trimestri consecutivi senza
giustificata motivazione scritta, e l'assenza, anche se giustificata,
protratta per un intero esercizio. Tali circostanze devono essere
immediatamente comunicate al Presidente dell'Azienda ed alla Giunta
regionale, la quale provvedera' alla nomina di un nuovo Revisore.
5. Il Revisore deve espletare le proprie funzioni almeno una volta
ogni trimestre. Delle riunioni, ispezioni o verifiche effettuate deve
essere redatto apposito verbale, nel quale, a richiesta del Revisore,
possono essere iscritti i motivi del dissenso rispetto alle delibere
assunte dal Consiglio.
6. Al Revisore spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dalla
legislazione regionale e nazionale.
Art. 14
Competenze del Revisore unico
1. Il Revisore:
a)
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e redige le relazioni di
propria competenza;
d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
e) riferisce tempestivamente al Presidente dell'Azienda ed al Cda
sulle eventuali irregolarita' riscontrate in sede di esercizio
dell'attivita' di vigilanza e di controllo;
f) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di
produttivita' ed efficienza di gestione;
g) fornisce al Cda, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche
utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del
Cda stesso.
2. I modelli elaborati ai fini del controllo di gestione ed i
relativi risultati sono posti a disposizione del Revisore.
3. Il Revisore puo' chiedere notizie agli amministratori dell'Azienda
sull'andamento di determinati affari od operazioni dell'Azienda.
4. Il Revisore puo' procedere in ogni momento ad ispezioni e
controlli.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVAE DEL PERSONALE
Art. 15
Direttore
1. Il Direttore occupa la posizione dirigenziale piu' elevata
nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.
2. L'incarico di Direttore e' incompatibile con l'assunzione di
cariche elettive presso gli Organi rappresentativi della Regione e
degli Enti locali rappresentati in seno al Cda. L'incarico e'
altresi' incompatibile con qualsiasi ulteriore rapporto di impiego
pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione o
industria, nonche' con qualsiasi prestazione anche di carattere
occasionale dalla quale possa sorgere un conflitto con gli interessi
e le funzioni dell'Azienda. Il Direttore puo' accettare incarichi
temporanei di carattere professionale estranei all'attivita'
aziendale previa autorizzazione scritta del Presidente, da richiedere
di volta in volta. La mancata cessazione delle cause di
incompatibilita' entro il trentesimo giorno dalla loro insorgenza
comporta, previa diffida scritta adottata dal Presidente
dell'Azienda, la decadenza dall'incarico.
3. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato su
delibera del Cda. Il Direttore puo' essere scelto tra i dirigenti
dell'Azienda, o qualora il Cda ritenga che tra i livelli dirigenziali
non vi sia idonea professionalita', assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi della legislazione vigente.
4. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con
provvedimento motivato del Cda, previa contestazione all'interessato,
in caso di reiterata inosservanza degli indirizzi degli organi
aziendali o di irregolarita' gravi nella gestione amministrativa e
contabile imputabili alla sua direzione.
5. In caso di cessazione dall'incarico del Direttore, le sue funzioni
sono assunte temporaneamente, fino alla nomina del successore, dal
dirigente piu' anziano in ruolo.
Art. 16
Compiti del Direttore
1. Il Direttore e' capo degli uffici e delle strutture amministrative
dell'Azienda e svolge un'attivita' generale di indirizzo, di
coordinamento e di controllo nei confronti del personale
dell'Azienda; in attuazione degli obiettivi definiti dagli organi di
governo dell'Azienda, definisce le competenze analitiche delle
strutture organizzative; provvede, in osservanza delle direttive del
Cda, all'andamento dei servizi prestati dall'Azienda, ne regola il
funzionamento e ne e' responsabile; puo' formulare proposte al Cda ai
fini dell'adozione di atti aziendali di competenza del Cda stesso
previo accordo con il Presidente.
2. In particolare, il Direttore:
a) partecipa alle riunioni del Cda, con funzione consultiva;
b) dirige e coordina le strutture aziendali e risponde del loro
efficiente ed efficace funzionamento al Presidente ed al Cda;
c) adotta nell'ambito di indirizzo del Consiglio i provvedimenti e le
misure opportune per migliorare l'efficienza delle attivita' gestite
dall'Azienda, compresa l'eventuale delega di funzione e di firma;
d) cura la predisposizione degli atti ed adempimenti istruttori per
le delibere del Cda;
e) cura l'esecuzione delle delibere del Cda;
f) predispone gli schemi del bilancio di previsione, delle relative
relazioni e del conto consuntivo da sottoporre al Cda in accordo con
il Presidente;
g) redige la relazione annuale sull'attivita' dell'Azienda e sugli
obiettivi raggiunti, da sottoporre al Cda;
h) presiede le commissioni di gara per lavori, servizi, forniture e
quelle per i concorsi;
i) firma la corrispondenza e gli atti che non rientrano nella
competenza del Presidente;
j) dirige il personale stesso, adottando i provvedimenti relativi
allo stato giuridico ed economico e la disciplina del personale, in
osservanza delle procedure prescritte dai regolamenti e dai contratti
collettivi;
k) sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'Azienda
relazionando al Presidente sulle modalita' delle scelte atte a
garantire la massima trasparenza;
l) assume ruolo di consegnatario di tutti i beni che costituiscono il
patrimonio aziendale, fatte salve le responsabilita' espressamente
imputate a carico di altri soggetti;
m) svolge ogni altro compito riferibile alla gestione dell'Azienda
che gli e' attribuito dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e
dal Cda.
3. Il Direttore, entro i limiti posti dal regolamento di contabilita'
ed eventualmente integrati con delibera del Cda da aggiornare
periodicamente, e comunque non oltre il biennio, provvede in accordo
con il Presidente, agli acquisti di beni e servizi necessari per il
funzionamento dell'Azienda, sottoponendo al Cda idonea
rendicontazione.
Art.17
Dirigenti
1. I Dirigenti occupano la posizione organizzativa di vertice dei
Servizi e delle relative strutture amministrative non sottoposti alle
dirette dipendenze della Direzione.
2. I Dirigenti sono nominati con delibera del CdA, su proposta del
Direttore.
3. I Dirigenti possono essere scelti tra soggetti gia' presenti nella
dotazione organica dell'Azienda, o, qualora il Direttore ritenga che
tra questi non vi sia idonea professionalita', assunti con contratto
a tempo determinato, ai sensi della legislazione vigente.
4. I Dirigenti durano in carica per un periodo stabilito dal CdA,
sentito il Direttore, e, comunque, nel rispetto del periodo minimo
dell'incarico, come normalmente previsto dal CCNL dei Dirigenti del
pubblico impiego. Il mandato puo' essere rinnovato dal CdA, su
proposta del Direttore.
5. Ai Dirigenti si applicano le norme sulle incompatibilita' previste
per il Direttore dall'art. 15, comma 2 del presente Statuto.
6. I Dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie
funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Direttore,
nonche' della gestione delle risorse ad essi affidate, del buon
andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione delle
strutture organizzative, cui sono preposti.
7. Allo scopo di garantire un elevato livello di efficienza
operativa, i Dirigenti sono soggetti alla valutazione del Direttore,
effettuabile in ogni tempo e, comunque, almeno una volta l'anno, onde
valutare i risultati del controllo strategico e del controllo di
gestione.
7.1. Qualora abbia esito negativo la valutazione compiuta dal
Direttore o si verifichi una grave inosservanza di direttive
impartite dal medesimo, il Direttore deve riferire al CdA, e deve
proporre allo stesso di avviare il procedimento disciplinare, per il
quale svolgera' le funzioni di responsabile del procedimento.
8. Gli incarichi dirigenziali possono, altresi', essere revocati
prima della scadenza, con provvedimento motivato del CdA, su proposta
del Direttore, in caso di reiterata inosservanza degli obiettivi di
cui al precedente comma 6 o di irregolarita' gravi nell'esercizio
delle funzioni ad essi assegnate.
9. In caso di cessazione dall'incarico di Dirigente, le
corrispondenti funzioni sono temporaneamente assunte, fino alla
nomina del successore, dal Direttore.
10. I provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 sono adottati previo
conforme parere del Comitato di Garanti istituito ai sensi dell'art.
48, L.R. 43/01 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18
Doveri dei Dirigenti
1. I Dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia
tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e
secondo le modalita' previste dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti dell'ADSU, dalle deliberazioni del CdA e dalle
determinazioni del Direttore.
2. I Dirigenti sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati, secondo quanto stabilito dall'art.
18, comma 6.
Art. 19
Compiti dei Dirigenti
1. Ai Dirigenti compete, nel rispetto del principio di distinzione
tra la funzione direttiva attribuita agli organi istituzionali e
quella esecutivo-amministrativa ad essi conferita, la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa per la realizzazione degli
obiettivi fissati dagli organi istituzionali ed ulteriormente
precisati dal Direttore.
2. Ai Dirigenti compete, altresi', l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi (altrimenti detti determinazioni)
nell'ambito delle competenze loro attribuite. Sempre in tale ambito,
i Dirigenti stessi hanno la firma aziendale, in via esclusiva, anche
per gli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, compresi i
mandati di pagamento.
3. In particolare, i Dirigenti:
a) formulano proposte e pareri al Direttore, in merito ad atti di
competenza di quest'ultimo;
b) predispongono, annualmente, una proposta di programma operativo
per il settore di competenza, da sottoporre alla valutazione ed
approvazione del Direttore;
c) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
assegnati dal Direttore, tramite l'adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, e tramite l'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei Servizi e delle
strutture organizzative, cui sono preposti, dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, e dei responsabili delle funzioni di
programmazione e progettazione, di controllo, verifica e vigilanza,
di studio, ricerca ed elaborazione, anche esercitando i poteri
sostitutivi, in caso di inerzia;
e) partecipano, in qualita' di membri, alle commissioni di gara per
lavori, servizi, forniture e a quelle per i concorsi riguardanti la
copertura di posti vacanti nei loro Servizi ovvero "ratione
materiae", cioe' in virtu' della loro specializzazione;
f) sottoscrivono, in via esclusiva, la corrispondenza e tutti gli
atti che si riferiscono all'attivita' imputabile ai Servizi e alle
strutture da essi dirette;
g) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali
assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
h) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore;
i) esprimono parere preventivo di regolarita' amministrativa e
contabile sulle proposte di atti degli organi istituzionali,
sempreche' riguardino le competenze del loro Servizio.
Art. 20
Organizzazione e qualificazione del lavoro
1. Nel pieno rispetto della legge e degli accordi collettivi, le
modalita' di organizzazione lavoro del personale addetto ai servizi
dell'Azienda perseguono la massima produttivita' possibile e sono
adeguate alle esigenze primarie degli utenti ed a quelle
scientifico-didattiche dell'Universita'.
2. Gli orari degli uffici dell'Azienda aperti al pubblico sono
stabiliti con riguardo ai bisogni delle fasce di utenza.
3. L'Azienda promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e
lo sviluppo della professionalita' del personale.
Art. 21
Collaborazioni esterne
Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i
suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con il
proprio personale in servizio, l'Azienda puo' ricorrere a incarichi e
a consulenze esterne a contenuto tecnico-specialistico affidate a
persone, fisiche o giuridiche, di adeguata qualificazione.
TITOLO IV
PATRIMONIO E CONTABILITA'
Art. 22
Patrimonio
1. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili ed
immobili.
2. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dai beni all'uopo
trasferiti dalla Regione nonche' dai beni derivanti da acquisizioni,
donazioni, eredita' e legati.
3. I beni aziendali derivanti dal trasferimento regionale sono
vincolati nell'uso all'attuazione degli interventi per il diritto
allo studio; il relativo mutamento di destinazione comporta il
ritrasferimento degli stessi al patrimonio regionale.
4. L'alienazione dei beni immobili dell'Azienda deve essere
autorizzata dalla Giunta regionale, che deve preventivamente
approvare la relativa delibera di cessione.
5. Il ricavato della vendita dei beni immobili e' in ogni caso
destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al
diritto allo studio.
Art. 23
Gestione finanziaria, patrimoniale
ed economica. Controllo di gestione
1. La gestione finanziaria e contabile ed i criteri di funzionamento
del sistema di controllo di gestione dell'Azienda, sono disciplinati
dalla legge e dal regolamento di contabilita', deliberato dal Cda ed
approvato dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio annuale deve presentare l'equilibrio economico e
finanziario.
4. Gli strumenti necessari all'attivita' di direzione ed alle
valutazioni di competenza degli organi dell'Azienda sono forniti da
un apposito sistema di controllo di gestione.
5. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa
attestazione dei pareri previsti dalla legislazione regionale e
nazionale vigente.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Modifica dello Statuto
1. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni del presente Statuto
sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei
componenti del Cda compreso il Presidente, e diventano esecutive con
l'approvazione della Giunta regionale.